FAMIGLIA DI FATTO FIGLI AFFIDO TRIBUNALE BOLOGNA

AVVOCATO ESPERTO DIRITTO CONVIVENTI

FAMIGLIA DI FATTO FIGLI TRIBUNALE DEI MINORENNI INCOMPETENZA ORDINARIO FAMIGLIA DI FATTO FIGLI AFFIDO TRIBUNALE coppie di fatto Bologna 

 

 

 

FATTO

 

Con ricorso depositato il 3.8.2018 X dava atto di aver avuto una relazione sentimentale con Y dalla quale in data 21.4.2006 nasceva un figlio, T., riconosciuto da entrambi i genitori; la ricorrente proseguiva narrando che il rapporto con il padre del minore si era progressivamente deteriorato in modo ormai irrecuperabile a causa delle condotte aggressive dello Y, anche per il fatto di essere dedito all’uso abituale di sostanze stupefacenti; la ricorrente riferiva, altresì, che dalla fine del 2016 si erano verificate violente liti che avevano coinvolto anche il minore e che avevano comportato ripetuti interventi delle Forze dell’Ordine (cui erano state presentate plurime querele) e l’interessamento dei Servizi Sociali. Ciò posto, la X chiedeva al Tribunale adìto di disporre l’affido esclusivo del minore a sè, con collocazione nella casa familiare (sita in Mordano, Via Marzara n. 7) da assegnare in suo favore e regolamentazione delle visite paterne solo sotto la vigilanza dei Servizi Sociali; chiedeva, infine, un contributo dello Y al mantenimento del figlio nella misura di € 400,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

 

coppie di fatto Bologna

 

la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 432 del 14.1.2016, ha evidenziato che tale “norma, unanimemente ritenuta di non immediata ed univoca interpretazione, s’inscrive in un’ampia riflessione affrontata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in ordine alla relazione e alla sovrapponibilità tra i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli minori, quando incidano sulla titolarità e l’esercizio della responsabilità genitoriale, come nelle ipotesi di affidamento ai servizi sociali o di affidamento monogenitoriale, con rilevante o totale compressione del diritto di visita, e quelli previsti degli artt. 330 e 333 c.c.. La giurisprudenza di legittimità, ben prima dell’entrata in vigore della novella ha fissato alcuni rilevanti principi che orientano anche nell’interpretazione della nuova norma, come già illustrato nella pronuncia n. 1349 del 2014, che così si è espressa: “La sempre più frequente interrelazione delle misure c.d. de potestate con i provvedimenti da assumere in tema di affidamento dei figli minori nei conflitti familiari è stata sottolineata da questa Corte, di recente con la pronuncia n. 20352 del 2011. In questa decisione, emessa nel vigore dell’art. 38 disp. att. c.c. previgente ma ritenuta in dottrina anticipatrice delle modifiche dei criteri di competenza contenute nella nuova formulazione della disposizione, è stato rilevato che l’art. 155 cod. civ., previgente (attualmente la materia è disciplinata nel Libro I, Titolo IX, Capo II dall’art. 337 bis c.c. e ss.) prima e dopo la novella del 2006, consente al giudice della separazione di adottare provvedimenti incidenti sulla potestà, andando anche ultra petitum, avendo riguardo esclusivamente all’interesse morale e materiale della prole. In particolare è stato sottolineato che la L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 8, e successive modificazioni prevede espressamente che possa essere disposto in sede di divorzio l’affidamento a terzi così come l’art. 709 ter c.p.c. precisa che il giudice della separazione può emettere i provvedimenti opportuni (anche conformativi della responsabilità genitoriale) quando emergano gravi inadempienze od atti che arrechino pregiudizio al minore. Secondo questa linea interpretativa, la domanda di affidamento esclusivo per comportamento pregiudizievole dell’altro genitore e la richiesta di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale svolta in pendenza di un conflitto familiare sono sostanzialmente indistinguibili. Nella interconnessione tra tali domande risiede la necessità che sia un unico giudice, il tribunale ordinario, a decidere per entrambi i profili. A sostegno della conclusione prescelta, come già osservato, nel vigore di criteri di riparto di competenze diversi dall’attuale, la Corte ha adottato il principio di concentrazione delle tutele, evidenziando che le soluzioni processuali devono essere ispirate a principi di coerenza logica e ancorate alla valutazione concreta del loro impatto operativo (Cass. n. 8362 del 2007). Il principio sopra esposto è stato ribadito nella recente ordinanza n. 11412 del 2014 con riferimento all’affidamento al servizio sociale disposto dal giudice della separazione in assenza di domanda”. Il medesimo principio è contenuto anche nell’ordinanza n. 2833 del 2015“;

