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REATI SESSUALI ,TOCCARE PARTI INTIME- AVVOCATO DIFENDE REATI SESSUALI BOLOGNA MILANO VICENZA RAVENNA ROVIGO PADOVA

REATI SESSUALI ,TOCCARE PARTI INTIME- AVVOCATO DIFENDE REATI SESSUALI BOLOGNA MILANO VICENZA RAVENNA ROVIGO PADOVA

Il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., è posto a presidio della libertà personale dell’individuo che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l’inganno.

La libertà sessuale, quale espressione della personalità dell’individuo, trova la sua più alta forma di tutela nella proclamazione della inviolabilità assoluta dei diritti dell’uomo, riconosciuti e garantiti dalla Repubblica in ogni formazione sociale (art. 2 Cost.), e nella promozione del pieno sviluppo della persona che la Repubblica assume come compito primario (art. 3 Cost., comma 2).

La libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali è dunque assoluta e incondizionata e certamente non incontra limiti nelle diverse intenzioni che l’altra persona possa essersi prefissa. L’assolutezza del diritto tutelato non tollera, nella chiara volontà del legislatore, possibili attenuazioni che possano derivare dalla ricerca di un fine ulteriore e diverso dalla semplice consapevolezza di compiere un atto sessuale, fine estraneo alla fattispecie e non richiesto dall’art. 609-bis cod. pen. per qualificare la penale rilevanza della condotta.

Coerentemente alla natura del bene tutelato e alla centralità della persona offesa, unica titolare del diritto, nessun dolo specifico (al fine di), nè alcun movente esclusivo (al solo scopo di) hanno il compito di tipizzare l’offesa. Qualsiasi valorizzazione di questi atteggiamenti interiori sposterebbe il disvalore della condotta incriminata dalla persona che subisce la limitazione della libertà sessuale a chi la viola.

L’atto deve poter essere definito come “sessuale” sul piano obiettivo, non su quello soggettivo delle intenzioni dell’agente. Se, perciò, il fine di concupiscenza non concorre a qualificare l’atto come sessuale, il fine ludico o di umiliazione della vittima non lo esclude (Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007, Rv. 236964; Sez. 3, n. 35625 del 11/07/2007, Polifrone, Rv. 237294). Ne consegue che: a) se l’autore del gesto è intimamente convinto di compiere un atto sessuale che tale oggettivamente non è, non è punibile ai sensi dell’art. 49 c.p., comma 1; b) se l’autore del gesto compie un atto oggettivamente sessuale nella convinzione del contrario incorre in un inescusabile errore di diritto.

E’ necessario e sufficiente che l’imputato sia consapevole della natura “sessuale” dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria; tale natura preesiste alla volontà dell’agente, non è da questi creata, nè conformata. Essa appartiene all’elaborazione scientifica ma è anche espressione della cultura di una determinata comunità in un determinato momento storico e può variare da regione a regione, da Paese a Paese, secondo i costumi e le usanze locali; il medesimo gesto può non avere ovunque la stessa valenza sessuale, presso alcuni popoli potrebbe non averne affatto (cfr. Sez. 3, n 25112 del 2007, cit., in ordine al bacio russo).

Il sesso evoca l’eros, ne è per certi versi sinonimo. Si può dunque sostenere che la natura sessuale dell’atto deriva dalla sua attitudine ad essere oggettivamente valutato, secondo canoni scientifici e culturali, come erotico, idoneo cioè a incarnare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dal fatto che proprio questo sia lo scopo dell’agente. Tale valutazione oggettiva costituisce il necessario presupposto del diritto alla libertà sessuale dell’individuo, ne definisce anche contenuto e ampiezza, conformandone, ad un tempo, l’oggetto mediante l’incessante osmosi con la scienza ed i mutevoli costumi sociali.

Secondo la scienza non solo medica, ma anche psicologica, antropologica e sociologica e in base al comune sentire, i genitali, i glutei ed il seno oggettivamente esprimono, più di ogni altra parte del corpo ed in modo più naturale, diretto ed esplicito, la sessualità. Il loro volontario toccamento esprime, con rara immediatezza, la natura “sessuale” del gesto, sicchè, indipendentemente dalle intenzioni del suo autore (del tutto irrilevanti ai fini della sussistenza del reato), quando ciò avvenga senza il consenso di chi lo subisce o con l’inganno, viola il diritto dell’individuo di scegliere liberamente la persona con cui condividere questa parte di sè ed integra il delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen..

 VIOLENZA

 la decisione del giudice di appello, che comporti la totale riforma della sentenza di primo grado impone la dimostrazione dell’incompletezza o della non correttezza ovvero dell’incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. Ciò sul rilievo che la possibile spiegazione alternativa di un fatto non attiene al mero possibilismo, come tale esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma a specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un “iter” logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche (Sez. 1, n. 1381 del 16/12/1994, Felice, Rv. 201487; Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002, Contrada, Rv. 225564). Sicchè il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e la insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330).

DIFESA AVVOCATO ESPERTO TRIBUNALE BOLOGNA TRIBUNALE FORLI TRIBUNALE ROVIGO, TRIBUNALE FERRARA, TRIBUNALE PADOVA, TRIBUNALE RIMINI, TRIBUNALE ANCONA , TRIBUNALE FIRENZE, TRIBUNALE TREVISO, TRIBUNALE PAVIA, TRIBUNALE BRESCIA, CORTE APPELLO BOLOGNA, CORTE APPELLO VENEZIA, CORTE APPELLO ANCONA ,CORTE APPELLO MILANO, CORTE APPELLO FIRENZE CORTE APPELLO BRESCIA

