LESIONI VOLONTARIE DANNO AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA-AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA,AVVOCATO PENALISTA FORLI’,AVVOCATO PENALISTA RAVENNA,AVVOCATO PENALISTA CESENA

Avvocato penalista

Bologna

Avvocato penalista  Bologna

Hai bisogno di un Avvocato penalista Bologna per Assistenza legale processi penali?

Bologna

Contattaci subito: Avvocato Avvocato penalista Bologna

 Bologna

LESIONI VOLONTARIE DANNO AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA-AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA,AVVOCATO PENALISTA FORLI’,AVVOCATO PENALISTA RAVENNA,AVVOCATO PENALISTA CESENA

Avvocato Avvocato penalista Bologna

Bologna

Hai bisogno di un Avvocato Avvocato penalista Bologna

Bologna

Contattaci subito: Avvocato penalista Bologna

051/6447838  Bologna

LESIONI VOLONTARIE DANNO AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA

AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA,AVVOCATO PENALISTA FORLI’,AVVOCATO PENALISTA RAVENNA,AVVOCATO PENALISTA CESENA

avvocato penalista bologna sergio armaroli
avvocato penalista bologna sergio armaroli

DIRITTO PENALE BOLOGNA

Si ritengono ugualmente esenti da vizi di legittimità le considerazioni svolte dalla Corte territoriale (a fl.6-7-8-) ove esclude la configurabilità dei presupposti della esimente prevista dall’art.52 CP., atteso che la condotta illecita si è estrinsecata nell’avere inferto una spinta al soggetto passivo del reato, e da quanto illustrato dal giudice di merito e rilevato dalla stessa difesa nei motivi di ricorso- l’imputato, posto al cospetto del comportamento della persona offesa palesatosi come provocatorio e minaccioso, aveva deliberatamente affrontato il predetto soggetto, scendendo dall’autovettura in cui si trovava, pur senza essere costretto da assoluta necessità ed essendo consapevole della eventuale degenerazione dei contrasto in corso.
-In conclusione si deve ritenere correttamente inquadrata la condotta ascritta al ricorrente secondo l’ipotesi enunciata dall’art.582-CP .,conforme al dettato giurisprudenziale di questa Corte(avendo richiamato a fl.12 Sez.I,n.796 del 24.5.1967,che stabiliva come -ad integrare ‘l’elemento psicologico dei delitto di lesioni personali non è necessario che la volontà dell’agente sia diretta alla produzione di determinate conseguenze lesive, ma è sufficiente la volontà consapevole di far subire all’altrui persona fisica una violenza).
Nella specie vale evidenziare che in ogni caso il comportamento assunto dall’imputato, è idoneo a rivelare alla stregua di quanto illustrato dal giudice di merito con logiche argomentazioni, l’esistenza dei dolo eventuale, che secondo i principi enunciati da questa Corte è sufficiente a ritenere sussistente il reato di lesioni volontarie(v .Cass. Sez. V del 29-9-2010,n.35075-RV248394-ove si stabilisce che integra l’elemento psicologico dei delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi.
Devono ritenersi peraltro ininfluenti le deduzioni difensive relative alla inadeguatezza dei certificati medici a costituire prova della gravità delle lesioni.
Sul punto la Corte territoriale ha reso ampia e dettagliata motivazione, con la quale ha illustrato le plurime fonti di prova documentale,(v.f1.10 della sentenza), rilevando che la persona offesa a seguito dell’episodio era stata ricoverata in ambiente ospedaliero, ove era stata riscontrata l’esistenza delle lesioni alla colonna vertebrale, ed era stato eseguito un intervento chirurgico.
Si era rilevato altresì che le discrasie nelle indicazioni del nominativo della persona offesa costituivano un refuso, non influente alla stregua dei numerosi certificati in atti.
Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 18 giugno 2015, n. 25748

