ARCHIVIAZIONE  OPPOSIZIONE  PENALE AVVOCATO PENALISTA QUALI POTERI DEL GIUDICE INDAGINI PRELIMINARI IN UNA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE? POTERI GIUDICE INDAGINI PRELIMINARI IN RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PM:

ARCHIVIAZIONE  OPPOSIZIONE  PENALE AVVOCATO PENALISTA

QUALI POTERI DEL GIUDICIE INDAGINI PRELIMINARI IN UNA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE?

POTERI GIUDICE INDAGINI PRELIMINARI IN RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PM:

“costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione (Sez. U, n. 4319 del 28/11/20”

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno in vero affermato che, in materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, P.M. in proc. L. e altro, Rv. 257786). Le Sezioni Unite hanno al proposito precisato – sulla scia di quanto già dalle stesse Sezioni Unite affermato con la sentenza n. 22909 del 31/5/2005, Minervini, Rv. 231163 – che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. (potere questo compreso in quello, pure attribuito al G.i.p., di ordinare nuove indagini) e che le disposizioni contenute nell’art. 409 c.p.p. , comma 4, e art. 5 c.p.p. , devono formare oggetto di rigorosa interpretazione, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell’organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa (Rv. 257787). Infatti, in entrambi i casi testè descritti, che le Sezioni Unite fanno oggetto di totale assimilazione per quanto di interesse, “l’ordine di imputazione coatta obbliga il pubblico ministero a contestare i fatti, così come emersi dalle indagini già espletate, precludendogli la possibilità di adottare autonome determinazioni all’esito delle ulteriori indagini che la pubblica accusa ritenga di espletare sulle diverse ipotesi di reato rilevate dal giudice a seguito della iscrizione delle stesse nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.”. La radicale anomalia del provvedimento che limiti i poteri di determinazione del pubblico ministero, imponendogli il compimento di atti al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal codice di rito, viola infatti la sfera di autonomia dell’organo inquirente nell’esercizio dell’azione penale ed eccede l’ambito del controllo giurisdizionale necessario a garantire l’effettività del principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale, sicchè l’ordine di imputazione coatta assume, nei casi sopra evocati, i caratteri dell’abnormità. Le Sezioni Unite, P.M. in proc. L. e altro, hanno inoltre ribadito, con espresso riferimento all’ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini, che quel provvedimento “determina una lesione dei diritti di difesa dello stesso, non essendo la persona rimasta estranea alle indagini destinataria dell’avviso ex art. 409 c.p.p. , comma 1, e non avendo partecipato all’udienza camerale, con la conseguente discovery delle risultanze delle indagini”.

  1. A seguito dei chiarimenti interpretativi forniti dalle Sezioni Unite circa l’abnormità dell’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata e di quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione, un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene inammissibile il ricorso con il quale l’imputato eccepisca tale abnormità (Sez. 3, n. 15251 del 14/12/2016, De Bosini, Rv. 269649, con riferimento ad ordine di imputazione coatta relativo a notizia di reato iscritta contro ignoti). Secondo tale orientamento, l’unico soggetto legittimato ad impugnare è, in tal caso, il pubblico ministero, poichè “non è previsto nell’ordinamento giuridico un diritto dell’indagato (o dell’indagando) ad impugnare l’ordine del giudice per le indagini preliminari che disponga l’imputazione coatta, ancorchè il pubblico ministero non abbia ancora proceduto all’iscrizione del nominativo nel registro degli indagati, perchè, in questa fase, l’interlocuzione è esclusivamente tra il giudice per le indagini preliminari ed il pubblico ministero”. Ove quest’ultimo presti implicitamente acquiescenza all’ordine del giudice per le indagini preliminari, procedendo alla preventiva iscrizione del ricorrente a modello 21 ed esercitando conseguentemente l’azione penale, la persona oggetto dell’imputazione non è legittimata all’impugnazione, nonostante l’abnormità dell’atto del giudice che l’ha coattivamente determinata, non essendo essa titolare di un “interesse pretensivo al controllo sulla regolarità dell’interlocuzione interna tra il giudice per le indagini preliminari ed il pubblico ministero” al di fuori del meccanismo disegnato dall’art. 413 c.p.p..L’orientamento testè descritto si pone in espressa e consapevole continuità con quello – precedente alle richiamate decisioni delle Sezioni Unite e avente peraltro ad oggetto l’ipotesi “fisiologica” in cui l’ordine di imputazione coatta del giudice per le indagini preliminari si riferisca a persona e notizia di reato già oggetto di iscrizione ex art. 335 c.p.p., secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dell’indagato avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell’imputazione, ex art. 409 c.p.p. , comma 5, in quanto unico soggetto legittimato ad impugnare è, in tal caso, il pubblico ministero (Sez. 4, n. 10877 del 20/01/2012, Rossi, Rv. 251986; Sez. 5, n. 6807 del 21/01/2015, DR e altro, Rv. 262688; si veda anche Sez. 2, n. 46380 del 21/09/2016, Mazzocco e altro, Rv. 268436, che ha affermato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dall’indagato avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, nel respingere la richiesta di archiviazione contro ignoti, disponga l’identificazione dei soggetti da indagare ed indichi le ulteriori indagini da compiere).
  2. Un diverso e opposto orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene invece sussistere la legittimazione dell’indagato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che dispone la formulazione dell’imputazione, ex art. 409 c.p.p., comma 5, in ordine a reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione (Sez. 6, n. 34881 del 20/07/2016, Sparaciari, Rv. 267988). L’abnormità dell’atto – affermata dalle Sezioni Unite, per ragioni del tutto analoghe, tanto per l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, che per quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione – escluderebbe in radice l’inammissibilità del ricorso dell’indagato. Il provvedimento sarebbe in vero affetto da vizio radicale, derivante dall’esorbitanza dell’atto dai poteri del giudice delle indagini preliminari, la cui portata lesiva coinvolge sia le prerogative del pubblico ministero nell’esercizio delle indagini e dell’azione penale, sia i diritti di difesa del soggetto che, non sottoposto alle indagini per un determinato fatto, si troverebbe ad essere per quel medesimo fatto perseguito penalmente in violazione delle regole processuali poste a tutela del contraddittorio. Pertanto, l’abnormità dell’atto sarebbe totipotente, poichè insuscettibile di essere frazionata soggettivamente quanto ai suoi effetti lesivi su poteri del pubblico ministero e diritti della difesa, essendo l’indagato portatore di un assai concreto interesse diretto a che l’azione penale sia esercitata nei suoi confronti nel pieno rispetto delle regole costituzionali relative al riparto dei poteri tra pubblico ministero e giudice nella fase delle indagini preliminari e alla tutela del contraddittorio. Sicchè, nel caso in cui il pubblico ministero non ritenga di reagire con l’impugnazione, l’indagato si troverebbe dinanzi all’intervenuto esercizio dell’azione penale in mancanza di regolare interlocuzione in contraddittorio ex art. 409 c.p.p., comma 2, (Corte Cost., ord. n. 286 del 2012; Corte cost. ordinanze nn. 460 e 491 del 2002 e n. 441 del 2004).

