CIRCONVENZIONE INCAPACE TESTAMENTO AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA

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Ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci sono necessarie le seguenti condizioni: a) l’instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, in cui quest’ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete, sia incapace di opporre alcuna resistenza per l’assenza o la diminuzione della capacità critica; b) l’induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso; c) l’abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l’agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine, ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto; d) l’oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti.

Ai fini della sussistenza del delitto di circonvenzione di persone incapaci, il concetto di induzione postula una attività positiva diretta a determinare, convincere ovvero influire sulla volontà altrui, in modo da condurre la vittima a compiere un determinato atto giuridico, e rappresenta un elemento ben distinto dal mezzo usato per il raggiungimento del fine. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna dell’imputata che aveva approfittato della condizione di debolezza psicologica della vittima, dovuta alla recente perdita del figlio, per indurla ad una disposizione testamentaria per atto notarile in suo favore).

In tema di circonvenzione di incapaci, al fine di accertare lo stato di deficienza psichica della vittima, può assumere rilievo anche la passione morbosa che essa nutre per l’agente, poiché la tenace presenza di un’idea dominante, carica di contenuto emotivo, e la forte tensione affettiva possono, specie in persone anziane o in soggetti dalla personalità debole, avere un effetto deviante del pensiero critico ed un’azione nettamente inibitrice sulla volontà.

Tra i delitti di cui all’artt. 643 e 629 cod. pen., pur potendo essere soggetto passivo di quest’ultimo reato anche la persona che versi nello stato di deficienza psichica, non è ammissibile alcun concorso, anche se tra di essi è comune il perseguimento di un profitto, in quanto si differenziano per il mezzo adoperato dall’agente che nella circonvenzione di incapace è costituito dall’opera di suggestione o di induzione e nell’estorsione, invece, dall’uso della violenza o minaccia; ne consegue che la necessaria esistenza di un nesso causale tra l’evento e uno degli indicati comportamenti dell’agente determina la configurabilità dell’uno o dell’altro titolo di reato.

Nella circonvenzione di incapace, reato a condotta plurima, qualora i momenti della <> e della <> non coincidano, il reato si consuma all’atto della <>, che produce il materiale conseguimento del profitto ingiusto nel quale si sostanzia il pericolo insito nella <>. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato la sentenza che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di circonvenzione di incapace consistito nella induzione alla redazione di un testamento olografo, in quanto il momento consumativo non si era realizzato con la condotta di induzione ma con la successiva pubblicazione dell’atto e l’accettazione dell’eredità, fatti produttivi di un effetto dannoso per il soggetto passivo e da cui deriva il materiale conseguimento del profitto ingiusto).

Integra l’elemento oggettivo del reato di circonvenzione di persone incapaci l’induzione del soggetto passivo alla costituzione di un “trust”, in quanto detto negozio giuridico, determinando la costituzione di una proprietà temporale in capo al “trustee” svincolata dal potere di disporre dei beni conferiti in modo pieno ed esclusivo, provoca un effetto pregiudizievole per il disponente e per gli altri aventi diritto al trasferimento dei beni per eventi successori.

DIFENDERSI DALLE TRUFFE FALSI BROKER E INVESTIMENTI FASULLI PROPOSTI DA FINTI O VERI AMICI BOLOGNA VICENZA VENEZIA PADOVA
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DOMANDA COSA OCCORRE PERCHE’ SI ABBIA CIRCONVENZIONE DI INCAPACE?

 

ai fini dell’art. 643 c.p. basta anche soltanto una situazione di ipocriticità e/o labilità affettivo/emotiva, vale a dire proprio quella situazione psichica accertata nel caso del P. sulla scorta di plurimi accertamenti medici, che hanno parlato anche di disturbo neuro-cognitivo lieve caratterizzato da un decadimento delle funzioni cognitive .

Ai fini dell’art. 643 c.p. basta anche soltanto una situazione di ipocriticità e/o labilità affettivo/emotiva, vale a dire proprio quella situazione psichica accertata nel caso del P. sulla scorta di plurimi accertamenti medici, che hanno parlato anche di disturbo neuro-cognitivo lieve caratterizzato da un decadimento delle funzioni cognitive eccedente (contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso della difesa della T. ) quello fisiologico connesso all’età, di disturbo organico di personalità confermato da una diagnosi di vasculopatia cerebrale cronica fin dal 2004, nonché di disturbo depressivo ricorrente di grado marcato (anch’esso diagnosticato fin dal 2004).

 

 

DOMANDA cosa deve compiere il circuito?

Per consolidato insegnamento della Corte Suprema, ai fini dell’art. 643 c.p. si richiede non solo l’abuso delle particolari condizioni del soggetto passivo, ma anche la sua induzione a compiere atti giuridici potenzialmente pregiudizievoli per sé o per altri, induzione intesa non già come semplice richiesta di compiere l’atto, bensì come apprezzabile attività di pressione morale, di suggestione o di persuasione, o comunque di spinta psicologica (cfr. Cass. Sez. V n. 707 del 3.11.78, dep. 18.1.79; Cass. Sez. II n. 9731 del 24.6.85, dep. 26.10.85; Cass. Sez. II n. 1064 del 13.10.88, dep. 30.1.90; Cass. Sez. II n. 1195 del 13.12.93, dep. 28.1.94).

 

Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l’esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziali di cui alle regole di valutazione della prova sancite dal co. 2 dell’art. 192 c.p.p..

 

DOMANDA basta un affievolimento delle capacita’ critiche perché si abbia incapacita’ e circonvenzione?

 

 

Ai fini del delitto di circonvenzione di incapace rileva anche una menomazione della sfera intellettiva, volitiva od anche solo affettiva del soggetto passivo che ne affievolisca le capacità critiche e/o volitive (cfr., ex aliis, Cass. Sez. II n. 3209 del 20.12.13, dep. 23.1.14; Cass. Sez. II n. 6971 del 26.1.11, dep. 23.2.11; Cass. Sez. II n. 18644 del 23.4.09, dep. 5.5.09; Cass. Sez. II n. 1404 dell’11.12.2007, dep. 11.1.2008; Cass. Sez. V n. 6782 del 14.12.77, dep. 30.5.78; Cass. Sez. V n. 64 del 14.10.71, dep. 12.1.72; Cass. Sez. V n. 369 del 1.3.71, dep. 5.6.71), senza che sia necessario che tale menomazione consista in una vera e propria patologia psichica, né che essa sia di natura irreversibile.

ai fini dell’art. 643 c.p. basta anche soltanto una situazione di ipocriticità e/o labilità affettivo/emotiva, vale a dire proprio quella situazione psichica accertata nel caso del P. sulla scorta di plurimi accertamenti medici, che hanno parlato anche di disturbo neuro-cognitivo lieve caratterizzato da un decadimento delle funzioni cognitive .

In breve, ai fini dell’art. 643 c.p. basta anche soltanto una situazione di ipocriticità e/o labilità affettivo/emotiva, vale a dire proprio quella situazione psichica accertata nel caso del P. sulla scorta di plurimi accertamenti medici, che hanno parlato anche di disturbo neuro-cognitivo lieve caratterizzato da un decadimento delle funzioni cognitive eccedente (contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso della difesa della T. ) quello fisiologico connesso all’età, di disturbo organico di personalità confermato da una diagnosi di vasculopatia cerebrale cronica fin dal 2004, nonché di disturbo depressivo ricorrente di grado marcato (anch’esso diagnosticato fin dal 2004).

