Reati contro la persona – Delitti contro l’onore – Diffamazione – In genere – Diffusione di un messaggio offensivo con l’uso di una bacheca ‘facebook’ – Reato di diffamazione – Aggravante dell’offesa arrecata con ‘qualsiasi altro mezzo di pubblicità’ diverso dalla stampa – Impossibilità di assimilare i social network ad una nozione pur ampia di ‘stampa’ – Conseguenze.

Reati contro la persona – Delitti contro l’onore – Diffamazione

Reati contro la persona – Delitti contro l’onore – Diffamazione – In genere – Diffusione di un messaggio offensivo con l’uso di una bacheca ‘facebook’ – Reato di diffamazione – Aggravante dell’offesa arrecata con ‘qualsiasi altro mezzo di pubblicità’ diverso dalla stampa – Impossibilità di assimilare i social network ad una nozione pur ampia di ‘stampa’ –

Reati contro la persona – Delitti contro l’onore – Diffamazione commessa mediante internet


 Il reato tipizzato all’articolo 595 c.p.p., comma 3 quale ipotesi aggravata del delitto di diffamazione trova il suo fondamento nella potenzialita’, nella idoneita’ e nella capacita’ del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralita’ di persone, ancorche’ non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con cio’ cagionando un maggiore e piu’ diffuso danno alla persona offesa. D’altra parte lo strumento principe della fattispecie criminosa in esame e’ quello della stampa, al quale il codificatore ha giustapposto “qualsiasi altro mezzo di pubblicita’”, giacche’ anche in questo caso, per definizione, si determina una diffusione dell’offesa ed in tale tipologia, quella appunto del mezzo di pubblicita’, quale potrebbe essere un pubblico comizio ovvero l’utilizzo, al fine di inviare un messaggio, della posta elettronica secondo le modalita’ del “farward” e cioe’ verso una pluralita’ di destinatari. Invero, sia un comizio che la posta elettronica, vanno considerati mezzi di pubblicita’, giacche’ idonei a provocare una ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone.

Conseguenze.

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere “col mezzo della stampa”, non essendo i social network destinati ad un’attività di informazione professionale diretta al pubblico. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza anche dell’aggravante di cui all’art. 13 della legge n. 47 del 1948Nel merito della questione, stima, peraltro, questa Corte che il giudice dell’udienza preliminare non abbia neppure qualificato erroneamente il fatto contestato all’imputato. Infatti, se, come ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimita’, anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’articolo 595 c.p., comma 3, poiche’ questa modalita’ di comunicazione di un contenuto informativo suscettibile di arrecare discredito alla reputazione altrui, ha potenzialmente la capacita’ di raggiungere un numero indeterminato di persone, perche’ attraverso questa “piattaforma virtuale” gruppi di soggetti valorizzano il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un numero indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione (Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015 – dep. 01/03/2016, Martinez, non massimata sul punto), tuttavia, proprio queste peculiari dinamiche di diffusione del messaggio screditante, in una con la loro finalizzazione alla socializzazione, sono tali da suggerire l’inclusione della pubblicazione del messaggio diffamatorio sulla bacheca “facebook” nella tipologia di “qualsiasi altro mezzo di pubblicita’”, che, ai fini della tipizzazione della circostanza aggravante di cui all’articolo 595 c.p., comma 3, il codificatore ha giustapposto a quella del “mezzo della stampa” (Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015 – dep. 08/06/2015, Conflitto di competenza, Rv. 26400701).

  1. L’interpretazione proposta dal Collegio si pone, peraltro, in linea di continuita’ con la soluzione cui sono pervenute le Sezioni Unite di questa Corte, che, nella sentenza n. 31022 del 29/01/2015 – dep. 17/07/2015, Fazzo e altro, Rv. 26409001, dopo avere affermato la legittimita’ di una interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata del termine “stampa” – cosi’ da estendere alle testate giornalistica telematiche le guarentigie di rango costituzionale e di livello ordinario assicurate a quelle tradizionali in formato cartaceo – hanno ritenuto necessario chiarire che l’esito di tale operazione ermeneutica non puo’ riguardare tutti in blocco i nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook), ma deve rimanere circoscritto a quei soli casi che, per i profili, strutturale e finalistico, che li connotano, sono riconducibili nel concetto di “stampa” inteso in senso piu’ ampio. Il piu’ autorevole Consesso ha, quindi, spiegato che: “Deve tenersi ben distinta l’area dell’informazione di tipo professionale, veicolata per il tramite di una testata giornalistica on line, dal vasto ed eterogeneo ambito della diffusione di notizie ed informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo”, ed ha concluso, quindi, con il precisare che: “Anche il social-network piu’ diffuso, denominato Facebook, non e’ inquadrabile nel concetto di “stampa””, essendo: “un servizio di rete sociale, basato su una piattaforma software scritta in vari linguaggi di programmazione, che offre servizi di messaggistica privata ed instaura una trama di relazioni tra piu’ persone all’interno dello stesso sistema”.

RISARCIMENTO DANNI

Relativamente al quantum debeatur, ribadito che parte attrice ha limitato le proprie richieste al risarcimento “del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale” sofferto quale diretta conseguenza della subita lesione “alla reputazione, all’onore e al decoro” cagionatale dal convenuto mediante l’invio del messaggio oggetto di causa, appare utile brevemente in diritto premettere come, recentemente, la Suprema Corte abbia riaffermato l’autonomia del danno morale rispetto alla più ampia categoria del danno non patrimoniale (Cass. 12.12.2008 n. 29191), in apparente contrasto con le note decisioni adottate dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 11.11.2008 numeri 26972 e 26975), che hanno negato valenza autonoma al danno morale, relegandolo al rango di sottocategoria del danno non patrimoniale.

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Peraltro, per quel che qui rileva, le Sezioni Unite avevano affermato “che, nell’ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive – tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali – un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata: sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento”.

Nel caso di specie, avendo parte attrice invocato la liquidazione “del danno morale soggettivo o, comunque, del danno non patrimoniale” per tale via e in modo esclusivo individuato, le anzidette problematiche interpretative ben possono considerarsi irrilevanti, così come la stessa querelle riguardante la eccepita necessità di individuare, ai fini della liquidazione, una fattispecie di reato nell’ambito delle vicende discusse in giudizio.

Come è noto, il danno non patrimoniale trae la propria specifica origine dall’art. 2059 c.c., alla luce del quale simile pregiudizio deve essere risarcito “solo nei casi determinati dalla legge”: tale possibilità risarcitoria sembrava dunque limitata alle sole ipotesi di reato, così come previsto dall’art. 185 c.p. A seguito dell’intervento della Corte Costituzionale (sent. 30.6.2003 n. 233) può ormai dirsi del tutto superata questa interpretazione limitativa, di talchè ogni lesione di valori di rilievo costituzionale inerenti la persona comporta il ristoro del danno non patrimoniale sofferto.

Qui va rimarcata la risarcibilità, attesi i limiti della domanda attrice, del solo danno morale soggettivo inteso quale “transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima” del fatto illecito, vale a dire come complesso delle sofferenze inferte alla danneggiata dall’evento dannoso, indipendentemente dalla sua rilevanza penalistica.

Rilevanza che, peraltro, ben potrebbe essere ravvisata nel fatto dedotto in giudizio, concretamente sussumibile nell’ambito della astratta previsione di cui all’art. 594 c.p. (ingiuria) ovvero in quella più grave di cui all’art. 595 c.p.(diffamazione) alla luce del cennato carattere pubblico del contesto che ebbe a ospitare il messaggio de quo, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione a seguito di tagging.

Originally posted 2019-01-11 09:29:31.