AVVOCATO PENALISTA FORLI CORTE APPELLO BOLOGNA AVVOCATO SERGIO ARMAROLI

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L’avvocato penalista Sergio Armaroli riceve presso il suo studio di Bolgna e difende in tutta italia: Costituiscono oggetto di specifica competenza professionale dello Studio l’assistenza nei reati contro la persona, il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, i reati tributari, fallimentari, la tutela penale della proprietà intellettuale e del marchio, , i reati informatici, la responsabilità penale d’impresa ex D. L.vo 231/01 nonché i reati stradali. 

Il diritto penale è un ramo dell’ordinamento giuridico che si occupa della condotta dell’uomo, definendo in maniera precisa quali sono i reati e quali possono essere le conseguenze che derivano dalla mancanza del rispetto della legge.

 L’avvocato penalista Sergio Armaroli concede la propria assistenza anche in cause penali della pubblica amministrazione, in caso di:

  1. peculato
  2. malversazione a danno dello Stato
  3. indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
  4. concussione
  5. corruzione per atti di ufficio
  6. corruzione in atti giudiziari
  7. istigazione alla corruzione
  8. AVVOCATO PENALISTA FORLI CORTE APPELLO BOLOGNA AVVOCATO SERGIO ARMAROLI

Si applica il diritto penale quando emerge la commissione di un reato. In linea di massima si possono avere due fasi: una preliminare e una processuale.

La fase preliminare si conclude con  il rinvio a giudizio richiesto da un Pubblico Ministero (PM) quando nel corso delle indagini preliminari sono state raccolte prove sufficienti a supportare la tesi accusatoria.

Il giudice per le indagini preliminari predispone il rinvio a giudizio . In alcuni casi è possibile avere anche il processo per direttissima, o giudizio direttissimo, si tratta dei casi nei quali vi è l’arresto in flagranza, o di confessione in sede di interrogatorio.

L’elemento chiave di questa branca del diritto è proprio la definizione di pena, vale a dire una sanzione afflittiva per chi persegue un illecito penale.
fornisce assistenza e difesa nel campo del diritto penale commerciale e del diritto penale tributario.

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avvocato penalista Forli diritto penale Forli offre assistenza nel diritto penale commerciale è l’area di interesse giuridico che applica la legislazione penale alle attività legate all’impresa. – Reati societari

  1. Reati bancari
  2. Reati finanziari
  3. Reati fallimentari
  4. Reati tributari e doganali
  5. Reati ambientali e urbanistici
  6. Reati connessi all’attività medico-chirurgica
  7. Reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e diritto penale del lavoro in genere
  8. Delitti contro la pubblica amministrazione; contro l’amministrazione della giustizia; contro l’ordine pubblico (per es.: associazioni a delinquere, anche di stampo mafioso);
    contro l’incolumità pubblica; contro la fede pubblica; contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio; contro la persona; contro il patrimonio
  9. Violazioni in materia di dati personali
  10. Violazioni concernenti la legislazione penale sulle sostanze stupefacenti e psicotrope
  11. Violazioni in tema di armi
  12. Violazioni in tema di diritto d’autore

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  1. Diritto Penale societario;
  2. modelli organizzativi ex D. L.vo 231/01;
  3. reati tributari; 
  4. reati in materia di Privacy;
  5. reati in materia di proprietà intellettuale e marchio;
  6. reati contro la Pubblica Amministrazione;
  7. reati informatici;
  8. reati ambientali;
  9. responsabilità penale d’impresa e reati fallimentari;
  10. Diritto Penale del lavoro.

La Suprema Corte ci indica che  sono le problematiche da risolvere per la decisione del presente ricorso e per le quali, in presenza di contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte, vi è stata rimessione a queste sezioni unite: 1) se l’ipotesi criminosa di cui all’art. 12 del D.L. 3.5.1991, n. 143, convertito con la legge 5.7.1991, n. 197, che prevede e punisce l’acquisizione di carte di credito, di pagamento o di altro documento analogo di provenienza illecita, sia speciale o meno rispetto al delitto di ricettazione; 2) se la condotta di indebito utilizzo dei documenti predetti, contemplata dalla medesima norma, assorba il reato di truffa.

In ordine alla prima questione, ad un orientamento che nega la sussistenza di ogni rapporto di specialità tra le due norme sul presupposto della piena autonomia delle ipotesi criminose poiché l’art. 12 coprirebbe spazi vuoti non coperti dall’art. 648 (Sez. II, 1.7.1994, P.M. c/Marrero Mieres; sez. II, 19.9.1997, Paissan; sez. II, 3.5.1999, P.G. c/Leone), fa riscontro altro indirizzo che ravvisa un rapporto di specialità tra le due norme, ritenendo speciale quella dell’art. 12 per l’elemento specializzante del particolare oggetto materiale (tra le altre Sez. II, 9.1.1998, P.G. c/Scandinaro; sez. II, 9.4.1999, Ramon; sez. V, 10.6.1998, P.M. c/Vallorani; sez. V, 21.11.2000, Amoroso).