Si tratta di accertamenti che, sempre secondo quando si legge nella gravata sentenza, non sono stati smentiti neppure dai c.t.p., che si sono limitati a sottolineare l’assenza di infermità psichica propriamente detta, il che – giova ribadire – non costituisce presupposto necessario per l’applicazione dell’art. 643 c.p..

È pur vero che, per consolidato insegnamento di questa Corte Suprema, ai fini dell’art. 643 c.p. si richiede non solo l’abuso delle particolari condizioni del soggetto passivo, ma anche la sua induzione a compiere atti giuridici potenzialmente pregiudizievoli per sé o per altri, induzione intesa non già come semplice richiesta di compiere l’atto, bensì come apprezzabile attività di pressione morale, di suggestione o di persuasione, o comunque di spinta psicologica (cfr. Cass. Sez. V n. 707 del 3.11.78, dep. 18.1.79; Cass. Sez. II n. 9731 del 24.6.85, dep. 26.10.85; Cass. Sez. II n. 1064 del 13.10.88, dep. 30.1.90; Cass. Sez. II n. 1195 del 13.12.93, dep. 28.1.94).

 

Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l’esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziali di cui alle regole di valutazione della prova sancite dal co. 2 dell’art. 192 c.p.p..

 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II   
SENTENZA 14 gennaio 2015, n.1381
Ritenuto in fatto
 
Con sentenza 12.12.2013 la Corte d’Appello di Torino confermava la condanna emessa il 5.5.11 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di T.L. alias M.L. (nata in (…)) e di I.P. per il delitto di circonvenzione di incapace continuata ed aggravata ai danni di P.P. (persona settantanovenne all’epoca dei fatti, cioè nel (…)), mentre revocava le statuizioni civili per effetto della revoca della costituzione di parte civile manifestata dal P. a mezzo di procuratore speciale all’udienza del 12.12.2013.
Questa, in sintesi, la vicenda come ricostruita in sede di merito: la T. (che all’epoca dei fatti lavorava come badante presso il P. ) e lo I. , che si spacciava per tale sig. R. o avv. R. (e che aveva anche la delega ad operare sul c/c intestato alla coimputata), in concorso tra loro avevano abusato dello stato di inferiorità psichica della persona offesa inducendolo (anche attraverso plurimi raggiri) a consegnare alla T. in più occasioni importi per complessivi Euro 345.000,00 circa.
Tramite i rispettivi difensori ricorrevano la T. e lo I. contro detta sentenza, di cui chiedevano l’annullamento.
Lo I. lamentava:
  1. a) mancata assunzione di una prova decisiva – consistente almeno nella rinnovazione dell’audizione del dr. K.R. – riguardo all’affermato stato di deficienza psichica della persona offesa, per superare dubbi e contraddizioni emersi dalle tre diverse relazioni tecniche (del dr. P. c.t. del PM, del perito officiato in primo grado dr. F. , nonché del dr. G. nominato dal giudice tutelare nella procedura di amministrazione di sostegno nei confronti del P. , tenuto presente, altresì, che questi, dopo la sentenza di primo grado, si era sposato con la T. ed aveva revocato la costituzione di parte civile, decisioni incompatibili con l’asserita incapacità di provvedere ai propri interessi;
  2. b) vizio di motivazione nella parte in cui i giudici di merito avevano identificato il fantomatico R. con lo I. nonostante le difformi dichiarazioni dello stesso P. e il non essersi mai incontrati di persona i due, atteso che fra il R. e il P. i contatti erano stati solo telefonici: pertanto, in nessun caso il ricorrente si sarebbe potuto rendere conto dell’asserito stato di inferiorità psichica del P. .
La T. denunciava:
  1. c) violazione dell’art. 643 c.p. e vizio di motivazione per avere la gravata pronuncia ritenuto sussistente uno stato di deficienza psichica del P. , atteso che lo stesso c.t. del PM aveva escluso che la persona offesa presentasse elementi neuropsicopatologici tali da consentire una diagnosi di deficit cognitivo (essenziale per potersi configurare il delitto p. e p. ex art. 643 c.p.), al più potendosi riscontrare, secondo il perito dr. F. , una mera fragilità emotiva propria della vecchiaia;
  2. d) mancanza di motivazione circa l’asserita irrilevanza della relazione del consulente tecnico della difesa (dr. Ro. ), dei testi dr. Fa. e dr. B. e della relazione del dr. L. eseguita nell’ambito della procedura di amministrazione di sostegno, da cui emergeva una mera situazione di debolezza emotiva del P. , senza alcun coinvolgimento della sfera cognitiva;
  3. e) mancata rinnovazione dell’audizione del dr. K.R. riguardo all’affermato stato di deficienza psichica della persona offesa;
  4. f) vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha desunto la condotta tipica di induzione dalla presunta irrazionalità dell’agire del P. , sebbene le relazioni tecniche in atti e lo stesso esame dibattimentale della persona offesa dimostrassero che costui aveva sempre sottolineato con vigore le ragioni del proprio agire, soprattutto per timore della solitudine e del rischio di finire i propri giorni in un ospizio; in altre parole, tra la T. e il P. si era instaurato un chiaro accordo di reciprocità di prestazioni (assistenza perpetua dietro retribuzioni);
  5. g) vizio di motivazione del diniego delle attenuanti generiche e dell’invocata riduzione della pena, malgrado il rapporto di convivenza ed affettivo instauratosi tra la ricorrente e il P. già all’epoca dei fatti.
Con motivi aggiunti depositati il 24.11.14 la difesa della T. ha chiesto l’annullamento della sentenza per il sopravvenire della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 co. 1 n. 1 c.p. visto il sopraggiunto matrimonio con la persona offesa e, in subordine, la dichiarazione di prescrizione degli episodi del (…) e del (…).
Ulteriori motivi aggiunti provenienti dalla difesa della T. sono pervenuti alla cancelleria di questa S.C. solo in data 5.12.14.
 
