PENALE DOGANALE AVVOCATO ESPERTO REATO CONTRABBANDO

PENALE DOGANALE AVVOCATO ESPERTO REATO CONTRABBANDO

DA CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 settembre 2019, n. 22745

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AVVOCATO PENALISTA ESPERTO DI ESPERIENZA APPELLO CASSAZIONE TRIBUNALE

che in tema di tributi doganali, l’azione di recupero “a posteriori” può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto quando la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente – a prescindere dall’esito – di condanna o assolutorio

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La giurisprudenza della sezione quinta, malgrado alcune pronunzie di segno contrario (Cass. n. 11932/2012) è andata progressivamente assestandosi nel senso di ritenere che in tema di tributi doganali, l’azione di recupero “a posteriori” può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto quando la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente – a prescindere dall’esito – di condanna o assolutorio del giudizio – purché sia trasmessa, nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza, la “notitia criminis”, primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta, destinato ad essere sciolto all’esito del giudizio penale (cfr. Cass. n. 5384/2012; Cass. n. 14016/2012; Cass. n. 8046/13; Cass. n. 8322/2013; Cass. 8708/2013), altrimenti, il periodo intercorrente tra la data di contabilizzazione o di esigibilità del debito doganale e la data in cui è divenuta irrevocabile la decisione penale «sarebbe privo di riferimento temporale e dilatabile all’infinito», compromettendo la certezza dei rapporti giuridici (vedi, tra molte, Cass. n. 9773/10, n. 19195, n. 20513, n. 21377 e n. 22014 del 2006, n. 14016/12, n. 20764, 20768 e 26018/13, 26045/16). Depone in tal senso la giursprudenza comunitaria (sentenza 19 ottobre 2017, C522-16 punto 61).

Sicchè corretta è l’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione sull’articolo 84 del D.P.R. n. 43/1973, per cui il recupero dei dazi poteva avvenire anche oltre il termine di tre anni, purché in tale triennio fosse stata trasmessa una notizia di reato all’autorità giudiziaria in relazione ai fatti sottostanti la dichiarazione doganale.

Ne consegue la correttezza della sentenza laddove ha ritenuto che, avendo la GdF inoltrato il rapporto alla procura della Repubblica di Savona il 23/3/2001, a quella data, per le operazioni contabilizzate nel 1997 e per parte di quelle contabilizzate nel 1998, era maturato il termine di prescrizione triennale.

  1. Col secondo motivo, proposto ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., la società lamenta la violazione degli artt. 11 del d.lgs. 374/90, 84, 2° e 3° co., del d.P.R. 43/73, 221, 4° co., reg. CEE 2913/92, là dove il giudice d’appello ha ritenuto la maturazione del termine di prescrizione dell’azione di accertamento e recupero dazi.

Ad avviso dell’ufficio, la CTR avrebbe dovuto ritenere sospeso il termine di prescrizione delle fasi di accertamento e di revisione per tutta la durata del processo penale a mente degli artt. 84, comma 3, TULD e 221 CDC.

Il motivo, relativo per quanto sopra detto alle operazioni di importazione effettuate nel triennio precedente la data di inoltro del rapporto alla procura della Repubblica (23 marzo 2001) – frutto di imprecisione lessicale è il richiamo che si legge nella sentenza alle operazioni “contabilizzate dal 23 marzo 2001”, essendo incontestato che le operazioni di importazione si svilupparono nell’arco temporale 1997 – 2000 e che il 23 marzo 2001 è la data di inoltro del rapporto della GdF, è fondato.

L’art. 221, par. 4, Reg. (CEE) n. 2913/92, sopra richiamato, non prevede di per sé alcun termine di prescrizione e nemmeno le cause di sospensione o d’interruzione della prescrizione applicabile, rinviando, attraverso il riferimento alle «condizioni previste dalle disposizioni vigenti», al diritto nazionale per il regime della prescrizione dell’obbligazione doganale, qualora tale obbligazione sorga a seguito di un atto che era, nel momento in cui è stato commesso, perseguibile penalmente, per cui è rimesso ad ogni Stato membro determinare il regime della prescrizione delle obbligazioni doganali che è stato possibile accertare a causa di un fatto passibile di reato. Pertanto, trova applicazione – non ostandovi la disciplina eurounitaria – l’art. 84, secondo comma, lett. d), del testo unico delle leggi doganali, secondo cui «qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili» (cfr. Cass., ord., 5 ottobre 2018, n. 24513; Cass., ord., 12 gennaio 2018, n. 615; Cass. 16 dicembre 2016, n. 26045. Sufficiente, ai fini della proroga, è che le autorità che procedono al recupero dei dazi non riscossi ravvisino una fattispecie prevista come reato dal diritto penale nazionale e comunichino la relativa notizia entro il termine triennale dalla contabilizzazione o dall’esigibilità dell’obbligazione doganale.

Questa interpretazione, reputata costituzionalmente conforme dalla sentenza n. 247 del 25 luglio 2011 della Corte Costituzionale, trova sostegno nel principio, sia pure espresso ai fini dell’applicazione dell’eccezione prevista dall’art. 3, Regolamento CEE n. 1697/79, secondo cui le norma non esige che azioni giudiziarie repressive siano effettivamente avviate dalle autorità penali dello Stato membro, con la conseguenza che la qualificazione di un atto come «passibile di un’azione giudiziaria repressiva» rientra nella competenza delle autorità doganali che devono stabilire l’importo esatto dei dazi di cui si tratta (Corte giust. 18 dicembre 2007, Sopropè).

La regola comunitaria sovrapponendosi alle regole nazionali e prevalendo su di esse si applica non soltanto al termine di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali, ma anche a quello di decadenza per la revisione dell’accertamento, stabilito dall’art. 11 del d.lgs. 374/90, in ovvia coerenza, del resto, con la loro ratio, che è quella di impedire che il decorso del tempo giovi a chi ha occultato il credito e di impedire altresì che giovi al debitore l’ostacolo all’azione amministrativa determinato dal procedimento di indagine penale (in termini, sia pure con riguardo alle omologhe norme stabilite dal regolamento CEE del Consiglio numero 1697 del 1979, vedi Cass. n. 9253/13).

Può, a conclusione, rilevarsi che anche il dettato normativo è coerente con questa impostazione: il sintagma decreti e sentenze che figura nell’art. 84, comma 3, TULD ha natura descrittiva e, con il termine “decreto”, si riferisce a tutte le situazioni giuridiche che determinano la chiusura del procedimento, comprensivo non solo del decreto penale di condanna ma anche del decreto di archiviazione che, pur non costituendo un provvedimento suscettibile di passaggio in giudicato, contiene in sé una relativa stabilità, suscettibile di rimozione solo in presenza di situazioni tassativamente determinate.

La sospensione del termine, quindi, si collega alla sola pendenza del processo penale ed è priva di rilevanza la formula di archiviazione pronunciata per prescrizione o morte del reo.

 

 

 

Originally posted 2020-05-01 17:36:52.