CORTE CONTI GIUDIZI INNANZI LE SEZIONI RIUNITE   

CORTE CONTI GIUDIZI INNANZI LE SEZIONI RIUNITE 

 

avvocato Bologna penale esperto

AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA ESPERTO
AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA ESPERTO

 

TITOLO IV 

GIUDIZI INNANZI LE SEZIONI RIUNITE 

 

CAPO I 

Questioni di massima e questioni di particolare importanza 

Art. 114

(Deferimento della questione)

  1. Le sezioni giurisdizionali d’appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d’ufficio o anche a seguito di istanza formulata dal procuratore generale o da ciascuna delle parti del giudizio d’impugnazione.
    2. La sezione, con l’ordinanza di deferimento, dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla segreteria delle sezioni riunite.
    3. Il presidente della Corte dei conti e il procuratore generale possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto che abbiano dato luogo, gia’ in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi.

Art. 115

(Fissazione dell’udienza)

  1. L’udienza e’ fissata con decreto presidenziale da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dal deposito dell’atto di deferimento alla segreteria delle sezioni riunite.
    2. Almeno venti giorni prima dell’udienza, il decreto e’ comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, al procuratore generale e alle parti costituite nella causa in relazione alla quale la questione e’ sollevata.
    3. L’atto di deferimento del presidente della Corte dei conti e’ comunicato, a cura della segreteria delle sezioni riunite, unitamente al decreto di fissazione d’udienza, al procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite.
    4. L’atto di deferimento del procuratore generale e’ notificato a cura di quest’ultimo, unitamente al decreto di fissazione d’udienza, agli avvocati delle parti costituite.
    5. Il procuratore generale e le parti hanno facolta’ di presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell’udienza.
    6. L’atto di deferimento e’ comunicato, altresi’, al giudice della causa in relazione alla quale la questione e’ sollevata; il giudice sospende il giudizio e trasmette, su richiesta della segreteria delle sezioni riunite, il fascicolo processuale.

Art. 116

(Risoluzione della questione e prosecuzione della causa)

  1. Le modalita’ di svolgimento dell’udienza, della decisione e della deliberazione sono disciplinate dalle disposizioni previste per l’appello, in quanto applicabili.
    2. La sentenza che risolve la questione deferita e’ depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale e’ stata deliberata.
    3. La segreteria comunica la sentenza al procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite, nonche’ al giudice della causa in relazione alla quale la questione e’ sollevata il quale, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza delle sezioni riunite, fissa la data dell’udienza di discussione e contestualmente assegna alle parti un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti.

Art. 117

(Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso)

  1. La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, gia’ enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell’impugnazione.

CAPO II 

Regolamenti di competenza

 

Art. 118

(Conflitto di competenza territoriale)

  1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza territoriale del giudice adito, la causa e’ riassunta nei termini fissati dal giudice nell’ordinanza medesima o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione, davanti al giudice dichiarato competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza dinanzi alla sezioni riunite.

Art. 119

(Regolamento di competenza in caso di sospensione del processo)

  1. Il pubblico ministero e le parti costituite in giudizio, nel quale sia stata disposta ordinanza di sospensione del processo ai sensi dell’articolo 106, possono proporre alle sezioni riunite istanza di regolamento di competenza.
    2. L’istanza si propone con ricorso sottoscritto dal pubblico ministero ovvero dal difensore che assiste la parte o dalla parte se questa e’ costituita personalmente.
    3. Il giudice del processo sospeso puo’ autorizzare il compimento di atti che ritiene urgenti ed adottare misure cautelari.

Art. 120

(Procedimento del regolamento di competenza)

  1. L’ordinanza che propone d’ufficio il regolamento di competenza territoriale dispone la rimessione del fascicolo d’ufficio alla segreteria delle sezioni riunite ed e’ comunicata alle parti costituite che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria delle sezioni riunite memorie e documenti.
    2. Il ricorso per regolamento di competenza concernente l’ordinanza di sospensione del giudizio deve essere notificato, a cura della parte che lo propone, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che ha sospeso il processo.
    3. La parte che propone l’istanza, nei venti giorni successivi alla notificazione, che nel caso di pluralita’ di parti decorre dall’ultima notificazione, provvede al deposito del ricorso.
    4. La segreteria della sezione giurisdizionale davanti alla quale pende il processo sospeso trasmette il relativo fascicolo alla segreteria delle sezioni riunite.
    5. Il presidente, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito, fissa la data dell’udienza di discussione e contestualmente assegna alle parti un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti.
    6. Il decreto di fissazione dell’udienza di discussione e’ comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.

Art. 121

(Ordinanza di regolamento della competenza)

  1. Le sezioni riunite pronunciano il regolamento di competenza con ordinanza.
    2. L’ordinanza di regolamento e’ pubblicata entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale e’ stata deliberata ed e’ comunicata alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.