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 12.11.13 la Corte di Appello di Firenze pronunziava la parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 6.4.10 che aveva condannato B.P.P., quale responsabile del reato di lesioni colpose;- in accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Firenze,-previa riqualificazione del reato ai sensi degli artt.582-583 comma I n.1 CP., con le già concesse attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante, la Corte determinava la pena in mesi 4 di reclusione e revocava le statuizioni civili, confermando le ulteriori disposizioni.
All’imputato era contestato di avere volontariamente inferto una spinta ad H.A., dopo che il predetto si era offerto di pulirgli il vetro dell’auto, cagionando in tal modo l’urto della parte lesa,(che si era avvicinata al veicolo condotto dall’imputato, fermo ad un semaforo),con altro veicolo che sopraggiungeva in senso opposto di marcia; la persona offesa aveva riportato fratture giudicate guaribili in un periodo superiore ai 40 giorni-
-La Corte territoriale aveva escluso la configurabilità dei presupposti per applicare l’esimente di cui all’art.52 CP.(che la difesa aveva prospettato, in quanto secondo le dichiarazioni dell’imputato, il predetto era stato insultato ed aggredito dalla persona offesa, onde era stato costretto a reagire per difendersi, ed in tale frangente la persona offesa era caduta inciampando accidentalmente su di un cordolo ivi esistente, onde era caduta urtando contro un furgone che circolava su opposta corsia).
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:
1-inosservanza della legge penale, in riferimento agli artt. 521 e 597 CPP. Preliminarmente il ricorrente dava conto della originaria contestazione che riguardava gli artt.581 e 586 CP, osservando che il giudice di appello non si era limitato ad attribuire al fatto diversa qualificazione, ma aveva attribuito alla condotta illecita maggiore gravità, ritenendo sussistente l’ipotesi di lesioni volontarie aggravate, alla quale corrispondeva l’applicazione di pena più grave.
In tal senso rilevava che il giudice di secondo grado, in presenza di un “fatto diverso” da quello contestato avrebbe dovuto trasmettere gli atti al PM per le iniziative di competenza;-censurava altresì la decisione che aveva ritenuto insussistente il vizio dedotto sul punto dall’appellante.
2-contraddittorietà ed illogicità della motivazione .
A riguardo evidenziava che la Corte pur avendo escluso che il Tribunale avesse violato il principio di correlazione, era incorsa nel vizio denunciato dalla difesa, per avere applicato una pena più grave di quella sarebbe stata applicabile in relazione all’originaria imputazione(che riguardava l’art.586 CP) –
3-l’erronea qualificazione giuridica della condotta delittuosa ai sensi dell’art.582 CP. ritenendo peraltro che il giudice avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità per il fatto contestato, a seguito di remissione di querela, intervenuta nella fase di appello. A sostegno dei gravame la difesa rilevava che la condotta dell’imputato doveva essere qualificata come “colposa” ai sensi dell’art.590 CP. Sul punto rilevava che il giudice aveva ritenuto inattendibile la persona offesa, e che l’unico teste che era persona estranea ai fatti(teste Cavani)aveva riferito-pur senza aver potuto udire le parole pronunciate dalla persona offesa- che il predetto aveva assunto atteggiamento provocatorio verso l’imputato, ed aveva sputato contro il B.,(circostanza confermata da altra deposizione).
Inoltre il ricorrente evidenziava che dalle dichiarazioni testimoniali era emerso che l’alterco era degenerato in un comportamento minaccioso ed aggressivo della persona offesa, richiamando al riguardo le risultanze dibattimentali(l’imputato era sceso dalla macchina per chiarire la questione, e la persona offesa aveva alzato le mani: due si erano spintonati, a vicenda ed il soggetto parte lesa era inciampato sul marciapiede, ed era stato investito dal veicolo proveniente in senso opposto).
-In base a tali elementi la difesa riteneva che la condotta ascritta all’imputato fosse tale da non rivelare gli estremi del dolo, sia pure eventuale, facendo riferimento alle lesioni quali “conseguenza non voluta” dall’imputato-negando che nella specie fosse evidente un nesso di causalità diretto tra la condotta e l’evento.
Da ultimo veniva censurata la documentazione comprovante la gravità delle lesioni, evidenziando che la Corte territoriale aveva ritenuto priva di significato la circostanza che i certificati medici recassero l’indicazione di diversi nominativi della persona offesa(alla quale era stato attribuito anche di aver fornito false generalità ai pubblici ufficiali).
A riguardo la difesa riteneva dunque inidonea tale documentazione ad attestare la gravità dei fatto ritenuto in sentenza.
4-deduceva infine l’estinzione dei reato per decorrenza dei termine di prescrizione, trattandosi di fatto risalente alla data del 5/6/2006.

Rileva in diritto

Il ricorso risulta privo di fondamento.
In primo luogo si osserva che dal provvedimento impugnato si evince la corretta analisi delle risultanze dibattimentali, dalle quali viene desunta la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di lesioni volontarie ritenuta dal giudice di appello, restando tale qualificazione della condotta enunciata in epigrafe, rispondente alla res in judicium deducta, ovvero riferibile alla condotta originariamente contestata.
Non ricorrono dunque i presupposti della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza richiamato dal ricorrente ai sensi dell’art.521 CPP., atteso che tale violazione si configura 2-3-Va escluso il fondamento del motivo che deduce la natura colposa delle lesioni, che la difesa prospetta sostenendo che nella specie si sarebbe verificato l’evento lesivo quale conseguenza non voluta dall’imputato.
Orbene, si osserva in proposito che la difesa prospetta l’accidentalità della lesione patita dal soggetto passivo, che sarebbe inciampato in un marciapiede, e pertanto era stato investito da altro veicolo. La versione difensiva non era suffragata da valide risultanze dibattimentali, dal momento che il giudice di merito ha specificato la fonte testimoniale attendibile dalla quale si desumeva con certezza che l’imputato aveva inferto una spinta decisiva alla persona offesa ,che era andata ad urtare contro il veicolo che proveniva da altra corsia di marcia.
Sul punto il ricorrente formula censure dal contenuto non idoneo a smentire la certezza del dato probatorio, e pertanto al limite della ammissibilità.
Tali elementi consentono dunque di ritenere correttamente escluso dal giudice di merito il verificarsi di un evento che esula dalla volontà dell’agente, inteso come evento non prevedibile dall’agente o l’intervento dei caso fortuito, dato che come stabilito da questa Corte(Sez. IV 19.3.2010-n.10823-l’accadimento fortuito per produrre il suo effetto di escludere la punibilità dell’agente-sul comportamento dei quale viene ad incidere-deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente sia dalla sua colpa).
-Si ritengono ugualmente esenti da vizi di legittimità le considerazioni svolte dalla Corte territoriale (a fl.6-7-8-) ove esclude la configurabilità dei presupposti della esimente prevista dall’art.52 CP., atteso che la condotta illecita si è estrinsecata nell’avere inferto una spinta al soggetto passivo del reato, e da quanto illustrato dal giudice di merito e rilevato dalla stessa difesa nei motivi di ricorso- l’imputato, posto al cospetto del comportamento della persona offesa palesatosi come provocatorio e minaccioso, aveva deliberatamente affrontato il predetto soggetto, scendendo dall’autovettura in cui si trovava, pur senza essere costretto da assoluta necessità ed essendo consapevole della eventuale degenerazione dei contrasto in corso.
-In conclusione si deve ritenere correttamente inquadrata la condotta ascritta al ricorrente secondo l’ipotesi enunciata dall’art.582-CP .,conforme al dettato giurisprudenziale di questa Corte(avendo richiamato a fl.12 Sez.I,n.796 del 24.5.1967,che stabiliva come -ad integrare ‘l’elemento psicologico dei delitto di lesioni personali non è necessario che la volontà dell’agente sia diretta alla produzione di determinate conseguenze lesive, ma è sufficiente la volontà consapevole di far subire all’altrui persona fisica una violenza).
Nella specie vale evidenziare che in ogni caso il comportamento assunto dall’imputato, è idoneo a rivelare alla stregua di quanto illustrato dal giudice di merito con logiche argomentazioni, l’esistenza dei dolo eventuale, che secondo i principi enunciati da questa Corte è sufficiente a ritenere sussistente il reato di lesioni volontarie(v .Cass. Sez. V del 29-9-2010,n.35075-RV248394-ove si stabilisce che integra l’elemento psicologico dei delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi.
Devono ritenersi peraltro ininfluenti le deduzioni difensive relative alla inadeguatezza dei certificati medici a costituire prova della gravità delle lesioni.
Sul punto la Corte territoriale ha reso ampia e dettagliata motivazione, con la quale ha illustrato le plurime fonti di prova documentale,(v.f1.10 della sentenza), rilevando che la persona offesa a seguito dell’episodio era stata ricoverata in ambiente ospedaliero, ove era stata riscontrata l’esistenza delle lesioni alla colonna vertebrale, ed era stato eseguito un intervento chirurgico.
Si era rilevato altresì che le discrasie nelle indicazioni del nominativo della persona offesa costituivano un refuso, non influente alla stregua dei numerosi certificati in atti.
Al cospetto di congrua e logica motivazione del provvedimento impugnato, devono ritenersi meramente ripetitivi e come tali privi di rilevanza i generici riferimenti fatti dal ricorrente alla difforme indicazione del nominativo dei soggetto parte lesa nella documentazione sanitaria.
Infine deve escludersi il verificarsi dell’estinzione del reato per decorrenza del termine di prescrizione, avente scadenza alla data del 6 marzo 2015.
Va dunque pronunziato il rigetto del ricorso, a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dal testo della sentenza d’appello risulta che la circostanza relativa al porto del coltello, astrattamente idoneo a integrare, nell’ipotesi di assenza di un giustificato motivo, la contravvenzione di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, non poteva ritenersi probatoriamente accertata, in quanto le dichiarazioni di G.D. (invocate dal ricorrente) non avevano trovato conferma in quanto riferito da altra testimone (vedi alla pag. 5 della sentenza impugnata, comprensiva delle note in calce); in ogni caso, sempre dalla lettura della sentenza, emerge che la G. aveva dichiarato che il T. aveva estratto il coltello, a scopo di difesa, soltanto dopo che erano stati esplosi due colpi d’arma da fuoco nei suoi confronti (che non l’avevano attinto solo grazie alla prontezza della reazione della vittima, che aveva deviato la mano armata di C.V. ), di tal che la ricorrenza quantomeno di una palese causa di giustificazione era idonea a escludere la indagabilità del T. per la suddetta ipotesi contravvenzionale, con conseguente utilizzabilità delle sue dichiarazioni rese in qualità di persona offesa dai reati ascritti al ricorrente.