CASSAZIONE  PENALE AVVOCATO ESPERTO CHIAMA SUBITO PER LA TUA DIFESA

051 6447838

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

(ud. 23/01/2018) 12-09-2018, n. 40445

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere –

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.M., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 05/10/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ACETO ALDO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PRATOLA GIANLUIGI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore della parte civile C.G., avv. CA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, come da conclusioni scritte depositate in udienza;

udito il difensore delle parti civili P.G., P.S. e M.C., avv. DT, che si è associata alle richieste del Procuratore generale e dell’altra parte civile, come da conclusioni scritte depositate in udienza;

udito il difensore dell’imputato, avv. CS, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

Svolgimento del processo

  1. Il sig. R.M. ricorre per l’annullamento della sentenza del 05/10/2016 della Corte di appello di Trieste che, in riforma della sentenza di assoluzione del 23/06/2015, pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Udine all’esito di giudizio abbreviato ed impugnata sia dal pubblico ministero che dalla parte civile, C.G., lo ha dichiarato colpevole del reato di violenza sessuale continuata di cui agli artt. 81, cpv., 609-bis c.p., art. 609-ter c.p., comma 1, nn. 1) e 5-bis), commesso in (OMISSIS), ai danni delle sue allieve P.G. (minore degli anni (OMISSIS)), C.G., T.F. e Co.Al., costrette a subire il repentino toccamento dei glutei, e, applicata la circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis c.p., u.c., ritenuta prevalente sulle circostanze aggravanti contestate relativamente all’episodio commesso in danno della C., lo ha condannato alla pena principale, condizionalmente sospesa, di due anni di reclusione, oltre pene accessorie, nonchè al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, P.G., P.S., M.C. e C.G., da liquidare in separata sede previa assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva.

1.1. Con il primo motivo, deducendo la necessità della rinnovazione istruttoria ai fini della condanna in appello dell’imputato assolto in primo grado, necessità recentemente ribadita da questa Suprema Corte con sentenza Sez. U, n. 27629 del 06/07/2016, eccepisce la nullità della sentenza pronunciata perchè la Corte di appello non ha proceduto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

1.2. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione. Deduce che la sentenza non confuta le difese dell’imputato, nè smentisce le investigazioni difensive depositate e la corposa documentazione a corredo delle memorie. Lamenta che è stato assunto a verità quanto raccontato dalle persone offese, senza vagliare la loro deposizione alla luce delle numerosissime incongruenze emerse e senza tenere in conto la necessità di un rigoroso vaglio di tali deposizioni. Gli argomenti utilizzati dalla Corte di appello per avallare il proprio convincimento risultano viziati tanto nella ricostruzione dei fatti, con palesi ed evidenti travisamenti, quanto nella tempistica di assunzione delle prove, dato che le deposizioni delle persone ascoltate al termine dell’istruttoria e, addirittura, a incidente probatorio esperito, vengono assunte a elementi di riscontro dell’attendibilità delle ragazze. Ciò senza considerare che si tratta dei genitori delle persone offese, evidentemente non estranei all’esito del processo ed anzi interessati a confermare l’ipotesi accusatoria. Al dichiarato scopo di far comprendere la portata e la specificità delle singole doglianze, il ricorrente riporta, per stralci e per ciascun episodio contestato, le dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti intervallate da commenti e richiami alle prove e documenti prodotti dalla difesa (pagg. da 8 a 20 del ricorso).

1.3. Con il terzo motivo, richiamando gli argomenti e le deduzioni svolte con il secondo motivo, eccepisce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), la “violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 1, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e)”.

1.4. Con il quarto motivo, deducendo la natura involontaria del gesto posto in essere nei confronti della P., la mancanza di contatti con i glutei della Co., il fatto che la C. non ha dato una connotazione negativa al gesto, e, in ogni caso che la sua condotta non ha comunque compromesso o messo in pericolo la libera autodeterminazione della persone offese nella loro sfera sessuale, eccepisce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), l’erronea applicazione dell’art. 609-bis cod. pen., ritenuta applicabile dai Giudici distrettuali senza alcuna contestualizzazione della condotta ma per il sol fatto oggettivo della zona del corpo attinta.

1.5. Con il quinto motivo, che riprende e sviluppa gli argomenti illustrati con il quarto, eccepisce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), l’erronea applicazione degli artt. 43 e 609-bis cod. pen. e l’omessa valutazione sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato.

1.6. Con il sesto motivo, deducendo che nella sentenza impugnata vengono trascritte in modo erroneo le richieste dell’imputato che, non avendo impugnato la sentenza di primo grado, non poteva richiamarsi ai motivi di appello e chiederne l’accoglimento, come invece risulta dall’epigrafe della sentenza della Corte di appello, eccepisce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), l’inosservanza o comunque l’erronea applicazione dell’art. 546 cod. proc. pen..

1.7. Con il settimo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 538 e 539 cod. proc. pen., e deduce che, senza alcuna motivazione, la Corte di appello ha liquidato alla parte civile, C.G., a titolo di provvisionale, una somma pari a quella richiesta a titolo di risarcimento del danno.

  1. La parte civile, C.G., ha depositato brevi note difensive chiedendo che il ricorso dell’imputato sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

Motivi della decisione
3. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti nella fase di legittimità.

  1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

4.1. Il Giudice per le indagini preliminari aveva assolto l’imputato, con la formula “perchè i fatti non sussistono”, sul decisivo rilievo che gli episodi oggetto di contestazione, “pur avvenuti e provati nella misura e con le precisazioni che si faranno, non siano penalmente rilevanti”.

Secondo il primo Giudice, infatti, le “testimonianze (…) sono credibili ed inequivoche e (…) evidenziano la perenne attenzione dell’imputato al mondo femminile ed in particolare delle giovani studentesse”.

I comportamenti ascritti al ricorrente, secondo il G.i.p., possono assumere rilevanza disciplinare, ma non penale.

Quanto alla condotta posta in essere nei confronti della P., si è trattato, spiega il Giudice, di “un gesto istantaneo, che come lo schiaffo(etto), sberla(etta) o pacca, ha nella rapidità e levità la chiave espressiva e non un toccamento con indugio (“mano morta”, “carezza viscida”) o, ancor più grave, affondamento e trattenuta (“palpata”).

