IL REATO DI RECICLAGGIO AVVOCATO ESPERTO DIFENDE     648 bis c.p., punisce invece chiunque, fuori dei casi diconcorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

   IL REATO DI RECICLAGGIO AVVOCATO ESPERTO DIFENDE

BENEFICIO INVENTARIO AVVOCATO BOLOGNA

il reato di autoriciclaggio  la legge n. 186 del 15 dicembre 2014 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2015, il delitto di autoriciclaggio.

IL REATO DI RECICLAGGIO AVVOCATO ESPERTO DIFENDE     648 bis c.p., punisce invece chiunque, fuori dei casi diconcorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

  648 bis c.p., punisce invece chiunque, fuori dei casi diconcorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa

 

 

 

RECICLAGGIO E AUTORECICLAGGIO DIFFERENZE

Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell’aggirare la libera e normale esecuzione dell’attività posta in essere. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabili i gravi indizi di reato in relazione ad una condotta consistita nella ricezione di somme di provenienza illecita su conti correnti personali e nella successiva effettuazione di operazioni bancarie comportanti ripetuti passaggi di denaro di importo corrispondente su conti di diverse società, oggettivamente finalizzate alla “schermatura” dell’origine delle disponibilità).

Il delitto di riciclaggio, che può essere occasionalmente commesso per mezzo della falsificazione di un documento, non assorbe il relativo delitto di falso documentale, non essendo possibile considerare il primo delitto come reato complesso rispetto al secondo, anche alla luce dell’art. 84 c.p. (Fattispecie in tema di riciclaggio di autovettura e falsificazione dei relativi documenti di accompagnamento).

In tema di riciclaggio, le operazioni di ripulitura del denaro “sporco” effettuate da esperti del settore bancario integrano l’aggravante del fatto commesso nell’esercizio di un’attività professionale, che, per la sua natura oggettiva, si estende a tutti i concorrenti del reato.

Il concorrente nel delitto associativo mafioso può essere chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dall’attività associativa, sia quando il delitto presupposto sia da individuarsi nei delitti fine, attuati in esecuzione del programma criminoso, sia quando esso sia costituito dallo stesso reato associativo, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti.

 

Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, Il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consumato nei confronti di due soggetti sorpresi nell’atto di smontare parti di veicolo provento di furto).

In tema di riciclaggio, il reato presupposto può essere anche commesso all’estero. (Fattispecie di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di ingenti somme di denaro, provento di attività di deposito in banche nordamericane di assegni contraffatti apparentemente emessi da società primarie, posti all’incasso con modalità truffaldine, con successiva movimentazione delle somme mediante il compimento di operazioni bancarie e sul circuito di “money transfer”, al fine di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa delle stesse).

 

(1)Fuori dei casi di concorso nel reato(2), chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti(3) da delitto [non colposo](4); ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa(5), è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi(6).

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l’accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso.

Integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell’occultamento, possa ritenersi certa la sua provenienza illecita, non essendo necessario, a tal fine, l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, della sua esatta tipologia e dei suoi autori, posto che il giudice può affermarne l’esistenza attraverso prove logiche.

Integra il reato di riciclaggio la condotta di chi, impossessatosi di un cane di provenienza furtiva, sostituisce il microchip che lo contraddistingue, essendo tale operazione idonea ad ostacolare l’accertamento dell’origine delittuosa dell’animale.

Il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di riciclaggio consumato nei confronti di due soggetti sorpresi nell’atto di smontare parti di veicolo provento di furto).

In tema di riciclaggio, il reato presupposto può essere anche commesso all’estero. (Fattispecie di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di ingenti somme di denaro, provento di attività di deposito in banche nordamericane di assegni contraffatti apparentemente emessi da società primarie, posti all’incasso con modalità truffaldine, con successiva movimentazione delle somme mediante il compimento di operazioni bancarie e sul circuito di “money transfer”, al fine di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa delle stesse).

L’attività di “taroccamento” o di “cannibalizzazione” di autovetture provento di furto, pur se tesa ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, non rientra tra le condotte tipiche di autoriciclaggio individuate dall’art. 648-ter.1 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la condanna per autoriciclaggio dell’autore del furto dell’autovettura).

Il reato di intestazione fittizia, previsto dall’art. 12-quinquies della legge n. 356 del 1992, si distingue dal delitto di riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen. perché, mentre in quest’ultima fattispecie è necessario che i beni su cui vengano poste in essere le condotte incriminate siano provenienza di delitto, nella prima si persegue solo l’obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che, se provata, può integrare altri reati.

Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l’identificazione della sua origine delittuosa. (Fattispecie in tema di riciclaggio di un trattore con semirimorchio di provenienza furtiva attuato mediante sostituzione delle targhe).

Integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo il delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen. a forma libera ed attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario. (Fattispecie relativa a prelevamento, in unica soluzione, da parte dell’imputata, di una ingente somma di denaro in contanti a pochi giorni dall’arresto del marito per i reati di associazione a delinquere, riciclaggio di autovetture, concussione e falso).

In tema di distinzione tra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione, l’elemento essenziale ai fini della qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. è la idoneità della condotta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, in presenza della quale, il concreto intento di lucro, può valere a rafforzare, ma non ad escludere, il dolo generico del riciclaggio.

In tema di riciclaggio, ove più siano le condotte consumative del reato, attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento ad un medesimo oggetto, si configura un unico reato a formazione progressiva, che viene a cessare con l’ultima delle operazioni poste in essere. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto realizzata la condotta consumativa del reato per l’intero arco temporale di operatività di una società costituita al fine di ripulire denaro, beni ed altre utilità, risultate in origine riconducibili ad esponenti di primo piano di “Cosa Nostra”).

È configurabile il reato di riciclaggio nell’ipotesi in cui oli non commestibili illecitamente prodotti all’estero vengono ricollocati sul mercato nazionale come olio extra vergine di oliva, attraverso illecite miscelazioni non rilevabili tramite le analisi ufficiali. (Principio affermato dalla Corte in tema di sequestro probatorio).

Risponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell’atto di smontare un’autovettura rubata, in quanto l’art. 648 bis cod. pen. configura un’ipotesi di reato a consumazione anticipata. (In motivazione, la Corte ha giustificato l’indicata natura del reato sulla scorta dell’espressione contenuta nell’art. 648 bis “operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della … provenienza” che non indica un evento etiologicamente connesso alla condotta, ma descrive le caratteristiche dell’atto punibile).

Il concorrente nel delitto associativo di stampo mafioso può essere chiamato a rispondere in quello di riciclaggio dei beni provenienti dall’attività associativa, sia quando il delitto presupposto sia da individuarsi nei delitti-fine, attuati in esecuzione del programma criminoso, sia quando esso sia costituito dallo stesso reato associativo, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti.

Commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di conti correnti accesi all’estero, formalmente intestati a società aventi sede in paradisi fiscali, ma in realtà appartenenti a terzi, e sui quali confluiscono i proventi di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza del denaro.

L’alterazione dei numeri di telaio di un veicolo di illecita provenienza è condotta idonea ad integrare il delitto di riciclaggio.

Le fattispecie criminose di riciclaggio e reimpiego, pur a forma libera, richiedono che le condotte siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l’obbiettivo di ostacolare l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del denaro.

Il momento perfezionativo del reato di riciclaggio si individua nella sostituzione dei beni sicché non rileva, ai fini della integrazione del reato, che parte degli oggetti materiali di una condotta continuata di riciclaggio sia pervenuta nella disponibilità dell’autore prima della novella legislativa – L. 9 agosto 1993, n.328 che ha previsto, tra l’altro, che i beni possano provenire da qualsiasi specie di delitto non colposo – e sia in concreto proveniente da delitti allora non considerati dalla norma di incriminazione del riciclaggio.

Integra l’elemento oggettivo del reato di riciclaggio anche il mero smontaggio di singoli pezzi, pur privi di codice identificativo, di un bene mobile registrato, come un ciclomotore, di provenienza delittuosa, rientrando tale condotta nella nozione normativa di operazione adatta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 12766 del 29 marzo 2011)

Cass. pen. n. 546/2011

Integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio, poiché il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che il termine di prescrizione, trattandosi di reato continuato, decorre dalla data di ogni singolo prelievo o trasferimento documentalmente individuabile).

L’affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio non richiede l’accertamento dell’esatta tipologia del delitto non colposo presupposto e, in particolare, la precisa identificazione del soggetto passivo, essendo sufficiente la prova logica della provenienza delittuosa delle utilità oggetto delle operazioni compiute, anche se il delitto presupposto sia delineato per sommi capi quanto alle esatte modalità di commissione.

In tema di riciclaggio, la consapevolezza dell’agente in ordine alla provenienza dei beni da delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione che i beni ricevuti per la sostituzione siano di derivazione delittuosa specifica, anche mediata.