La ritenuta insussistenza, da parte della sentenza impugnata, dei presupposti per applicare alle dichiarazioni del T. il disposto degli artt. 63 e 64 del codice di rito risulta giuridicamente corretta, alla stregua del principio affermato da questa Corte (Sez. 2 n. 51732 del 19/11/2013, Rv. 258109), secondo cui l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate dal soggetto che fin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini postula l’originaria esistenza di precisi indizi di reità a suo carico, che non può farsi derivare automaticamente dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali nei suoi confronti.

La questione di inutilizzabilità sollevata dal ricorrente è peraltro giuridicamente infondata anche sotto il profilo dell’assenza di qualsiasi connessione o collegamento – diverso da quello della mera comunanza della fonte di prova rappresentata dalle dichiarazioni della G. , comunque irrilevante agli effetti dell’insorgenza degli obblighi di garanzia stabiliti dall’art. 64 cod.proc.pen., posto che il caso previsto dall’art. 371 comma 2 lett. c) del codice di rito non rientra tra le ipotesi di testimonianza c.d. assistita, disciplinate dall’art. 197 bis – dell’ipotetica violazione dell’art. 4 legge n. 110 del 1975 addebitabile al T. coi delitti ascritti al ricorrente nel presente giudizio, rispetto ai quali la persona offesa era del tutto estranea ed è stata legittimamente sentita dagli inquirenti in qualità di persona informata sui fatti, soggetta alle ordinarie regole di acquisizione e di valutazione della prova testimoniale di cui al 1 comma dell’art. 192 cod.proc.pen. (Sez. 2 n. 45566 del 21/10/2009, Rv. 245630, che ribadisce l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1282 del 9/10/1996, Rv. 206846

AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA,AVVOCATO PENALISTA FORLI’,AVVOCATO PENALISTA RAVENNA,AVVOCATO PENALISTA CESENA

Suprema CORTE DI CASSAZIONE

sezione I

SENTENZA 1 luglio 2014, n. 28222

Ritenuto in fatto

  1. Con sentenza in data 30.10.2012 la Corte d’Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 27.06.2011 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani all’esito di giudizio abbreviato, appellata da C.G. , ha derubricato nel reato di lesioni volontarie aggravate continuate il delitto di tentato omicidio ascritto in rubrica all’imputato e ha rideterminato in anni 2 mesi 4 di reclusione e Euro 400 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, la pena allo stesso inflitta, revocando le pene accessorie e confermando nel resto le statuizioni della sentenza di primo grado. La dinamica dell’episodio delittuoso in cui si collocano i reati ascritti all’imputato è stata ricostruita dai giudici di merito nei termini seguenti.

Verso le 19.45 del (omissis) C.V. , trasportato a volto scoperto a bordo del ciclomotore condotto dal fratello e odierno imputato C.G. , che indossava un casco giallo, intercettava in piazza (omissis) , frequentata da numerosi passanti, il cittadino albanese T.G. (col quale aveva litigato la sera del giorno precedente, ricevendo da questi un pugno in volto che gli aveva cagionato un trauma contusivo e una ferita lacero contusa) che procedeva a piedi, esplodendo nei confronti di quest’ultimo alcuni colpi con una pistola cal. 9, illegalmente detenuta e portata in luogo pubblico, mancando l’obiettivo e attingendo invece alla spalla sinistra un altro cittadino albanese (A.N. ) presente in loco; l’inseguimento del T. proseguiva per alcune centinaia di metri fino alla (omissis) , dove questi veniva raggiunto e bloccato dai fratelli C. ; a questo punto G. colpiva l’albanese col casco, mentre V. puntava la pistola in direzione del ginocchio sinistro della vittima designata, sparando un colpo che il T. riusciva a deviare e che attingeva una giovane donna albanese – G.D. – presente nei paraggi.