Se questo è il fatto, la irrilevanza penale è certa: il contatto fisico vi è stato ma non ha avuto la connotazione sessuale necessaria a qualificarlo ex art. 609 bis c.p.. Perchè l’atto sia un atto sessuale è necessario che esso sia inequivocabilmente destinato a porre in pericolo il bene primario della libertà dell’individuo (concetto, quest’ultimo, fatto proprio dal ricorrente con il quarto motivo di ricorso – ndr) (…) Ci si dovrà ben chiedere se sia ragionevole ritenere che R., nel mezzo della lezione, al cospetto degli alunni e di un collega volesse con lo schiaffetto (o sberletta o pacchetti o palmata che dir si voglia) soddisfare un istinto sessuale, reprimere la libertà sessuale della allieva o piuttosto fare un gesto (certamente scellerato e improprio ma) di semplice allontanamento della studentessa che si era avvicinata alla cattedra invece di impegnarsi nella esercitazione impartita a tutta la classe. La risposta al dilemma è senza dubbio negativa a parere di questo giudice (il professor R. non intendeva soddisfare la propria libido nè violare la libertà sessuale della P.), non foss’altro perchè il “contesto d’azione” (…) era del tutto estraneo a sfavorevole alla gratificazione sessuale o alla violazione della libertà sessuale altrui“.

Per gli altri episodi, tutti consumati in epoca precedente a quello relativo alla P., il G.i.p., dopo essersi lungamente (ed inutilmente) intrattenuto a criticare il modo con il quale il PM aveva esercitato l’azione penale ed articolato i capi di imputazione, traendone ulteriore argomento di valutazione negativa dell’ipotesi accusatoria (quasi che oggetto della cognizione del giudice penale non sia esclusivamente il fatto oggetto dell’azione penale ma il modo del suo esercizio), spiega le ragioni della propria decisione assolutoria da un lato valorizzando il fatto che la mancata denunzia dell’imputato fosse frutto di una valutazione condivisa di penale irrilevanza delle analoghe condotte tenute dal professore nei confronti delle altre allieve, dall’altro che queste ultime “descrivono il colpo sul gluteo ricevuto da ciascuna come “puffetto” o “toccata”  T. e Co. usano il verbo “toccare” senza ricorrere ad un sostantivo; Co., poi usa il termine “manata” – che chiaramente implica l’esercizio di maggiore forza e rapidità rispetto al semplice “toccamento” o “toccatina” – ma solo dopo che il termine è stato introdotto nella domanda formulata dall’investigatrice). C.G. nella stessa occasione dichiara: “Io non gli ho dato una connotazione negativa perchè era un momento di relax…la prof. di italiano ha ritenuto di far venire in classe il R. per chiarire la questione. Io in quell’occasione non ho detto nulla perchè non ho dato al suo gesto alcuna connotazione negativa. Il R…ha detto che c’era stato un fraintendimento e che lui l’aveva fatto come padre di famiglia o un amico e sicuramente con una connotazione negativa”. Queste parole scagionano il R. al di là di ogni ragionevole dubbio” (…) esse testimoniano chiaramente quale fosse il contesto, scevro da malevole intenzioni, rilassato e “familiare” in cui i fatti sono avvenuti (…) il professore ha ribadito che il gesto era inteso come “padre di famiglia” (…) si possono quindi inquadrare i gesti, del tutto lievi e privi di connotazione sessuale, come manifestazione di una affettuosità “para-parentale” favorita dal clima lieto, collaborativo (si stavano preparando i panini per l’indomani) e spensierato della gita e del frangente, che induceva ad allentare un rigido rapporto basato sulla gerarchia docente-studente”. In buona sintesi, pur stigmatizzando, sul piano dell’opportunità, il comportamento dell’imputato (“il professore è sempre professore e le studentesse son sempre studentesse”), comunque fonte di possibili fraintendimenti, il Giudice, dato atto che non v’è alcuna regola scritta che vieti il contatto fisico tra professori/esse e studenti/esse, contestualizza i fatti e ne esclude la rilevanza penale in base a norme di costume assai fluide perchè frutto di convenzioni che si formano nel tempo; “per queste ragioni, vale a dire per la non sessualità (anche) degli atti descritti nei capi 8, C e D si decide con la formula assolutoria”.

4.2. La Corte di appello ha riformato la sentenza non già in base ad una diversa valutazione della credibilità delle persone offese (che, si ribadisce, non era stata messa in discussione nemmeno dal primo Giudice), bensì in base ad una più articolata e completa ricostruzione dei fatti che si è avvalsa di un ampio corredo istruttorio immotivatamente escluso (o comunque non considerato) dal G.i.p. nella sua qualificazione dei gesti dell’imputato come inopportuni piuttosto che sessuali. I due Giudici, insomma, indiscussa la credibilità delle persone offese, divergono soltanto sulla qualificazione giuridica delle condotte tenute dall’odierno ricorrente. A tal fine, la Corte di appello ha chiaramente stigmatizzato la “lacunosità e contraddittorietà della sentenza impugnata” che si basa su “risultanze istruttorie (…) solo parziali ed appositamente (…) selezionate, immotivatamente, in una tendenziale ottica assolutoria del R.”, un’opera selettiva che non ha tenuto indenne nemmeno le dichiarazioni delle persone offese, essendo state escluse (o comunque non considerate) le dichiarazioni (o quelle parti di dichiarazioni indicate dal G.i.p.) in cui le stesse avevano chiaramente escluso che il gesto posto in essere nei loro confronti fosse stato inteso come meramente paternalistico o cameratesco e comunque non fosse stato fonte di turbamento, sbalordimento, sconcerto (al punto che la P. non aveva esitato a denunciare il professore, benchè consapevole del rischio di possibili ripercussioni sulla valutazione del suo già precario rendimento scolastico, ma consentendo così l’emergere degli altri precedenti episodi commessi ai danni delle altre vittime nel corso di una gita scolastica, oggetto persino di un confronto aperto sul punto tra la classe e l’imputato). Le condotte poste in essere dal R. nel corso della gita scolastica ai danni della C., della T. e della Co., sono state valutate dalla Corte di appello insieme con quella tenuta successivamente ai danni della P. al fine non già di riscontrare la credibilità delle vittime, bensì di trarne argomento a sostegno della natura sessuale di tali atti. Delle dichiarazioni rese da queste ragazze e dai loro genitori (che ben descrivono il gesto posto in essere dall’imputato), infatti, non v’è traccia alcuna nella sentenza di primo grado. Solo dalla lettura della sentenza della Corte di appello si apprende che l’imputato aveva toccato il sedere della T. mentre la ragazza stava preparando dei panini e quello della Co. mentre quest’ultima stava salendo le scale, e che aveva toccato quello della C. con un puffetto.

