inquinamento atmosferico – Attività di lavorazione pelli – Impianto con emissioni in atmosfera – Macchinario per lo spruzzo – Autorizzazioni distinte per ogni singolo macchinario – Esclusione – Artt. 183, 256, 269, 272, 279, Dlgs 152/2006 Corte di Cassazione|Sezione 3|Penale|Sentenza|9 novembre 2018| n. 51033 Corte di Cassazione|Sezione 3|Penale|Sentenza|9 novembre 2018| n. 51033

Inquinamento atmosferico – Attività di lavorazione pelli – Impianto con emissioni in atmosfera – Macchinario per lo spruzzo – Autorizzazioni distinte per ogni singolo macchinario – Esclusione – Artt. 183, 256, 269, 272, 279, Dlgs 152/2006 Corte di Cassazione|Sezione 3|Penale|Sentenza|9 novembre 2018| n. 51033 Corte di Cassazione|Sezione 3|Penale|Sentenza|9 novembre 2018| n. 51033

Attività di lavorazione pelli
Argomenta che il Tribunale del riesame avrebbe confermato la sussistenza delle esigenze cautelari senza valutare in maniera adeguata la concretezza ed attualita’ delle stesse ne’ tenuto conto che l’ordinanza cautelare era stata annullata con riferimento al reato contestato al capo c) dell’imputazione provvisoria; la motivazione sarebbe, poi, apparente in ordine al pericolo di inquinamento probatorio e non terrebbe conto della mancata fissazione della data di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere; il Tribunale, inoltre, avrebbe ritenuto, con motivazione insufficiente, sussistere il pericolo di fuga evincendolo solo dalla gravita’ del titolo di reato per cui si precede.

In tema di inquinamento atmosferico, l’autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.” Dal dettato normativo, ex art. 269 d.lgs. n. 152 del 2006, si evince che l’autorizzazione sia rilasciata “con riferimento allo stabilimento” e non già al singolo macchinario. Come poi emerge dall’incipt, la norma fa salvo quanto stabilito, tra l’altro, dall’art. 272, comma 1, che così recita: “Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L’elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico.” Nella parte I dell’Allegato IV – impianti e attività in deroga della Parte Quinta, che individua gli “impianti ed attività di cui all’articolo 272, comma 1”, alla lett. q) sono indicati i “macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie”.

Attività di stoccaggio rifiuti senza autorizzazione ed emissioni ambientali senza autorizzazione ex art. 269 dlgs n. 152/2006 – Omessa esame sul tipo d’impianto – Omesso esame sul tipo di rifuto e sel deposito temporaneo – Rinvio

ai sensi della parte quinta del presente decreto. L’autorizzazione e’ rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attivita’ presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.” Dal chiaro tenore della norma si evince che l’autorizzazione in esame e’ rilasciata “con riferimento allo stabilimento”, e non gia’ al singolo macchinario. Come poi emerge dall’incipt, la norma fa salvo quanto stabilito, tra l’altro, dall’articolo 272, comma 1, che cosi’ recita: “Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita’ elencati nella parte 1 dell’Allegato 4 alla parte quinta del presente decreto. L’elenco si riferisce a impianti e ad attivita’ le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico.” Nella parte 1 dell’Allegato 4 – impianti e attivita’ in deroga della Parte Quinta, che individua gli “impianti ed attivita’ di cui all’articolo 272, comma 1”, alla lettera q) sono indicati i “macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie”.

Orbene, dalla scarna motivazione del provvedimento impugnato non risulta se lo stabilimento fosse o meno soggetto ad autorizzazione e, in ogni caso, se cosi’ non fosse, il Tribunale non ha valutato se il macchinario per lo spruzzo sia o meno da considerarsi macchinario a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie, in relazione al quale non e’ richiesta l’autorizzazione.

La sentenza deve percio’ essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto.

  1. Il secondo motivo e’, parimenti, fondato.

Invero, secondo quanto risulta dal capo di imputazione, presso l’azienda erano stoccati rifiuti definiti speciali; in assenza di una precisazione in ordine alla loro tipologia, tali rifiuti parrebbero rappresentare lo scarto della lavorazione, cio’ che potrebbe comportare la realizzazione di un “deposito temporaneo”, definito dal Decreto Legislativo n. 52 del 2006, articolo 183, come “il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti”, nel rispetto delle condizioni ivi indicate. Al tal proposito, in giurisprudenza si e’ chiarito che, in tema di gestione illecita dei rifiuti, per luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 183, deve intendersi quello in cui i rifiuti sono prodotti ovvero che si trovi nella disponibilita’ dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purche’ funzionalmente collegato al luogo di produzione e dotato dei necessari presidi di sicurezza (Sez. 7, n. 17333 del 18/03/2016, dep. 27/04/2016, Passarelli, Rv. 266911).