Integra la fattispecie criminosa di riciclaggio “mediato” il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da uno ad altro conto corrente diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito.

Non si ha reato impossibile, in riferimento alla fattispecie criminosa di riciclaggio, ove sia agevole l’accertamento della provenienza illecita della “res”. (Fattispecie di riciclaggio di autovettura cui era stata apposta la targa di un’altra, in cui la Corte ha precisato che, per aversi reato impossibile, l’inidoneità dell’azione dev’essere “ex ante” assoluta e non può desumersi dal mero fatto che il reato sia stato agevolmente scoperto).

Il delitto di riciclaggio, pur essendo a consumazione istantanea, è a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità frammentarie e progressive.

Integra il reato di riciclaggio lo spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva qualora l’agente ponga in essere altre attività idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene. (Nella fattispecie il colpevole era stato trovato anche in possesso di false carte di circolazione e di falsi documenti di guida che potevano indurre l’Autorità a ritenere che il conducente fosse il proprietario dell’autoveicolo: la Corte ha ritenuto che tali attività costituissero il compimento di operazioni dirette ad ostacolare l’accertamento della provenienza dell’autovettura).

 

 

 

 

L’autoreciclaggio è un reato finanziario che consiste nell’utilizzare denaro proveniente da attività illecite (come il riciclaggio di denaro o altre attività criminali) per investimenti o transazioni finanziarie al fine di dissimularne l’origine illegale. In sostanza, è il reinvestimento dei proventi di un reato per occultarne la provenienza e renderli legalmente utilizzabili.

Ai fini della configurabilità del delitto di impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita, di cui all’art. 648-ter cod. pen., la nozione di attività economica o finanziaria è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 cod. civ. e fa riferimento non solo all’attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche a quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle menzionate norme del codice civile. (Fattispecie in cui la Corte, annullando con rinvio l’ordinanza impugnata, ha ritenuto che può rientrare nella nozione di attività economica, quella di agevolazione della distribuzione di prodotti commercializzati da una società, oggetto di intestazione fittizia ex art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 356 del 1992, trattandosi di attività d’incremento dei profitti di un’impresa che opera illecitamente).

Per la configurabilità del reato di cui all’art. 648 ter cod. pen., non occorre che il reimpiego del danaro o degli altri beni provenienti da delitto avvenga in attività lecite, né che tali attività siano svolte professionalmente; non è altresì necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie, volte ad ostacolare l’individuazione o l’accertamento

Il delitto di cui all’art. 648 ter cod. pen. è configurabile anche se per il reato presupposto, commesso all’estero, sia stata disposta dall’autorità giudiziaria straniera l’archiviazione per ragioni esclusivamente processuali che non escludono la sussistenza del reato. (Fattispecie relativa a procedimento per i reati di malversazione e spoliazione fraudolenta, commessi in Germania, per i quali il pubblico ministero, ai sensi del codice di procedura penale tedesco, aveva ritenuto di non esercitare temporaneamente l’azione penale per la mancanza di un interesse pubblico).

 

ART 648 TER CP

 

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto(2), è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000(3).

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi(4).

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 648(5).

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

 

 

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato di cui all’art. 648 ter c.p., può riguardare una intera società e il relativo compendio aziendale quando sia riscontrabile un inquinamento dell’intera attività della stessa, così da rendere impossibile distinguere tra la parte lecita dei capitali e quella illecita. (Nella concreta fattispecie, si trattava di una società che aveva utilizzato capitali di provenienza illecita, riconducibili al gestore del patrimonio di un sodalizio di stampo mafioso, per coprire crisi di liquidità, onorare gli impegni assunti con le banche e i fornitori, ed incrementare l’attività aziendale).

Integra il solo delitto di impiego di beni di provenienza illecita, nel quale rimangono assorbiti quelli di ricettazione e di riciclaggio, colui che realizza, in un contesto unitario caratterizzato sin dall’origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate. (La Corte ha altresì precisato che, per converso, qualora, dopo la loro ricezione o la loro sostituzione, i beni di provenienza illecita siano oggetto, sulla base di una autonoma e successiva determinazione volitiva, di reimpiego, tale condotta deve ritenersi un mero “post factum” non punibile dei reati di ricettazione o di riciclaggio in forza della clausola di sussidiarietà contenuta nell’art. 648 ter c.p.).