4.3. E’ evidente, insomma, che la riforma della sentenza di assoluzione non è frutto di una diversa valutazione sulla credibilità delle persone offese, nè di una mera rilettura delle prove utilizzate dal primo Giudice.

4.4. Sul punto occorre fare chiarezza perchè il primo motivo di ricorso induce a possibili confusioni dei piani di giudizio e delle regole da applicare in caso di riforma in appello di una sentenza di assoluzione.

4.5. Da tempo questa Corte insegna che la decisione del giudice di appello, che comporti la totale riforma della sentenza di primo grado impone la dimostrazione dell’incompletezza o della non correttezza ovvero dell’incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. Ciò sul rilievo che la possibile spiegazione alternativa di un fatto non attiene al mero possibilismo, come tale esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, ma a specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un “iter” logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche (Sez. 1, n. 1381 del 16/12/1994, Felice, Rv. 201487; Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002, Contrada, Rv. 225564). Sicchè il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e la insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330).

4.6. Tale regola di giudizio esclude che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale costituisca condizione necessaria ed imprescindibile per la condanna in appello dell’imputato assolto in primo grado (cfr. sul punto Sez. U, Patalano, infra).

La lettura dell’art. 603 cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 533 c.p.p., comma 1, non consente una conclusione diversa.

La prima norma (art. 603) fornisce gli strumenti di conoscenza di cui si può avvalere il giudice dell’impugnazione ai fini della formulazione del giudizio, arricchendo il patrimonio conoscitivo di ulteriori informazioni necessarie ai fini della formulazione del giudizio sollecitato mediante le questioni devolute con l’impugnazione. La seconda norma (art. 533 c.p.p.) fornisce la regola di giudizio che presuppone la completezza delle informazioni necessarie ad esprimerlo.

4.7. Solo quando la condanna dell’imputato assolto in primo grado deriva (anche) da una difforme valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è imposta dalla regola di derivazione convenzionale (recentemente codificata dall’art. 603 c.p.p., comma 3-bis) che prescrive l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado; in caso contrario il giudice dell’appello non è obbligato alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e conserva il potere di determinarsi sul punto secondo le regole previste dall’art. 603 c.p.p., primi tre commi.

4.8. Trattandosi di sentenza pronunciata in epoca anteriore alla codificazione di tale regola da parte del legislatore del 2017, il Collegio ritiene opportuno riportare i seguenti arresti giurisprudenziali autorevolmente affermati da Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta: “I principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come definiti nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme direttamente applicabili nell’ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione – convenzionalmente orientata – ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell’applicazione delle norme interne (Rv. 267486). La previsione contenuta nell’art. 6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU – che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne – implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all’esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell’imputato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., comma 3, a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Rv. 267487). La necessità per il giudice dell’appello di procedere, anche d’ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale: a) per il testimone “puro”; b) per quello c.d. assistito; c) per il coimputato in procedimento connesso; d) per il coimputato nello stesso procedimento (fermo restando che, in questi ultimi due casi, l’eventuale rifiuto di sottoporsi all’esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l’imputato); e) per il soggetto “vulnerabile” (salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un ulteriore stress); f) per l’imputato che abbia reso dichiarazioni “in causa propria” (dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all’accoglimento della impugnazione) (Rv. 267488); E’ affetta da vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, di cui all’art. 533 c.p.p., comma 1, la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell’art. 603 c.p.p., comma 3; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell’art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata (Rv. 267492)”.

4.9. Tali principi sono stati estesi al giudizio abbreviato e ulteriormente precisati nella loro portata applicativa da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, secondo cui: “il giudice d’appello che intenda procedere alla “reformatio in peius” di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all’esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l’obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione (Rv. 269786); è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all’esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni. Ciò sul rilievo che la decisione liberatoria di primo grado travalica ogni pretesa esigenza di automatica “simmetria” tra primo e secondo grado di giudizio, imponendo in appello il ricorso al metodo di assunzione della prova caratterizzato da oralità e immediatezza, in quanto incontestabilmente più affidabile per l’apprezzamento degli apporti dichiarativi (Rv. 269785)”.

4.10. Nel caso di specie, come già detto e come risulta dal confronto tra le due “rationes decidendi”, la valutazione sulla credibilità delle persone offese Giudici di merito è assolutamente uniforme. La Corte di appello individua ulteriori argomenti a sostegno della loro credibilità, ma ciò non per rafforzare la propria decisione su un aspetto (la credibilità delle vittime) su cui non v’è contrasto con il primo Giudice, quanto perchè, trattandosi di una sentenza di condanna, essa ha ritenuto corretto scandagliare tutti i possibili elementi di riscontro a tale attendibilità solo marginalmente affrontati (per non dire non affrontati affatto) dal primo Giudice che, avendo assolto l’imputato con formula ampiamente liberatoria, aveva glissato sulle ragioni della affermata credibilità delle vittime. Del resto, il Tribunale aveva solo ritenuto inopportuni i gesti dell’imputato, escludendone la natura sessuale; il contrasto con la Corte di appello origina proprio da questa diversa valutazione del medesimo fatto che ha spinto i secondi Giudici a utilizzare l’intero materiale probatorio del cui esame non v’è traccia nella prima sentenza. In conclusione, la Corte di appello si è giustamente e doverosamente informata ai principi in materia di motivazione rafforzata di cui sopra s’è dato conto e dei quali ha fatto buon governo; principi dei quali l’imputato non eccepisce l’erronea applicazione.