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  3. Infortuni e igiene sul lavoro,
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  5. Responsabilità colposa da attività medica, circolazione stradale, reati contro la Pubblica Incolumità,
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Reati contro il Patrimonio

I reati contro il patrimonio, infatti, offendono in via esclusiva o principale diritti soggettivi o interessi a contenuto economico-patrimoniale, facenti capo a persone fisiche o giuridiche.

Per questi motivi, lo studio penale Avvocato Sergio Armaroli Bologna  offre la propria competenza in tema di reati contro il patrimonio, con particolare riguardo ai reati di truffa ed appropriazione indebita.

Di notevole i

La rapina è il caso più tipico dei reati contro il patrimonio con interazione tra autore e vittima, è un reato sia contro il patrimonio che contro la persona e spesso porta con sé diversi aggravanti, come le lesioni, le minacce, l’uso di armi che mirano ad offese più o meno gravi nei confronti della vittima.

nteresse, , è anche il delitto di circonvenzione di persone incapaci, reato che rientra tra le forme più insidiose di attacco all’altrui patrimonio.

Reati tra quelli statisticamente più frequenti, quelli contro il patrimonio si distinguono a seconda che l’autore abbia agito con violenza su cose o persone, ovvero abbia raggiunto l’illecito risultato mediante frode.

Omicidio stradale e lesioni personali stradali

La Legge 41/2016 ha introdotto nel Codice Penale i nuovi reati di omicidio stradale (art. 589 bis) e lesioni personali stradali (art. 590 bis).

La novità principale contenuta nella legge è l’introduzione dei due nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali. Per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti e causa la morte di qualcuno la pena della reclusione va da 5 a 12 anni. Se l’investitore si dimostra lucido e sobrio, ma la sua velocità di guida è il doppio del consentito, la pena va da 4 a 8 anni. In caso di omicidio multiplo, la pena può essere triplicata ma non superiore a 18 anni.

È invece punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi, guidando non sobrio o non lucido, procura lesioni permanenti.

Queste norme si applicano nei casi in cui l’evento morte o l’evento lesioni siano derivate dalla violazione delle norme del Codice della Strada. La pena base nel caso di omicidio stradale è quella che va dai 2 ai 7 anni di reclusione e può essere aggravata quando, ad esempio, il conducente del veicolo era in stato di ebbrezza alcolica o aveva assunto sostanze stupefacenti. In questo caso la pena va dagli 8 ai 12 anni di reclusione.

Ulteriormente aggravamento di pena è previsto in caso di fuga del conducente (art. 589 ter Codice Penale).

reati contro la persona e reati di abusi sessuali,

I reati che prima rientravano nelle fattispecie “violenza carnale” e “atti sessuali” vengono adesso puniti a norma dell’articolo 609 bis del codice penale come “violenza sessuale”.

In riferimento è stata introdotta la fattispecie “violenza sessuale di gruppo”(ex art.609 octies c.p.).

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all`articolo 609 bis.

Il responsabile è punito con la pena da sei a dodici anni.

Un’ altra fattispecie incrimina gli atti sessuali, violenti e abusivi, nei confronti dei minori (ex art.609 quater, “Atti sessuali con minorenne”, “Soggiace alla pena stabilita dall`articolo 609 bis “chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che. al momento del fatto”non ha compiuto gli anni quattordici, non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest`ultimo, una relazione di convivenza.”.

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reati contro la pubblica amministrazione,

reati di falsità,

reati finanziari,

reati urbanistici,

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reati in materia di diritto penale delle società ed in materia fallimentare,

reati in materia di diritto penale del lavoro,

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Originally posted 2018-01-29 10:23:27.