ROGITO ACQUISTO VENDITA APPARTAMENTO CONTRATTO

 

 

ROGITO ACQUISTO VENDITA APPARTAMENTO CONTRATTO DEFINITIVO

 

 

 

 

– in presenza di difformita’ non sostanziali e non incidenti sull’effettiva utilizzabilita’ del bene ma soltanto sul relativo valore, il promissario acquirente non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell’accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma puo’ esperire l’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo a norma dell’articolo 2932 c.c., chiedendo cumulativamente e contestualmente l’eliminazione delle accertate difformita’ o la riduzione del prezzo (Cass. n. 1562/10; n. 16236/03; n. 10291/02);

– e’ stato inoltre chiarito che il contraente il quale chieda l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprieta’ di una cosa determinata e’ tenuto all’adempimento della prestazione corrispettiva o all’offerta della medesima – che puo’ essere costituita da una seria manifestazione della volonta’ di eseguirla, senza che sia necessaria una offerta reale – solo se tale prestazione sia esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre, quando essa, per accordo delle parti, debba essere effettuata contestualmente alla stipula dell’atto definitivo, o comunque successivamente, la sentenza costitutiva degli effetti di questo contratto, promesso e non concluso, deve essere pronunciata indipendentemente da qualsiasi offerta, ed il pagamento del prezzo (o della parte residua) va imposto dal giudice quale condizione per il verificarsi del richiesto effetto traslativo della proprieta’ del bene derivante dalla sentenza medesima (Cass. n. 59/02; n. 144/93; n. 2103/90);

 

– e’ vero, come ricorda la ricorrente, che la disciplina dettata dall’articolo 1385 c.c., comma 2 in tema di recesso per inadempimento nell’ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l’inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altro contraente (Cass. n. 398/1989; n. 409/2012);

– nondimeno vale pur sempre la regola che in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1455 c.c., della non scarsa importanza dell’inadempimento deve ritenersi implicita, qualora l’inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, ovvero quando, dal complesso della motivazione, emerga che il giudice abbia considerato l’inadempimento di gravita’ tale da incidere in modo rilevante sull’equilibrio negoziale (Cass. n. 22521/2011; n. 1227/2006

Il contenuto dell’atto pubblico prevale sul preliminare ma quest’ultimo può in astratto essere utilizzato per indagare sulla comune intenzione delle parti. L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito che sfugge al sindacato di legittimità se sufficientemente motivato (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 3 Corte di Cassazione – copia non ufficiale 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753). Anche una scrittura che abbia preceduto l’accordo può essere utilizzata per indagare la comune intenzione delle parti (Cass. n. 5283/83). Nella specie, la sentenza ha qualificato l’accollo come cumulativo esterno in base all’atto pubblico.

Originally posted 2019-08-02 18:58:31.