I reati che la sentenza del GUP aveva ritenuto integrati a carico dell’imputato, in concorso col fratello, erano, oltre a quelli concernenti la violazione della disciplina delle armi, quelli di tentato omicidio di A.N. e di lesioni personali volontarie di G.D. , entrambi ascritti a titolo di aberratio ictus e aggravati dalla premeditazione, oltre a quello di lesioni in danno di T.G. , per i quali veniva irrogata in primo grado la pena di anni 8 di reclusione.

  1. La sentenza d’appello, dopo aver ritenuto infondate le doglianze di natura processuale sollevate dalla difesa dell’imputato con riguardo all’inutilizzabilità e alla nullità delle dichiarazioni della parte offesa T.G. , valorizzava l’attendibilità delle dichiarazioni stesse e dell’individuazione fotografica degli aggressori nelle persone dei fratelli C. , operata senza titubanze nell’immediatezza del fatto, previa descrizione dei soggetti che la parte lesa già conosceva di vista, con la precisazione che il conducente del ciclomotore si era tolto il casco nel momento in cui l’aveva utilizzarlo come arma impropria per colpirlo; rilevava che il racconto del T. aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni di P.V. e in quelle di un’amica della ragazza ferita per errore, che aveva assistito alla sparatoria confermandone la dinamica, nonché nella circostanza che subito dopo il fatto l’imputato si era reso irreperibile; svalutava l’alibi difensivo introdotto dal prevenuto col supporto delle dichiarazioni sospette della convivente e di una cugina della stessa, evidenziando il ritrovamento di un promemoria riportante la cronologia dei movimenti del C. la sera del fatto, funzionale a una ricostruzione preconfezionata degli eventi, nonché la natura intempestiva dell’alibi allegato soltanto in data 1.09.2010 mentre in sede di interrogatorio di garanzia il C. si era avvalso della facoltà di non rispondere (alibi ritenuto peraltro inidoneo a superare la compatibilità della partecipazione del C. all’aggressione, durata solo qualche minuto, col fatto di aver trascorso il resto della serata insieme alla convivente).

La Corte territoriale escludeva tuttavia che fosse stata raggiunta la prova certa della volontà omicida in capo a C.V. , contraddetta dalla circostanza, riferita dallo stesso bersaglio dell’azione criminosa T.G. , che lo sparatore aveva puntato la pistola in direzione del suo ginocchio, non riuscendo ad attingerlo per l’immediata reazione della vittima che ne aveva spostato il braccio armato, così che l’azione lesiva doveva ritenersi animata dall’intento di gambizzare la persona offesa, e non di ucciderla, come confermato anche dal fatto che lo sparatore si era dato successivamente alla fuga senza insistere nel proposito delittuoso. Sulla scorta della riqualificazione del reato in quello meno grave di lesioni volontarie, nonché del ruolo meno rilevante dell’imputato rispetto a quello del fratello e dell’assorbimento della detenzione dell’arma da sparo nel relativo porto illegale, la sentenza d’appello rideterminava la pena inflitta a C.G. partendo dalla base di anni 1 mesi 6 di reclusione e Euro 300 di multa per la violazione degli artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967, individuata come la più grave, aumentata ex art. 81 capoverso cod. pen. di mesi 8 e Euro 100 per ciascuno dei tre reati satellite di lesioni personali (in danno di T. , A. e G. ), e infine ridotta di 1/3 per la scelta del rito abbreviato.

  1. Ricorre per cassazione C.G. , a mezzo del difensore, deducendo tre motivi di gravame.

3.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 63, 64, 197 bis, 351 e 362 del codice di rito, deducendo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria alle ore 23.00 del 23.05.2010 dalla persona offesa T.G. , sui cui contenuti si fondava l’accusa a carico dell’imputato.

Il ricorrente rileva che alle 22.50 del medesimo giorno la p.g. aveva proceduto a escutere la teste G.D. , la quale aveva riferito di aver visto il T. , da lei indicato come vittima designata dell’agguato, estrarre un coltello allorché uno degli aggressori gli aveva puntato contro la pistola e tentare con lo stesso di colpire quest’ultimo; la p.g. era dunque a conoscenza, nel momento in cui aveva sentito il T. a sommarie informazioni, che costui era indagabile per il reato di detenzione e porto del coltello, connesso a quelli oggetto di indagine per l’aggressione da lui subita, con la conseguenza che il teste avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie difensive e gli avvisi preliminari di cui agli artt. 64 e 197 bis del codice di rito, prescritti a pena di inutilizzabilità assoluta delle sue dichiarazioni ex art. 63 comma 2 cod.proc.pen., e che non erano esclusi dalla concorrente qualità di persona offesa del teste.

3.2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 143, 144 e 146 del codice di rito, deducendo la nullità delle dichiarazioni del T. sotto il profilo che le stesse erano state rese con l’assistenza di un interprete di lingua albanese, D.H. , nei cui riguardi non risultava se esistessero cause di incapacità o incompatibilità a svolgere l’incarico, stante l’assenza degli avvisi a tal fine previsti dalla legge, così da pregiudicare la garanzia di una fedele traduzione in lingua italiana di quanto riferito dal teste nella propria lingua; rileva che la natura patologica dell’inutilizzabilità discendente dall’acquisizione della prova con modalità affette da nullità ne impediva la sanatoria per effetto della scelta del rito abbreviato.