4.11. Questi lamenta che la Corte di appello avrebbe dovuto comunque rinnovare l’istruttoria dibattimentale sul rilievo che quando le persone offese avevano reso testimonianza in sede di incidente probatorio erano minorenni e che ciò aveva determinato una inevitabile contrazione del diritto di difesa. Sennonchè, dato per scontato il fatto che, come detto, v’è convergenza nella valutazione della credibilità delle persone offese, il ricorrente non considera che la sua scelta di farsi giudicare allo stato degli atti ha comportato la rinuncia alla facoltà di chiedere l’esame dibattimentale delle testimoni e, dunque, l’accettazione dell’incombente istruttorio del quale oggi predica l’assunzione con modalità tali da contrarre i diritti della difesa, beneficiando, però, della riduzione di pena per il rito.

  1. Il secondo motivo è inammissibile perchè fondato su deduzioni di natura esclusivamente fattuale.

5.1. Occorre innanzitutto ricordare il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale, in generale, la testimonianza della persona offesa, perchè possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede non necessita di altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214) ma, anzi, al pari di qualsiasi altra testimonianza, è sorretta da una presunzione di veridicità secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l’attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l’ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso (salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza) (così, da ultimo, Sez. 6, n. 27185 del 27/03/2014, Rv. 260064; Sez. 4, n. 6777 del 24/01/2013, Grassidonio, Rv. 255104; cfr. anche Sez. 6, n. 7180 del 12/12/2003, Mellini, Rv. 228013 e Sez. 4, n. 35984 del 10/10/2006, Montefusco, Rv. 234830, secondo le quali “in assenza di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza”).

5.2. La testimonianza della persona offesa, quando portatrice di un personale interesse all’accertamento del fatto, deve essere certamente soggetta ad un più penetrante e rigoroso controllo circa la sua credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del racconto (Sez. u, 41461 del 2012, cit.), ma ciò non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della testimonianza stessa (espressamente vietata come regola di giudizio) e non consente di collocarla, di fatto, sullo stesso piano delle dichiarazioni provenienti dai soggetti indicati dall’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, (con violazione del canone di giudizio imposto dall’art. 192 c.p.p., comma 1).

5.3. In tema di reati sessuali, peraltro, tale valutazione risente della particolare dinamica delle condotte il cui accertamento, spesso, deve essere svolto senza l’apporto conoscitivo di testimoni diretti diversi dalla stessa vittima.

In questi casi la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l’accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi (Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Rv. 232018; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661).

5.4. Non sarebbe pertanto giuridicamente corretto fondare il giudizio di inattendibilità della testimonianza della persona offesa sul solo dato dell’oggettivo contrasto con altre prove testimoniali, sopratutto se provenienti da persone che non hanno assistito al fatto. Ciò equivarrebbe a introdurre, in modo surrettizio, una gerarchia tra fonti di prova che non solo è esclusa dal codice di rito ma che sottende una valutazione di aprioristica inattendibilità della testimonianza della persona offesa che, come detto, non è ammissibile.

5.5. Peraltro, oggetto di scrutinio di legittimità non può mai essere la prova in sè, ostandovi, per quanto si dirà, il chiaro tenore letterale dell’art. 606 c.p.p., lett. e), bensì il modo con cui il giudice di merito ha valutato i possibili specifici indicatori della inattendibilità della prova dichiarativa, dando conto della loro effettiva esistenza e, in caso positivo, della loro incapacità di vincere la presunzione di credibilità del testimone. Poichè il giudizio sulla credibilità della persona offesa (come di qualsiasi altro testimone) deve essere illustrato e spiegato nella sentenza di merito, che deve dar conto “dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e (…) l’enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie” (art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), motivo di ricorso in questa sede, è necessario ribadirlo, non può essere la credibilità della persona offesa in sè, ma solo l’eventuale eccezione di mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità che vizia la motivazione sul punto.

5.6. Si può sin d’ora anticipare che la Corte di appello, facendo buon governo dei principi sin qui esposti, ha scrutinato le prove e gli argomenti che, secondo la tesi difensiva, avrebbero dovuto vincere la presunzione di credibilità della testimone, adottando una motivazione che è del tutto immune da vizi di manifesta illogicità e/o travisamento della prova, e che dunque è insindacabile in questa sede.

5.7. Quanto al vizio di motivazione e ai limiti della sua deducibilità in cassazione, devono essere ribaditi i principi più volte affermati da questa Corte secondo i quali:

5.7.1. L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali;

5.7.2. l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794);

5.7.3. la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicchè una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903);

5.7.4. è possibile estendere l’indagine di legittimità a “specifici atti del processo” quando ne sia eccepito il travisamento, configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499);

5.7.5. il travisamento della prova, come detto, consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell’affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento della prova rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all’urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il travisamento è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come recentemente ribadito da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento delle prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore “revocatorio”, per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato);

5.7.6. poichè il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l’errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell’appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d. “doppia conforme”, il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438).

5.7.7. Ne consegue che:

  1. a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l’indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata;
  2. b) l’esame può avere ad oggetto direttamente la prova quando se ne denunci il travisamento, purchè l’atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali;
  3. c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorchè altrettanto ragionevoli;
  4. d) non è consentito, in caso di cd. “doppia conforme”, eccepire il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello sopratutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado.

5.7.8. Non è dunque consentito, in sede di legittimità, interloquire direttamente con la Suprema Corte sul significato delle prove assunte in sede di giudizio di merito sollecitandone l’esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione; in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento/significante della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento – come detto – per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.