1- da queste ultime ordinanze (Cass. n. 21633/2014; Cass. n. 1349/2015 e Cass. n. 2833/2015) ed, in particolare, dall’ordinanza n. 432/2016 sono desumibili i seguenti principi: a) la richiesta di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale determina in via officiosa l’estensione dell’accertamento anche a provvedimenti limitativi o conformativi di essa nel contenuto o nel tempo (Cass. n. 1349/2015); b) il giudice del conflitto familiare può assumere provvedimenti anche fortemente incidenti sulla responsabilità genitoriale, comprensivi dell’affidamento a terzi, (principio già contenuto in Cass. n. 20352/2011 e ribadito da Cass. n. 11412/2014 e Cass. n. 2833/2015) ovvero dell’ablazione della responsabilità genitoriale; c) L’art. 38 disp. att. c.c., pur rivelando un netto favor legislativo per la concentrazione delle tutele, presso un unico giudice, quando vi sia in corso un procedimento relativo al conflitto coniugale o familiare, non afferma l’applicabilità di questo principio in forma assoluta, stabilendo, come affermato da Cass. n. 2833/2015, che la vis attractiva verso il giudice ordinario operi soltanto quando il giudizio relativo al predetto conflitto sia stato instaurato anteriormente all’azione rivolta in via principale all’ablazione e/o limitazione della responsabilità genitoriale, dovendo, nell’ipotesi contraria, essere prescelta una interpretazione testuale della disposizione e mantenere la competenza del Tribunale per i Minorenni, presso il quale è già stato incardinato il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, tenuto conto dell’esigenza di non disperdere l’efficacia degli accertamenti già svolti e la conoscenza già acquisita dal giudice specializzato della concreta situazione fattuale sottesa all’azione; d) il perimetro applicativo del nuovo criterio di ripartizione di competenza si completa con la pronuncia n. 21633 del 2014 che ha stabilito l’inoperatività della vis attractiva per i procedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale instaurati prima della sua entrata in vigore (1/1/2013), con la conseguenza che l’azione ex artt. 330 e/o 333 c.c., introdotta prima di tale ultima data, rimane ancorata alla competenza del Tribunale per i Minorenni anche se medio tempore sia iniziato anche un procedimento relativo al conflitto coniugale o familiare, e ciò sia in virtù dell’applicazione dell’art. 5 c.p.c., sia perché la ratio della vis attractiva non è quella di escludere dalla responsabilità genitoriale il giudice specializzato, come peraltro desumibile anche dall’incipit della norma e di vanificare gli esiti o le indagini istruttorie in corso ma, al contrario, di evitare l’uso strumentale del ricorso a tale giudice quando sia già incardinato un procedimento riguardante il conflitto coniugale e familiare nel quale, alla luce dell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, vengono in luce tutti i profili relativi all’affidamento dei figli minori, compresa la eventuale necessità di adottare provvedimenti ablativi (come l’affidamento a terzi) o limitativi della responsabilità genitoriale in funzione del best interest del minore, ancorchè non richiesti o sollecitati dalle parti; e) non può ravvisarsi alcun ostacolo nella non perfetta identità delle parti nei due procedimenti, atteso che, come evidenziato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 1349 del 2015, sia nell’uno sia nell’altro giudizio le parti in senso formale e sostanziale (i genitori) sono le stesse, dal momento che nella loro sfera personale e giuridica ricadranno gli effetti dei provvedimenti adottati (oltre che ovviamente in quella dei figli minori, ai quali tuttavia, in mancanza di un conflitto d’interessi concreto con i genitori non può attribuirsi una legittimazione processuale autonoma in senso tecnico formale), mentre il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni, organo d’impulso, può trovare, ove interessato, un sistema di raccordo con l’omologo ufficio del Tribunale Ordinario, nei limiti in cui quest’ultimo debba partecipare al procedimento riunito ex art. 70 c.p.c.; f) residua, peraltro, la competenza del Tribunale per i Minorenni in ordine “alle situazioni di criticità segnalate (L. n. 184 del 1983, art. 9) o rilevate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni che possono determinare l’apertura di un procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità o a misure minori quali l’affido etero familiare (L. n. 184 del 1983, artt. 2 e 5). L’accertamento di questa tipologia di situazioni può determinare l’avvio di procedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale, non dettati da un conflitto genitoriale e saldamente ancorati alla competenza del giudice specializzato” (Cass. n. 1349/2015).

