non punibilità per particolare tenuità del fatto- corte costituzionale

non punibilità per particolare tenuità del fatto – corte costituzionale

MOTIVO

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nuoro, con ordinanza del 20 marzo 2018, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 410-bis e 411, comma 1-bis, del codice di procedura penale, “nella parte in cui non prevedono l’impugnabilità della ordinanza di archiviazione”, e, in via subordinata, dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., “per contrasto con l’art. 3 della Costituzione”, nella parte in cui tale comma introduce una disciplina irragionevolmente differenziata per la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto rispetto alla richiesta di archiviazione ordinaria;

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

che, quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente osserva anzitutto che dalla iscrizione del provvedimento di archiviazione per tenuità del fatto deriverebbero effetti significativi per l’interessato, primo fra tutti quello di precludere eventuali ulteriori concessioni dello stesso beneficio della non punibilità per tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis, terzo comma, del codice penale, nonché, in generale, quelli potenzialmente derivanti dall’ascrizione di un precedente fatto di reato, seppur tenue: ad esempio, allorché un giudice debba valutare la sospensione condizionale della pena in caso di successiva condanna, ovvero debba decidere se sussistano esigenze cautelari nell’ipotesi in cui nei suoi confronti sia richiesta una misura cautelare in relazione a un eventuale nuovo procedimento penale;

che il giudice a quo afferma di non condividere l’orientamento della Corte di cassazione (sezione terza penale, sentenza 26 gennaio-20 giugno 2017, n. 30685), secondo cui il provvedimento di archiviazione per tenuità del fatto non sarebbe iscrivibile nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)”, dal momento che tale disposizione contemplerebbe l’iscrizione dei soli provvedimenti definitivi, mentre il provvedimento di archiviazione in parola – sempre ad avviso della Corte di cassazione – non potrebbe essere oggetto di ricorso per cassazione, se non per far valere uno dei vizi di nullità di cui all’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dal previgente art. 409, comma 6, cod. proc. pen. (e, oggi, dall’art. 410-bis), in assenza di ogni potenziale lesività per l’interessato;

che tale orientamento della Corte di Cassazione, ad avviso del rimettente, frustrerebbe gli obiettivi della riforma legislativa con cui si è introdotto il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. – inserito dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. del 16 marzo 2015, n. 28, recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della L. 28 aprile 2014, n. 67” – posto che l’impossibilità di iscrivere i provvedimenti di archiviazione in questione, rendendo di fatto impossibile conservare memoria degli eventuali precedenti reati ritenuti non punibili ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. e precludendo così la verificabilità del requisito della occasionalità del fatto di lieve entità, imporrebbe “la necessità dell’esercizio della azione penale al solo fine di ottenere un provvedimento di assoluzione per lieve tenuità del fatto iscrivibile nel certificato del casellario”;

che da ciò deriverebbe, secondo il giudice a quo, l’irragionevolezza intrinseca della disciplina processuale dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, così come la violazione del principio di ragionevole durata del processo, ai sensi dell’art. 111, secondo comma, secondo periodo, Cost., nonché l’ulteriore violazione dell’art. 112 Cost. in ragione della disparità di trattamento che verrebbe a determinarsi in seguito alla scelta discrezionale del pubblico ministero se esercitare o meno l’azione penale;

che le censure appena illustrate non avrebbero ragion d’essere, sempre ad avviso del rimettente, laddove si ritenesse – contrariamente a quanto affermato dalla Corte di cassazione – che i provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto debbano essere iscritti nel casellario giudiziale;

che una tale soluzione tuttavia, come già riconosciuto dalla Corte di cassazione nella sentenza poc’anzi citata, determinerebbe essa stessa una situazione di contrarietà agli artt. 3 e 24 Cost., nonché all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, e all’art. 2, paragrafo 1, del Protocollo n. (…) alla CEDU, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la L. 9 aprile 1990, n. 98;

che, in conclusione, i vizi di incostituzionalità che affliggerebbero la vigente normativa potrebbero essere superati, nella prospettiva del giudice a quo, soltanto attraverso una pronuncia di questa Corte che sancisca, da un lato, l’iscrivibilità del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto e, dall’altro, l’impugnabilità di tale provvedimento;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità della questione sollevata in via principale, in quanto irrilevante, posto che il giudice a quo non deve fare applicazione dell’art. 410-bis cod. proc. pen., e per l’infondatezza della questione sollevata in via subordinata sull’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., posto che risulta ragionevole la “scelta legislativa di consentire all’indagato ed alla persona offesa di far valere le proprie ragioni proponendo opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto”.

Considerato che l’ordinanza del giudice rimettente si appunta, innanzitutto, sulle plurime conseguenze irragionevoli, e comunque contrarie agli artt. 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, che deriverebbero dalla mancata iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti di archiviazione che dichiarano la non punibilità per particolare tenuità del fatto, in forza dell’interpretazione, non condivisa dal rimettente, dell’art. 3, comma 1, lettera f), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)”, fornita dalla Corte di cassazione, sezione terza penale, nella sentenza 26 gennaio-20 giugno 2017, n. 30685, interpretazione – peraltro – superata dalla successiva sentenza delle sezioni unite penali 30 maggio-24 settembre 2019, n. 38954, depositata nelle more del presente incidente di costituzionalità, che ha ritenuto invece che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto debba essere iscritto nel casellario giudiziale;

che il rimettente, anziché formulare questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera f), del t.u. casellario giudiziale, nella parte in cui non prevede l’obbligo di iscrizione dei provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto, censura gli artt. 410-bis e 411, comma 1-bis, del codice di procedura penale, che – tuttavia – nulla dispongono in merito all’iscrizione del provvedimento di archiviazione nel casellario giudiziale, con conseguente manifesta inammissibilità per aberratio ictus del primo gruppo di questioni, aventi per presupposto il divieto di iscrizione al casellario giudiziale dei provvedimenti in questione;

che, inoltre, le ulteriori questioni sollevate sugli artt. 410-bis e 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l’impugnabilità dell’ordinanza di archiviazione, sono manifestamente irrilevanti, posto che il giudice a quo deve unicamente decidere sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, sicché le questioni relative all’impugnabilità del provvedimento di archiviazione risultano meramente prospettiche ed eventuali.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

 

l’iscrivibilità del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto e, dall’altro, l’impugnabilità di tale provvedimento;

 

CONCLUSIONI

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 410-bis e 411, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nuoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2019.

 

 

Originally posted 2020-08-04 17:59:14.