3.3. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen., in relazione all’art. 81 del codice penale, deducendo l’assenza di una contestazione, nel capo d’imputazione, relativa alle presunte lesioni personali subite da T.G. , che non era stato attinto da alcun colpo d’arma da fuoco, con conseguente illegittima applicazione del relativo aumento di pena pari a mesi 8 di reclusione e Euro 100 di multa.

Considerato in diritto

  1. I primi due motivi di ricorso, che ripropongono altrettante eccezioni di violazione della legge processuale che sono già state esaminate e respinte con argomentazioni puntuali e giuridicamente corrette dalla sentenza impugnata, sono infondati e devono essere rigettati.
  2. La Corte territoriale ha ritenuto che l’eventuale possesso di un coltello, da parte del T. , al momento dell’aggressione subita ad opera dei fratelli C. , sarebbe comunque scriminato dal timore della vittima di essere aggredita in conseguenza delle minacce di morte ricevute la sera precedente, nonché dalla legittima necessità di difendersi insorta a seguito dell’agguato in cui il T. era caduto la sera del (omissis) .

Dal testo della sentenza d’appello risulta che la circostanza relativa al porto del coltello, astrattamente idoneo a integrare, nell’ipotesi di assenza di un giustificato motivo, la contravvenzione di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, non poteva ritenersi probatoriamente accertata, in quanto le dichiarazioni di G.D. (invocate dal ricorrente) non avevano trovato conferma in quanto riferito da altra testimone (vedi alla pag. 5 della sentenza impugnata, comprensiva delle note in calce); in ogni caso, sempre dalla lettura della sentenza, emerge che la G. aveva dichiarato che il T. aveva estratto il coltello, a scopo di difesa, soltanto dopo che erano stati esplosi due colpi d’arma da fuoco nei suoi confronti (che non l’avevano attinto solo grazie alla prontezza della reazione della vittima, che aveva deviato la mano armata di C.V. ), di tal che la ricorrenza quantomeno di una palese causa di giustificazione era idonea a escludere la indagabilità del T. per la suddetta ipotesi contravvenzionale, con conseguente utilizzabilità delle sue dichiarazioni rese in qualità di persona offesa dai reati ascritti al ricorrente.

La ritenuta insussistenza, da parte della sentenza impugnata, dei presupposti per applicare alle dichiarazioni del T. il disposto degli artt. 63 e 64 del codice di rito risulta giuridicamente corretta, alla stregua del principio affermato da questa Corte (Sez. 2 n. 51732 del 19/11/2013, Rv. 258109), secondo cui l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate dal soggetto che fin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie previste per la persona sottoposta ad indagini postula l’originaria esistenza di precisi indizi di reità a suo carico, che non può farsi derivare automaticamente dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali nei suoi confronti.

La questione di inutilizzabilità sollevata dal ricorrente è peraltro giuridicamente infondata anche sotto il profilo dell’assenza di qualsiasi connessione o collegamento – diverso da quello della mera comunanza della fonte di prova rappresentata dalle dichiarazioni della G. , comunque irrilevante agli effetti dell’insorgenza degli obblighi di garanzia stabiliti dall’art. 64 cod.proc.pen., posto che il caso previsto dall’art. 371 comma 2 lett. c) del codice di rito non rientra tra le ipotesi di testimonianza c.d. assistita, disciplinate dall’art. 197 bis – dell’ipotetica violazione dell’art. 4 legge n. 110 del 1975 addebitabile al T. coi delitti ascritti al ricorrente nel presente giudizio, rispetto ai quali la persona offesa era del tutto estranea ed è stata legittimamente sentita dagli inquirenti in qualità di persona informata sui fatti, soggetta alle ordinarie regole di acquisizione e di valutazione della prova testimoniale di cui al 1 comma dell’art. 192 cod.proc.pen. (Sez. 2 n. 45566 del 21/10/2009, Rv. 245630, che ribadisce l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 1282 del 9/10/1996, Rv. 206846).

  1. Anche la doglianza relativa alla pretesa nullità dell’incarico conferito all’interprete di lingua albanese che aveva assistito il Tahir in occasione della verbalizzazione delle sue dichiarazioni, per omessa formalizzazione degli avvisi in ordine alla sussistenza di eventuali cause di incapacità o incompatibilità all’ufficio (peraltro prospettate dal ricorrente in termini meramente congetturali), è stata correttamente rigettata dal giudice d’appello, che ha fatto puntuale applicazione del principio di diritto per cui – versandosi in ipotesi di nullità relativa – la stessa doveva essere eccepita, a pena di decadenza, entro i termini di cui all’art. 182 comma 2 del codice di rito (Sez. 1 n. 20864 del 14/04/2010, Rv. 247406), e la relativa deduzione era definitivamente preclusa dalla scelta del rito abbreviato, nel quale manca il segmento processuale dedicato alla trattazione e alla risoluzione delle questioni preliminari (nelle quali rientrano quelle concernenti le nullità indicate nell’art. 181: art. 491 comma 1 del codice di rito).
  2. Il terzo motivo di ricorso è, invece, fondato nei termini che seguono.

Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che l’imputato è stato condannato, in concorso col fratello, per tre distinti titoli di reato (pagina 16 della motivazione), unificati sotto il vincolo della continuazione, costituiti dal porto illegale della pistola calibro 9 utilizzata da C.V. , dalle lesioni personali aggravate in danno di G.D. e dal tentato omicidio di A.N. (successivamente derubricato dalla Corte d’appello nel reato di lesioni personali aggravate in danno di quest’ultimo), ritenendo tali due ultimi fatti caratterizzati – entrambi – da aberratio ictus monolesiva ex art. 82 (comma 1) cod. pen. (pagine 13-14): il GUP non ha pertanto ritenuto integrata alcuna fattispecie autonoma di lesioni personali (o di tentato omicidio) nei confronti di T.G. , vittima designata dell’azione delittuosa ma pacificamente non attinta dai colpi di pistola che erano diretti contro di lui (e che hanno invece colpito per errore gli altri due soggetti), tanto che non ha applicato alcun aumento di pena ai sensi e per gli effetti dell’ari:. 82 comma 2 cod. pen. (che prevede un aumento di pena fino alla metà qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta).

