bancarotta dell’amministratore di fatto, prova ,contratto accollo

bancarotta dell’amministratore di fatto, prova ,contratto accollo

AVVOCATO PENALISTA DI COMPROVATA ESPERIENZA DIFENDE  BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE PER DISTRAZIONE  

BOLOGNA MILANO, BERGAMO, COMO BRESCIA PAVIA  ROVIGO VICENZA  TREVISO PADOVA RAVENNA FORLI CSENA RIMINI PESARO 

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BANCAROTTA AMMINISTRATORE DI FATTO

  1. I destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 L. Fall. devono essere individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 2793 del 22/10/2014, Semeraro, dep. 2015, Rv. 262630).

    La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 c.c., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; certamente, significatività e continuità non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono pur sempre l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.
  2. bancarotta dell’amministratore di fatto, prova ,contratto accollo

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 la prova della posizione di amministratore di fatto

si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare – il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016 – dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101).

Per l’individuazione dell’imputato quale amministratore di fatto nell’esperienza concreta giurisprudenziale è stato fatto ricorso a indici sintomatici come: il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell’attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell’amministratore di diritto e la mancata conoscenza di quest’ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia, quando questa, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l’attribuzione di autonomi e ampi poteri, fosse sintomatica della esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico o occasionale. (Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini Rv. 26827).

Beninteso, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto non occorre l’esercizio di “tutti” i poteri tipici dell’organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009).

 

  1. bancarotta dell’amministratore di fatto, prova ,contratto , è stato ribadito che la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’ art. 219, comma 1, L. Fall. è applicabile, con interpretazione estensiva, anche ai fatti di bancarotta “impropria”, considerata l’integralità del richiamo contenuto nell’ art. 223 L. Fall.alla fattispecie di cui all’ art. 216 L. Fall., da intendersi implicitamente riferito anche all’elemento accidentale della circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio
  2. In tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare – che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017 Faruolo, Rv. 269101).
  3. Al riguardo, va evidenziato che il contratto di accollo, con il quale un terzo  assume il debito che l’accollato (nella specie, la società fallita ha nei confronti del creditore accollatario (nella specie, la (può essere interno o esterno: nel primo caso, è un accordo bilaterale la cui efficacia è limitata alle parti contraenti; nel secondo caso, è un accordo pur sempre bilaterale, che può, tuttavia, essere portato a conoscenza del terzo creditore.
  4. In caso di accollo esterno, inoltre, se il terzo creditore aderisce alla convenzione, la rende irrevocabile ( art. 1273 c.c. ), e può, a sua volta, essere liberatorio o cumulativo, a seconda che il debitore originario sia liberato o meno.
  5. In tal senso si è, altresì, pronunciata la giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte, che ha, a diversi fini, distinto gli effetti dell’accollo interno, non liberatorio, dall’accollo esterno, liberatorio, nel caso di mutuo per l’acquisto di un immobile successivamente venduto, ovvero successivamente oggetto di conferimento di immobile in società: nel primo caso, Sez. 2, Sentenza n. 821 del 27/01/1997, Rv. 502066 ha affermato che nell’accollo semplice (cioè non privativo o liberatorio), mediante una convenzione tra il debitore (accollato) e il terzo (accollante), quest’ultimo si obbliga a pagare, in sostituzione del primo, il creditore (accollatario), senza partecipazione al negozio da parte del creditore medesimo, ma con la possibilità da parte sua di aderirvi successivamente, acquistando il diritto all’adempimento da parte del terzo; ne consegue la possibilità che, nell’ambito di un contratto preliminare di compravendita, il promittente acquirente, in parziale corrispettivo dell’acquisto, assuma l’obbligo di pagare le rate ancora non scadute relative al rimborso di un mutuo contratto dal promittente venditore, anche con riferimento al periodo antecedente alla stipulazione del contratto di compravendita, nè è necessaria l’adesione del creditore, se questa non sia prevista quale condizione dell’efficacia dell’accollo; e a seguito di un siffatto patto di accollo il terzo accollante è tenuto a provvedere direttamente al pagamento del debito, quanto meno fornendo al debitore accollato i mezzi per effettuare il pagamento al creditore, non potendo pretendere invece di rimborsare all’accollato le somme previamente da lui corrisposte al creditore; nel secondo caso, Sez. 5, Sentenza n. 9580 del 19/04/2013, Rv. 626426 ha affermato,