Considerato in diritto
 
Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità dei motivi aggiunti presentati nell’interesse della T. , pervenuti alla cancelleria di questa S.C. solo in data 5.12.14 e, quindi, tardivamente perché in violazione del termine di cui all’art. 585 co. 4 c.p.p., termine previsto a pena di decadenza ai sensi del comma successivo.
È pur vero che all’odierna udienza la difesa della T. ha dimostrato di averli originariamente depositati il 26.11.14 presso la Corte d’appello di Genova: tuttavia, ai sensi dell’esplicito testo dell’art. 585 co. 4, primo periodo, c.p.p., i motivi aggiunti devono essere presentati nella cancelleria del giudice dell’impugnazione e non altrove, non applicandosi ad essi la norma dell’art. 582 cpv. c.p.p. stante il diverso ed inequivocabile tenore letterale dell’art. 585 co. 4, primo periodo (‘Fino a quindici giorni prima dell’udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti’).
Pertanto, sono inammissibili i motivi aggiunti al ricorso per cassazione non depositati direttamente nella cancelleria di questa Corte Suprema, dovendosi condividere in proposito la prevalente giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr., ex aliis, Cass. Sez. V n. 7449 del 16.10.13, dep. 17.2.14; Cass. Sez. I n. 44324 del 18.4.13, dep. 31.10.13; Cass. Sez. VI n. 7534 dell’8.3.95, dep. 18.7.95; Cass. Sez. II n. 2628 del 16.5.89, dep. 23.2.90) rispetto ad altro contrario isolato precedente (Cass. Sez. VI n. 46823 del 15.11.05, dep. 21.12.05), poiché alla specifica disposizione di cui all’art. 585 co. 4, primo periodo, c.p.p. non si può derogare con applicazione analogica delle modalità di presentazione ex art. 582 cpv. o di spedizione ex art. 583 co. 1 stesso codice.
Invero, queste ultime due norme – per altro di stretta interpretazione e, in quanto tali, non suscettibili di applicazione analogica – sono riferite al solo atto di impugnazione e sono ispirate ad una diversa ratio, mentre la differente modalità di presentazione prevista per i motivi aggiunti, letta in chiave al termine ultimo per farlo, si spiega proprio con l’esigenza di non costringere il giudice dell’impugnazione a rinviare il processo sol per poter studiare motivi che, essendo stati depositati magari appena quindici giorni prima presso un diverso e lontano ufficio giudiziario, gli siano poi materialmente pervenuti in tempi tali da non consentirgli di prenderne adeguata ed approfondita cognizione.
1- I motivi che precedono sub a) e sub e) – da esaminarsi congiuntamente perché in sostanza coincidenti – sono infondati, perché la prova decisiva la cui mancata acquisizione è deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. d) c.p.p. è solo quella relativa ad un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta. Ciò va escluso quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre – confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione – solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell’ambito dell’istruttoria dibattimentale (cfr. ad es. Cass. Sez. VI n. 37173 dell’11.6.08, dep. 30.9.08, rv. 241009; conf. Cass. n. 2827/06, rv. 233328; Cass. n. 46954/04, rv. 230589; Cass. n. 17844/03, rv. 224800; Cass. n. 3148/98, rv. 210191 e numerose altre).
Nel caso di specie la rinnovazione dell’audizione del teste dr. K.R. mira soltanto a far emergere elementi di contrasto rispetto all’ipotesi accusatoria argomentatamene condivisa dai giudici di merito in base a numerose risultanze istruttorie (su ciò v. meglio infra).
Quanto alle circostanze del successivo matrimonio fra il P. e la T. e della revoca della costituzione di parte civile avvenuta all’udienza di discussione in appello, si tratta di elementi fattuali il cui apprezzamento è riservato ai giudici di merito e di atti che – come ogni altro giuridicamente rilevante – ben possono essere motivati da una situazione di ipocriticità e/o labilità affettivo/emotiva (su ciò v. meglio infra).
2- Del pari riservate ai giudici di merito sono le valutazioni relative all’accertamento dello stato di inferiorità psichica della persona offesa che formano oggetto dei motivi di ricorso che precedono sub b), c), d) e f), nella parte in cui denunciano vizi di motivazione, sostanzialmente svolgendo mere censure sulla delibazione in punto di fatto dei giudici del gravame.
Invero, le differenti letture del materiale probatorio ipotizzate nei ricorsi scivolano sul piano dell’apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti incompatibile con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi di cui all’art. 192 co. 2 c.p.p., nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l’elemento indiziario come grave, preciso e concordante, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell’esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti (cfr., ad es., Cass. Sez. VI n. 20474 del 15.11.02, dep. 8.5.03).
A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.
Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l’esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziali di cui alle regole di valutazione della prova sancite dal co. 2 dell’art. 192 c.p.p..
Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l’ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità (cfr. Cass. Sez. VI, n. 15897 del 15 aprile 2009; Cass. Sez. VI n. 16532 del 13.2.07, dep. 24.4.07, rv. 237145).
Ciò detto, si noti che nel caso di specie il ricorso non evidenzia l’uso di inesistenti massime di esperienza né violazioni di regole inferenziali, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità.
Nella vicenda processuale in esame, la gravata sentenza ha, con motivazione esauriente ed immune da vizi logico-giuridici, accertato una situazione di ipocriticità e suggestionabilità della persona offesa per paura di essere abbandonato dalla propria badante (cioè dall’odierna ricorrente), nel contesto di labilità affettivo/emotiva riscontrato nel caso del P. .
A tale riguardo non si ravvisa la violazione dell’art. 643 c.p. ventilata nel motivo che precede sub c), atteso che ai fini del delitto di circonvenzione di incapace rileva anche una menomazione della sfera intellettiva, volitiva od anche solo affettiva del soggetto passivo che ne affievolisca le capacità critiche e/o volitive (cfr., ex aliis, Cass. Sez. II n. 3209 del 20.12.13, dep. 23.1.14; Cass. Sez. II n. 6971 del 26.1.11, dep. 23.2.11; Cass. Sez. II n. 18644 del 23.4.09, dep. 5.5.09; Cass. Sez. II n. 1404 dell’11.12.2007, dep. 11.1.2008; Cass. Sez. V n. 6782 del 14.12.77, dep. 30.5.78; Cass. Sez. V n. 64 del 14.10.71, dep. 12.1.72; Cass. Sez. V n. 369 del 1.3.71, dep. 5.6.71), senza che sia necessario che tale menomazione consista in una vera e propria patologia psichica, né che essa sia di natura irreversibile.
In breve, ai fini dell’art. 643 c.p. basta anche soltanto una situazione di ipocriticità e/o labilità affettivo/emotiva, vale a dire proprio quella situazione psichica accertata nel caso del P. sulla scorta di plurimi accertamenti medici, che hanno parlato anche di disturbo neuro-cognitivo lieve caratterizzato da un decadimento delle funzioni cognitive eccedente (contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso della difesa della T. ) quello fisiologico connesso all’età, di disturbo organico di personalità confermato da una diagnosi di vasculopatia cerebrale cronica fin dal 2004, nonché di disturbo depressivo ricorrente di grado marcato (anch’esso diagnosticato fin dal 2004).
Si tratta di accertamenti che, sempre secondo quando si legge nella gravata sentenza, non sono stati smentiti neppure dai c.t.p., che si sono limitati a sottolineare l’assenza di infermità psichica propriamente detta, il che – giova ribadire – non costituisce presupposto necessario per l’applicazione dell’art. 643 c.p..