Art. 122

(Riassunzione della causa)

  1. La causa che ha dato origine a regolamento di competenza e’ riassunta, a cura della parte piu’ diligente, innanzi al giudice dichiarato territorialmente competente ovvero, nel caso di regolamento che abbia pronunciato su ordinanza di sospensione necessaria, innanzi al giudice del giudizio sospeso, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento.
    2. La mancata riassunzione in termini comporta, in ogni caso, l’estinzione del processo.

CAPO III 

Giudizi in unico grado

 

Art. 123

(Ricorso)

  1. I giudizi elencati nell’articolo 11, comma 6, promuovibili ad istanza di parte, in unico grado e innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione, sono introdotti mediante ricorso.
    2. Il ricorso deve contenere:
    a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e’ proposto;
    b) l’indicazione dell’oggetto della domanda, ivi compreso l’atto o il provvedimento impugnato e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
    c) l’esposizione sommaria dei fatti;
    d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
    e) l’indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
    f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura speciale rilasciata dal ricorrente nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.
    3. I motivi proposti in violazione del comma 2, lettera d), sono inammissibili.

Art. 124

(Notificazione del ricorso)

  1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale di’ controllo e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed e’ notificato, nelle forme della citazione in ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonche’:
    a) nei giudizi sui piani di riequilibrio:
    1) alla Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali presso il Ministero dell’interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi con la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio;
    2) al prefetto territorialmente competente, nel caso in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di competenza delle prefetture;
    b) nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
    c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati.
    2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finche’ l’atto oggetto del giudizio produce effetti giuridici e sussista interesse all’impugnativa.

Art. 125

(Deposito del ricorso)

  1. Il ricorso, con la relativa documentazione e con la prova delle avvenute notificazioni, e’ depositato nella segreteria delle sezioni riunite entro dieci giorni decorrenti dall’ultima notificazione, a pena di inammissibilita’.
    2. E’ fatta salva la facolta’ della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell’atto si perfeziona per il notificante.
    3. La parte che si avvale della facolta’ di cui al comma 2 e’ tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si e’ perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l’impugnazione e’ inammissibile.

Art. 126

(Fissazione dell’udienza di trattazione)

  1. Il presidente, con decreto emesso non oltre dieci giorni dall’avvenuto deposito del ricorso, fissa l’udienza di discussione, dispone l’acquisizione a cura della segreteria delle sezioni riunite del fascicolo d’ufficio della sezione regionale di controllo e assegna alle parti il termine di dieci giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie, atti e documenti. Il decreto e’ comunicato alle parti a cura della segreteria delle sezioni riunite.
    2. La segreteria delle sezioni riunite, contestualmente al decreto di fissazione dell’udienza, comunica all’ente che ha emesso l’atto impugnato e al procuratore generale copia digitalizzata del ricorso e della documentazione allegata e richiede alla segreteria della sezione regionale di controllo la trasmissione del fascicolo d’ufficio.

Art. 127

(Costituzione delle parti)

  1. Le parti intimate possono costituirsi mediante comparsa di risposta, nonche’ fare istanze e produrre documenti entro il termine di cui all’articolo 126, comma 1.
    2. Il procuratore generale, quale parte necessaria interveniente nel giudizio, entro lo stesso termine di cui al comma 1 puo’ presentare memorie conclusionali; in mancanza, conclude oralmente all’udienza di discussione.

Art. 128

(Decisione)

  1. Le sezioni riunite, entro trenta giorni dal deposito del ricorso, decidono in camera di consiglio, al termine dell’udienza di discussione.
    2. Ove, ai fini della decisione, si renda necessario un supplemento istruttorio, le sezioni riunite adottano ordinanza e fissano, con la stessa, la parte onerata, il termine per l’espletamento degli incombenti e la data di udienza in prosecuzione.
    3. Il dispositivo della sentenza, oppure dell’ordinanza istruttoria, e’ letto al termine della camera di consiglio e si considera reso noto alle parti costituite.
    4. La sentenza che definisce il giudizio, regola le spese di giustizia e se del caso quelle di difesa sostenute dalle parti ai sensi dell’articolo 31. La sentenza e’ pubblicata entro quarantacinque giorni dalla camera di consiglio nella quale e’ stata deliberata.
    5. La segreteria da’ comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della sentenza a tutte le parti legittimate al giudizio o comunque intervenute nello stesso.

Art. 129

(Rinvio)

  1. Per quanto non diversamente disciplinato nel presente Capo, si applicano le disposizioni di cui alla Parte VI relativa alle impugnazioni.

 

Originally posted 2019-07-28 17:06:57.