Alla luce dei principi sopra richiamati la Cassazione nell’ordinanza n. 432/2016 qui diffusamente menzionata ha, dunque, concluso affermando che “il superiore interesse del minore così come convenzionalmente e costituzionalmente individuabile, non si rinviene, pertanto, nella concomitanza di provvedimenti aventi ad oggetto la compressione della responsabilità genitoriale contrastanti e contraddittori provenienti da organi giudiziari diversi ma da un quadro di distribuzione della competenza tendenzialmente stabile, predeterminato e non rimesso soltanto alle scelte processuali delle parti“.

Ciò posto in termini generali e di sistema, nel caso di specie è pacifico ed incontroverso che il Tribunale per i Minorenni, adìto previamente dalla relativa procura sin dal gennaio 2018, ha reso un proprio provvedimento provvisorio di regolamentazione del conflitto genitoriale e di tutela del figlio minore della coppia già nel luglio 2018 (cfr. decreto provvisorio datato 26.7.2018 e depositato il 30.7.2018 nel contesto del procedimento n. 1593/2018 in atti sub doc. n. 12 fasc. resistente), ovvero prima dell’instaurazione da parte della X del presente procedimento con il ricorso depositato in data 3.8.2018; il Tribunale per i Minorenni, peraltro, risulta aver anche già compiuto accertamenti nel contraddittorio delle parti, acquisendo così piena conoscenza della concreta situazione fattuale relativa al nucleo, riservandosi la decisione definitiva in data 19.10.2018.

In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati va, dunque, dichiarata l’incompetenza del Tribunale Ordinario, in quanto successivamente adìto rispetto al Tribunale per i Minorenni di Bologna, al quale, proprio in ragione della concentrazione delle tutele codificata nell’art. 38 disp. att. c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza attuale, non potrà che spettare ogni decisione relativa non solo alla valutazione della responsabilità genitoriale, all’affido e al collocamento del minore ma anche relativamente ai profili economici funzionali all’interesse superiore del figlio della coppia

 

coppie di fatto Bologna

 

REPUBBLICA ITALIANA FAMIGLIA DI FATTO FIGLI AFFIDO TRIBUNALE coppie di fatto Bologna 

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

PRIMA SEZIONE CIVILE

N.R.G. 12146/2018

Il Tribunale Ordinario di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati

dott.ssa Matilde Betti Presidente

dott.ssa Sonia Porreca Relatore

dott.ssa Silvia Migliori Componente

nella causa iscritta al n.r.g. 12146/2018

avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)

promossa da

X (c.f. ***), rappresentata e difesa dall’Avvocato CAPPELLO CARMELA e dall’Avvocato CAPPELLO GIOVANNA, entrambe del Foro di Bologna

ricorrente

contro

Y (c.f. ***), rappresentato e difeso dall’Avvocato MASCOLO MARIELLA del Foro di Bologna

