Attività di lavorazione pelli

CANNABIS LIGHT CASSAZIONE SEZ VI N. 4920

CANNABIS LIGHT CASSAZIONE SEZ VI N. 4920

CANNABIS LIGHT CASSAZIONE SEZ VI N. 4920

 

. La L. n. 242 del 2016 attesta che la coltivazione delle varietà di canapa, nella stessa considerate, non è reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 e viene consentita senza necessità di autorizzazione: il coltivatore non ha l’obbligo di comunicarne l’inizio alla Polizia giudiziaria, ma solo di conservare i cartellini della semente e le fatture di acquisto, e se all’esito dei controlli – che vanno effettuati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell’Unione Europea e nazionale di recepimento (L. n. 242 del 2016, art. 4, comma 6) –

INOLTRE:

il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 % e entro il limite dello 0,6 % nessuna responsabilità è prevista per l’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni (L. n. 242 del 2016, art. 4, comma 5). Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge possono essere disposti dall’autorità giudiziaria solo se, da un accertamento – effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 – risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento e anche in questo caso è esclusa la responsabilità dell’agricoltore (L. n. 242 del 2016, art. 4, comma 7).

La L. n. 242 del 2016 indica le finalità per le quali la coltivazione della canapa è consentita o, meglio, per le quali è promossa, ma non tratta della commercializzazione della canapa oggetto della coltivazione.

Tuttavia, risulta del tutto ovvio che la commercializzazione sia consentita per i prodotti della canapa oggetto del “sostegno e della promozione”, espressamente contemplati negli artt. 2 e 3 della legge e, in particolare, fra gli altri: i “semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali”, “alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori”, “semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico”, destinazioni al “florovivaismo”.

Deve sottolinearsi come si faccia riferimento alla produzione dei beni e non alla loro commercializzazione, questo mostra che la legge è diretta ai produttori e alle aziende di trasformazione e non cita i passaggi successivi semplicemente perché non li deve disciplinare.

Si tratta di una legge di “sostegno e… promozione” della produzione, nella quale – quindi – il riferimento alla tipologia di uso non comporta che siano di per sè vietati altri usi non menzionati.

Peraltro, deve registrarsi che la Circolare del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo del 22 maggio 2018 n. 70, ha ricondotto le infiorescenze (lett. g), alla categoria del florovivaismo così considerando lecito il loro commercio.

  1. Con riferimento al sequestro in esame, la questione che sorge è se la commercializzazione possa riguardare anche la vendita al dettaglio delle infiorescenze (già materialmente oggetto della vendita all’ingrosso concernente i prodotti sopra considerati), contenenti il THC (nei limiti, fissati dalla L. n. 242 del 2016) e il CBD (che non ha effetti stupefacenti e mitiga quelli dell’altro principio chimico) per fini connessi all’uso che l’acquirente riterrà di farne e che potrebbero riguardare l’alimentazione (infusi, the, birre), la realizzazione di prodotti cosmetici – entrambi usi espressamente considerati dalla L. n. 242 del 2016 – e anche il fumo.

Si è sostenuto che la liceità della cannabis è circoscritta alla sua coltivazione e alla destinazione dei prodotti coltivati entro l’alveo delle previsioni esplicite contenute nella L. n. 242 del 2016. Le disposizioni di questa legge che consentono, a certe condizioni, la coltivazione di cannabis, sono ritenute norma eccezionale e sicuramente non estensibili analogicamente alle altre condotte disciplinate dal D.P.R. n. 309 del 1990 tra le quali la vendita e la detenzione per il commercio. Da questo assunto, si conclude che la presenza di un principio attivo sino allo 0.6% è consentita solo per i coltivatori non anche per chi commerci i prodotti derivati dalla cannabis (Sez. 6, n. 56737 del 27/11/2018, Ricci; Sez. 6, n. 52003 del 10/10/2018, Moramarco; Sez. 4, n. 34332 del 13/06/2018, Durante).

  • Tuttavia, la configurazione della intera legge n. 242/2016 come norma eccezionale rispetto al D.P.R. n. 309 del 1990, non estensibile analogicamente, non appare appropriata perchè non vengono in rilievo rapporti normativi in termini di regola-eccezione, ma emerge il configurarsi di un microsettore normativo in radice autonomo per la cannabis proveniente dalle coltivazioni consentite.
  • In ogni caso, questa interpretazione non è nutrita da una precisazione delle composite rationes che reggono il D.P.R. n. 309 del 1990 e da una valutazione del loro rapporto con la ratio della L. n. 242 del 2016, nè si confronta con le potenziali implicazioni sistematiche della portata normativa della L. n. 242 del 2016, art. 1, comma 2, che esclude le coltivazioni di canapa delle varietà ammesse dall’ambito di applicazione dell’intero D.P.R. n. 309 del 1990.
  • Cosi come assertivamente espressa, la tesi appare una petizione di principio che trascura che è nella natura dell’attività economica che i prodotti della “filiera agroindustriale della canapa” (che la legge espressamente mira a promuovere) siano commercializzati e che, in assenza di specifici dati normativi non emergono particolari ragioni per assumere che il loro commercio al dettaglio debba incontrare limiti che non risultano posti al commercio all’ingrosso.