Dalla sentenza impugnata, non e’ dato comprendere la penale rilevanza del fatto, non essendo indicato il tipo di rifiuto, ne’ essendo stata considerata l’ipotesi del “deposito temporaneo” e l’osservanza o meno delle prescrizioni di cui all’indicato articolo 183. Anche in relazione a tale punto, pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefa – rel. Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 17/05/2017 del Tribunale di Avellino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Romano Giulio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

  1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Avellino condannava (OMISSIS) alla pena di 3.300 euro di ammenda, condizionalmente sospesa, perche’ ritenuto responsabile dei seguenti reati: al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articoli 269 e 279, comma 1, perche’, nella qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) srl unipersonale avente ad oggetto attivita’ di lavorazione pelli, esercitava, in assenza di autorizzazione, un impianto con emissioni in atmosfera costituito da macchinario per lo spruzzo (capo 1); Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, per aver effettuato, nell’esercizio dell’impresa sopra indicata, attivita’ di stoccaggio di rifiuti speciali in assenza di autorizzazione (capo 2).

  2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articoli 269 e 279, comma 1 e relativo vizio motivazionale. Oltre a censurare la carenza di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato e la riconducibilita’ del fatto all’imputato, il ricorrente assume che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza del reato contestato al capo A), in quanto l’attivita’ di lavorazione delle pelli non necessiterebbe del rilascio di una previa autorizzazione, che, a fortiori, non sarebbe richiesta per l’utilizzo di un singolo macchinario, come si desumerebbe dall’allegato 5/4 alla parte 5 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, che, nella parte 1, lettera q), nel disciplinare le attivita’ in deroga alle autorizzazioni previste dal citato D.Lgs., indica proprio i macchinari di concerie e pelliccerie.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione ed erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256 e relativo vizio motivazionale. Dopo aver censurato la carenza di motivazione, il ricorrente evidenzia come l’attivita’ di stoccaggio non sia ricompresa tra quelle considerate dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256; il fatto, secondo il ricorrente, potrebbe, al piu’, essere ricondotto nell’ipotesi prevista dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, lettera m), che, pero’, non sarebbe ravvisabile nel caso in esame, non essendovi prova dell’eventuale mancato rispetto delle condizioni ivi indicate.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione degli articoli 62 bis, 133 e 131 bis c.p.. Il ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, stante l’eccessivita’ della pena inflitta e l’assenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 131 bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso e’ fondato in relazione ai primi due motivi, con conseguente assorbimento del terzo.
  2. Il primo motivo e’ fondato.

Il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 269, dispone che: “fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 267, commi 2 e 3, dal presente art., comma 10 e dall’articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L’autorizzazione e’ rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attivita’ presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.” Dal chiaro tenore della norma si evince che l’autorizzazione in esame e’ rilasciata “con riferimento allo stabilimento”, e non gia’ al singolo macchinario. Come poi emerge dall’incipt, la norma fa salvo quanto stabilito, tra l’altro, dall’articolo 272, comma 1, che cosi’ recita: “Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita’ elencati nella parte 1 dell’Allegato 4 alla parte quinta del presente decreto. L’elenco si riferisce a impianti e ad attivita’ le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico.” Nella parte 1 dell’Allegato 4 – impianti e attivita’ in deroga della Parte Quinta, che individua gli “impianti ed attivita’ di cui all’articolo 272, comma 1”, alla lettera q) sono indicati i “macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie”.

Orbene, dalla scarna motivazione del provvedimento impugnato non risulta se lo stabilimento fosse o meno soggetto ad autorizzazione e, in ogni caso, se cosi’ non fosse, il Tribunale non ha valutato se il macchinario per lo spruzzo sia o meno da considerarsi macchinario a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie, in relazione al quale non e’ richiesta l’autorizzazione.

La sentenza deve percio’ essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto.

  1. Il secondo motivo e’, parimenti, fondato.

Invero, secondo quanto risulta dal capo di imputazione, presso l’azienda erano stoccati rifiuti definiti speciali; in assenza di una precisazione in ordine alla loro tipologia, tali rifiuti parrebbero rappresentare lo scarto della lavorazione, cio’ che potrebbe comportare la realizzazione di un “deposito temporaneo”, definito dal Decreto Legislativo n. 52 del 2006, articolo 183, come “il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti”, nel rispetto delle condizioni ivi indicate. Al tal proposito, in giurisprudenza si e’ chiarito che, in tema di gestione illecita dei rifiuti, per luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 183, deve intendersi quello in cui i rifiuti sono prodotti ovvero che si trovi nella disponibilita’ dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purche’ funzionalmente collegato al luogo di produzione e dotato dei necessari presidi di sicurezza (Sez. 7, n. 17333 del 18/03/2016, dep. 27/04/2016, Passarelli, Rv. 266911).

Dalla sentenza impugnata, non e’ dato comprendere la penale rilevanza del fatto, non essendo indicato il tipo di rifiuto, ne’ essendo stata considerata l’ipotesi del “deposito temporaneo” e l’osservanza o meno delle prescrizioni di cui all’indicato articolo 183. Anche in relazione a tale punto, pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame.

Va, infine, rilevato che il termine di prescrizione del reato, consumato il (OMISSIS), non risulta ancora decorso, in quanto, tenendo conto di 133 giorni di sospensione (dal 26 giugno 2018 alla data odierna, quale conseguenza dell’adesione del difensore all’astensione dall’attivita’ di udienza proclamata dall’associazione di categoria), che si sommano al termine ordinario di cinque anni, maturera’ in data 6 novembre 2019.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino per nuovo giudizio.

Originally posted 2019-02-19 18:41:41.