OPERE D’ARTE Come garantirsi e tutelarsi quando si vende o si compra un’opera d’arte?

OPERE D’ARTE CONTRAFFAZIONE CASSAZIONE PENALE

La fattispecie di cui all’art. 127 Dlgs 490/99 (ora trasfusa nell’art. 178, c.1, lett. b), del D.Lgs. n. 42 del 2004) è volta innanzitutto a tutelare il mercato delle opere d’arte, e quindi il patrimonio artistico e culturale, punendo la presenza e la circolazione in esso di “falsi”, per cui è reato a consumazione anticipata (in tal senso, Sez. 3, n. 19249 del 4/5/2006, Iacca, Rv. 234337).

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1.IL CONCORSO DELL’ESTRANEO NELLA BANCAROTTAFRAUDOLENTA

 

  • Come garantirsi e tutelarsi quando si vende o si compra un’opera d’arte?
  • Mettiamo in chiaro: il miglior modo di tutelare sia il venditore, sia l’acquirente, è quello di avvalersi di un contratto redatto a cura di uno Studio Legale di avvocati specializzati in diritto dell’arte 
  • Cosa deve fare lo studio legale?
  • che individui l’oggetto del contratto stesso e le garanzie prestate in favore dell’acquirente.
  • Come garantirsi e tutelarsi quando si vende o si compra un’opera d’arte?
il reato previsto e sanzionato dell’art. 479 cod. pen. può essere commesso con modalità molteplici

Cosa Bisogna richiedere per essere piu’ tranquilli nell’acquisto di opere d’arte?

1) le expertise di critici d’arte o peserti d’arte accreditati per quel particolare pittore ;

2) le perizie di critici o periti del Tribunale che possano valuare l’opera ;

3) i certificati di autenticità, meglio se rilasciati dall’autore, a volte quelli delle gallerie non sono sufficenti o possono essere contestati .

4)autentica delle singole Fondazioni di quel particolare Artista,ad esempio la Fondazione Emilio Vedova pe ril maestro assoluto Emilio Vedova di Venezia., la Fondazione Burri pe ril grande Alberto Burri, la fondazione De Chirico per il Maestro .

Teniamo presente che per l’acquisto di quadri importanti quali Burri. Fontana, Chagall, Picasso  ecc ecc, occorre un ingente investimento molti soldi a volte milioni di euro, pertanto occorre che i pagamenti ovviamente siano tracciabili,in questo modo si potra’ dare la prova di quanto speso .

La Cassazione ha affermato, peraltro, che la consegna al compratore di un’opera d’arte degli attestati di qualità in possesso del venditore, essendo un atto dovuto, ai sensi dell’art. 2 L. 1062 del 1971, non può costituire, di per sé, comportamento valutabile, ai sensi dell’art. 1362, comma 2, cod. civ., per l’accertamento della volontà negoziale di individuare l’oggetto del contratto (o una essenziale qualità di tale oggetto) attraverso la specificazione dell’autore dell’opera (Cass. Civ., 03.07.1993, n. 7299).

E’ stato, d’altra parte, considerato inadempimento di non scarsa importanza – rilevante ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., che consente la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive – il mancato rilascio all’acquirente (da parte del venditore) di una copia fotografica dell’opera, con retrostante dichiarazione firmata di autenticità e di provenienza della medesima (cfr. Cass. Civ., sent. 15.02.1985, n. 1300).

Nella storia vi sono stati falsi De Chirico ,Falsi Modigliani, falsi Picasso,ecc ecc

Il mondo dell’arte putroppo è pieno di falsi, ,anche perchè molti artisti noti sono assai facili da riprodurre, e perché riprodurre quadri di valore  puo’ portare ai falsari grossi guadagni, anche di milioni di euro.

In materia di contraffazione di opere d’arte, l’inidoneità della condotta, tale da rendere configurabile il reato impossibile, sussiste solo quando, per la grossolanità della contraffazione, il falso risulti così evidente da escludere la stessa possibilità, e non soltanto la probabilità, che lo stesso venga riconosciuto come tale non già da un esperto d’arte, ma da un aspirante compratore, magari neppure troppo esperto; nel caso di specie, l’aver messo in commercio l’opera, consegnandola alla Galleria d’arte, munita di falsa dichiarazione di expertise, esclude in radice il carattere grossolano della falsificazione, in quanto tale attestazione correda la realizzazione dell’esemplare contraffatto del dipinto e consente il sicuro affidamento, da parte del futuro compratore, nell’autenticità dell’opera stessa.

la norma in esame. L’art. 178, d. lgs. n. 42/04, sotto la rubrica “Contraffazione di opere d’arte”, punisce, in relazione all’ipotesi di cui alla lett. b) del comma primo: ‘chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico’, prevedendo, al comma secondo, che ‘se i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma dell’articolo 30 del codice penale’, con pubblicazione (comma terzo) della sentenza ‘su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l’articolo 36, comma 3, del codice penale’, oltre la confisca obbligatoria (comma quarto) ‘degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato’. Così richiamato il testo normativo, è evidente dalla semplice lettura della lett. b) che, ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che l’opera sia qualificata come ‘autentica’, essendo sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di non autenticità, atteso che la punibilità del fatto è esclusa, in caso di dichiarazione espressa di non autenticità all’atto dell’esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto ovvero, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, con dichiarazione rilasciata all’atto dell’esposizione o della vendita (v., da ultimo: Sez. 6, n. 39474 del 24/09/2008 – dep. 21/10/2008, Trancalini, Rv. 242126). L’eccezione difensiva, del resto, se può valere con riferimento alle opere di scultura, pittura, etc. dove l’attribuzione ad uno specifico artista è giustificabile, non può certamente valere con riferimento agli ‘oggetti di antichità’ (come i mobili antichi di cui si discute), per i quali l’autore non rileva, in quanto la norma sanzionatoria, oltre a tutelare l’acquirente da possibili frodi, tutela in primis il mercato delle opere d’arte ed il patrimonio artistico e culturale dalla presenza e circolazione di falsi (Sez. 3, n. 19249 del 04/05/2006 – dep. 01/06/2006, lacca, Rv. 234337).

Originally posted 2018-02-09 17:50:01.