L’operato del GUP appare conforme al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui nella lettura dell’art. 82 cod. pen. il concetto di ‘offesa’ deve essere inteso nel senso di lesione materiale, sicché quando la vittima designata del reato è rimasta illesa, mentre è stata offesa una terza persona, si verte in ipotesi di aberratio ictus monolesiva secondo lo schema legale del primo comma dell’art. 82 (Sez. 1 n. 12556 del 14/10/1992, Rv. 191096) – e non già plurilesiva ai sensi del secondo comma della norma (ipotesi che si verifica invece quando entrambi i soggetti, vittima designata e terzo, siano stati materialmente offesi dalla condotta unitaria dell’agente) – con conseguente realizzazione di un unico reato doloso di cui il colpevole deve rispondere come se lo avesse commesso in danno della persona che voleva offendere.

Sul punto relativo all’insussistenza di un (quarto) reato di lesioni (o meglio di tentate lesioni) personali in danno di T.G. , in presenza di impugnazione del solo imputato e in ossequio all’effetto devolutivo dell’appello, si era dunque formato il giudicato; di tal che l’aumento di pena applicato per la prima volta per tale titolo dalla Corte d’appello, nell’ambito della rideterminazione complessiva della pena conseguente alla riqualificazione in termini di lesioni personali (anziché di tentato omicidio) dell’episodio di aberratio ictus monolesiva in danno di A.N. , deve essere eliminato: al relativo scomputo può procedere direttamente questa Corte in sede di annullamento senza rinvio, risolvendosi in una mera operazione aritmetica scevra di qualsiasi contenuto valutativo, in quanto la sentenza impugnata ha esattamente quantificato l’aumento di pena, inibito dal divieto di reformatio in peius, nella misura di mesi 5 giorni 10 di reclusione e Euro 66,67 di multa (mesi 8 e Euro 100, ridotti di 1/3 ex art. 442 cod.proc.pen.), che vanno detratti dal totale di anni 2 mesi 4 e Euro 400, pervenendo alla pena finale per i residui reati giudicati di anni 1 mesi 10 giorni 20 di reclusione e Euro 333,33 di multa.

studi legali diritto penale bologna, lo studio dell’avvocato Sergio Armaroli patrocinante in cassazione tratta diritto penale a Bologna e in tutta Italia.
studi legali diritto penale bologna Assiste clienti nella difesa penale sia come imputati che parti lese, in odo particolare spiegando attentamente al cliente la miglior difesa e strategia difensiva
per a soluzione del suo caso .
Affidati con fiducia a un avvocato penalista esperto, chima e nanalizzeremo il tuo caso
▼Difesa nel processo penale
studi legali diritto penale
difesa penale Bologna in ogni stato e grado del procedimento compreso il ricorso per cassazione e ricorsi alla Corte europea diritti dell’uomo
▼Difesa nel processo penale-minorile
studi legali diritto penale
▼Arresto-processo per direttissima
studi legali diritto penale
▼Misure cautelari
studi legali diritto penale
▼Misure alternative alla detenzione detenzione domiciliare istanze
studi legali diritto penale
▼Indagini difensive
studi legali diritto penale
▼Denunce-Querele –remissione di querela
studi legali diritto penale
▼ OPPOSIZIONE DECRETO PENALE CONDANNA
▼RITO ABBREVIATO
▼PARERI IN MATERIA PENALE BOLOGNA E PROCESSUALE PENALE
studi legali diritto penale bologna, lo studio dell’avvocato Sergio Armaroli patrocinante in cassazione tratta diritto penale a Bologna e in tutta Italia.
studi legali diritto penale bologna Assiste clienti nella difesa penale sia come imputati che parti lese, in odo particolare spiegando attentamente al cliente la miglior difesa e strategia difensiva
per a soluzione del suo caso .
Affidati con fiducia a un avvocato penalista esperto, chima e nanalizzeremo il tuo caso
▼Difesa nel processo penale
studi legali diritto penale
difesa penale Bologna in ogni stato e grado del procedimento compreso il ricorso per cassazione e ricorsi alla Corte europea diritti dell’uomo
▼Difesa nel processo penale-minorile
studi legali diritto penale
▼Arresto-processo per direttissima
studi legali diritto penale
▼Misure cautelari
studi legali diritto penale
▼Misure alternative alla detenzione detenzione domiciliare istanze
studi legali diritto penale
▼Indagini difensive
studi legali diritto penale
▼Denunce-Querele –remissione di querela
studi legali diritto penale
▼ OPPOSIZIONE DECRETO PENALE CONDANNA
▼RITO ABBREVIATO
▼PARERI IN MATERIA PENALE BOLOGNA E PROCESSUALE PENALLESIONI VOLONTARIE DANNO AVVOCATO PENALISTA

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni personali in danno di T.G. perché il fatto non sussiste e per l’effetto ridetermina la pena per i reati residui in anni uno mesi dieci giorni venti di reclusione e Euro 333,33 di multa; rigetta nel resto il ricorso.

LESIONI VOLONTARIE DANNO AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA-AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA,AVVOCATO PENALISTA FORLI’,AVVOCATO PENALISTA RAVENNA,AVVOCATO PENALISTA CESENASuprema Corte di Cassazione

sezione II penale

sentenza 24 febbraio 2017, n. 921LESIONI VOLONTARIE DANNO AVVOCATO PENALISTA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo – Presidente

Dott. RAGO Geppino – Consigliere

Dott. VERGA Giovanna – rel. Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 373/2016 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA, del 30/08/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

sentite le conclusioni del PG Dott. CASELLA GIUSEPPINA;

Udito il difensore avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), che si riportano ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, (OMISSIS) avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria che il 30 agosto 2016, decidendo a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, ha confermato l’ordinanza del G.I.P del tribunale che il 15 luglio 2016 aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei suoi confronti con riguardo al reato di cui all’articolo 416 bis c.p..

