Reati militari – Reati contro la disciplina militare – Disobbedienza – Inottemperanza all’ordine impartito da un superiore gerarchico – AVVOCATO ESPERTO PENALE MILITARE BOLOGNA GENOVA FORLI CESENA Sottoufficiale in aspettativa – Configurabilità del reato – Sussistenza – Sottoufficiale sospeso dal servizio – Configurabilità del reato – Sussistenza – Esclusione – Fattispecie. Corte di Cassazione|Sezione 1|Penale|Sentenza|1 dicembre 2016| n. 51398  

CODICE PENALE MILITARE COME DIFENDERSI ? LO SAI?

Reati militari – Reati contro la disciplina militare – Disobbedienza – Inottemperanza all’ordine impartito da un superiore gerarchico – Sottoufficiale in aspettativa – Configurabilità del reato – Sussistenza – Sottoufficiale sospeso dal servizio – Configurabilità del reato – Sussistenza – Esclusione – Fattispecie. Corte di Cassazione|Sezione 1|Penale|Sentenza|1 dicembre 2016| n. 51398

Ai fini della configurazione del reato di disobbedienza militare punito ai sensi dell’art. 173 cod. pen. mil. pace si considera in servizio il sottoufficiale anche se collocato in aspettativa, ma non se sospeso dall’impiego. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto corretta la condanna dell’imputato per l’inottemperanza, nel periodo in cui era stato collocato in aspettativa per motivi di salute, all’ordine di sgombero del locale occupato durante il servizio dagli effetti personali; mentre ha annullato la condanna del medesimo sottoufficiale per le condotte di disobbedienza poste in essere nel periodo in cui era stato sospeso precauzionalmente dal servizio ai sensi dell’art. 916 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66). Conformemente alle conclusioni del Procuratore generale militare nella sua requisitoria, il primo motivo di ricorso va ritenuto parzialmente fondato. E precisamente laddove invoca violazione di legge e vizio di motivazione circa la configurazione da parte dei Giudici a quibus degli elementi costitutivi delle fattispecie di disobbedienza aggravata di cui ai capi b) e c), quest’ultima come riqualificata, nonostante l’accertamento della loro commissione durante la sospensione dal servizio del (OMISSIS) (successivamente al provvedimento precauzionale del 25.02.14).

Va al riguardo osservato che l’articolo 5 c.p.m.p. prevede che “agli effetti della legge penale militare, sono considerati in servizio alle armi”, specificando al n. 2 “i sottufficiali di carriera collocati in aspettativa”, diversamente dal n. 1 dello stesso articolo, nel quale, riferendosi agli ufficiali, li considera “in servizio alle armi” ove “collocati in aspettativa, o sospesi dall’impiego, o che comunque, a’ termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorche’ non prestino servizio effettivo alle armi”. Il che significa che, diversamente dagli ufficiali, considerati in servizio anche se sospesi dall’impiego, i sottufficiali devono ritenersi in servizio se collocati in aspettativa, ma non se sospesi dall’impiego.

Con la diretta conseguenza, nel caso specifico, che gli ordini impartiti al M.llo (OMISSIS), sottufficiale di carriera, successivamente alla sospensione del medesimo dall’impiego, avvenuta alla data del 25.02.14, vadano considerati emessi fuori del rapporto di servizio e quindi la loro inosservanza non integrante, sotto il profilo oggettivo, i reati ascritti. E che, pertanto, vadano ritenute insussistenti le fattispecie di disobbedienza aggravate sub b) e c) ascrittegli dalla pronuncia impugnata, in quanto commesse il (OMISSIS) e pertanto fuori del rapporto di servizio ed in violazione di ordini non individuabili come ordini di servizio.

  1. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi per la disobbedienza aggravata di cui al capo a), consumata in data (OMISSIS) e quindi in costanza del rapporto di servizio ed in violazione di un ordine qualificabile come ordine di servizio.