È pur vero che, per consolidato insegnamento di questa Corte Suprema, ai fini dell’art. 643 c.p. si richiede non solo l’abuso delle particolari condizioni del soggetto passivo, ma anche la sua induzione a compiere atti giuridici potenzialmente pregiudizievoli per sé o per altri, induzione intesa non già come semplice richiesta di compiere l’atto, bensì come apprezzabile attività di pressione morale, di suggestione o di persuasione, o comunque di spinta psicologica (cfr. Cass. Sez. V n. 707 del 3.11.78, dep. 18.1.79; Cass. Sez. II n. 9731 del 24.6.85, dep. 26.10.85; Cass. Sez. II n. 1064 del 13.10.88, dep. 30.1.90; Cass. Sez. II n. 1195 del 13.12.93, dep. 28.1.94).
Nondimeno la prova di tale attività di pressione è stata, nel caso di specie, ravvisata nel fatto che ai funzionali di banca che consigliavano prudenza al P. costui abbia detto di temere, se non avesse smobilizzato i titoli in suo possesso, che la T. lo abbandonasse tornando in XXXXXXXX, paura di abbandono più volte emersa anche in occasione dei sopra menzionati accertamenti medici.
Inoltre, l’attività di pressione può risultare anche da elementi indiziati e prove logiche come la natura dell’atto e l’incontestabile pregiudizio da esso derivato, nonché dagli accadimenti più strettamente connessi al suo compimento (cfr., ex aliis, Cass. Sez. II n. 6078 del 9.1.09, dep. 11.2.09; Cass. Sez. II n. 31320 del 1.7.2008, dep. 25.7.2008; v. altresì Cass. Sez. II n. 40383/2006; Cass. Sez. II n. 48302 del 15.10.2004, dep. 15.12.2004; Cass. Sez. II n. 44869 dell’8.10.04, dep. 18.11.04; Cass. n. 266/97; Cass. n. 1064/90; Cass. n. 4973/88; Cass. n. 4387/84).
È quanto avvenuto nel caso di specie, avendo la sentenza impugnata desunto tale pressione anche dall’elargizione da parte del P. di ingenti somme senza garanzia alcuna e senza neppure che la T. documentasse minimamente i propri fantasiosi racconti circa le necessità che la spingevano a chiedergli denaro.
Quanto all’identificazione dello I. come la persona spacciatasi per il fantomatico R. , si tenga presente che essa è avvenuta attraverso l’utenza telefonica mobile in uso al ricorrente, attraverso la quale egli – spacciandosi, appunto, per il R. – aveva avuto vari contatti con il P. . In essi lo I. aveva dapprima fornito false referenze della T. al momento della sua assunzione, poi ne aveva avvalorato le menzogne intese a far credere che il figlio K. avesse subito un gravissimo incidente tale da richiedere costose cure all’estero e che avrebbe in tutto o in parte provveduto egli stesso a restituire il denaro dato a vario titolo dal P. alla T. ; inoltre, egli aveva la delega per operare sul c/c della donna e l’aveva anche accompagnata in occasione delle trattative per l’acquisto d’un immobile con denaro fornitole dal P. .
Tale identificazione – si legge ancora nella gravata pronuncia – è stata ulteriormente avvalorata, sempre con motivazione immune da vizi, dai frequenti contatti telefonici fra i due odierni ricorrenti e dal fatto che la cella agganciata in occasione delle conversazioni telefoniche intercorse con il P. era proprio quella di (…), che copre la zona di (OMISSIS) dove lo I. abitava all’epoca dei fatti per cui è processo. Analoghe conferme erano venute dalle celle agganciate dall’utenza mobile in uso dello I. in occasione dei contatti con Ba.Ma. , mediatore immobiliare, al quale si era presentato di persona insieme con la T. , anche in tale occasione sotto falso nome (T.P. ).
Da ultimo, la riconoscibilità dello stato di inferiorità psichica del P. ad opera dello I. non viene meno sol perché fra i due sono intercorsi meri contatti telefonici: la riconoscibilità è requisito che emerge dal tenore dei discorsi e dalla natura dei comportamenti tenuti dalla persona offesa (in quanto tali percepibili anche per telefono), non necessariamente dalla sua mimica, dalla sua gestualità o da altri aspetti osservabili soltanto de visu.
3- Il motivo che precede sub g) è infondato, noto essendo in giurisprudenza che ai fini della determinazione della pena e dell’applicabilità delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. non è necessario che il giudice, nel riferirsi ai parametri di cui all’art. 133 c.p., li esamini tutti, essendo invece sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento (cfr. ad esempio Cass. Sez. I n. 707 del 13.11.97, dep. 21.2.98; Cass. Sez. I n. 8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre).
Ne consegue che l’impugnata sentenza ha adeguatamente adempiuto l’obbligo di motivare sul punto valorizzando l’entità delle somme sottratte alla persona offesa, l’intensità del dolo desunta dall’essersi la condotta criminosa protratta in un lungo arco temporale, la predisposizione d’un complesso apparato di artificiosa alterazione della realtà (avvalendosi anche del ricorso alla fantomatica figura del R. ), l’assenza di resipiscenza e la mancanza di scrupoli dell’odierna ricorrente nell’inventare tragedie personali e familiari (come il finto grave incidente del figlio Ki. ) e nel minacciare di abbandono la persona offesa.
La contraria valenza, prospettata dalla ricorrente, dell’asserito rapporto di convivenza ed affettivo tra la T. e il P. all’epoca dei fatti suggerisce soltanto un diverso apprezzamento di uno dei parametri dell’art. 133 c.p., nel caso di specie – per altro – suscettibile di opposte valutazioni e comunque riservato ai giudici di merito.
4- Il motivo aggiunto – depositato il 24.11.14 dalla difesa della T. – relativo al preteso annullamento della sentenza per il sopravvenire della causa di non punibilità prevista dall’art. 649 co. 1 n. 1 c.p., visto il matrimonio contratto dopo la sentenza di prima grado e prima di quella d’appello fra la ricorrente e la persona offesa – è inammissibile ex art. 606 ult. co. c.p.p. perché nuovo, non essendo stato fatto valere in appello.
Esso è altresì infondato perché tale causa di non punibilità deve sussistere al momento della condotta delittuosa (cfr., ancorché remote, ma non superate da altre pronunce di questa S.C., Cass. 19.11.42, Chiapusso; Cass. 9.4.34, Amadio; nello stesso senso è anche la prevalente dottrina).
Né ai fini invocati dalla difesa della T. può valere una mera convivenza more uxorio (come pure si legge nei motivi aggiunti) e ciò per l’assorbente rilievo (a prescindere da ogni altra considerazione circa la pretesa totale equiparabilità fra le due situazioni, per altro smentita da questa Corte Suprema proprio in riferimento all’art. 649 c.p.: cfr. Cass. Sez. II n. 44047 del 13.10.09, dep. 18.11.09, cui si rinvia) che di tale asserita convivenza more uxorio (da non confondersi con quella forma di convivenza propria del rapporto di lavoro domestico di una badante) non v’è prova alcuna, atteso che in nessun punto della sentenza impugnata si dice che fra la T. e il P. vi sia mai stata – prima del matrimonio e comunque al momento delle condotte descritte nel capo d’imputazione – una convivenza more uxorio.
5- Va, invece, dichiarata l’estinzione per intervenuta prescrizione degli episodi delittuosi anteriori all’agosto 2007, considerato che per quelle anteriori (commesse in un arco di tempo compreso tra il febbraio e il giugno 2007, secondo il capo d’imputazione) il termine di prescrizione massimo (7 anni e sei mesi per il delitto p. e p. ex art. 643 c.p.) risulta ormai decorso alla data odierna (è appena il caso di ricordare che, non essendo specificato in sentenza, per la dazione di assegni avvenuta nel giugno 2007, il giorno preciso, in forza del principio del favor rei la condotta deve supporsi come avvenuta il primo giorno del mese, sicché ad oggi anche essa è coperta da prescrizione).
6- In conclusione, si annulla la sentenza impugnata limitatamente agli episodi anteriori all’agosto 2007, perché estinti per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che dovrà limitarsi alla sola determinazione della pena per le condotte delittuose non coperte dalla prescrizione come sopra dichiarata.
Si rigettano nel resto i ricorsi.
Ex art. 624 co. 2 c.p.p. si dichiara irrevocabile la sentenza in punto di penale responsabilità degli imputati per le residue condotte (ossia per quanto non coperto da prescrizione).
 
