ATTI OSCENI – VIOLENZA PRIVATA – CORRUZZIONE MINORENNI  

ATTI OSCENI – VIOLENZA PRIVATA- ATTI OSCENI-VIOLENZA PRIVATA- CORRUZZIONE MINORENNI  CORRUZIONE MINORENNI 

 

 

 
  • DEPENALIZZAZIONE ATTI OSCENI ATTI OSCENI-VIOLENZA PRIVATA- CORRUZZIONE MINORENNI  

  • Tale delitto è stato depenalizzato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 2, comma 1, lett. a), che ha sostituito la sanzione penale con quella amministrativa pecuniaria.

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  • ATTI OSCENI-VIOLENZA PRIVATA- CORRUZZIONE MINORENNI   comporta anche la configurabilità del reato di violenza privata in danno dei soggetti che si trovino ad assistere agli stessi,

  • la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il compimento di atti osceni in luogo pubblico o esposto al pubblico, punibile ai sensi dell’art. 527 c.p., non comporta anche la configurabilità del reato di violenza privata in danno dei soggetti che si trovino ad assistere agli stessi, senza esservi in alcun modo costretti. Si veda in termini, Cass., Sez. 5, n. 45025 del 06/11/2007, Meini, Rv. 237980 e, più recentemente, Sez. 5, n. 42808 del 16/06/2014, C.F., non massimata, che ha confermato l’assoluzione del soggetto che si era slacciato i pantaloni e si era masturbato innanzi ad una donna nel suo domicilio, poichè tale condotta non era riconducibile nè al reato di cui all’art. 527 c.p., siccome non era avvenuta in luogo pubblico o aperto al pubblico, nè al reato di cui all’art. 610 c.p., poichè la donna non era stata costretta a subire azioni o coartazioni della propria volontà, escludendosi una formar”violenza” nel compimento di comportamenti sgradevoli agli occhi di chi vi assiste.

 

 

Cassazione Penale ATTI OSCENI-VIOLENZA PRIVATA- CORRUZZIONE MINORENNI  

sez. III

Sentenza 05/12/2019, n. 49392

 

 

 

Quanto alla violenza privata, consistente nell’inseguimento della persona offesa minorenne fin dentro il portone di casa e nella costrizione ad entrare in ascensore per farla assistere all’esibizione dei suoi genitali, lamenta la violazione di legge in ordine alla distinzione tra atti osceni e violenza privata. Osserva che, ai fini della violenza, non era sufficiente aver assistito all’atto di esibizione. L’azione doveva essere idonea e l’assenza di libertà doveva essere la conseguenza di un atto coattivo. Se, di fronte all’atto osceno, la vittima continuava ad avere la libertà di determinarsi ed agire, non era configurabile la violenza, o perchè il mezzo non era idoneo, ed in tal caso non poteva configurarsi neppure nella forma tentata, o perchè non aveva prodotto l’effetto per cui era preordinata.