Tra l’art. 648 ter c.p. e l’art. 648 c.p. esiste rapporto di specialità, in quanto tutti gli elementi generali di cui al delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) sono previsti anche nel reato di impiego di denaro di provenienza delittuosa (art. 648 ter), il quale contiene in sé un elemento specializzante costituito da un’attività ulteriore rispetto alla ricezione del denaro o di altra utilità e, cioè, dal relativo impiego in attività economiche o finanziarie. (Mass. redaz.).

Il testo del D.L. n. 285 del 1996 ha sostituito il primo comma ultimo periodo dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994, prevedendo la sospensione del procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli artt. 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione e stabilendo che qualsiasi richiedente il condono deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all’art. 2 della legge n. 15 del 1968, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti su indicati, sicché il termine di un anno, stabilito per il formarsi della concessione in sanatoria con il silenzio-assenso, deve ritenersi riaperto per consentire agli istanti di integrare la documentazione, giacché il delitto di cui all’art. 648 ter c.p. non era contemplato nei precedenti decreti legge non convertiti né nell’art. 39 della legge n. 724 del 1994, onde la dichiarazione sostitutiva dovrà concernere pure detto reato.

 

 

 

Non integra la condotta di autoriciclaggio il mero trasferimento di somme, oggetto di distrazione fallimentare, a favore di imprese operative, occorrendo a tal fine un “quid pluris” che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene. (Fattispecie relativa alla stipulazione di un contratto di affitto d’azienda in previsione del fallimento, nella quale la Corte ha osservato che, in assenza della verifica della concreta idoneità dell’operazione distrattiva ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene, si determinerebbe “un’ingiustificata sovrapposizione punitiva tra la norma sulla bancarotta e quella ex art. 648-ter.1 cod. pen.”).

Il reato di autoriciclaggio ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui vengono poste in essere le condotte di impiego, sostituzione o trasformazione di beni costituenti l’oggetto materiale del delitto presupposto, nessun rilievo dovendo quindi riconoscersi, ai fini della consumazione, alla circostanza che gli effetti delle condotte indicate si protraggono nel tempo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non integrasse reato il reimpiego di un’azienda oggetto di bancarotta, effettuato attraverso il trasferimento pluriennale di un ramo dell’azienda medesima avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge istitutiva del reato ed i cui effetti si erano protratti anche successivamente).

Ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato in presenza di un trasferimento di somme oggetto di distrazione fallimentare su conti stranieri di una società controllante di quella fallita).

In tema di autoriciclaggio, l’intervenuta tracciabilità, per effetto delle attività di indagine poste in essere dopo la consumazione del reato, delle operazioni di trasferimento delle utilità provenienti dal delitto presupposto non esclude l’idoneità “ex ante” della condotta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. (Fattispecie di trasferimento di ingenti somme di denaro tramite bonifici in favore di una costellazione di società estere che, a loro volta, effettuavano nuove operazioni di trasferimento a soggetti fisici e giuridici riconducibili all’indagato).

In tema di delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante relativa alla professionalità dell’attività svolta, prevista dall’art. 648-ter, comma secondo, cod. pen., non rilevano esclusivamente le attività per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione ad un particolare albo o una speciale abilitazione, ma qualunque attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi o allo scambio e distribuzione di beni nel mercato del consumo.

 

 

Reato di riciclaggio di denaro: cos’è. Abbiamo già detto che il riciclaggio di denaro è un insieme di operazioni volte a rendere lecito del denaro che lecito non è. Quando si parla di questo reato, però, ci sono sempre delle complessità, in quanto non è facile dare una delimitazione precisa a questo reato dal punto di vista giuridico, essendoci altri reati legati ad esso, come la ricettazione e il reimpiego.

L’articolo 648 bis del codice penale stabilisce che, chiunque sostituisce o trasferisce denaroproveniente da comportamenti delittuosi, ostacolandone l’identificazione, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con una multa da 5.000 a 25.000 €.