P.Q.M.
 
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente agli episodi anteriori all’agosto 2007, perché estinti per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la determinazione della residua pena. Rigetta nel resto i ricorsi. Dichiara irrevocabile la sentenza in punto di penale responsabilità degli imputati per le residue condotte
 
 
 

Circa il contestato carattere pregiudizievole dei testamento, basti rammentare che, ai sensi del tenore letterale dell’art. 643 c.p., il pregiudizio dell’atto può attingerne tanto l’autore (colpito dalla menomazione inferta alla propria libertà di testare) quanto altri ed è innegabile l’idoneità pregiudizievole, verso i successibili legittimi, del testamento che istituiva come erede universale l’odierno ricorrente (v.Cass.Sez. II, Sent. n. 6054/2012 Rv. 252705, citata anche dalla Corte territoriale).
Alla luce delle logiche e complete considerazioni svolte dalla Corte in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi del reato di circonvenzione di incapace, del tutto irrilevante appare l’inciso circa la supposta attribuibilità (da parte del giudice del gravame) al notaio, anziché alla parte offesa, della clausola di cautela introdotta nel testamento.

Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 21 dicembre 2015, n. 50139
Svolgimento del processo
Con sentenza del 3.7.2014, la Corte d’Appello di Lecce confermava la decisione di primo grado che aveva condannato R.G. alla pena di anni due mesi due di reclusione e € 600,00 di multa per il reato di cui agli artt.81, 643 c.p.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo: 1) l’erronea applicazione dell’art. 643 c.p. e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art.606, co.1, lett.b) ed e) c.p.p. in riferimento allo stato di infermità psichiatrica della parte offesa, all’abuso di tale stato da parte dell’imputato, all’attività di induzione, alla natura pregiudizievole per sé o per terzi dell’atto giuridico posto in essere ed alla sussistenza del fine dell’ingiusto profitto, risultante dal testo della sentenza impugnata e dai verbali del dibattimento specificatamente indicati. In particolare, osserva come la consulenza di parte abbia posto seri dubbi sul tipo di patologia e sul comportamento dell’anziana, e che analoghi dubbi pongono le dichiarazioni dei testi qualificati quali il notaio ed il parroco. Infatti, la parte offesa, nonostante la patologia psichiatrica, aveva spazi anche lunghi di lucidità, e al momento dei testamento e del prelievo delle somme in banca era “compos sui”. Né era tipo da farsi condizionare. Tanto è vero che non accolse neppure i consigli pratici dei notaio. Non vi è prova poi degli effetti dannosi dell’atto. Sia la natura che il contenuto del testamento con apposizione di una impegnativa clausola di assistenza escludono il verificarsi di effetti dannosi. Lo stesso dicasi per il profitto ingiusto, escluso dalla presenza di una clausola modale impegnativa. Irrilevante il prelievo di circa €10.000,00 in sei mesi, in considerazione del fatto che la donna aveva ben due badanti e si era sottoposta a costose cure dentistiche. Del tutto apodittica, e senza riscontro alcuno nelle dichiarazioni del teste notaio M.T.S., l’affermazione della Corte nella parte in cui attribuisce allo stesso notaio, e non alla parte offesa, l’iniziativa di introdurre la clausola modale. 2) l’erronea applicazione dell’art.62 bis c.p. e dell’art.163 c.p. in relazione al diniego delle attenuanti generiche; la Corte ha infatti trascurato un’analisi della personalità dell’imputato anche alla luce della sua condotta successiva alla commissione del reato.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione 
Le doglianze del ricorrente, laddove censurano l’erronea applicazione della norma di cui all’art.643 c.p. e la congruità dell’argomentare del giudicante, sono infondate e non possono pertanto trovare accoglimento.
La Corte territoriale ha , infatti, risposto esaurientemente a tutti i rilievi sollevati dalla difesa, e ha illustrato con motivazione ampia ed esente da evidenti vizi logici le ragioni per le quali è giunta all’affermazione di responsabilità, all’esito di un approfondimento del quadro probatorio, e degli elementi che avrebbero potuto essere oggetto di interpretazione alternativa, in base a un corretto esame del contenuto degli atti processuali e considerazione del complessivo contesto probatorio, puntualmente descritto in sentenza.
La parte offesa, nell’epoca in cui ha compiuto gli atti patrimoniali e dispositivi di cui al capo di imputazione era affetta da una grave patologia psichiatrica; la natura e la gravità di tale patologia si evincono non solo dalle valutazioni dei consulente del p.m., ma anche dalla documentazione sanitaria in atti, dalla quale emerge che la G. è stata ricoverata nell’arco di tempo tra il 1960 ed il 2006 in diverse strutture sanitarie con diagnosi caratterizzate tutte, indipendentemente dalla precisa definizione clinica, dalla contemporanea presenza, sia pure a fasi alterne, di disturbi della dimensione psicotica di tipo depressivo e disturbi dell’umore di tipo prevalentemente maniacale (v.pag.5 della sentenza impugnata). II dott. N.S., e il dott.G.R., medici che hanno avuto in cura la parte offesa, hanno quindi riferito delle patologie sofferte dalla donna, dei medicinali alla stessa somministrati e delle terapie effettuate. In particolare, il dott.Stoppelli ha riferito che, nel febbraio 2008, aveva dovuto modificare la terapia, in quanto la G. era in fase di sintomatologia caratterizzata da irritabilità e depressione (v.pag. 5 della sentenza di primo grado e pag.7 della sentenza d’appello). Tali circostanze sono pacifiche, e non contestate dal consulente della difesa, il quale si è limitato ad evidenziare che, se astrattamente il disturbo bipolare di cui soffriva la parte offesa può consentire la circonvenzione, “nel contesto in cui si sono svolti i fatti sembrerebbe escluderla” (v.pag.7 della sentenza di primo grado).
Sulla scorta delle dichiarazioni dei medici curanti e degli altri testi escussi, la Corte ha quindi ritenuto, in perfetta adesione logica alle risultanze processuali e ai principi dettati in materia da questa Corte, che non sussistesse motivo alcuno per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto (attraverso una rigorosa analisi di dati clinici in perfetta sintonia con quanto rilevato dallo psichiatra curante) il consulente del pubblico ministero, e che le condizioni in cui da anni versava la donna rientrassero senz’altro nella nozione di “deficienza psichica” di cui all’art.643 c.p., che ricomprende qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestiona biIità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie (v.Cass.Sez.II, sent.n.24192/2010,Rv. v. 247463). Detta condizione di infermità era poi percepibile “a colpo d’occhio”a causa della “stranezza” della condotta della G., come riferito dal sindaco di Castrignano dei Greci, dall’impiegata della banca e dalla Fiorentino, che lavorava all’epoca in un bar frequentato dalla G. nelle rispettive deposizioni testimoniali (v.pag.6 della sentenza di primo grado).
In tema di circonvenzione di incapace, la prova dell’induzione non deve necessariamente essere raggiunta attraverso episodi specifici, ben potendo essere anche indiretta, indiziaria e presunta, cioè risultare da elementi gravi, precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e l’incontestabile pregiudizio da essi derivato (v.Cass.Sez.II, Sent. n. 48302/2004 Rv. 231275); e la sentenza è sul punto adeguatamente motivata avendo la Corte d’appello ampiamente illustrato la condotta dell’imputato posta in essere, prima e dopo il testamento della G. in suo favore fino al decesso della stessa. Il R., che la G. riteneva erroneamente un poliziotto, si era interessato della situazione patrimoniale della donna chiedendo delle visure catastali (v.dichiarazioni del teste Scordari a pag.6 della sentenza di primo grado) e fino alla stipula del testamento e ai primi mesi del 2008 aveva frequentato assiduamente la parte offesa (v.dichiarazioni R., C. e G. alle pagine 4, 5 e 6 della sentenza di primo grado); dopo il febbraio del 2008, si era quindi disinteressato completamento della donna e ciò nonostante le sue continue chiamate. Dal giorno successivo al decesso della G. si era poi adoperato con la massima solerzia per svolgere tutti gli adempimenti burocratici necessari per ottenere la più rapida esecuzione della volontà testamentaria (v.pag.11 della sentenza d’appello). L’attività di induzione del R. ha quindi avuto come risultato certo il compimento da parte della G. di atti con effetti giuridici dannosi per lei stessa e per i terzi: i prelievi dal conto corrente (mai eseguiti in passato con tale frequenza, e privi di qualsivoglia giustificazione) di somme rilevanti versate al R., unica persona all’epoca con un rapporto privilegiato (e che nello stesso periodo aveva fatto acquisti in contanti, come quello relativo a una pistola, compatibili con i prelievi effettuati), e il testamento. Circa il contestato carattere pregiudizievole dei testamento, basti rammentare che, ai sensi del tenore letterale dell’art. 643 c.p., il pregiudizio dell’atto può attingerne tanto l’autore (colpito dalla menomazione inferta alla propria libertà di testare) quanto altri ed è innegabile l’idoneità pregiudizievole, verso i successibili legittimi, del testamento che istituiva come erede universale l’odierno ricorrente (v.Cass.Sez. II, Sent. n. 6054/2012 Rv. 252705, citata anche dalla Corte territoriale).
Alla luce delle logiche e complete considerazioni svolte dalla Corte in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi del reato di circonvenzione di incapace, del tutto irrilevante appare l’inciso circa la supposta attribuibilità (da parte del giudice del gravame) al notaio, anziché alla parte offesa, della clausola di cautela introdotta nel testamento.
L’assoluta genericità della clausola medesima fa pensare piuttosto che la stessa fu voluta proprio dalla parte offesa, e non dal professionista; ma l’argomento è del tutto irrilevante e inidoneo a intaccare la logicità delle argomentazioni sia in ordine alla capacità della parte offesa che all’attività di sfruttamento della debolezza della G. per raggiungere i suoi lucrosi fini da parte dell’imputato.
Anche il motivo sulla pena è infondato. La Corte, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha ben preso in esame la personalità dell’imputato sia alla luce del precedente per falsi materiali commessi tra il gennaio e il marzo 2011, sia delle modalità dei fatti (particolarmente insidiosi e protrattisi nel tempo) e dell’intensità dei dolo; evidenziando, altresì, come non potesse essere presa in considerazione in suo favore nemmeno la condotta processuale asseritamente consistita nell’aver indicato agli organi inquirenti il deposito presso l’ufficio postale di somme riconducibili alla vittima del reato. Trattasi di considerazioni esenti da evidenti vizi logici e ampiamente giustificative del diniego delle attenuanti generiche, che le censure del ricorrente, ai limiti della genericità, non valgono minimamente a scalfire.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M. 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
 