  1. Quanto alla violazione di domicilio, consistente nell’introduzione nell’androne condominiale ove abitava la vittima, senza il consenso di questa, per commettere il sopra indicato reato di violenza privata, eccepisce la violazione di legge sotto il profilo della mancata correlazione tra accusa e sentenza, del mancato rispetto del devolutum, della mancata distinzione tra l’aggravante di cui all’art. 614 c.p., comma 4 e art. 61 c.p., comma 2. Evidenzia che nel capo d’imputazione non era stata contestata nè formalmente nè sostanzialmente la circostanza aggravante dell’art. 614 c.p., comma 4 per cui era prevista la procedibilità d’ufficio, ma solo la circostanza aggravante dell’art. 61 c.p., n. 2. Precisa che la violazione di domicilio era una violazione semplice, qualificabile ai sensi dell’art. 614 c.p., comma 1, siccome non commessa con violenza sulle cose o sulle persone. Aggiunge che la predetta aggravante non era stata mai contestata, nè ritenuta in primo grado, nè era stata oggetto dell’appello del Pubblico ministero. Da ciò il doppio vizio sul difetto di correlazione tra accusa e sentenza e sull’omessa devoluzione ai Giudici di questo punto. Lamenta che la Corte territoriale aveva confuso le due circostanze dell’art. 614 c.p., comma 4 e dell’art. 61 c.p., comma 2 perchè, altra era la violenza per costringere qualcuno a vedere un atto osceno, altra quella usata per forzare una serratura o aprire una porta che la persona offesa aveva cercato di chiudere. Sostiene, in altri termini, che, se la violenza era usata, non per entrare o intrattenersi nell’altrui abitazione, bensì per commettere un altro reato, nella specie quello di violenza privata, la violenza era aggravata ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 2 ed il reato era procedibile a querela. Assume inoltre che la querela, nel caso di pertinenza condominiale doveva essere proposta non solo dalla vittima ma anche dal condominio.
  • E’ emerso dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenute dai Giudici di merito pienamente attendibili, che in data 18 gennaio 2016, la persona offesa, dopo essere uscita da scuola intorno alle 14.05 circa, come tutti i giorni, aveva preso l’autobus per ritornare a casa; scesa dal mezzo, aveva percorso un tratto di strada a piedi ed era arrivata innanzi al portone di casa intorno alle 14.45; aperto il portone, un uomo, dell’apparente età di trent’anni, sbucato da una vicina colonna del porticato, le aveva chiesto scusa, senza un’apparente ragione, e si era introdotto nell’androne del palazzo; mentre lei stava attendendo l’arrivo dell’ascensore, lui aveva salito le scale fino al primo piano e, accortosi che l’ascensore stava arrivando al piano terra, aveva ridisceso in fretta le scale; a questo punto, la ragazzina, insospettitasi del comportamento, aveva deciso di far entrare per prima lui nell’ascensore di modo da scappare a piedi per le scale; l’uomo invece le aveva fatto cenno di entrare e, viste le resistenze, si era aperto la cerniera dei pantaloni, le aveva mostrato i genitali e le aveva chiesto se fosse stata interessata; a quel punto, la minore, impaurita, era scappata di corsa fuori dal palazzo e, percorrendo il porticato, si era accorta che, nello stesso frangente, anche l’uomo era uscito, le aveva chiesto scusa e si era allontanato definitivamente.

  • Il Giudice di primo grado, dopo aver ricordato che i fatti descritti erano stati contestati inizialmente come tentativo di violenza sessuale e violazione di domicilio e, successivamente alla pronuncia del Tribunale del riesame, come violenza privata e violazione di domicilio, hai motivatamente escluso la violenza privata. Ha precisato, in diritto, che questa si compie, anche nella forma impropria che prevede l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sull’altrui volontà, quando la condotta violenta o minacciosa comporti la significativa riduzione della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo. Ha osservato, in fatto, che, nella specie, l’imputato aveva certamente compiuto una serie di atti repentini e subdoli, non qualificabili tuttavia come atti di violenza impropria ed in ogni caso non idonei a coartare la libertà di autodeterminazione della vittima. Ha ricordato che, ai fini della qualificazione del reato, era necessario apprezzare ex ante e non ex post la possibilità di reazione ed autodeterminazione della persona offesa ed ha ritenuto che la ragazzina avesse conservato la sua libertà in tutte le fasi dell’azione, tant’era vero che aveva programmato di salire per le scale anche se poi era uscita di corsa dal palazzo. Di qui la riqualificazione del fatto come atto osceno in luogo pubblico, per l’appunto l’androne condominiale, depenalizzato.

  • La Corte territoriale, in accoglimento dell’atto di appello del Pubblico ministero, ritenuta pacifica la ricostruzione dei fatti, ha concluso nel senso della sussistenza della violenza privata, considerati il luogo di commissione del delitto, pubblico, ma al contempo riservato e protetto, l’età infrasedicenne della persona offesa, lo stato di soggezione ingenerato nella ragazzina, la distanza ravvicinata tra l’imputato e la minore durante l’esibizione dei genitali.