5.8. L’errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di estraniarsi completamente dalla motivazione della sentenza impugnata indicando gli elementi di prova che avrebbero dovuto condurre ad una decisione a lui più favorevole. Ebbene, alla Suprema Corte non interessa come il giudice avrebbe potuto decidere: interessa come ha deciso sulla base delle prove indicate nel provvedimento impugnato. Il progetto di una decisione diversa può essere scrutinato dalla Corte di cassazione alla condizione che:

  1. a) il ricorrente individui innanzitutto le prove indicate dal giudice ai fini della decisione e ne eccepisca il travisamento, nel senso sopra spiegato;
  2. b) le prove travisate e/o quelle omesse siano decisive, in grado cioè di disarticolare il fondamento fattuale del ragionamento logico;
  3. c) esse siano allegate per intero all’atto di ricorso o ne sia comunque indicata la specifica collocazione nel fascicolo processuale, non essendo consentito riportare per stralci tali prove ed inserirle in modo discorsivo nel ricorso quasi si trattasse di una arringa difensiva più acconcia ad un’impugnazione discussa in sede di merito che ad un ricorso in sede di legittimità.

5.9. Il ricorrente non solo non allega le prove il cui mancato esame avrebbe determinato, a suo dire, una conclusione radicalmente diversa da quella impugnata, ma rifugge completamente dalla “ratio decidendi” della sua condanna, dalla quale si estranea completamente, e muove dal presupposto, totalmente errato, della necessità di riscontri esterni al narrato della parte civile e da una interpretazione della natura sessuale degli atti da lui posti in essere, fatta propria dal primo Giudice, che, come si vedrà, è del tutto inaccettabile.

Dunque, il fatto che i compagni di classe della P. possano aver visto o meno il gesto dell’imputato è assolutamente irrilevante ai fini della credibilità di quest’ultima e della natura sessuale dell’atto, come correttamente sostenuto dai Giudici distrettuali, i quali hanno escluso la natura accidentale del gesto (e il conseguente intento calunnioso della persona offesa) valorizzando aspetti (il turbamento emotivo della ragazza, immediatamente percepito da alcuni compagni di classe, il racconto ai genitori e la decisione della immediata denuncia, a costo di subire ritorsioni, il confronto in classe, le analoghe condotte poste in essere nei confronti delle altre studentesse, i comportamenti tenuti in generale dall’imputato nei confronti di queste ultime, come descritti alle pagg. 26 e 27 della sentenza) del tutto trascurati dal ricorrente. Sono questi i fondamenti fattuali della decisione che il ricorrente stesso non eccepisce come travisati ed ai quali invece oppone prove e argomentazioni diverse che per le ragioni sopra indicate non sono ammissibili, sia perchè non decisive, sia perchè si fondano su elementi di prova dichiarativi riportati per stralci senza l’allegazione dei relativi verbali. Quanto agli episodi consumati ai danni delle altre studentesse, la Corte di appello afferma che nel confronto in classe con gli studenti il ricorrente aveva sostanzialmente ammesso i toccamenti ed aveva chiesto scusa, sicchè cade in un evidente errore di impostazione quest’ultimo quando eccepisce il travisamento, sul punto, del proprio interrogatorio, traendone argomento a sostegno del pregiudizio nei suoi confronti da parte dei Giudici distrettuali che, dal dato errato (la confessione dell’imputato) avrebbero fatto “cadere a cascata una serie di mistificazioni dei contenuti delle dichiarazioni” della prof.ssa D. e della stessa T., il cui esame in sede di incidente probatorio era stato caratterizzato da una incredibile serie di contraddizioni, incongruenze, dimenticanze e imprecisioni. A parte l’errore iniziale, che condiziona l’impostazione del ricorso “in parte qua”, il ricorrente si lascia andare, ancora una volta, a considerazioni che hanno natura fattuale e non trovano riferimento nel testo della motivazione, proponendo di spingere l’indagine di legittimità al di fuori dei limiti che la legge impone a questa Corte di cassazione. In primo luogo non è ammissibile proporre in questa sede la lettura di atti del procedimento diversi da quelli indicati dal giudice, a meno che, come detto, non se eccepisca il travisamento; in secondo luogo quelli non indicati come utilizzati ai fini della decisione, ma presenti agli atti, devono avere una forza tale da scardinare l’impianto motivazionale e la ratio della decisione impugnata, affinchè la loro omessa considerazione possa essere ritenuta decisiva. La selezione delle prove da utilizzare ai fini della decisione risente anche dell’interpretazione seguita dal giudice nell’applicare le norme sostanziali e processuali; di questo il ricorrente in cassazione deve tenere conto ai fini della decisività dell’eccezione di travisamento delle prove “scartate” o comunque non indicate dal giudice come utilizzate ai fini della decisione.

Orbene, quanto al fatto che, secondo il ricorrente, la prof.ssa D. non aveva mai ricevuto le confidenze delle ragazze, l’imputato invita alla rilettura delle sommarie informazioni rese da quest’ultima il 31/01/2014, ma dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la professoressa fu sentita anche il 02/04/2014. Il fatto delle confidenze e l’atteggiamento successivamente tenuto dalla D. così come descritto nella sentenza riposa su più elementi di prova, uno solo dei quali viene denunciato dal ricorrente come travisato.

Quanto, invece, alle imprecisioni e contraddizioni nelle quali sarebbero cadute le ragazze nel corso delle loro audizioni in sede di incidente probatorio, è la stessa Corte di appello a darne atto traendone argomento di giudizio della loro genuinità a fronte di una lineare fermezza e costanza nel ribadire le accuse senza cedimenti, nonostante la pressione psicologica cui erano state sottoposte. Non è dunque ammissibile eccepire il travisamento di prove dichiarative delle quali vengono riportati solo alcuni stralci estrapolati dal verbale e dal contesto nel quale le dichiarazioni stesse sono state rese.