resistente

con l’intervento del Pubblico Ministero in sede

riunito nella camera di consiglio del 13 novembre 2018

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 3.8.2018 X dava atto di aver avuto una relazione sentimentale con Y dalla quale in data 21.4.2006 nasceva un figlio, T., riconosciuto da entrambi i genitori; la ricorrente proseguiva narrando che il rapporto con il padre del minore si era progressivamente deteriorato in modo ormai irrecuperabile a causa delle condotte aggressive dello Y, anche per il fatto di essere dedito all’uso abituale di sostanze stupefacenti; la ricorrente riferiva, altresì, che dalla fine del 2016 si erano verificate violente liti che avevano coinvolto anche il minore e che avevano comportato ripetuti interventi delle Forze dell’Ordine (cui erano state presentate plurime querele) e l’interessamento dei Servizi Sociali. Ciò posto, la X chiedeva al Tribunale adìto di disporre l’affido esclusivo del minore a sè, con collocazione nella casa familiare (sita in Mordano, Via Marzara n. 7) da assegnare in suo favore e regolamentazione delle visite paterne solo sotto la vigilanza dei Servizi Sociali; chiedeva, infine, un contributo dello Y al mantenimento del figlio nella misura di € 400,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Si costituiva in giudizio lo Y contestando integralmente la narrazione avversaria in merito alle cause della crisi del rapporto affettivo tra le parti, che imputava alla stessa X; il resistente riferiva che a seguito di segnalazione pervenuta agli Uffici minorili in data 19.1.2018 era stato aperto presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna un procedimento ex art. 333 c.c. per interventi sulla potestà genitoriale, con incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti, cui seguiva, prima, l’emissione di una misura cautelare del GIP di Bologna, che con provvedimento in data 30.4.2018 ordinava allo Y di mantenersi a distanza di almeno 200mt. dalla X, e, successivamente, nel luglio 2018, l’emissione di un decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni di Bologna che disponeva l’affido del figlio minore della coppia ai Servizi Sociali oltre ad altre prescrizioni cautelative a carico dello stesso Y (ordine di cessare la condotta pregiudizievole nei confronti del figlio minore, ordine di allontanamento dalla casa familiare e di non avvicinamento ai luoghi frequentati dal figlio e dalla madre, prescrizione di un percorso al Ser.T per la verifica dei rapporti con le sostanze stupefacenti e per l’eventuale emancipazione dal loro consumo). Ciò posto, il resistente, che riteneva di essere ingiustamente pregiudicato dal provvedimento assunto dall’Ufficio minorile, concludeva chiedendo, in via preliminare, la revoca delle prescrizioni limitative disposte a proprio carico dal Tribunale per i Minorenni di Bologna con il decreto provvisorio del 30.7.2018 e, nel merito, il rigetto delle domande della ricorrente, con affido esclusivo del figlio a sé, collocamento del minore nella casa familiare da assegnare in proprio favore e visite materne protette, nonché la condanna della X a contribuire al mantenimento del minore con assegno mensile di € 400,00 rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Con decreto del 19.9.2018 veniva fissata udienza per la comparizione personale delle parti, con contestuale immediata delega ai Servizi Sociali territorialmente competenti di far pervenire una relazione aggiornata sul nucleo, relazione effettivamente acquisita agli atti in data 12.11.2018.

Del procedimento veniva ritualmente notiziato il Pubblico Ministero, il quale con atto in data 24.9.2018 interveniva riservando le conclusioni.

All’udienza del 13.11.2018 le parti, personalmente presenti, venivano sentite dal Giudice Istruttore delegato dal Collegio; la difesa della ricorrente riferiva a verbale che dopo il decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni del luglio 2018 era stata avviata l’istruttoria del procedimento, ad esito della quale era stata tenuta l’udienza del 19.10.2018 in cui l’Ufficio minorile si era riservato per la decisione definitiva. Sottoposta alle parti d’ufficio la questione della possibile incompetenza del Tribunale Ordinario successivamente adito, entrambe le difese si sono sul punto sostanzialmente rimesse a giustizia.

  •  

Il Collegio, preliminarmente, in merito al riparto di competenze tra il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni osserva in via generale quanto segue:

– l’art. 38 disp. att. c.p.c., (per la parte che interessa) nella formulazione introdotta con la L. n. 219 del 2012 sancisce: “Sono di competenza del Tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84, 90, 330, 332, 333, 334 e 335 c.c., e art. 371 c.c., u.c.. Per i procedimenti di cui all’art. 333 c.c., resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione, divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 cod. civ.; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario“;

