STALKING DEL LAVORATORE E MOBBING IMPORTANTE CASS 2022 N. 12827

STALKING 612 BIS CP BOLOGNA AVVOCATO DIFENSORE  GIURISPRUDENZA RECENTE

STALKING 612 BIS CP BOLOGNA AVVOCATO DIFENSORE  GIURISPRUDENZA RECENTE

L’internet e la tecnologia hanno portato notevoli benefici alla nostra vita quotidiana, ma purtroppo, hanno anche aperto la porta a nuove forme di crimine, tra cui lo stalking. Questo comportamento, spesso nascosto tra le ombre della società moderna, rappresenta una minaccia per la sicurezza e il benessere delle persone. In questo post, esploreremo il reato di stalking, comprendendone la definizione, gli effetti devastanti sulle vittime e le leggi che cercano di combatterlo.

Definizione di Stalking

Lo stalking può essere definito come un comportamento ripetitivo e indesiderato che mira a molestare, minacciare o intimidire una persona. Questo può manifestarsi attraverso la sorveglianza costante, la raccolta di informazioni personali non autorizzate, la comunicazione eccessiva, o addirittura la minaccia fisica. È un atto che va oltre la normale interazione sociale e può causare danni psicologici significativi alle vittime.

Effetti sulle Vittime

Le conseguenze dello stalking possono essere devastanti per le vittime. La paura costante e l’ansia associata al sentirsi costantemente osservati o minacciati possono portare a problemi di salute mentale, isolamento sociale e persino fisico. Le vittime spesso vivono nel terrore costante, con la loro qualità di vita gravemente compromessa.

Leggi contro lo Stalking

Riconoscendo la serietà di questo problema, molte giurisdizioni hanno introdotto leggi specifiche contro lo stalking. In Italia, ad esempio, la Legge n. 38 del 2009 ha introdotto disposizioni specifiche per contrastare il fenomeno, rendendo lo stalking un reato perseguibile penalmente. Le sanzioni possono variare in base alla gravità dell’atto, ma spesso includono pene detentive e restrizioni come divieti di avvicinamento alla vittima.

Come Proteggersi dallo Stalking

La prevenzione è fondamentale per proteggersi dallo stalking. Le vittime devono essere consapevoli dei propri diritti e delle risorse disponibili, compresi gli strumenti legali a loro disposizione. Inoltre, la segnalazione tempestiva alle autorità è essenziale per interrompere il comportamento dello stalker e garantire la sicurezza della vittima.

Lo stalking è un reato serio che colpisce molte persone in tutto il mondo. La consapevolezza, la prevenzione e la rapida risposta da parte delle autorità sono fondamentali per combattere questo fenomeno e proteggere coloro che ne sono vittime. Educare la società su questo problema è il primo passo verso la creazione di un ambiente più sicuro e consapevole per tutti.

denunce querela bologna
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Stalking: una forma di violenza che può avere conseguenze devastanti

Lo stalking è una forma di violenza che può avere conseguenze devastanti per la vittima. Si tratta di una condotta ripetuta e indesiderata di una persona nei confronti di un’altra, che può causare un grave disagio emotivo, paura e ansia. Lo stalking può includere una varietà di comportamenti, come seguire la vittima, fare chiamate o inviare email non richieste, inviare regali non richiesti o vandalizzare la proprietà della vittima.

Cosa fare se sei vittima di stalking

Se sei vittima di stalking, ci sono alcune cose che puoi fare:

  • Tenere un registro di tutti gli incidenti di stalking. Ciò include date, orari, descrizioni del comportamento dello stalker e eventuali testimoni.
  • Dì allo stalker di smetterla. È importante essere chiari e diretti e dire che non vuoi che ti contattino in alcun modo.
  • Cambia la tua routine. Cerca di variare la tua routine quotidiana il più possibile e evita di andare negli stessi posti agli stessi orari.
  • Ottieni un ordine restrittivo. Un ordine restrittivo è un documento legale che può ordinare allo stalker di stare lontano da te.
  • Parla con un terapista. Un terapista può aiutarti a far fronte al disagio emotivo dello stalking e a sviluppare meccanismi di coping.

