CAMIONISTI ALCOLTEST AGGRAVANTE INCIDENTE Circolazione stradale – Guida in stato di ebbrezza – Circostanze del reato – Accertamento dell’alterazione psicofisica mediante alcoltest – Assenza di prove legali – Possibilità di desumere lo stato di ebbrezza da qualsiasi altro elemento sintomatico – Possibilità per il giudice di disattendere il risultato positivo fornito dall’alcoltest.

IL CAMIONISTA DEVE AVERE 0 DI ALCOL, NON AVER BEVUTO NEMMENO UNA GOCCIA
CHE SUCCEDE SE, UBRIACO, PROVOCO UN INCIDENTE?

Le sanzioni vengono raddoppiate per tutte le categorie, da 0,5 g/l in su, a prescindere dal grado di sforamento del limite. Raddoppia anche il fermo amministrativo del mezzo che passa da 90 a 180 giorni. Nei casi più gravi, ossia oltre 1,5 g/l, scatta anche la revoca della patente.

PER CHI VALE IL DIVIETO ASSOLUTO DI BERE ALCOLICI?

Viene abbassato da 0,5 a 0,0 g/l nei primi tre anni dopo aver preso la patente (neopatentati). Rientrano in questa categoria tutti i giovani sotto i 21 anni. Il limite a zero è valido anche per tassisti, camionisti, conducenti di autobus e per loro dura per tutta la vita lavorativa.

COSA SUCCEDE SE VIOLO LA REGOLA DELL’ALCOL ZERO?


Se il livello dell’alcol misurato è inferiore a 0,5 g/l, la multa va da 155 a 624 euro. Se è tra 0,5 e 0,8 g/l vengono aumentate di un terzo le sanzioni previste per gli altri guidatori (da 500 a 2.000 euro). Se si supera lo 0,8 g/l vengono aumentate da un terzo alla metà le sanzioni previste per gli altri guidatori.

E VIENE SEMPRE RITIRATA LA PATENTE?


Non sempre. Ai camionisti e agli autisti di autobus viene revocata alla prima infrazione ma solo con tasso misurato oltre a 1,5 g/l. Agli altri, tassisti e neopatentati, solo alla seconda infrazione nel giro di 3 anni. In ogni caso, oltre a 1,5 g/l viene sempre disposta la confisca del veicolo.

CAMIONISTI ALCOLTEST AGGRAVANTE INCIDENTE Circolazione stradale – Guida in stato di ebbrezza – Circostanze del reato – Accertamento dell’alterazione psicofisica mediante alcoltest – Assenza di prove legali – Possibilità di desumere lo stato di ebbrezza da qualsiasi altro elemento sintomatico – Possibilità per il giudice di disattendere il risultato positivo fornito dall’alcoltest.

AFFERMA LA CORTE :

Ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest rappresenta piena prova della sussistenza dello stato di ebbrezza etilica. È onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione. In tal senso, si evidenzia come la circostanza che la seconda misurazione effettuata attraverso l’alcoltest indichi la dicitura “volume insufficiente” è del tutto irrilevante ai fini della configurabilità del reato in questione, allorché lo scontrino dell’alcoltest riporti l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità e non segnali espressamente un errore nella rilevazione compiuta. Tra l’altro, va sottolineato che l’esame strumentale non costituisce una prova legale e, pertanto, l’accertamento dello stato di ebbrezza può avvenire anche sulla sola base di elementi sintomatici idonei a rivelarlo.

In tema di guida in stato d’ebbrezza, l’esito della verifica del tasso alcolemico

può essere annotato nel verbale di contestazione e può formare oggetto di testimonianza da parte degli agenti accertatori, non essendo necessario procedere alla stampa dei risultati del test. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la testimonianza degli operatori di P.G., che avevano dato atto della avvenuta omologazione e del corretto funzionamento dell’apparecchio utilizzato, non avendo potuto procedere alla stampa degli scontrini per mancanza della disponibilità di carta).

FACOLTA’ DI FARSI ASSISTERE DA DIFENSOREQuando si procede per il reato di guida in stato di ebbrezza, l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell'”alcoltest” non ricorre se l’imputato abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento. (Nel caso di specie l’imputato si era rifiutato di farsi accompagnare presso il vicino comando di polizia fornito di etilometro).

E’ imputabile per il reato di guida in stato di ebbrezza il prevenuto che, fermato per un controllo, dai Carabinieri, alla guida di un’autovettura in apparente stato di ebbrezza alcolica, venga sottoposto al test dell’etilometro eseguito attraverso due prove, a distanza di sei minuti l’una dall’altra, evidenzianti un tasso alcolemico pari a 1,01 g/l nella prima e 1,05 g/l nella seconda.

 Premesso che la rilevazione dello stato di ebbrezza del conducente del veicolo può effettuarsi con qualsiasi mezzo e non necessariamente, né unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura di rilevamento del tasso alcolemico attraverso l’etilometro, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza o dell’ubriachezza come l’alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso. Ne deriva che il giudice, stante l’assenza di prove legali può perfino disattendere il risultato fornito dall’etilometro purché del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente. 

Osserva la corte che sulla questione relativa al se la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale sia configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza sussiste contrasto di decisioni, come segnalato dall’Ufficio del Massimario con relazione del 3 marzo 2015.

Invero, secondo un orientamento (Sez. 4, 10 luglio 2014, n. 51731, Crisopulli, Rv. 261568; Sez. 4, 9 maggio 2014, n. 22687, Caldarelli, Rv. 259242) “La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non e’ configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, stante la diversita’ ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza”.

Secondo altro orientamento (Sez. 4, 14 novembre 2013, n. 9318/14, Stagnaro, Rv. 258215; Sez. 4, 26 settembre 2014, n. 43845, Lambiase, Rv. 260602) “la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale e’ configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza, in ragione del richiamo operato dall’articolo 186, comma 7, al comma 2, lettera c) del medesimo articolo, il quale, a sua volta, e’ richiamato dal comma secondo bis, disciplinante l’aggravante in oggetto”. In base a tale diverso orientamento, il richiamo dell’articolo 186 C.d.S., comma 7, alle pene di cui al comma 2, lettera e), dello stesso articolo deve necessariamente comprendere anche l’aggravante de qua, perche’ il citato comma 2-bis (che prevede appunto tale aggravante) richiama a sua volta le sanzioni del secondo comma del medesimo articolo prevedendo il raddoppio delle stesse.

Stante l’assoluta inconciliabilita’ fra le diverse affermazioni di principio e trattandosi di dissenso non inconsapevole, si reputa doverosa la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

1. E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e’ punito, ove il fatto non costituisca piu’ grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 543 a € 2.170)), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; (114) (124) (133) (145) ((163))

b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e’ raddoppiata. La patente di guida e’ sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter. (97)

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed e’ disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e’ sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e’ il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo’ essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla piu’ vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 e’ aumentata da un terzo alla meta’ quando il reato e’ commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantita’ della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies e’ destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalita’ notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrita’ fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu’ vicino ufficio o comando, hanno la facolta’ di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.

6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato e’ considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e’ punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita’ e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale e’ disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto e’ commesso da soggetto gia’ condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e’ sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo’ disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.

9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo’ essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e’ opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita’ di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita’ ivi previste e consistente nella prestazione di un’attivita’ non retribuita a favore della collettivita’ da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’. In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita’ ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita’. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita’, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta’ della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e’ ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalita’ di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita’ e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la pena per non piu’ di una volta.

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Originally posted 2018-12-12 09:18:17.