Sul tema del concorso tra l’art. 12 prima parte e l’art. 640 c.p. alcune pronunce hanno sostenuto il concorso di reati sulla base della diversa obiettività giuridica e della presenza nella truffa di elementi quali il danno e il profitto, estranei all’altra figura criminosa (Sez. V, 28.2.95, Borelli; sez. V, 5.5.1995, Lazzaro; sez. V, 9.4.1999, P.G. c/Sorgente), altre hanno ritenuto che la nuova fattispecie, più grave, assorba la truffa (Sez. V, 1.10.1999, Melluccio).AVVOCATO PENALISTA FORLI CORTE APPELLO BOLOGNA AVVOCATO SERGIO ARMAROLI

AFFERMA LA SUPREMA CORTE:

E’ ben noto che il problema del concorso reale o apparente di norme incriminatrici è stato costantemente dibattuto in dottrina e in giurisprudenza. Il criterio della specialità, l’unico espressamente disciplinato (art. 15 c.p.) e l’unico secondo alcuni che avrebbe consentito di risolvere nel senso dell’apparenza il concorso di norme, ha dato luogo a diverse difficoltà interpretative e applicative (v. soprattutto il significato e il valore da attribuire all’espressione “stessa materia” – “stessa obiettività giuridica” (ex plurimis, Sez. Un. 13.9.1995, La Spina), ovvero “stesso fatto” (Sez. Un. 13.9.1982), o ancora “stesso aspetto della realtà” o “stesso settore dell’attività umana”) – ed ha consentito di approdare alla conclusione che in certe fattispecie l’adozione del principio di specialità non avrebbe portato a soluzioni razionalmente e giuridicamente soddisfacenti.

E’ questo il caso della c.d. specialità bilaterale, quando cioè entrambe le norme, al di là degli elementi comuni, contengono uno o più elementi specializzanti. Per risolvere tali fattispecie sono stati proposti vari criteri, quali la specialità dei corpi o complessi legislativi in cui la norma è posta (Sez. II, 9.4.1999, Ramon), o la specificità dei soggetti cui la norma è destinata, o ancora la prevalenza quantitativa o qualitativa degli elementi speciali dell’una norma rispetto all’altra. Ma è stato acutamente osservato che in realtà qui si è al di fuori dell’ambito del criterio di specialità, poiché non vi è subordinazione della norma speciale alla norma generale e non si è più in grado di determinare quale norma sia da applicare in quanto speciale rispetto all’altra. Finisce per esservi una interferenza tra norme che come tale potrebbe comportare, in contrasto con le esigenze razionali ed equitative, non un concorso apparente di norme bensì un concorso reale di norme e di reati.

Di qui dunque l’esigenza di far ricorso ad ulteriori criteri di soluzione del concorso di norme nel senso dell’apparenza, dettati dallo stesso legislatore, quando espressamente esclude il concorso reale di norme e quindi di reati, o, in assenza di una specifica previsione, desumibili dal sistema, che esprime in sé un’istanza-guida di giustizia materiale che non tollera l’addebito plurimo di un medesimo fatto tutte le volte che l’applicazione di una sola delle norme in cui è sussumibile il fatto ne esaurisca l’intero contenuto di disvalore sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo: è il c.d. ne bis in idem sostanziale, rispondente ad una esigenza equitativa insopprimibile.

E’ su questa base c.d. valutativa che si sono elaborati i criteri della sussidiarietà e della consunzione o assorbimento, in virtù del quale ultimo – lex consumens derogat lex consumptae – si determina un concorso apparente di norme quante volte l’applicazione della sola norma che prevede la pena più grave esaurisce l’intero disvalore del fatto.

Particolarmente significativo, quale linea di tendenza de iure condendo, quanto leggesi nella relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale: “il principio secondo cui la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale costituisce regola comunemente riconosciuta da tutte le legislazioni penali europee: esso tradizionalmente si riferisce ai rapporti di c.d. specialità in astratto tra due o più norme penali. L’esperienza giurisprudenziale e dottrinale ha rivelato come il principio di specialità in astratto sia tuttavia inadeguato a rappresentare tutte le ipotesi in cui deve riconoscersi concorso apparente di norme coesistenti: l’elaborazione dei criteri di sussidiarietà, dell’assorbimento e della consunzione da un lato, della specialità in concreto e della specialità bilaterale nelle sue diverse specificazioni dall’altro, stanno a dimostrare l’esigenza di impedire che il soggetto agente, pur in assenza di situazioni di specialità in astratto, sia chiamato a rispondere della violazione di più norme penali quando comunque una di esse sia in grado di comprendere per intero il disvalore del fatto (c.d. ne bis in idem sostanziale).

“In questa prospettiva la Commissione, recependo quanto era già previsto dal progetto Pagliaro, ha ritenuto di prevedere nell’art. 4, a fianco del principio di specialità in astratto, che quando un medesimo fatto appare riconducibile a più disposizioni di legge si applica quella che ne esprime per intero il disvalore, chiamando in questo modo l’interprete a valutare se in mancanza appunto della prima ipotesi di concorso apparente di norme, una delle disposizioni in gioco sia in grado di rappresentare nella sua interezza la o le offese realizzate dal fatto posto in essere”.

In conclusione si può affermare che la soluzione del problema del discrimine tra concorso reale e concorso apparente di norme incriminatrici deve essere affidata all’uno o all’altro dei criteri elaborati (e già normativamente disciplinanti sia pure in forma non espressa), a seconda delle caratteristiche strutturali e ontologiche delle fattispecie criminose messe a confronto, prese singolarmente e nei rapporti reciproci.

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Originally posted 2021-07-13 07:05:35.