IL REATO DI RECICLAGGIO AVVOCATO ESPERTO DIFENDE     648 bis c.p., punisce invece chiunque, fuori dei casi diconcorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

3.2. La ritenuta necessità di esaminare la predetta questione giuridica impone di precisare, in via ancora preliminare, che la richiesta di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte non può essere accolta, poichè sul punto non risulta esistente alcun contrasto giurisprudenziale, trattandosi di questione “nuova”, la cui soluzione, d’altro canto, non appare suscettibile di dar luogo ad un contrasto giurisprudenziale. 3.3. Il riciclaggio penalmente rilevante (art. 648-bis c.p.), ed il reimpiego di danaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), quali ipotesi particolari di ricettazione (art. 648 c.p.), avevano ed hanno, come presupposto, l’esclusione della configurabilità del concorso dell’agente nel reato da cui il denaro, i beni e le utilità ricettate, riciclate o reimpiegate derivano. Per tale ragione la giurisprudenza (Sez. 6, sentenza n. 3390 del 14/07/1994, Maisto, Rv. 201066) aveva, ad esempio, ritenuto che non configura l’attività delittuosa prevista dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p. l’impiego nelle proprie attività economiche del danaro ricavato dal traffico di sostanze stupefacenti svolto dal medesimo soggetto, precisando (Sez. 2, sentenza n. 9226 del 23/01/2013, Del Buono, Rv. 255245) che non è punibile a titolo di riciclaggio il soggetto responsabile del reato presupposto che abbia in qualunque modo sostituito o trasferito il provento di esso, anche nel caso in cui abbia fatto ricorso ad un terzo inconsapevole, traendolo in inganno. Questa decisione (emessa in riferimento ad una fattispecie nella quale l’imputato era stato chiamato a rispondere del reato di riciclaggio per avere indotto una terza ignara, in età avanzata, a sottoscrivere una polizza grazie alla quale aveva riciclato denaro proveniente da una bancarotta) aveva, in particolare, osservato che, non essendo all’epoca previsto e punito dalla legge il delitto di autoriciclaggio, risultavano del tutto irrilevanti le modalità con le quali il soggetto agente avesse perseguito il fine di “autoriciclare” le utilità in qualunque modo tratte dalla commissione di un reato, ovvero che il predetto risultato fosse stato conseguito direttamente, oppure, ex art. 48 c.p., per interposta persona, traendo in inganno un terzo inconsapevolmente resosi autore materiale della condotta.

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IL REATO DI RECICLAGGIO AVVOCATO ESPERTO DIFENDE     648 bis c.p., punisce invece chiunque, fuori dei casi diconcorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

 

 

 

I fatti di “autoriciclaggio” erano ritenuti punibili unicamente in quanto integranti il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies, e quindi ricorrendo lo specifico fine di eludere la normativa in tema di misure di prevenzione: in particolare, secondo le Sezioni Unite (sentenza n. 25191 del 07/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259590) è configurabile il reato di cui all’art. 12-quinquies in danno dell’autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente dominus, al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poichè la disposizione di cui all’art. 12-quinquies citato consente di perseguire anche i fatti di “auto” ricettazione, riciclaggio o reimpiego. 3.3.1. Sollecitata in ambito internazionale a prevedere la rilevanza penale dell’autoriciclaggio (in particolare, come ricordato dalla dottrina, “il Fondo monetario internazionale, nel Rapporto sull’Italia del 2006, pur rilevando come la punibilità dell’autoriciclaggio non fosse prevista come necessaria nelle 40 Raccomandazioni del GAFI, ne raccomandava nondimeno l’introduzione, anche alla luce delle esigenze investigative rappresentate dalle stesse autorità italiane”; a sua volta, “l’OCSE, nel Rapporto sull’Italia del 2011, aveva rilevato cime una simile lacuna normativa rischiasse di indebolire la legislazione anticorruzione”), ed al dichiarato scopo di colmare la predetta lacuna, ovvero soltanto per incriminare le condotte lato sensu consistenti nel riciclaggio o reimpiego di beni di provenienza delittuosa, poste in essere dall’autore del (o dal concorrente nel) reato presupposto, la legge 15 dicembre 2014, n. 186 (pubblicata in G.U. n. 292 del 17 dicembre 2014, ed in vigore a partire dal 1 gennaio 2015) ha introdotto nel codice penale il nuovo art. 648-ter.1 (Autoriciclaggio), che sanziona “Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. 3.3.2. Che questo, e soltanto questo, fosse lo scopo perseguito dal legislatore attraverso l’introduzione del reato di cui all’art. 648-ter.1 c.p. emerge con chiarezza inequivocabile dai lavori preparatori, estremamente scarni sul punto a riprova del fatto che l’assunto era considerato pacifico. Ad esempio, nella Scheda di lettura che accompagna la L. 15 dicembre 2014, n. 186 (recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonchè per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio) si legge che Il comma 3 introduce – mediante l’inserimento di un nuovo art. 648-ter.1 c.p. – il reato di autoriciclaggio. In precedenza, infatti, il codice penale prevedeva, all’art. 648-bis, solo il riciclaggio, che punisce chi ricicla denaro o altre utilità provenienti da un reato commesso da un altro soggetto. Il riciclaggio in prima persona, ovvero la condotta di sostituzione o di trasferimento di denaro, beni o altre utilità ricavate commettendo un altro delitto doloso, non era punito. La norma è volta quindi a sanare tale lacuna nell’ordinamento”. Più o meno nei medesimo termini, nel Dossier n. 23 A.C. 2247, redatto dall’Ufficio studi della Camera dei deputati, esplicativo delle Disposizioni in oggetto, si legge che il “nuovo” reato di auto riciclaggio è “volto a punire chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Attualmente, infatti, il codice penale prevede, all’art. 648-bis, solo il riciclaggio, che punisce chi ricicla denaro o altre utilità provenienti da un reato commesso da un altro soggetto. Chi invece ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità che ha ricavato commettendo egli stesso un altro delitto doloso, non è punito. La norma è volta quindi a sanare tale lacuna nell’ordinamento”. 3.3.3. All’esito della predetta modifica normativa: – se il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, vengano impiegati, sostituiti, trasferiti, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa, dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, si applica l’art. 648-ter.1 c.p.; – se la predetta condotta venga posta in essere da soggetto che non abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, si applicano, a seconda dei casi, gli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. Può, tuttavia, discutersi in ordine alla qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal soggetto extraneus (ovvero che non abbia commesso, nè concorso a commettere, il delitto non colposo presupposto), il quale abbia fornito un contributo concorsuale causalmente rilevante alla condotta di autoriciclaggio posta in essere dal soggetto intraneus (ovvero che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo presupposto). 3.3.4. Parte della dottrina, pur senza esprimere in proposito certezze (ovvero considerando non risolto il dubbio interpretativo posto), ha ammonito che sarebbe paradossale ammettere che il riciclatore possa rispondere di concorso in autoriciclaggio. 3.3.5.