  1. La decisione della Corte territoriale non è in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il compimento di atti osceni in luogo pubblico o esposto al pubblico, punibile ai sensi dell’art. 527 c.p., non comporta anche la configurabilità del reato di violenza privata in danno dei soggetti che si trovino ad assistere agli stessi, senza esservi in alcun modo costretti. Si veda in termini, Cass., Sez. 5, n. 45025 del 06/11/2007, Meini, Rv. 237980 e, più recentemente, Sez. 5, n. 42808 del 16/06/2014, C.F., non massimata, che ha confermato l’assoluzione del soggetto che si era slacciato i pantaloni e si era masturbato innanzi ad una donna nel suo domicilio, poichè tale condotta non era riconducibile nè al reato di cui all’art. 527 c.p., siccome non era avvenuta in luogo pubblico o aperto al pubblico, nè al reato di cui all’art. 610 c.p., poichè la donna non era stata costretta a subire azioni o coartazioni della propria volontà, escludendosi una formar”violenza” nel compimento di comportamenti sgradevoli agli occhi di chi vi assiste.
  2. Va ricordato che il delitto di cui all’art. 610 c.p. ha carattere generico e sussidiario ed è volto ad evitare che le violazioni dell’altrui libertà di autodeterminazione non previste come specifiche ipotesi di reato restino impunite, con la conseguenza che, ogni qual volta l’impiego della violenza o minaccia sia elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro reato, la violenza privata ne resta in linea di massima assorbita.
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  4. La violenza consiste nell’uso di qualsiasi energia fisica da cui derivi una coazione personale, indipendentemente dal mezzo usato, anche se diretto verso terzi, purchè idoneo a raggiungere lo scopo della costrizione del soggetto passivo. Di qui la possibilità di una violenza impropria, che si esplica attraverso l’uso di mezzi anomali diretti a coartare la libertà morale della vittima, la violenza esercitata sulle cose in quanto espressiva di un’energia diretta contro la sfera psichica altrui, la violenza su terzi, quando siano legati al soggetto passivo da vincoli di parentela e solidarietà,
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  6. infine è considerata violenza qualsiasi azione con cui la vittima sia posta innanzi all’alternativa di subire l’altrui volontà coartatrice o sottrarvisi mettendo in pericolo l’integrità di altri, compresa la propria. La minaccia invece consiste nella violenza morale della prospettazione di un male futuro il cui verificarsi dipende appunto dalla volontà dell’agente e può avere ad oggetto la vita, l’incolumità della persona o la libertà, l’onore, il pudore, non esclusi i beni patrimoniali (si vedano ex plurimis, tra le più recenti Cass., Sez. 2, n. 27556 del 17/05/2019, Amico, Rv. 276118; Sez. 5, n. 40291 del 06/06/2017, T., Rv. 271212; n. 4284 del 29/09/2015, dep. 20.16, G., Rv. 266020; n. 11907 del 22/01/2010, Cavaleri, Rv. 246551).
  7. Il delitto di cui all’art. 527 c.p., invece, colpisce quelle condotte, che mirano ad offendere il sentimento di moralità sessuale in misura talmente intensa da provocare in chi vi assista repulsione e disgusto, tra le quali principalmente gli atti di esibizionismo dei genitali, come nella specie.
  8.  
  9. Tale delitto è stato depenalizzato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 2, comma 1, lett. a), che ha sostituito la sanzione penale con quella amministrativa pecuniaria. Non è stato colpito dalla depenalizzazione invece dell’art. 527 c.p., il comma 2 relativo all’ipotesi della commissione del fatto all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. Nella specie era forse configurabile tale delitto essendo minore la persona offesa e potendo essere l’androne condominiale un luogo frequentato da minori, ma il Pubblico ministero aveva contestato la violenza privata, il Giudice di primo grado aveva ritenuto l’ipotesi depenalizzata degli atti osceni, la Corte territoriale ha individuato la violenza privata. Tale conclusione è stata motivata in modo apodittico, per giunta sulla base di una regola di diritto non conforme all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, e può essere solo annullata, preclusa in tale contesto la riqualificazione in pejus.
  10. S’impone pertanto sul punto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, con eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione

Originally posted 2020-09-28 09:16:12.