– la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 432 del 14.1.2016, ha evidenziato che tale “norma, unanimemente ritenuta di non immediata ed univoca interpretazione, s’inscrive in un’ampia riflessione affrontata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in ordine alla relazione e alla sovrapponibilità tra i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli minori, quando incidano sulla titolarità e l’esercizio della responsabilità genitoriale, come nelle ipotesi di affidamento ai servizi sociali o di affidamento monogenitoriale, con rilevante o totale compressione del diritto di visita, e quelli previsti degli artt. 330 e 333 c.c.. La giurisprudenza di legittimità, ben prima dell’entrata in vigore della novella ha fissato alcuni rilevanti principi che orientano anche nell’interpretazione della nuova norma, come già illustrato nella pronuncia n. 1349 del 2014, che così si è espressa: “La sempre più frequente interrelazione delle misure c.d. de potestate con i provvedimenti da assumere in tema di affidamento dei figli minori nei conflitti familiari è stata sottolineata da questa Corte, di recente con la pronuncia n. 20352 del 2011. In questa decisione, emessa nel vigore dell’art. 38 disp. att. c.c. previgente ma ritenuta in dottrina anticipatrice delle modifiche dei criteri di competenza contenute nella nuova formulazione della disposizione, è stato rilevato che l’art. 155 cod. civ., previgente (attualmente la materia è disciplinata nel Libro I, Titolo IX, Capo II dall’art. 337 bis c.c. e ss.) prima e dopo la novella del 2006, consente al giudice della separazione di adottare provvedimenti incidenti sulla potestà, andando anche ultra petitum, avendo riguardo esclusivamente all’interesse morale e materiale della prole. In particolare è stato sottolineato che la L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 8, e successive modificazioni prevede espressamente che possa essere disposto in sede di divorzio l’affidamento a terzi così come l’art. 709 ter c.p.c. precisa che il giudice della separazione può emettere i provvedimenti opportuni (anche conformativi della responsabilità genitoriale) quando emergano gravi inadempienze od atti che arrechino pregiudizio al minore. Secondo questa linea interpretativa, la domanda di affidamento esclusivo per comportamento pregiudizievole dell’altro genitore e la richiesta di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale svolta in pendenza di un conflitto familiare sono sostanzialmente indistinguibili. Nella interconnessione tra tali domande risiede la necessità che sia un unico giudice, il tribunale ordinario, a decidere per entrambi i profili. A sostegno della conclusione prescelta, come già osservato, nel vigore di criteri di riparto di competenze diversi dall’attuale, la Corte ha adottato il principio di concentrazione delle tutele, evidenziando che le soluzioni processuali devono essere ispirate a principi di coerenza logica e ancorate alla valutazione concreta del loro impatto operativo (Cass. n. 8362 del 2007). Il principio sopra esposto è stato ribadito nella recente ordinanza n. 11412 del 2014 con riferimento all’affidamento al servizio sociale disposto dal giudice della separazione in assenza di domanda”. Il medesimo principio è contenuto anche nell’ordinanza n. 2833 del 2015“;

– da queste ultime ordinanze (Cass. n. 21633/2014; Cass. n. 1349/2015 e Cass. n. 2833/2015) ed, in particolare, dall’ordinanza n. 432/2016 sono desumibili i seguenti principi: a) la richiesta di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale determina in via officiosa l’estensione dell’accertamento anche a provvedimenti limitativi o conformativi di essa nel contenuto o nel tempo (Cass. n. 1349/2015); b) il giudice del conflitto familiare può assumere provvedimenti anche fortemente incidenti sulla responsabilità genitoriale, comprensivi dell’affidamento a terzi, (principio già contenuto in Cass. n. 20352/2011 e ribadito da Cass. n. 11412/2014 e Cass. n. 2833/2015) ovvero dell’ablazione della responsabilità genitoriale; c) L’art. 38 disp. att. c.c., pur rivelando un netto favor legislativo per la concentrazione delle tutele, presso un unico giudice, quando vi sia in corso un procedimento relativo al conflitto coniugale o familiare, non afferma l’applicabilità di questo principio in forma assoluta, stabilendo, come affermato da Cass. n. 2833/2015, che la vis attractiva verso il giudice ordinario operi soltanto quando il giudizio relativo al predetto conflitto sia stato instaurato anteriormente all’azione rivolta in via principale all’ablazione e/o limitazione della responsabilità genitoriale, dovendo, nell’ipotesi contraria, essere prescelta una interpretazione testuale della disposizione e mantenere la competenza del Tribunale per i Minorenni, presso il quale è già stato incardinato il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, tenuto conto dell’esigenza di non disperdere l’efficacia degli accertamenti già svolti e la conoscenza già acquisita dal giudice specializzato della concreta situazione fattuale sottesa all’azione; d) il perimetro applicativo del nuovo criterio di ripartizione di competenza si completa con la pronuncia n. 21633 del 2014 che ha stabilito l’inoperatività della vis attractiva per i procedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale instaurati prima della sua entrata in vigore (1/1/2013), con la conseguenza che l’azione ex artt. 330 e/o 333 c.c., introdotta prima di tale ultima data, rimane ancorata alla competenza del Tribunale per i Minorenni anche se medio tempore sia iniziato anche un procedimento relativo al conflitto coniugale o familiare, e ciò sia in virtù dell’applicazione dell’art. 5 c.p.c., sia perché la ratio della vis attractiva non è quella di escludere dalla responsabilità genitoriale il giudice specializzato, come peraltro desumibile anche dall’incipit della norma e di vanificare gli esiti o le indagini istruttorie in corso ma, al contrario, di evitare l’uso strumentale del ricorso a tale giudice quando sia già incardinato un procedimento riguardante il conflitto coniugale e familiare nel quale, alla luce dell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, vengono in luce tutti i profili relativi all’affidamento dei figli minori, compresa la eventuale necessità di adottare provvedimenti ablativi (come l’affidamento a terzi) o limitativi della responsabilità genitoriale in funzione del best interest del minore, ancorchè non richiesti o sollecitati dalle parti; e) non può ravvisarsi alcun ostacolo nella non perfetta identità delle parti nei due procedimenti, atteso che, come evidenziato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 1349 del 2015, sia nell’uno sia nell’altro giudizio le parti in senso formale e sostanziale (i genitori) sono le stesse, dal momento che nella loro sfera personale e giuridica ricadranno gli effetti dei provvedimenti adottati (oltre che ovviamente in quella dei figli minori, ai quali tuttavia, in mancanza di un conflitto d’interessi concreto con i genitori non può attribuirsi una legittimazione processuale autonoma in senso tecnico formale), mentre il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni, organo d’impulso, può trovare, ove interessato, un sistema di raccordo con l’omologo ufficio del Tribunale Ordinario, nei limiti in cui quest’ultimo debba partecipare al procedimento riunito ex art. 70 c.p.c.; f) residua, peraltro, la competenza del Tribunale per i Minorenni in ordine “alle situazioni di criticità segnalate (L. n. 184 del 1983, art. 9) o rilevate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni che possono determinare l’apertura di un procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità o a misure minori quali l’affido etero familiare (L. n. 184 del 1983, artt. 2 e 5). L’accertamento di questa tipologia di situazioni può determinare l’avvio di procedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale, non dettati da un conflitto genitoriale e saldamente ancorati alla competenza del giudice specializzato” (Cass. n. 1349/2015).

