FATTURE FALSE E CONCORSO COMMERCIALISTA BASTA DOLO EVENTUALE

Il commercialista può concorrere con il contribuente nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti?

FATTURE FALSE E CONCORSO COMMERCIALISTA BASTA DOLO

BENEFICIO INVENTARIO AVVOCATO BOLOGNA

 

SECONDO LA CASSAZIONE SI

 anche con il mero dolo eventuale, ossia con la mera accettazione del rischio della realizzazione della fattispecie illecita.

FATTURE FALSE E CONCORSO COMMERCIALISTA BASTA DOLO EVENTUALE

 

Il commercialista può concorrere con il contribuente nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti?

 

SECONDO LA CASSAZIONE SI

 anche con il mero dolo eventuale, ossia con la mera accettazione del rischio della realizzazione della fattispecie illecita.

Attenzione: Diritto penale breve vademecum-avvocato penalista Bologna

 

 Infatti l’elemento psicologico richiesto è normalmente il dolo specifico, ossia la rappresentazione e volizione dell’intera fattispecie per l’ottenimento del fine criminoso.

 Un commercialista, tenutario della contabilità di talune aziende, è stato condannato per “concorso nel reato” di false fatturazioni, peraltro confermata da una sentenza di legittimità della Suprema corte di cassazione. Dalla lettura delle motivazioni, era stato dato rilievo anche alla consapevolezza

Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 28158 del 27 giugno 2019, il reato può dirsi consumato anche in presenza di dolo eventuale.

 

È opportuno ricordare che, secondo giurisprudenza pacifica di questa Corte, si ha violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito.

 

La verifica dell’osservanza del principio di correlazione va, invero, condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta – che realizza l’ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione – venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell’originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l’imputato non ha avuto modo di difendersi (cfr. ex multis Cass. pen. sez. VI, 8.6.1998 n. 67539).

Sicché “non sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all’accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l’immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza aver avuto nessuna possibilità d’effettiva difesa” (cfr. sez. 6 n. 35120 del 13.6.2003). Anche di recente questa Corte ha ribadito il principio che “si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa” (cfr. Cass. sez. 6 n. 12156 del 5.3.2009).

 

 

 

 

Originally posted 2019-06-28 18:49:57.