Dove trovare aiuto

Se sei vittima di stalking, ci sono un certo numero di posti dove puoi trovare aiuto:

  • La National Domestic Violence Hotline: 1-800-799-SAFE (7233)
  • La Rape, Abuse & Incest National Network (RAINN): 1-800-656-HOPE (4673)
  • Il tuo dipartimento di polizia locale
  • Un avvocato per le vittime

Lo stalking è un reato grave ed è importante prendere provvedimenti per proteggersi. Se sei vittima di stalking, non esitare a chiedere aiuto.

Ecco alcuni suggerimenti aggiuntivi per proteggere te stesso da uno stalker:

  • Informa i tuoi amici e familiari di quello che sta succedendo. Potrebbero essere in grado di aiutarti a monitorare la tua situazione e a fornire supporto.
  • Sii consapevole del tuo ambiente. Presta attenzione a chi ti circonda e ai tuoi dintorni. Se ti senti minacciato, allontanati immediatamente.
  • Usa la tecnologia a tuo vantaggio. Ci sono app e dispositivi che possono aiutarti a monitorare la tua attività e il tuo comportamento dello stalker.
  • Ricorda che non sei solo. Ci sono molte persone che possono aiutarti a superare questa esperienza.

Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 17/11/2021, n. 45095 (rv. 282398-01)

REATI CONTRO LA FAMIGLIA – Delitti contro l’assistenza familiare – Maltrattamenti in famiglia – In genere – Cessazione della convivenza “more uxorio” – Maltrattamenti in famiglia – Configurabilità – Esclusione – Atti persecutori ex art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. – Sussistenza

Non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, in presenza di condotte illecite poste in essere da parte di uno dei conviventi “more uxorio” ai danni dell’altro dopo la cessazione della convivenza. (Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 19/02/2021)

 

Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 17/11/2021, n. 1813 (rv. 282527-01)

REATI CONTRO LA PERSONA – Delitti contro la liberta’ individuale – In genere – Atti persecutori – Campagna mediatico-giudiziaria ai danni della persona offesa – Configurabilità – Condizioni

Integra il delitto di atti persecutori l’opera di reiterata delegittimazione della persona offesa realizzata dal soggetto attivo attraverso una serie protratta di condotte diffamatorie e moleste (nella specie, realizzate mediante attività di “volantinaggio”, una video-intervista divulgata su “you-tube”, la pubblicazione di un libro dal titolo “Toghe corrotte” e di numerosi “post” diffamatori su “social network” riguardanti un magistrato) che, lungi dall’integrare un mero esercizio delle facoltà connesse alla tutela giudiziaria dei propri diritti, configurano uno stillicidio persecutorio ai danni della persona offesa, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita e sottoponendola ad uno stato di ansia e di turbamento determinato dalla costante paura di essere vittima di attività denigratoria. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 27/10/2020)

415 BIS CPP DIFESA
415 BIS CPP DIFESA

 

 Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 24/01/2022, n. 9403 (rv. 282983-01)

REATI CONTRO LA PERSONA – Delitti contro la liberta’ individuale – In genere – Atti persecutori – Irrevocabilità della querela – Presupposto – Minacce gravi – Specifica contestazione – Necessità – Esclusione – Ragioni

In tema di atti persecutori, ai fini dell’irrevocabilità della querela ex art. 612-bis, comma quarto, cod. pen., non è necessario che la gravità delle minacce sia oggetto, nell’imputazione, di specifica contestazione, non costituendo una circostanza aggravante, ma una modalità della condotta, incidente sulla revocabilità della querela. (In motivazione, la Corte ha precisato che la gravità delle minacce è demandata alla valutazione del giudice e deve essere comunque ricavabile dalla compiuta descrizione della condotta nell’imputazione). (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 22/01/2021)

AVVOCATO PENALISTA ESPERTO SERGIO ARMAROLI
AVVOCATO PENALISTA ESPERTO SERGIO ARMAROLI

Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 16/02/2022, n. 10626 (rv. 283003-02)

REATI CONTRO LA FAMIGLIA – Delitti contro l’assistenza familiare – Maltrattamenti in famiglia – In genere – Cessazione della convivenza “more uxorio” – Maltrattamenti in famiglia – Configurabilità – Esclusione – Forma aggravata del reato di atti persecutori ex art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. – Configurabilità – Sussistenza – Ragioni