Alla luce dei principi sopra richiamati la Cassazione nell’ordinanza n. 432/2016 qui diffusamente menzionata ha, dunque, concluso affermando che “il superiore interesse del minore così come convenzionalmente e costituzionalmente individuabile, non si rinviene, pertanto, nella concomitanza di provvedimenti aventi ad oggetto la compressione della responsabilità genitoriale contrastanti e contraddittori provenienti da organi giudiziari diversi ma da un quadro di distribuzione della competenza tendenzialmente stabile, predeterminato e non rimesso soltanto alle scelte processuali delle parti“.

Ciò posto in termini generali e di sistema, nel caso di specie è pacifico ed incontroverso che il Tribunale per i Minorenni, adìto previamente dalla relativa procura sin dal gennaio 2018, ha reso un proprio provvedimento provvisorio di regolamentazione del conflitto genitoriale e di tutela del figlio minore della coppia già nel luglio 2018 (cfr. decreto provvisorio datato 26.7.2018 e depositato il 30.7.2018 nel contesto del procedimento n. 1593/2018 in atti sub doc. n. 12 fasc. resistente), ovvero prima dell’instaurazione da parte della X del presente procedimento con il ricorso depositato in data 3.8.2018; il Tribunale per i Minorenni, peraltro, risulta aver anche già compiuto accertamenti nel contraddittorio delle parti, acquisendo così piena conoscenza della concreta situazione fattuale relativa al nucleo, riservandosi la decisione definitiva in data 19.10.2018.

In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati va, dunque, dichiarata l’incompetenza del Tribunale Ordinario, in quanto successivamente adìto rispetto al Tribunale per i Minorenni di Bologna, al quale, proprio in ragione della concentrazione delle tutele codificata nell’art. 38 disp. att. c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza attuale, non potrà che spettare ogni decisione relativa non solo alla valutazione della responsabilità genitoriale, all’affido e al collocamento del minore ma anche relativamente ai profili economici funzionali all’interesse superiore del figlio della coppia.

Considerato che il presente procedimento viene definito senza entrare nel merito delle questioni controverse tra le parti e sulla base di un rilievo ufficioso, possono dirsi sussistenti i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 92 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto:

– dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale per i Minorenni di Bologna previamente adito;

– spese di lite integralmente compensate.

Si comunichi.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Tribunale per i Minorenni di Bologna per le valutazioni di spettanza in relazione al procedimento n. 1593/2018 ivi pendente (rel. dott. Mirko Stifano).

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 13/11/2018.

IL GIUDICE ESTENSORE

dott.ssa Sonia Porreca coppie di fatto Bologna 

 

Originally posted 2020-08-24 16:26:36.