Invero, manifestamente infondata, alla luce dello stesso testo del dato normativo appena esaminato, e’ la parte del primo motivo di impugnazione in cui si invoca l’inesistenza di un valido ordine di servizio in considerazione della sola collocazione in aspettativa per motivi di salute del (OMISSIS) a partire dal 26.04.13. La summenzionata norma, nel considerare in servizio il sottufficiale di carriera collocato in aspettativa, lascia inalterate durante tale periodo la sussistenza del rapporto di servizio e l’antigiuridicita’ del rifiuto di obbedienza. Dovendosi, conseguentemente, ritenere corretta la motivazione della pronuncia impugnata laddove ritiene integrato sotto il profilo oggettivo il delitto di disobbedienza aggravata sub a), per l’inottemperanza, alla data del 6.05.13, ad un ordine di servizio, quale quello relativo allo sgombero dagli effetti personali del locale occupato in passato dal M.llo (OMISSIS).

  1. Inottemperanza, altresi’, argomentata dalla Corte militare come consapevole e volontaria, diversamente da quanto dedotto dalla difesa nel terzo motivo di impugnazione – che per completezza motivazionale va qui affrontato, dopo la disamina dell’elemento oggettivo della fattispecie sub a) – laddove lamenta vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo della fattispecie di cui al primo capo di imputazione e violazione dell’articolo42 c.p.. A fronte di argomentazioni della pronuncia impugnata, scevre da vizi logici e giuridici (da cui l’infondatezza del rilievo difensivo), nelle quali si evidenzia, oltre all’attinenza al servizio dell’ordine di sgombero, la consapevolezza da parte del (OMISSIS) della natura vincolante del medesimo, proveniente da un superiore gerarchico mostratosi disponibile a tener conto, nei limiti del ragionevole, delle esigenze personali del prevenuto e a rinviarne l’esecuzione, senza, pero’, con cio’ inficiare la natura obbligatoria dell’intimazione, tenuta presente dallo stesso destinatario laddove si premurava di giustificarne l’inadempimento. E si sottolinea, altresi’, come il (OMISSIS) presentandosi nella sede di servizio, abbia rivelato la sua idoneita’ in concreto ad eseguire gli ordini, consentendo di escludere la ascrivibilita’ dell’inadempimento alle condizioni di salute e ad eventuali remore del medesimo ad avvicinarsi ai luoghi di prestazione del servizio (inibitigli, nella prospettiva difensiva, dalle prescrizioni mediche).
  2. Sono assorbiti dell’esclusione della sussistenza delle fattispecie sub b) e c) sotto il profilo dell’elemento oggettivo, conseguente al parziale accoglimento del primo motivo di impugnazione, il secondo ed il quarto motivo di impugnazione, relativi rispettivamente alla riqualificazione giuridica del fatto sub c), nonche’ all’inosservanza in detta riqualificazione delle garanzie di contraddittorio, di difesa anche in relazione alla scelta del rito, e di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, e all’assenza di motivazione sull’elemento soggettivo della fattispecie come riqualificata.
  3. Reati militari – Reati contro la disciplina militare – Disobbedienza – Inottemperanza all’ordine impartito da un superiore gerarchico – AVVOCATO ESPERTO PENALE MILITARE BOLOGNA GENOVA FORLI CESENA Sottoufficiale in aspettativa – Configurabilità del reato – Sussistenza – Sottoufficiale sospeso dal servizio – Configurabilità del reato – Sussistenza – Esclusione – Fattispecie. Corte di Cassazione|Sezione 1|Penale|Sentenza|1 dicembre 2016| n. 51398
  4. Reati militari – Reati contro la disciplina militare – Disobbedienza – Inottemperanza all’ordine impartito da un superiore gerarchico – AVVOCATO ESPERTO PENALE MILITARE BOLOGNA GENOVA FORLI CESENA Sottoufficiale in aspettativa – Configurabilità del reato – Sussistenza – Sottoufficiale sospeso dal servizio – Configurabilità del reato – Sussistenza – Esclusione – Fattispecie. Corte di Cassazione|Sezione 1|Penale|Sentenza|1 dicembre 2016| n. 51398
  5. Reati militari – Reati contro la disciplina militare – Disobbedienza – Inottemperanza all’ordine impartito da un superiore gerarchico – AVVOCATO ESPERTO PENALE MILITARE BOLOGNA GENOVA FORLI CESENA Sottoufficiale in aspettativa – Configurabilità del reato – Sussistenza – Sottoufficiale sospeso dal servizio – Configurabilità del reato – Sussistenza – Esclusione – Fattispecie. Corte di Cassazione|Sezione 1|Penale|Sentenza|1 dicembre 2016| n. 51398
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Originally posted 2019-01-26 11:52:09.