Nel caso di reati penali a seguito di lavori su di un fondo,il proprietario del fondo è responsabile salvo che provi di avere espressamente negato il consenso ai lavori . Questo è il principio individuato dai Supremi Giudici  della Corte di Cassazione nel caso di lavori effetuati su di un fondo altrui in assenza di autorizzazione da parte dell’amministrazione .

Nel caso di reati penali a seguito di lavori su di un fondo,il proprietario del fondo è responsabile salvo che provi di avere espressamente negato il consenso ai lavori .

Questo è il principio individuato dai Supremi Giudici  della Corte di Cassazione nel caso di lavori effetuati su di un fondo altrui in assenza di autorizzazione da parte dell’amministrazione .

In particolare il caso di specie  trae origine dalla contestazione di reati urbanistici in qualità di concorrente al titolare di un fondo per l’attività effettuata  sulla sua proprietà in assenza delle  prescritte autorizzazioni.

Il propritario del fondo sul quale erano stati effettuati i lavori, si era visto contestare in un processo penale reati urbanistici  dato che i lavori svolti sul suo fondo erano stati effettuati  a sua insaputa e senza che egli avesse prestato il proprio consenso al loro svolgimento .

Deduceva il ricorrente che nessuna repsonabilità gli poteva essere contestata posto che egli non aveva mai aveva autirizzato i lavori,e che se ne avesse avuto la contezza avrebbe probabilmente negato il consenso al loro svolgimento in quanto ritenuti inutili e superflui .

Il giudizio faceva i tre gradi previsti dalla legge procedurale,per approdare innanzi ai giudici della Corte Suprema i quali rigettavano il ricorso. 

Ad avviso degli ermellini, infatti il proprietario era comunque responsabile per una serie di circostanze,quali ad esempio la sua presenza nei luoghi di lavoro il rapporto di parentele con chi materialmente li svolgeva pertanto passibile della sanzione penale prevista dala legge  .

In un solo caso si può essere considerati esenti da responabilità ed è il caso in cui il proprietraio neghi espressamente  il proprio consenso con apposite affermazioni in tale solo caso l’ azione penale  intentata nei suoi confronti, potrà  essere archiviata da parte dei giudici di merito.

Pertanto  nel corso del procedimento di merito questo,dovrà essere provato da parte del difensore dell’imputato il quale assume tale onere al fine di ottenere la buon riuscita del procedimento per il cliente che andrà esente da pena  e dovrà essere assolto .

Il vizio nella decisione da parte dei giudici di ,merito potrà esere fatto valere anche in sede di legittimita da parte del difensore che potrebbe ottenere l’ annullamento della decsione di merito .

.   

Originally posted 2018-10-15 12:16:20.