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DIFFAMAZIONE FACEBOOK SE SI REPLICA DOPO 20 MINUTI

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REATI INFORMATICI

Oggi voglio affrontare un argomento serio che riguarda tutti noi quando si tratta di comunicare online: la diffamazione. Troppo spesso vediamo sui social media persone che diffamano gli altri senza rendersi conto delle gravi conseguenze legali e personali che questo comporta.

La diffamazione non è solo una questione di cattivo gusto o mancanza di rispetto, è un vero e proprio reato. Quando diffondiamo informazioni false o danneggianti su una persona o un’azienda, ciò può avere conseguenze devastanti sulle loro vite personali e professionali. Oltre a danneggiare la reputazione della vittima, la diffamazione può portare a azioni legali che possono causare gravi

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danni finanziari e persino conseguenze penali.

È importante ricordare che tutto ciò che condividiamo online ha un impatto. Prima di pubblicare o condividere informazioni su qualcuno, è fondamentale verificare la loro veridicità e considerare le possibili conseguenze delle nostre azioni. Inoltre, è essenziale rispettare la privacy e la dignità delle persone, evitando di divulgare informazioni personali o di denigrare gli altri solo per puro diletto o vendetta.

Se ci troviamo di fronte a contenuti diffamatori online, è importante agire in modo responsabile. Possiamo segnalare il contenuto ai gestori della piattaforma o, se necessario, consultare un avvocato per esplorare le nostre opzioni legali. Inoltre, possiamo contribuire a educare gli altri sulle conseguenze della diffamazione e promuovere un ambiente online più rispettoso e responsabile.

In conclusione, diffondere informazioni false o danneggianti su Internet non è solo moralmente riprovevole, ma è anche illegale. Dobbiamo impegnarci tutti a comunicare in modo responsabile e a trattare gli altri con rispetto e dignità, sia online che offline.

Con sentenza numero 409/2024 – depositata il 05/01/2024 (pubblica udienza 21.11.2023) resa dalla Corte di cassazione – sezione prima penale, ha deciso sul delitto di diffamazione la sussistenza del delitto di diffamazione contestato all’autore di un post offensivo quando la replica del destinatario interviene a breve distanza di tempo.

perchè si abbia diffamazione  è richiesto ai sensi art 595 cp :

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente(1), comunicando con più persone(2), offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato(3), la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa [57-58bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità(4), ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate(5)(6).

Il bene giuridico oggetto di tutela è la reputazione della persona offesa.

I presupposti del reato sono i seguenti:

 l’assenza dell’offeso, consistente nell’impossibilità che la persona offesa percepisca direttamente l’addebito diffamatorio. L’impossibilità di difendersi determina infatti una maggiore potenzialità offensiva rispetto alla mera ingiuria (ad oggi comunque depenalizzata).

 L‘offesa alla reputazione, intendendosi la possibilità che l’uso di parole diffamatorie possano ledere la reputazione dell’offeso.

 La presenza di almeno due persone in grado di percepire le parole diffamatorie (esclusi il soggetto agente e la persona offesa). La giurisprudenza ritiene configurato il delitto in esame anche qualora l’offesa sia comunicata ad una persona sola, affinché questa, però, la comunichi ad altre.

Trattasi di reato di evento, che si consuma nel momento della percezione da parte del terzo delle parole diffamatorie.

La condotta è scriminata in caso di esercizio del diritto di cronaca, critica e satira, quando attuata nei limiti di verità, continenza e pertinenza.

  1. In tema di diffamazione, ricorre l’esimente dell’esercizio dei diritti di critica e di satira politica nel caso in cui le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un’aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale.
  2. In tema di delitti contro l’onore, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale.
  3. tema di diffamazione, il contenuto allusivo e insinuante di uno scritto o di una frase pronunciata non assume rilevanza penale nel caso in cui non sia immediatamente e inequivocabilmente percepibile secondo parametri di comune comprensione, ancorati al registro di verifica dell’uomo medio.
  4. In tema di diffamazione, la scriminante del diritto di cronaca non opera nel caso in cui la notizia pubblicata su un sito “internet” provenga da uno scritto anonimo, in quanto insuscettibile del controllo di veridicità e, quindi, non meritevole di interesse pubblico.
  5. La cassazione  ha correttamente  puntualizzato che solo la contemporanea  presenza del reo e persona offesa rappresenta  ingiuria , altrimenti abbiamo la diffamazione  – oramai depenalizzata – per la quale residua la sola azione risarcitoria in sede civile.