 

 

La parte assolutamente dominante della dottrina ha, invece, risolto il dubbio (pur se sulla base di giustificazioni dogmatiche disomogenee) nel senso che l’extraneus che concorre con l’autoriciclatore risponde (non di concorso in autoriciclaggio, bensì) di riciclaggio. La disamina che segue darà conto degli orientamenti emersi in seno alle dottrine più autorevoli. 3.3.5.1. Un orientamento, premesso che “la limitazione del perimetro della nuova incriminazione corrisponde – sul piano sistematico – al venir meno del c.d. privilegio dell’autoriciclaggio, che trovava la sua fonte nelle clausole di riserva degli artt. 648-bis e 648-ter c.p. (disposizioni che tuttora permangono, inalterate, nell’ordinamento)”, e che tale limitazione “segna i confini rispetto alle limitrofe figure degli artt. 648-bis e 648-ter c.p. e permette di risolvere le questioni connesse alle ipotesi di realizzazione in forma plurisoggettiva del reato di autoriciclaggio”, ritiene che “colui che, non avendo concorso nel delitto-presupposto, contribuisca alla realizzazione delle condotte tipizzate dall’art. 648-ter c.p., risponderà del reato di riciclaggio ovvero di quello contemplato dall’art. 648-ter c.p.”. Si osserva, in proposito, che “l’insieme costituito dalle condotte tipizzate dall’art. 648-ter.1 c.p. si iscrive completamente in quello disegnato dal combinato disposto delle due disposizioni finitime (artt. 648-bis e 648-ter c.p.): l’elemento specializzante non attiene, infatti, alle condotte quanto invece alla qualificazione soggettiva dell’autore (qualificazione rispetto alla quale gli insiemi in discorso si trovano in una condizione di alternatività reciproca). Considerando per contro il solo fronte delle condotte ricomprese rispettivamente nell’insieme costituito dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p. da un lato, e, dall’altro, quelle iscritte nell’insieme disegnato dall’art. 648-ter.1 c.p., è agevole avvedersi che quest’ultimo insieme è minore e completamente compreso nell’altro”. Sulla base di queste considerazioni, ed in particolare tenuto conto del reciproco atteggiarsi delle tre disposizioni in oggetto, troverebbe conferma la conclusione che “la condotta di colui che, non avendo concorso alla commissione del delitto-presupposto, fornisce un contributo causale all’autoriciclatore non integrerà una fattispecie di concorso ex art. 117 c.p. dando bensì luogo – sussistendone i requisiti – a un’ipotesi di riciclaggio (ovvero di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)”. 3.3.5.2. Altro orientamento ritiene che “l’autoriciclaggio può costituire un illecito penale a condizione che sia commesso dall’autore del reato-fonte, la cui qualifica marca il disvalore della fattispecie, tanto da richiedere una stretta connessione tra titolare della stessa ed esecutore del reato”; si sarebbe, pertanto, in presenza, di un c.d. “reato di mano propria”, in cui “l’individuazione del soggetto qualificato (…) si presenta (…) come vettore insostituibile di tipicità e componente decisiva del nucleo di disvalore del fatto”. D’altro canto, come risaputo, “nei reati di mano propria, la distribuzione dei ruoli, in caso di esecuzione plurisoggettiva, non ammette deroghe: la personale esecuzione dell’intraneus è condizione essenziale perchè possa consumarsi l’offesa al bene giuridico”. Tre sarebbero, secondo la dottrina in esame, le ricadute in tema di concorso di persone dell’inquadramento dell’autoriciclaggio come reato di mano propria: – autore della condotta tipica dovrà essere l’autore (o il concorrente) del/nel reato-fonte. Il limite minimo della partecipazione è dato dalle ipotesi di coautoria (o di esecuzione frazionata), nel senso che la fattispecie concorsuale potrà ritenersi integrata anche quando l’autore del reato-fonte abbia posto in essere un frammento costitutivo della “complessa” azione tipica; – specularmente, il reato di riciclaggio potrà essere commesso da “chiunque” non rivesta la qualità di autore o coautore del reato-fonte; – il precipitato più rilevante di una simile ricostruzione è che la condotta di mera messa a disposizione del provento nelle mani del terzo, perchè la reimpieghi, sarà destinata a restare penalmente irrilevante (come lo era prima della novella). In una tale evenienza, infatti, sarà il terzo estraneo a realizzare compiutamente l’illecito, del quale risponderà a titolo di riciclaggio o di reimpiego, non anche l’autore (o il concorrente) del/nel reato-fonte, non punibile in forza della clausola di sussidiarietà.