In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, è configurabile il concorso del primo con l’ipotesi aggravata del secondo in presenza di comportamenti che, sorti nell’ambito di una comunità familiare, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale, nonostante la persistente condivisa genitorialità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva configurato il concorso tra i due reati, sul presupposto della diversità dei beni giuridici tutelati, ritenendo integrato quello di maltrattamenti in famiglia fino alla data di interruzione del rapporto di convivenza e poi, dalla cessazione di tale rapporto, quello di atti persecutori). (Rigetta, CORTE APPELLO PERUGIA, 11/12/2020)

CYBERSTALKING.
CYBERSTALKING.

Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 16/03/2022, n. 15883 (rv. 283436-01)

REATI CONTRO LA FAMIGLIA – Delitti contro l’assistenza familiare – Maltrattamenti in famiglia – In genere – “famiglia” e “convivenza” ex art. 572 cod. pen. – Nozione – Conseguenze – Cessazione della convivenza “more uxorio” – Maltrattamenti in famiglia – Configurabilità – Esclusione – Atti persecutori ex art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. – Sussistenza

In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di “famiglia” e di “convivenza” di cui all’art. 572 cod. pen. nell’accezione più ristretta, di una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l’ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all’art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. in presenza di condotte vessatorie poste in essere da parte di uno dei conviventi “more uxorio” ai danni dell’altro dopo la cessazione della convivenza. (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA’ ROMA, 29/11/2021)

Fonti:

 

REATI CONTRO LA FAMIGLIA – Delitti contro l’assistenza familiare – Maltrattamenti in famiglia – In genere – “famiglia” e “convivenza” ex art. 572 cod. pen. – Nozione – Conseguenze – Cessazione della convivenza “more uxorio” – Maltrattamenti in famiglia – Configurabilità – Esclusione – Atti persecutori ex art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. – Sussistenza

In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di “famiglia” e di “convivenza” di cui all’art. 572 cod. pen. nell’accezione più ristretta, di una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l’ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all’art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. in presenza di condotte vessatorie poste in essere da parte di uno dei conviventi “more uxorio” ai danni dell’altro dopo la cessazione della convivenza. (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA’ ROMA, 29/11/2021)

Il reato di atti persecutori ha ad oggetto le condotte reiterate di minaccia o molestia che determinano nella persona offesa un perdurante e grave stato d’ansia o paura, o ingenerano nella medesima persona un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto, o, ancora, la costringano ad alterare le proprie abitudini. La condotta tipica si identifica, dunque, in quelle di minaccia e di molestia già contemplate nel codice penale, rispettivamente, agli artt. 612 e 660 c.p.: per espressa volontà della norma, per la sussistenza del reato di stalking è necessario non solo la reiterazione nel tempo delle condotte tipiche di minaccia o molestia, ma anche che tali comportamenti producano i determinati eventi ivi contemplati. La rappresentazione degli eventi quali conseguenza della reiterata condotta, ovviamente, deve essere ricompreso nel dolo (generico) richiesto per il reato di cui all’art. 612-bis c.p.

Tribunale Roma, Sez. lavoro, Sentenza, 17/05/2022, n. 4507

In tema di straining, si afferma l’obbligo in capo al datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, di cui all’art. 2087 c.c., nel senso di includere anche l’obbligo della adozione di ogni misura “atipica” diretta alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come, ad esempio, le misure di sicurezza da adottare in concreto nella organizzazione tecnico-operativa del lavoro allo scopo di prevenire ogni possibile evento dannoso, ivi comprese le aggressioni conseguenti all’attività criminosa di terzi. Ciò implica, reciprocamente, l’obbligo del datore di lavoro di astenersi da iniziative, scelte o comportamenti che possano ledere, già di per sé, la personalità morale del lavoratore, come l’adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici, oltre ovviamente a comportamenti più gravi come mobbing, straining, burn out, molestie, stalking e così via, alcuni anche di possibile rilevanza penale.