 
 

Questa corte ha sempre ritenuto

che il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell’altro non è radicalmente nullo (ex art. 1418 c.c. in correlazione all’art. 640 c.p.), ma annullabile, ai sensi dell’art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell’intensità, da quello che vizia il consenso negoziale, risolvendosi entrambi in artifici o raggiri adoperati dall’agente e diretti ad indurre in errore l’altra parte e quindi a viziare il consenso allo scopo di ottenere l’ingiusto profitto mediante il trasferimento della cosa contrattata (v. Cass. 26 maggio 2008 n. 13566; Cass. 10 dicembre 1986 n. 7322).

Si ha così che il dolus malus, anche se penalmente accertato, non può mai di per sè essere causa di nullità del negozio, meno che mai di inesistenza, sotto il profilo della sua illiceità, ma, inteso come vizio della volontà, può portare soltanto all’annullamento del negozio viziato (v. Cass. 8 maggio 1969 n. 1570) ed ai sensi dell’art. 1427 c.c., il negozio resta in vita sino a quando, ad iniziativa della parte interessata, non sia posto nel nulla mediante sentenza costitutiva (v. Cass. 20 febbraio 1962 n. 343).

CIRCONVENZIONE INCAPACE TESTAMENTO

Sentenza n. 7468 depositata il 31 marzo 2011 CIRCONVENZIONE INCAPACE TESTAMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
————————–, rappresentato e difeso in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to ——————- del foro di Pavia, dall’Avv.to ——————- del foro di Torino, dall’Avv.to ——————– del foro di Brescia, dall’avv.to ————————— del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via —————————;
– ricorrente –
Contro
——————, rappresentato e difeso dall’Avv.to ——————– del foro di Roma, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma———————–;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 2159/2004 depositata il 27 dicembre 2004;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 20 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi, non comparsi i difensori delle parti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l’8 gennaio 2001 ——————– evocava, dinanzi al Tribunale di Alba, ——————– e premesso di svolgere l’attività di antiquario, esponeva che nei primi mesi del 1998 aveva ricevuto in conto vendita da un cliente un dipinto da attribuirsi al Panini dal titolo “——————“, da valutarsi intorno a L. 35.000.000 – 40.000.000, per il quale aveva raggiunto un accordo per la vendita con tale avv.to ——————-, pattuendo il prezzo di L. 42.000.000; successivamente il quadro veniva ritirato da una terza persona, tale —————, qualificatosi come ——————– e nipote dell’avv.to ——————, il quale esibiva una carta d’identità contraffatta e consegnava a titolo di acconto due assegni dell’importo di L. 15.000.000 ciascuno; verificata la non esigibilità di dette somme, l’attore responsabile del bene in quanto custode, versava al proprietario del dipinto, —————-, l’intero prezzo a titolo di acquisto.
Aggiungeva che il 21 giungo 1998 veniva telefonicamente raggiunto da un anonimo interlocutore, che qualificatosi come antiquario della Lombardia, gli comunicava di avere visionato il quadro trafugato in alcuni locali di proprietà di ———————–, per cui lo contattava immediatamente e questi gli confermava di possedere il quadro.
Presentata denunzia, la Procura della Repubblica di Alba disponeva perquisizione domiciliare nei confronti del ———– ed il quadro veniva sottoposto a sequestro, unitamente ad un documento rinvenuto a tergo del dipinto a firma del prof. —————, studioso d’arte;
il Tribunale di Alba – Sez. distaccata di Bra condannava ——————– a per i reati di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 7, 495, 482 e 477 c.p., per cui l’attore chiedeva al GIP il dissequestro del quadro, richiesta che, unitamente a quella presentata dal ————–, veniva respinta con ordinanza del 7.3.2000, rimettendo le parti innanzi al tribunale civile per la risoluzione della controversia.
Ciò precisato, il ————————- chiedeva che venisse accertato il suo diritto alla restituzione del bene.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, che in via riconvenzionale chiedeva la riconsegna del dipinto da lui regolarmente acquistato da ———————, con la partecipazione di un mediatore (tale ——————–), con il pagamento di L. 30.000.000, il Tribunale adito, all’esito dell’istruzione della causa, respingeva la domanda attorea e dichiarava che ———————- aveva diritto alla restituzione del dipinto in questione, attualmente in sequestro nell’ambito del procedimento penale n. 1444/98, con condanna dell’attore alla rifusione delle spese.
In virtù di rituale appello interposto dal ———————— con il quale egli lamentava l’erroneità della sentenza del giudice di prime cure che aveva ritenuto la buona fede del —————— al momento dell’acquisto, mentre andava esclusa sulla base di una serie di indizi gravi, precisi e concordanti (comportamento del ——————– in sede di perquisizione dei Carabinieri che inizialmente aveva negato il possesso del dipinto; le dichiarazioni rilasciate dal ———————-, venditore del quadro; il prezzo pagato, sensibilmente inferiore al valore de bene;…), nonché la circostanza di non avere provveduto ad una compensazione delle spese di lite a fronte di una legittima iniziativa del ———————, la Corte di Appello di Torino, nella resistenza dell’appellato, accoglieva l’appello e in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarava il —————– legittimo proprietario del dipinto in contesa.
A sostegno dell’adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che l’eccezione di difetto di legittimazione attiva ad causarti sollevata da parte appellata era infondata (e non inammissibile ex art. 346 c.p.c. perché solo meglio specificata in secondo grado), traducendosi in una contestazione dell’effettiva titolarità sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, posto che il —————- aveva affermato di esserne il titolare per acquisto fattone dal —————-; del pari riteneva infondata l’eccezione di non titolarità del bene da parte dell’attore anche nel merito, avendo lo stesso —————, responsabile del dipinto ex recepto (per la custodia) ed ex mandatu(perché ricevuto in conto vendita), corrisposto al ——————– il prezzo di cessione, come confermato dalla scrittura a sua firma del 20.7.1998, essendo irrilevante che al momento della cessione il venditore non disponesse del possesso del bene.