ABUSI EDILIZI :CASS 2019 RESPONSABILITA’ PROPRITARIO DEL FONDO PENALE BOLOGNA

3.3.5.3. Può, al contrario, ritenersi minoritario l’orientamento per il quale, costituendo l’autoriciclaggio un “reato proprio”, ed ammettendo i reati propri la realizzazione anche da parte di un terzo sprovvisto della qualifica soggettiva tipica, sarebbe configurabile il concorso nel reato di autoriciclaggio, a norma degli artt. 110 o 117 c.p., a seconda che il terzo extraneus abbia, o meno, consapevolezza della qualifica posseduta dall’intraneus; in tal modo, peraltro, “colui che ieri era autore di riciclaggio diviene oggi un concorrente in auto riciclaggio, come tale destinatario di una sanzione penale più mite”, con la conseguenza che quindi, pur come “conseguenza non voluta dal legislatore”, “calerebbe il sipario sulle fattispecie comuni di riciclaggio e reimpiego, a tutto vantaggio della nuova e meno grave incriminazione”, poichè “l’extraneus avrà buon gioco nel difendersi affermando che, per poter ripulire il provento illecito, decisivo è stato il contribuito dell’autore del delitto presupposto, suo immancabile concorrente”. 3.3.5.4. Una dottrina ha proposto di risolvere il problema in applicazione dei principi (non in tema di concorso di persone nel reato, bensì) in tema di concorso apparente di norme. Nei casi in cui la condotta del terzo extraneus risulti in astratto sussumibile nell’ambito della fattispecie di riciclaggio, ma integri, al tempo stesso, un contributo causale alla fattispecie di autoriciclaggio posta in essere dall’autore del delitto non colposo-presupposto, “il dilemma tra unicità e pluralità di reati, in capo al terzo extraneus, dovrà (e potrà) essere risolto in base agli ordinari criteri che consentono, se applicabili nel caso di specie, di risolvere nel senso dell’apparenza il concorso di norme”; pur in difetto di un rapporto di specialità strutturale tra le due fattispecie ed in assenza di clausole di sussidiarietà che regolino le reciproche interferenze, dovrebbe ritenersi che l’art. 648-bis c.p., reato più grave che incorpora l’intero disvalore oggettivo e soggettivo del fatto, esaurendolo, assorba, nei confronti del terzo extraneus, il meno grave autoriciclaggio; diversamente, non essendo la condotta dell’autore del reato presupposto neppure astrattamente sussumibile (anche sub specie di concorso) nell’ambito dell’art. 648-bis c.p. (in ragione dell’operare della clausola di riserva “fuori dei casi di concorso nel reato”), egli risponderà di autoriciclaggio, sia che abbia posto in essere in prima persona la condotta tipica, sia che si sia limitato a fornire un contributo concorsuale atipico dotato di efficienza causale alla sua realizzazione da parte del terzo extraneus. Detto in sintesi: “la condotta del terzo ricade sotto due norme incriminatrici, integrando plurisoggettivamente il reato di autoriciclaggio e monosoggettivamente quello di riciclaggio; sarà però solo quest’ultima norma a prevalere, in applicazione del principio di sussidiarietà. L’autore del reato presupposto resterà invece punibile per il solo reato di autoriciclaggio, non essendo la sua condotta rilevante ai sensi dell’art. 648-bis c.p.”. 3.3.6. A parere del collegio, la premessa dalla quale l’interprete deve ineludibilmente muovere, onde districarsi nel ginepraio delle possibili configurazioni del concorso di persone nel nuovo delitto di autoriciclaggio, è che la nuova incriminazione è stata concepita, in ossequio agli obblighi internazionali gravanti pattiziamente sull’Italia, essenzialmente, se non unicamente, al fine di colmare la lacuna riguardante l’irrilevanza penale delle condotte di c.d. “auto riciclaggio”, poste in essere dal soggetto autore di (o concorrente in) determinati reati-presupposto, che il legislatore ha ritenuto di individuare nei soli delitti non colposi (art. 648-ter.1 c.p., comma 1), come previsto anche in tema di riciclaggio (ma diversamente rispetto a quanto previsto in tema di ricettazione e reimpiego, che menzionano come reati-presupposto i delitti tout court, ciò a riprova del fatto che la normativa di settore è in più punti viziata da una frammentarietà sulla cui effettiva proficuità sarebbe opportuno avviare una seria riflessione). 3.3.6.1.