  6. in tema di imposta di registro sugli atti di conferimento di immobili in società per aumento di capitale, che non è consentito dedurre, ex D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 50, dal valore lordo del bene conferito l’importo del mutuo bancario acceso per l’acquisto del medesimo bene che la società conferitaria abbia dichiarato di accollarsi, nell’ipotesi di accollo meramente interno, senza insorgenza di alcun debito diretto della società accollante nei confronti della banca e che non abbia, in concreto, comportato alcun esborso per la società accollante che non ha pagato direttamente in veste di terzo il mutuo, nè ha comunque apprestato all’accollato in anticipo i mezzi occorrenti e neppure abbia rimborsato le somme pagate alla banca.
  7. Nel caso in esame, dunque, non risulta, nè tanto meno è stato dedotto, che l’accollo del mutuo fosse esterno e liberatorio, sicchè il creditore (l’istituto di credito) non poteva avere azione diretta nei confronti del terzo accollante (la (OMISSIS)), ma solo nei confronti del debitore accollato (la fallita (OMISSIS)); ne consegue che la società fallita continuava ad avere un debito corrispondente al valore del mutuo fondiario stipulato, in favore di un creditore privilegiato, pur senza avere più la titolarità del bene immobile che avrebbe garantito il soddisfacimento dell’obbligazione.
  8. Ne consegue che la condotta accertata integra senz’altro la tipicità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, avendo comportato un distacco di beni e di attività senza adeguata contropartita, essendo stato il bene immobile conferito alla new.co. come corrispettivo nominale della quota di partecipazione (di valore, peraltro, irrisorio rispetto al reale valore di mercato del bene), immediatamente dopo venuta meno, e mantenendo il debito nei confronti dell’istituto bancario nel passivo, con conseguente compromissione dell’integrità del patrimonio sociale della fallita e della garanzia dei creditori.

ggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità

, è stato ribadito che la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’ art. 219, comma 1, L. Fall. è applicabile, con interpretazione estensiva, anche ai fatti di bancarotta “impropria”, considerata l’integralità del richiamo contenuto nell’ art. 223 L. Fall.alla fattispecie di cui all’ art. 216 L. Fall., da intendersi implicitamente riferito anche all’elemento accidentale della circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio operato dall’ art. 219, comma 1, L. Fall. (Sez. 5, n. 2903 del 22/03/2013, dep. 2014, Venturato, Rv. 258446, che, in motivazione, ha precisato che la sostanziale equiparazione normativa tra le ipotesi di bancarotta propria e impropria rende irragionevole la limitazione alle prime dell’operatività dell’aggravante in parola; Sez. 5, n. 18695 del 21/01/2013, Liori, Rv. 255839; Sez. 5, n. 38978 del 16/07/2013, Fregnan, Rv. 257762).

Del resto, il riferimento contenuto nell’ art. 223, comma 1, L. Fall. alla commissione di alcuno dei “fatti preveduti nel suddetto articolo” (l’ art. 216 L. Fall.) chiarisce che il rinvio è operato alle fattispecie incriminatrici “proprie”, sia nella dimensione del precetto, che in quella della sanzione, la cui determinazione legale è affidata altresì alla previsione delle circostanze descritte nell’ art. 219 L. Fall.; inoltre, l’opposta interpretazione condurrebbe ad un trattamento irragionevole per le ipotesi di bancarotta “impropria” ( art. 223, comma 2, L. Fall.), in quanto l’imprenditore individuale sarebbe passibile di pena ben più severa dell’imprenditore societario (in tal senso, in motivazione, Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti S.p.a., Rv. 247320: “In tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’ art. 219, comma 1, L. Fall., è applicabile alle ipotesi di bancarotta impropria previste dalla L. Fall., art. 223, commi 1 e 2L. Fall. “).

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Originally posted 2018-02-09 11:28:27.