Ciò premesso, affermava che la condotta del ———————– al momento della perquisizione effettuata dalle Forze dell’Ordine aveva compromesso la linea difensiva della sua totale estraneità e solo successivamente aveva ripiegato sulla linea difensiva dell’acquisto fatto in buona fede; del pari, quanto al secondo elemento indiziario, quale l’episodio della visita del ——————–, ne aveva reso una versione del tutto inattendibile; infine, quanto a terzo elemento indiziario, il comportamento del ——————– al momento della conclusione del contratto con il ——————, osservava che, proprio per la poca attendibilità delle dichiarazioni rese dal ——————- circa la provenienza del dipinto, aveva richiesto di formalizzare la vendita come effettuata dal ————— quale legittimo proprietario e non già mandatario del ————-.
Per tutte dette circostanze riteneva dimostrata la mala fede dell’appellato al momento dell’acquisto o quanto meno la sua colpa grave, ritenuto assorbito l’ulteriore motivo sulle spese processuali, che andavano rideterminate.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione il ——————-, che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito il ———— con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE CIRCONVENZIONE INCAPACE TESTAMENTO
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 81 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per avere la Corte di merito ritenuto che il versamento del prezzo da parte del ———————- – dopo la consumazione della truffa – fosse avvenuto a titolo di controprestazione di un contratto di compravendita e non già a titolo di risarcimento per inadempimento di un contratto complesso.
In altri termini, il giudice del gravame erroneamente avrebbe ritenuto che il ————— fosse proprietario del dipinto al momento della proposizione dell’azione, mentre l’assenza della proprietà era stata accertata dalla sentenza penale di secondo grado con la condanna del ————— per truffa consumata ai danni del —————.
La tesi sostenuta in sentenza secondo cui il versamento del prezzo da parte del ——— all’originario proprietario del quadro, il —————- (che precedentemente glielo aveva affidato conferendogli un mandato alla vendita), abbia consacrato e perfezionato un contratto di vendita, a prescindere dalla disponibilità del bene da parte dello stesso venditore, che nel frattempo, a mezzo del mandatario (lo stesso ————), lo aveva consegnato, a titolo di acquisto, a ———— (sebbene qualificatosi come ————- e nipote dell’avv.to ———–, già interessato all’acquisto del bene), non è condivisibile.
Questa corte ha sempre ritenuto che il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell’altro non è radicalmente nullo (ex art. 1418 c.c. in correlazione all’art. 640 c.p.), ma annullabile, ai sensi dell’art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell’intensità, da quello che vizia il consenso negoziale, risolvendosi entrambi in artifici o raggiri adoperati dall’agente e diretti ad indurre in errore l’altra parte e quindi a viziare il consenso allo scopo di ottenere l’ingiusto profitto mediante il trasferimento della cosa contrattata (v. Cass. 26 maggio 2008 n. 13566; Cass. 10 dicembre 1986 n. 7322).
Si ha così che il dolus malus, anche se penalmente accertato, non può mai di per sè essere causa di nullità del negozio, meno che mai di inesistenza, sotto il profilo della sua illiceità, ma, inteso come vizio della volontà, può portare soltanto all’annullamento del negozio viziato (v. Cass. 8 maggio 1969 n. 1570) ed ai sensi dell’art. 1427 c.c., il negozio resta in vita sino a quando, ad iniziativa della parte interessata, non sia posto nel nulla mediante sentenza costitutiva (v. Cass. 20 febbraio 1962 n. 343).
Tutto ciò comporta, con riguardo alla vendita, che il soggetto attivo il quale riceve la cosa, col consenso sia pure viziato, dell’avente diritto, ne diviene effettivo proprietario, con il connesso potere di trasferirne il dominio al terzo e con la conseguenza che, a sua volta, quest’ultimo ove acquisti in buona fede ed a titolo oneroso, resta al riparto degli effetti dell’azione di annullamento, da parte del deceptus, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 1445 c.c. (in relazione all’art. 2652 c.c., n. 6 e art. 2690 c.c., n. 3).
Dai principi suesposti la sentenza gravata si è discostata allorché ha affermato la validità ed efficacia del contratto di vendita intervenuto tra il ———– ed il mandante —————-; pertanto il motivo va accolto
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1147, 1153, 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte di merito ritenuto l’acquisto avvenuto in mala fede sulla base delle dichiarazioni sospette rese dal ———–, del tutto irrilevanti ai fini del trasferimento. Aggiunge che quanto alla visita del ————, anche le dichiarazioni di quest’ultimo risultano del tutto incongrui e contraddittorie, ne’ la reazione avuta dal ricorrente in sede di perquisizione dei Carabinieri è circostanza che possa incidere sulla buona fede, essendo espressione di un normale “metus” del cittadino di fronte ad una improvvisa perquisizione.
Le plurime censure denunciate con il motivo in esame, con e quali vengono prospettate doglianze che sotto diversi profili investono l’accertamento sulla buona fede del ricorrente al momento dell’acquisto, in considerazione dell’accoglimento del primo motivo del ricorso, debbono ritenersi superate, trattandosi di doglianze necessariamente collegate alla questione pregiudiziale. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo, la sentenza va cassata con rinvio a diversa sezione della stessa Corte di Appello di Torino affinché provveda in ordine al motivo concernente la qualificazione della dazione di denaro effettuata dal ————- in favore del mandante ——————, dopo la consegna del quadro al ————–, e perché si pronunci, nel rispetto degli enunciati principi, sugli effetti degli artifici e raggiri (dolus malus) sulla vendita e nei successivi rapporti legati alla cessione del medesimo bene.
Il giudice del rinvio provvederà alla regolamentazione delle spese anche di questa fase del giudizio.

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LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Torino anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011
 
Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza del 20 novembre 2015, n. 46109
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIANDANESE Franco – Presidente –
Dott. GALLO D. – rel. Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere –
Dott. RAGO Geppino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.G., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza 17/11/2014 della Corte d’appello di Palermo,
sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GALLO Domenico;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Dott. DI NARDO Marilia, che ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso;
udito per l’imputata, l’avv. De Marsi Fabrizio, in sostituzione
dell’avv. Armenio Salvatore, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO 
  1. Con sentenza in data 17/11/2014, la Corte di appello di Palermo, accogliendo l’appello proposto dal PG, in riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Trapani, in data 5/4/2013, che aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione, rilevato che il reato non era prescritto, dichiarava B.G. colpevole del reato di circonvenzione di incapace a lei ascritto e la condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 100,00 di multa, inflitta in aumento rispetto a precedente condanna per il medesimo reato, rideterminando così, la pena complessivamente inflitta in anni due di reclusione ed Euro 500,00 di multa.
  2. La Corte territoriale, a differenza del primo giudice, riteneva che la consumazione del reato si fosse verificata al momento della richiesta di pubblicazione del testamento olografo ((OMISSIS)), anzichè alla data ((OMISSIS)) posta in calce al documento olografo. Nel merito la Corte riteneva accertata la penale responsabilità dell’imputata in ordine al reato a lei ascritti sulla base di numerosi elementi di prova.
  3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputata per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando numerosi motivi di gravame, in particolare deduce:
3.1 Violazione di legge con riferimento all’art. 597 c.p.p. e vizio della motivazione in proposito. Al riguardo si duole del principio tantum devolutum quantum appellatum, eccependo che l’appello del PG riguardava soltanto il tema della prescrizione e non avrebbe consentito l’accertamento della penale responsabilità della prevenuta per il reato a lei ascritto.
3.2 Per tale motivo l’appello del PG sarebbe inammissibile per l’assenza di un concreto interesse ad impugnare.
3.3 Violazione di norme processuali per nullità dell’imputazione in quanto il fatto non si comprende bene se sia stato commesso il (OMISSIS) ovvero il (OMISSIS).
3.4 Violazione della legge processuale e sostanziale a seguito della valutazione a carico dell’imputata della sentenza di patteggiamento.
Deduce, inoltre, che la scheda contenente il testamento olografo non era mai stata nella disponibilità dell’imputata e richiama in proposito le dichiarazioni rese in sede di indagini investigative da L.R.M. dalle quali emerge che la scheda era custodita presso il Notaio D.V. e che la B. ignorava tale circostanza essendosi recata prima dal notaio C..
Allega in proposito la copia della busta fornita dal notaio dalla quale emerge che l’olografo è stato depositato da B.G. in data (OMISSIS).
3.5 Infine si duole di violazione dell’art. 129, comma 2, del principio del ne bis in idem e delle statuizioni civili per mancanza di prova della legittimazione sostanziale delle parti civili.
  1. Successivamente la difesa della ricorrente ha depositato una corposa memoria con motivi aggiunti di ricorso, ribadendo ed approfondendo le censure già formulate.
CONSIDERATO IN DIRITTO 
  1. Il ricorso è infondato.
  2. Per quanto riguarda il primo motivo, le censure della ricorrente, in punto di violazione del principio del principio tantum devolutum quantum appellatum, sono manifestamente infondate. L’appello del PG, travolgendo la dichiarazione di prescrizione del reato comporta l’obbligo della Corte d’appello di procedere all’esame del merito sulla base della imputazione formulata dal Pubblico Ministero. Di conseguenza viene meno anche il secondo motivo di ricorso in punto di carenza d’interesse. La carenza d’interesse si sarebbe verificata solo nell’ipotesi in cui con l’atto d’appello volto a far annullare la pronuncia di non doversi procedere per prescrizione del reato, il PG appellante avesse comunque chiesto alla Corte l’assoluzione dell’imputata con formula di merito.
  3. Sono infondate, altresì, le censure sollevate con il terzo motivo mediante il quale la ricorrente si duole di nullità dell’imputazione in quanto non si comprende bene se il fatto sia stato commesso il (OMISSIS) ovvero il (OMISSIS). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, non sussiste alcuna incertezza sull’imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741; Sez. 5^, Sentenza n. 6335 del 18/10/2013, Morante, Rv. 258948).

Nel caso di specie il fatto è stato contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali poichè l’imputazione indica sia l’azione di indurre la persona offesa a redigere un testamento olografo recante la data del (OMISSIS), sia l’ulteriore segmento dell’azione consistita nel chiedere la pubblicazione del testamento, presso il notaio D.V. in data (OMISSIS). Quanto all’identificazione della data esatta in cui il reato è venuto a consumazione, il fatto che il primo giudice l’abbia indicata al momento della presunta redazione del testamento olografo ((OMISSIS)), mentre la Corte d’appello abbia ritenuto che il reato si sia consumato al momento dell’utilizzo del testamento olografo mediante la richiesta al notaio di pubblicazione, costituisce una mera valutazione giuridica che non incide sul diritto di difesa, nè rende generica o imprecisa l’imputazione.

  1. In punto di diritto è pacifico, secondo un insegnamento risalente di questa Corte, che il delitto di circonvenzione di incapace di cui all’art. 643 c.p., è reato di pericolo che si realizza nel momento in cui è compiuto l’atto capace di produrre un qualsiasi effetto dannoso per il soggetto passivo o per altri (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 2827 del 29/01/1988, Lamesta, Rv. 177777). Tuttavia, la circonvenzione d’incapace ben può essere considerato reato a condotta plurima e, come tale, è stato contestato nel caso di specie. Nel caso di condotta plurima, questa Corte ha precisato che, qualora i momenti della “induzione” e della “apprensione” non coincidano, il reato si consuma all’atto della “apprensione”, che produce il materiale conseguimento del profitto ingiusto nel quale si sostanzia il pericolo insito nella “induzione” (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 45786 del 16/10/2012 Ud. (dep. 23/11/2012 ) Rv. 254352).

  2. Nel caso di specie più che il riferimento alla condotta plurima, il Collegio ritiene che la semplice redazione di un testamento olografo, non è atto che importi, di per sè, alcun effetto giuridico dannoso, nè per il testatore, nè per i soggetti interessati alla successione, trattandosi di atto che diviene idoneo a produrre effetti giuridici (qualora venga utilizzato) soltanto a seguito della morte del testatore. Di conseguenza il reato si consuma soltanto nel momento in cui si verifica il decesso del testatore, condicio sine qua non per il sorgere del pericolo. E’ dalla data del decesso del testatore, pertanto, che decorre la prescrizione. Nel caso di specie, il decesso di P.G. è avvenuto il (OMISSIS). In tal senso si deve correggere la motivazione della sentenza impugnata, che aveva fissato la consumazione alla data della richiesta pubblicazione ((OMISSIS)), fermo restando che l’anticipazione di due giorni della data della consumazione non comporta alcuna conseguenza in termini di prescrizione.

  3. Per quanto riguarda il quarto motivo, le censure sollevate dalla ricorrente sono inammissibili poichè in massima parte ripropongono questioni di merito che sono state oggetto di attento esame da parte della Corte d’appello, che ha fondato le sue conclusioni in punto di colpevolezza dell’imputata su un percorso argomentativo privo di vizi logico giuridici e coerente con la giurisprudenza di questa Corte. Va rilevato, inoltre, che talune imprecisioni della Corte nella ricostruzione del fatto sono irrilevanti in quanto non idonee a rovesciare gli assunti argomentativi su cui poggiano le conclusioni assunte. In particolare dalla documentazione prodotta dalla difesa emerge che la busta contenente il testamento olografo di P. G. è stata consegnata al notaio dall’imputata in data (OMISSIS) e non contestualmente alla richiesta di pubblicazione formulata due giorni dopo il decesso della de cuius, come la Corte ha ritenuto, interpretando in tal senso il verbale di pubblicazione del testamento olografo redatto dal Notaio D.V..
Tale errore non incide nella valutazione sintomatica che la Corte fa del comportamento della B., la quale comunque consegnò il testamento olografo al notaio, evidentemente consapevole del suo contenuto, frutto di induzione per le ragioni specificamente indicate dalla Corte d’appello.
  1. Per quanto riguarda il quinto motivo è manifestamente infondata la censura di violazione del principio del ne bis in idem, con riferimento alla condanna inflitta dal Gup di Trapani, ex art. 444 c.p.p., con sentenza del 9/5/2008, poichè tale condanna riguarda altri fatti di circonvenzione d’incapace commessi in danno delle stessa persona offesa (come ha precisato la Corte d’appello a fol.
12). Infine va rilevato che la contestazione circa la legittimazione delle parti civili non può essere presa in considerazione perchè generica, essendo, comunque, devoluta al giudice civile la liquidazione dei danni.
  1. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2015
 
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Originally posted 2021-07-01 22:12:36.