Il parametro “contraddittorietà della motivazione con specifici atti del procedimento” impone che tali atti possano e debbano essere apprezzati nella loro interezza e non in base alla selezione operata dal ricorrente. Tralasciando le inutili ed irrilevanti divagazioni su come il pubblico ministero avrebbe dovuto esercitare l’azione penale, non possono essere condivise le eccezioni difensive che vorrebbero trarre dalla tempistica di assunzione della prova elementi di sospetto della genuinità delle dichiarazioni rese successivamente all’incidente probatorio.

  1. Per le ragioni diffusamente esposte, anche il terzo motivo, che si pone in linea di continuità con quello che lo precede, si espone alle medesime censure di inammissibilità per genericità, manifesta infondatezza e perchè proposto al di fuori dei casi consentiti nella fase di legittimità.

6.1. L’eccepito vizio di motivazione si fonda su generiche deduzioni fattuali che scontano, come detto, il mancato confronto con la “ratio decidendi” e con i principi di diritto utilizzati dalla Corte di appello per affermare la credibilità delle persone offese e la natura sessuale dei gesti posti in essere dall’imputato.

  1. Il quarto motivo e il quinto motivo (comuni per l’oggetto) sono inammissibili perchè manifestamente infondati e proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.

7.1. Il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., è posto a presidio della libertà personale dell’individuo che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l’inganno. La libertà sessuale, quale espressione della personalità dell’individuo, trova la sua più alta forma di tutela nella proclamazione della inviolabilità assoluta dei diritti dell’uomo, riconosciuti e garantiti dalla Repubblica in ogni formazione sociale (art. 2 Cost.), e nella promozione del pieno sviluppo della persona che la Repubblica assume come compito primario (art. 3 Cost., comma 2).

7.2. La libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali è dunque assoluta e incondizionata e certamente non incontra limiti nelle diverse intenzioni che l’altra persona possa essersi prefissa. L’assolutezza del diritto tutelato non tollera, nella chiara volontà del legislatore, possibili attenuazioni che possano derivare dalla ricerca di un fine ulteriore e diverso dalla semplice consapevolezza di compiere un atto sessuale, fine estraneo alla fattispecie e non richiesto dall’art. 609-bis cod. pen. per qualificare la penale rilevanza della condotta.

7.3. Coerentemente alla natura del bene tutelato e alla centralità della persona offesa, unica titolare del diritto, nessun dolo specifico (al fine di), nè alcun movente esclusivo (al solo scopo di) hanno il compito di tipizzare l’offesa. Qualsiasi valorizzazione di questi atteggiamenti interiori sposterebbe il disvalore della condotta incriminata dalla persona che subisce la limitazione della libertà sessuale a chi la viola.

7.4. L’atto deve poter essere definito come “sessuale” sul piano obiettivo, non su quello soggettivo delle intenzioni dell’agente. Se, perciò, il fine di concupiscenza non concorre a qualificare l’atto come sessuale, il fine ludico o di umiliazione della vittima non lo esclude (Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007, Rv. 236964; Sez. 3, n. 35625 del 11/07/2007, Polifrone, Rv. 237294). Ne consegue che: a) se l’autore del gesto è intimamente convinto di compiere un atto sessuale che tale oggettivamente non è, non è punibile ai sensi dell’art. 49 c.p., comma 1; b) se l’autore del gesto compie un atto oggettivamente sessuale nella convinzione del contrario incorre in un inescusabile errore di diritto.

7.5. E’ necessario e sufficiente che l’imputato sia consapevole della natura “sessuale” dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria; tale natura preesiste alla volontà dell’agente, non è da questi creata, nè conformata. Essa appartiene all’elaborazione scientifica ma è anche espressione della cultura di una determinata comunità in un determinato momento storico e può variare da regione a regione, da Paese a Paese, secondo i costumi e le usanze locali; il medesimo gesto può non avere ovunque la stessa valenza sessuale, presso alcuni popoli potrebbe non averne affatto (cfr. Sez. 3, n 25112 del 2007, cit., in ordine al bacio russo).

7.6. Il sesso evoca l’eros, ne è per certi versi sinonimo. Si può dunque sostenere che la natura sessuale dell’atto deriva dalla sua attitudine ad essere oggettivamente valutato, secondo canoni scientifici e culturali, come erotico, idoneo cioè a incarnare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dal fatto che proprio questo sia lo scopo dell’agente. Tale valutazione oggettiva costituisce il necessario presupposto del diritto alla libertà sessuale dell’individuo, ne definisce anche contenuto e ampiezza, conformandone, ad un tempo, l’oggetto mediante l’incessante osmosi con la scienza ed i mutevoli costumi sociali.

7.7. Secondo la scienza non solo medica, ma anche psicologica, antropologica e sociologica e in base al comune sentire, i genitali, i glutei ed il seno oggettivamente esprimono, più di ogni altra parte del corpo ed in modo più naturale, diretto ed esplicito, la sessualità. Il loro volontario toccamento esprime, con rara immediatezza, la natura “sessuale” del gesto, sicchè, indipendentemente dalle intenzioni del suo autore (del tutto irrilevanti ai fini della sussistenza del reato), quando ciò avvenga senza il consenso di chi lo subisce o con l’inganno, viola il diritto dell’individuo di scegliere liberamente la persona con cui condividere questa parte di sè ed integra il delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen..

7.8. In alcuni casi, invece, la valutazione circa la natura “sessuale” dell’atto può essere esclusa dalla consuetudine, dal particolare contesto in cui si inserisce la condotta e/o dalla natura dei rapporti che intercorrono con il suo autore o dalla natura della prestazione (si pensi ai casi di assistenza alle persone non autosufficienti, agli atti medici, ai gesti d’affetto genitoriale, ai baci sulle guance dati in segno di affetto o di saluto); si tratta di situazioni che vanno valutate caso per caso e con estremo rigore al fine di escludere ogni ragionevole dubbio sul punto (Sez. 3, n. 10248 del 12/02/2014, Rv. 258588; Sez. 3, n. 37935 del 02/07/2004, Annunziata, Rv. 230041; si veda pure, Sez. 3, n. 41096, del 18/10/2011, Rv. 251316).

