AVVOCATO PENALE MILITARE GIURISDIZIONE MILITARE     Tra i procedimenti di competenza della autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell’autorità giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une delle altre ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità.

AVVOCATO PENALE MILITARE GIURISDIZIONE MILITARE

 

 

Tra i procedimenti di competenza della autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell’autorità giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une delle altre ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità.
Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i procedimenti l’autorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, può ordinare, per ragione di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti.
Il ricorso ha effetto sospensivo.

 

 

 

Titolo II – Dell’esercizio della giurisdizione militare 

Capo I
DELLA GIURISDIZIONE MILITARE.

Art. 262. Unicità della giurisdizione militare.

La giurisdizione militare è unica per tutte le forze armate dello Stato, terrestri, marittime ed aeree.

Art. 263. Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari.

Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi “dai militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato”. (1)

(1) Così modificato a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 78 del 1989 e n. 429 del 1992 che hanno, rispettivamente, escluso la giurisdizione dei tribunali militari nei confronti dei militari minori degli anni diciotto e delle persone estranee alle forze armate alle quali è applicabile la legge penale militare.

Art. 264. Connessione di procedimenti (1) (2).

Tra i procedimenti di competenza della autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell’autorità giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une delle altre ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità.
Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i procedimenti l’autorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, può ordinare, per ragione di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti.
Il ricorso ha effetto sospensivo.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 8, L. 23 marzo 1956, n. 167.
(2) L’art 13, 2°comma, c.p.p., così disciplina, ora, la connessione di procedimenti fra reati comuni e reati militari: “Fra i reati comuni e i reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall’art.16, comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario”.

Capo III
EFFETTI DELLA CONNESSIONE DEI PROCEDIMENTI SULLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI MILITARI.

Art. 265. Proscioglimento di alcuno degli imputati. (1)

(1) Disposizione non più applicabile per incompatibilità con l’art. 13, secondo comma, C.p.p..

Art. 266. Effetti della connessione sulla competenza dell’autorità giudiziaria militare e su quella dell’Alta Corte di giustizia. (1)

(1) Disposizione non più applicabile.

Art. 267. Giurisdizione militare italiana in territorio estero.

Presso i corpi di spedizione all’estero, l’esercizio della giurisdizione militare italiana è regolato dagli accordi stipulati con lo Stato, che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione; e, in mancanza di accordi, dagli usi internazionali.


Art. 268. Sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdizione consolare.
 (1)

(1) Disposizione non più applicabile.

Originally posted 2018-08-14 16:24:25.