LA CASSAZIONE RITIENE SIA POSSIBILE QUESTA INTERPRETAZIONE:

peraltro presente nella giurisprudenza di merito (cfr., Tribunale di Ancona, 27/07/2018; Tribunale di Rieti 26/07/2018; Tribunale di Macerata 11/07/2018; Tribunale di Asti, 4/07/2018) e in dottrina – secondo cui la liceità della commercializzazione dei prodotti della predetta coltivazione (e, in particolare, delle infiorescenze) costituirebbe un corollario logico-giuridico dei contenuti della L. n. 242 del 2016: in altri termini, dalla liceità della coltivazione della cannabis alla stregua della legge n. 242/2016, deriverebbe la liceità dei suoi prodotti contenenti un principio attivo THD inferiore allo 0.6 %, nel senso che non potrebbero più considerarsi (ai fini giuridici), sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del D.P.R. 309 del 1990, al pari di altre varietà vegetali che non rientrano tra quelle inserite nelle tabelle allegate al predetto d.P.R..

La questione va inquadrata nel corretto rapporto fra i principi fondamentali dell’ordinamento che considera le norme incriminatrici come (tassative) eccezioni rispetto alla generale libertà di azione delle persone per cui eventuali ridimensionamenti delle loro portate normative non costituiscono eccezioni (norme eccezionali non estensibili analogicamente per il divieto posto dall’art. 14 preleggi) ma fisiologiche riespansioni (ben estensibili analogicamente) delle libertà individuali, che nel nostro sistema normativo non sono funzionalizzate (a differenza di quel che vale per altre concezioni del rapporto Stato-individuo) a scopi pubblici e restano espressioni individuali della persona, salvi i limiti previsti dall’art. 42 Cost. per l’iniziativa economica privata.

LA CORTE  PONE QUESTO QUESITO :

Riconosciuto questo, la questione da porsi non è se il commercio della cannabis proveniente dalle coltivazioni lecite (senza necessità di autorizzazione) esuli dalla disciplina delle norme incriminatrici dettata nel D.P.R. n. 309 del 1990, ma se questa disciplina possa riguardare la commercializzazione di prodotti dei quali è riconosciuta la liceità (se la loro natura non deborda dai limiti fissati dalla L. n. 242 del 2016).

Nè il D.P.R. n. 309 del 1990 nè (inesistenti) fonti normative primarie successive alla L. n. 242 del 2016 presentano contenuti che consentano di affermare questa conclusione.

Ne deriva che, per la questione in esame, vale il principio generale secondo il quale la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illeceità deve, in assenza di specifici divieti o controlli preventivi previsti dalla legge, ritenersi consentita nell’ambito del generale potere (agere licere) delle persone di agire per il soddisfacimento dei loro interessi (facultas agendi).

La fissazione del limite dello 0,6% di THC entro il quale l’uso delle infiorescenze della cannabis proveniente dalle coltivazioni contemplate dalla L. n. 242 del 2016 è lecito, rappresenta l’esito di quello che il legislatore ha considerato un ragionevole equilibrio fra le esigenze precauzionali relative alla tutela della salute e dell’ordine pubblico e le (in pratica inevitabili) conseguenze della commercializzazione dei prodotti delle coltivazioni.

AFFERMA LA CASSAZIONE

Su queste basi, se il rivenditore di infiorescenze di cannabis provenienti dalle coltivazioni considerate dalla L. n. 242 del 2016 è in grado di documentare la provenienza (lecita) della sostanza, il sequestro probatorio delle infiorescenze, al fine di effettuare successive analisi, può giustificarsi solo se emergono specifici elementi di valutazione che rendano ragionevole dubitare della veridicità dei dati offerti e lascino ipotizzare la sussistenza di un reato D.P.R. 309 del 1990, ex art. 73, comma 4.

CONCLUDE LA CORTE

Invece, è sempre possibile, sul piano del diritto amministrativo, che gli organi di polizia prelevino soltanto campioni (per non compromettere le esigenze economiche del venditore) delle infiorescenze per verificare, con forme analoghe a quelle stabilite dalla L. n. 242 del 2016, art. 4, il superamento del tasso soglia di 0.6% di THC, dal quale possono derivare sia la non ammissibilità della coltivazione sia il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. dell’intera sostanza detenuta dal commerciante.

 

 

Originally posted 2019-07-03 11:05:18.