7.9. Va perciò esclusa l’interpretazione secondo la quale la nozione di “atto sessuale” deve essere circoscritta ai soli toccamenti delle zone (immediatamente) erogene del corpo, con esclusione di tutte le altre, ma vanno escluse anche improprie dilatazioni dell’ambito di operatività della fattispecie penale contrarie alle condizioni di sviluppo sociale e culturale nel quale l’atto si colloca (Sez. 3, n. 964 del 26/11/2014, n.m.).

7.10. La natura “sessuale” dell’atto (che preesiste – come detto – alle intenzioni dell’agente ma anche alla sensibilità della vittima) deve essere valutata secondo il significato “sociale” della condotta, avuto riguardo all’oggetto dei toccamenti, ma anche – quando ciò non sia sufficiente – al contesto in cui l’azione si svolge, ai rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte e ad ogni altro elemento eventualmente sintomatico di una indebita compromissione della libera determinazione della sessualità del soggetto passivo che sia oggettivamente e socialmente percepibile come tale.

7.11. Come ricordato anche dal Giudice delle leggi, “la condotta del (…) delitto di violenza sessuale consiste nel costringere taluno a compiere o subire, con violenza, minaccia o abuso di autorità, atti sessuali i quali abbracciano ora una gamma assai vasta di comportamenti, caratterizzati dall’idoneità a incidere comunque sulle facoltà della persona offesa di autodeterminarsi liberamente nella propria sfera sessuale. A fronte di una nozione di atto sessuale che continua ad avere come punti di riferimento da un lato la congiunzione carnale e dall’altro gli atti di libidine, ma intende distaccarsi dalla fisicità e materialità della distinzione per apprestare una più comprensiva ed estesa tutela contro qualsiasi comportamento che costituisca una ingerenza nella piena autodeterminazione della sfera sessuale, il legislatore ha avvertito l’esigenza di introdurre una circostanza attenuante per i casi di minore gravità (art. 609-bis c.p., comma 3). Mediante una consistente diminuzione (in misura non eccedente i due terzi) della pena prevista per il delitto di violenza sessuale (fissata, nel minimo, in cinque anni di reclusione), risulta così possibile rendere la sanzione proporzionata nei casi in cui la sfera della libertà sessuale subisca una lesione di minima entità. L’attenuante si pone dunque quale temperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono sulla libertà sessuale della persona offesa, e della conseguente diversa intensità della lesione dell’oggettività giuridica del reato” (Corte Costituzionale, sentenza n. 325 del 22/06/2005).

7.12. Nel caso di specie, fermo restando che i glutei costituiscono parte del corpo che esprimono di per sè la sessualità della persona, alla qualificazione di “atto sessuale” dei toccamenti posti in essere dall’imputato, concorrono, nella valutazione dei giudici distrettuali, i seguenti ulteriori aspetti contestualizzanti delle condotte: a) le modalità repentine e insidiose dei gesti posti in essere dall’imputato senza alcuna plausibile giustificazione, completamente al di fuori anche di quei contesti “camerateschi” evocati dal primo Giudice per giustificare il toccamento del sedere delle studentesse da parte del loro professore; b) l’assenza di qualsiasi rapporto, al di fuori di quello istituzionale, tra l’autore del gesto e le vittime tale da spiegare in altro modo il senso di tale condotta; c) la costante (ed incontestata) attenzione del professore alle (sole) studentesse ed, in particolare, i suoi apprezzamenti sul loro fisico, gli atteggiamenti morbosi, equivoci e disorientanti, i suoi costanti atteggiamenti di favore nei confronti di queste ultime.

7.13. Tanto basta per respingere in maniera decisa la tesi difensiva dell’imputato, che ancora una volta si avventura in ricostruzioni del fatto divergenti da quella della sentenza di secondo grado e sposa la inaccettabile ed aberrante tesi del primo Giudice che aveva escluso la natura sessuale degli atti in base alle ragioni diffusamente esposte in sede di esame del primo motivo.

7.14. E’ sufficiente qui ribadire che il toccamento del gluteo costituisce atto di natura oggettivamente sessuale, che tale sessualità può essere esclusa solo in particolarissime circostanze, nessuna delle quali ricorrenti nel caso di specie, che ai fini della sussistenza del reato è necessario e sufficiente che l’autore del gesto sia consapevole della natura sessuale dell’atto, a prescindere dalle sue convinzioni e dal fine perseguito.

  1. Il sesto motivo è manifestamente infondato.

8.1. L’errata indicazione delle conclusioni delle parti non determina alcuna nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 546 c.p.p., comma 3.

8.2. Peraltro, le conclusioni del difensore dell’imputato sono riportate in maniera sostanzialmente corretta laddove si afferma che “insiste per la conferma della sentenza o assoluzione perchè il fatto non sussiste”. Inutile spiegare che chiedere la conferma della sentenza di primo grado esclude, sul piano logico, che l’imputato l’abbia impugnata.

  1. Il settimo motivo è inammissibile alla luce dell’insegnamento di Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016, secondo il quale le statuizioni civili di condanna al pagamento di una provvisionale possono essere oggetto esclusivamente di richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 612 cod. proc. pen..
  2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 3.000,00. La declaratoria di inammissibilità comporta anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 70, copia del dispositivo deve essere trasmessa all’amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico (il M.I.U.R.).

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili C.G., P.S., P.G. e M.C. che liquida in complessivi Euro 3.500 in favore di C.G. e in complessivi Euro 4.600 in favore delle altre parti civili, oltre a spese generali e accessori come per legge.

La Corte dispone inoltre che copia del presente dispositivo sia trasmessa alla amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico a norma del D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 70.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

Originally posted 2022-06-19 15:41:39.