La Corte di Cassazione aveva annullato la precedente ordinanza del Tribunale del Riesame (n. 12669 del 2.3.2016) ritenendo che le argomentazioni del giudice di merito, laddove si era fatto carico di confutare le deduzioni difensive, secondo le quali il pericolo cautelare in questione sarebbe venuto meno a seguito della oggettiva impossibilita’ del (OMISSIS) di reiterare le condotte criminose in questione, data la sua sospensione dall’ordine degli ingegneri e le dimissioni volontarie dall’incarico, peccava di insufficienza perche’ non valutava con il necessario approfondimento non solo questi ultimi dati di fatto che sembravano segnalare un volontario abbandono della compagine criminale in questione ma anche la circostanza che i fatti addebitati al (OMISSIS) erano stati commessi a distanza di tempo considerato che l’imputazione preliminare li collocava al piu’ tardi nel (OMISSIS) e quindi a oltre quattro anni.

In detta prospettiva argomentativa riteneva che dovesse essere valorizzato il dato normativo introdotto nel testo dell’articolo 274 c.p.p., lettera c) dalla L. 16 aprile 2015, n. 47 che richiede la sussistenza di un pericolo non solo concreto ma attuale di commissione futura di delitti di criminalita’ organizzata. Tale dato normativo, in ragione del fatto che la stessa norma di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c) nella versione attuale esclude che le situazioni di concreto ed attuale pericolo possano essere desunte esclusivamente dalla gravita’ del titolo di reato per cui si procede, secondo la sentenza di annullamento, andava riferito anche alle ipotesi di obbligatoria custodia in carcere previste dall’articolo 275 c.p.p., comma 3 per le quali, quindi, la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene del tutto vanificata qualora sia dimostrata la inattualita’ di situazioni di pericolo cautelare.

L’ordinanza impugnata veniva quindi annullata sul punto della perdurante sussistenza di esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame, stabilendo che il Giudice del rinvio doveva accertare se, sulla base dei dati di fatto enunciati nella motivazione della ordinanza annullata e di quelli indicati dalla difesa, fosse ancora non solo concreto ma anche attuale il pericolo cautelare presunto dall’articolo 275 c.p.p., comma 3 per il reato di cui all’articolo 416 bis c.p.p..

Il tribunale in sede di rinvio ha ritenuto che il pericolo di reiterazione deve ritenersi non solo concreto ma ancora attuale anche considerando le dimissioni volontarie dall’incarico e la circostanza che i fatti addebitati sono stati commessi a distanza di tempo. Con riguardo alle dimissioni veniva evidenziato che, seppure non potevano essere considerate un dato del tutto privo di rilievo in chiave prognostica, non poteva pero’ non rilevarsi che l’attivita’ illecita in questione si era protratta per un considerevole lasso di tempo nel corso del quale il prevenuto aveva mostrato la piena partecipazione e condivisione al programma criminoso. Riteneva pertanto che era indubbio che ci si trovava di fronte ad un soggetto fidato, legato da uno stretto rapporto fiduciario con il capo della cosca (OMISSIS) che vedeva in lui un vero proprio alter ego in grado di garantire il controllo delle societa’ confiscategli, assicurando cosi’ alla cosca un sostentamento economico necessario alla prosecuzione e alla realizzazione dei suoi interessi illeciti, atti che potevano essere realizzati anche a seguito delle formali dimissioni. Sotto questo aspetto veniva considerata anche la produzione documentale effettuata dal pubblico ministero che accertava come anche dopo le dimissioni l’indagato ha continuato ad essere a disposizione della cosca (dichiarazioni collaboratore (OMISSIS) che lo indica come intermediario deputato alla gestione di vantaggiosi affari immobiliari per conto della cosca ancora nel 2014), situazione che aveva determinato in sede di udienza preliminare la modifica del capo di imputazione con riguardo alla data di commissione del reato.

Escludeva pertanto che fossero acquisiti elementi di natura positiva che consentivano di superare la valutazione prognostica presuntiva prevista dall’articolo 275, comma 3 con riferimento al reato associativo.

Deduce il ricorrente:

  1. violazione del devolutum. Nel giudizio cautelare e a maggior ragione nel giudizio cautelare di rinvio, la produzione di nuovi elementi probatori e’ consentita a condizione che riguardano lo stesso fatto contestato con l’originaria richiesta cautelare e che comunque il giudice del rinvio rispetto al thema decidendum segnato dall’annullamento non definisca il giudizio attraverso l’introduzione di nuovi punti. Secondo il ricorrente le dichiarazioni del collaboratore riguardano fatti nuovi che hanno determinato la modifica del capo d’imputazione nel giudizio di merito. Sostiene che l’autonomia del titolo custodiale rispetto alle vicende del giudizio di merito comporta che dette dichiarazione fino a quando non vengono contestate con il titolo custodiate non possono rilevare nel giudizio incidentale di liberta’.
  2. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’articolo 192 c.p.p. in relazione al Decreto Legge n. 8 del 1991, articolo 16 quater. Rileva che di dette circostanze il collaboratore parla solo nel verbale 27.5.2015 e nel verbale 17.6.2015 cioe’ nelle dichiarazioni rese ben oltre il termine di 180 giorni dall’inizio della sua collaborazione iniziata il 29 settembre 2014. Sostiene che in questo caso le dichiarazioni devono essere sottoposte a un particolare vaglio di attendibilita’ e richiama sul punto la sentenza numero 12337 del 2016 Rv. N. 266574 di questa corte.
  3. Violazione di legge per omessa valutazione della credibilita’ intrinseca ed estrinseca del collaboratore. Evidenzia che le dichiarazioni non sono state sottoposte ad alcun vaglio di credibilita’ considerato anche che trattasi di propalazione rese oltre i 180 giorni e che si ponevano in termini di contrasto rispetto ai fatti accertati nel presente procedimento
  4. omessa valutazione del contenuto riassuntivo delle intercettazioni depositate dalla difesa e della circostanza che anche i fatti indicati dal collaboratore sono ormai relativamente lontani nel tempo

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso e’ infondato.