Cass. pen., Sez. V, 09/06/2022, n. 26456

L’evento del reato di atti persecutori, consistente nell’alterazione delle abitudini di vita o nel grave stato di ansia o paura indotto nella persona offesa, deve essere il risultato di ripetute condotte di molestia o di minaccia, nell’ambito delle quali possono assumere rilievo anche comportamenti solo indirettamente rivolti alla vittima.

E’ legittima la contestazione “in fatto” dell’aggravante di cui all’art. 612-bis, comma terzo, cod. pen., relativa all’aver diretto gli atti persecutori in danno di un minore, non trattandosi di aggravante a contenuto valutativo, purché nell’imputazione siano chiaramente evidenziati i comportamenti dell’agente che hanno coinvolto il minore nella campagna persecutoria e sono stati commessi in suo danno.

Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 09/06/2022, n. 28668 (rv. 283540-01)

REATO – Circostanze – Aggravanti in genere – Delitto di atti persecutori – Aggravante di cui all’art. 612-bis, comma terzo, cod. pen. – Contestazione in fatto – Legittimità – Sussistenza – Ragioni – Condizioni

E’ legittima la contestazione “in fatto” dell’aggravante di cui all’art. 612-bis, comma terzo, cod. pen., relativa all’aver diretto gli atti persecutori in danno di un minore, non trattandosi di aggravante a contenuto valutativo, purché nell’imputazione siano chiaramente evidenziati i comportamenti dell’agente che hanno coinvolto il minore nella campagna persecutoria e sono stati commessi in suo danno. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MESSINA, 22/06/2020)

Fonti:

Cass. pen., Sez. VI, 08/06/2022, n. 32575

In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 612-bis, comma primo, cod. pen. rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie. È invece configurabile l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall’art. 612-bis, comma secondo, cod. pen.) in presenza di comportamenti che, sorti nell’ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale. Per cui le condotte tenute nel periodo successivo al divorzio devono essere qualificate, in ragione della cessazione del vincolo matrimoniale e della correlata convivenza, nell’ambito della diversa ipotesi di cui all’art. 612-bis secondo comma cod. pen.

Cass. pen., Sez. V, 21/09/2022, n. 47328

Il delitto di atti persecutori è procedibile d’ufficio se ricorre l’ipotesi di connessione prevista nell’ultimo comma dell’art. 612-bis, c.p., la quale si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12, c.p.p.), ma anche quando vi è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l’indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l’accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l’uno in occasione dell’altro, oppure l’uno per occultare l’altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell’art. 371, c.p.p., e purché le indagini in ordine al reato perseguibile d’ufficio siano state effettivamente avviate.

Cass. pen., Sez. V, 21/09/2022, n. 47328

Laddove il fatto qualificato in termini di atti persecutori sia connesso con altro delitto perseguibile d’ufficio, la perseguibilità a querela di parte cede il campo di fronte all’esigenza di assicurare un comune regime all’esercizio dell’azione penale, facendo prevalere l’interesse punitivo dello Stato alla persecuzione del delitto connesso ad altro delitto perseguibile d’ufficio, che viene, in tal modo, sottratta alla sfera di disponibilità delle parti private.

Cass. pen., Sez. VI, 27/09/2022, n. 45520

Le condotte vessatorie poste in essere da parte di uno dei conviventi more uxorio ai danni dell’altro, dopo la cessazione della convivenza, non sono riconducibili al reato di maltrattamenti in famiglia, potendosi ravvisare l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori ex art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., ovvero, in difetto dei requisiti previsti da tale fattispecie, ulteriori e diverse ipotesi di reato quali lesioni personali o minacce. Infatti, terminata la convivenza, viene meno la comunanza di vita e di affetti, nonché il rapporto di reciproco affidamento che giustificano la configurabilità della più grave ipotesi di cui all’art. 572 cod. pen.

Cass. pen., Sez. V, 17/05/2022, n. 40298

In tema di reati contro la persona, ove, a seguito di impugnazione della sola parte civile della sentenza assolutoria per il reato di stalking, venga essere civilmente riconosciuta la responsabilità dell’assolto, è legittimamente disposta la condanna al risarcimento del danno nei confronti della vittima, non rilevando la circostanza che la relativa responsabilità sia stata esclusa in sede penale.