Premesso che il giudizio di rinvio va inteso come ulteriore fase del giudizio di merito, vincolato alla sentenza di annullamento nei limiti da questa determinati e che il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza annullata, limitatamente, peraltro, ai punti che hanno formato oggetto dell’annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata, uniformandosi alla sentenza della Corte di Cassazione per cio’ che concerne ogni questione di diritto con essa decisa, deve rilevarsi che il ricorrente richiama i termini di una questione dibattuta a proposito del trattamento cautelare, cioe’ il raccordo possibile tra principi fondamentali tutti rilevanti, come quello di costante attualita’ dei fattori di legittimazione del provvedimento restrittivo e quelli di preclusione e devoluzione. La questione e’ stata per altro da lungo tempo risolta, almeno nei suoi termini essenziali, e non certo nel senso indicato nel ricorso.

In particolare si e’ stabilito che il principio di necessaria attualita’ delle condizioni legittimanti la cautela – primariamente garantito dalla possibilita’ di costante reiterazione delle istanze de libertate (senza che il principio di preclusione ne paralizzi l’ammissibilita’, in presenza di fattori sopravvenuti) – consente alle parti processuali di riversare il novum, ove lo ritengano conveniente, anche nell’eventuale giudizio impugnatorio in corso.

Cio’ comporta per inciso un problema di duplicazione, che le Sezioni unite di questa Corte hanno a suo tempo inteso risolvere secondo un criterio di improcedibilita’ della domanda presentata per seconda (Sez. U, Sentenza n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, rv. 227357 e 227358). Qui rileva, soprattutto, il limite logico e giuridico posto alla “liberta’” di scelta della sede nella quale riversare gli elementi sopravvenuti che, a giudizio della parte, dovrebbero orientare la decisione cautelare. In particolare, la sede del giudizio impugnatorio puo’ essere privilegiata a patto che il novum si inserisca nel perimetro decisorio segnato dal devolutum, e cioe’ nell’ambito dell’oggetto circoscritto per il giudizio medesimo, e sempreche’ venga in concreto garantito alla parte avversa il diritto al contraddittorio (in tal senso SS.UU cit.; Sez. 5 n. 42847 del 2014; Sez. 6 n. 18634 del 2015). La ragione e’ evidente, e risiede proprio nella necessita’ di non sfigurare l’oggetto e la fisionomia del procedimento di gravame (sul limite del devoluto quale fattore condizionante l’acquisizione di nuovi elementi nel giudizio di appello cautelare, a parte le gia’ indicate decisioni si possono citare, tra le molte, Sez. 2, Sentenza n. 12245 del 14/02/2013, rv. 255539; Sez. 4, Sentenza n. 40906 del 23/09/2008, rv. 241330; Sez. 1, Sentenza n. 26299 del 23/06/2006, rv. 235017; Sez. 2, Sentenza n.6728 del 09/02/2006, rv. 233159). Dunque, occorre distinguere tra variazione della base cognitiva, sempre consentita (alle condizioni anzidette), e mutamento di oggetto del giudizio impugnatorio, inteso come abbandono del thema decidendum segnato dai motivi e nel caso in esame dalla sentenza di annullamento e introduzione di nuovi punti per la decisione del trattamento cautelare, che deve in linea di massima ritenersi preclusa.

E’ evidente che nel caso in esame le produzioni del P.M. si sono mantenute nei limiti del devolutum, considerato che l’annullamento della precedente ordinanza aveva riguardato il punto della perdurante sussistenza di esigenze cautelari e che i nuovi elementi introdotti erano finalizzati ad orientare la decisione cautelare nei termini indicati nella sentenza di annullamento.

Gli ulteriori motivi di ricorso sono fondati.

Con i motivi sub 2 e 3 contesta il ricorrente la omessa valutazione dell’attendibilita’ del collaboratore di giustizia (OMISSIS) le cui dichiarazioni sarebbero state rese oltre il termine di 180 giorni dall’inizio della sua collaborazione. Con il motivo sub 4 lamenta l’omessa valutazione della produzione difensiva consistita nei contenuti riassuntivi di alcune intercettazioni effettuate a carico del ricorrente, elementi scoperti nel corso dell’udienza preliminare a seguito di ordinanza del giudice che aveva disposto il deposito integrale delle intercettazioni.

Se come sopra indicato le produzioni del P.M. non hanno mutato l’oggetto del giudizio impugnatorio perche’ rientranti nel perimetro del devolutum e’ pur vero che tali dichiarazioni, dalle quali emergono, secondo quanto indicato dallo stesso Tribunale, elementi fattuali estremamente significativi al fine di valutare l’attualita’ del pericolo di reiterazione criminosa in capo al (OMISSIS) – elementi che hanno portato lo stesso organo dell’Accusa a modificare l’imputazione in sede di udienza preliminare – non sono state sottoposte, neppure in maniera indiretta, ad alcun vaglio di attendibilita’.

Cosi’ come non puo’ non ricordarsi, come questa Corte ha avuto modo di chiarire in precedenti occasioni, in tema di impugnazione di misure cautelari personali, che il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimita’, di violazione di legge per carenza di motivazione.

Di tale regula iuris non ha tenuto conto il Tribunale di Reggio Calabria che non ha preso in esame in nessuna parte del provvedimento – neanche in modo sintetico ne’ implicito – le produzioni difensive.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente ai punti indicati con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria sezione per il Riesame dei provvedimenti sulla liberta’ personale. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 LESIONI VOLONTARIE DANNO AVVOCATO PENALISTA

AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA,AVVOCATO PENALISTA FORLI’,AVVOCATO PENALISTA RAVENNA,AVVOCATO PENALISTA CESENALESIONI VOLONTARIE DANNO AVVOCATO PENALISTA

Originally posted 2021-06-30 11:55:58.