 

 

 

 

Da questa ineludibile premessa discende (a fronte di una possibile esegesi alternativa che non si pone in contrasto con la non controversa ratio della nuova incriminazione), l’impossibilità di interpretare la normativa allo stato vigente: – sia nel senso della attuale previsione di un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello precedente, per il soggetto che non abbia preso parte al reato-presupposto, ed abbia successivamente posto in essere una condotta lato sensu riciclatoria (tipica, ex art. 648-ter.1 c.p., od anche atipica), agendo in concorso con l’intraneus chiamato a rispondere di auto riciclaggio: ciò accadrebbe nel caso in cui si ritenesse che la predetta condotta dell’extraneus integra non più – come si riconosceva pacificamente prima dell’introduzione del reato di autoriciclaggio – il delitto di cui all’art. 648-bis c.p., bensì quello di concorso (ex artt. 110 o 117 c.p.) nel delitto di cui all’art. 648-ter.1 c.p., con la conseguenza, già evidenziata dalla dottrina, della sostanziale abrogazione dell’art. 648-bis c.p.; – sia nel senso della perdurante irrilevanza penale della condotta dell’intraneus (ovvero del soggetto che abbia preso parte al delitto presupposto non colposo) che si sia limitato a mettere a disposizione il provento del predetto delitto nelle mani del terzo, perchè lo reimpieghi, senza compiere in prima persona la condotta tipica di autoriciclaggio (come risulterebbe necessario ritenere ove si configurasse l’autoriciclaggio come delitto “di mano propria”). 3.3.6.2. D’altro canto, in assenza di clausole di sussidiarietà che regolino le reciproche interferenze tra le due fattispecie, ed in difetto di un rapporto di specialità strutturale tra gli artt. 648-bis (e 648-ter) c.p. e l’art. 648-ter.1 c.p., valorizzabile ex art. 15 c.p. (come osservato da altra dottrina, “a ben vedere, tra le due fattispecie vi è una relazione di eterogeneità: l’autoriciclaggio rilascia, rispetto al riciclaggio, un elemento di specialità per aggiunta, atteso che il reimpiego del provento non è un tratto costitutivo del reato di riciclaggio (per la cui punizione è sufficiente la ripulitura); quanto all’autore del reato, si prefigura una relazione di eterogeneità, di natura radicalmente contrappositiva: il soggetto attivo dell’autoriciclaggio è l’autore del reato-fonte (o un concorrente), mentre quest’ultimo non può, ex lege, essere autore del reato di riciclaggio. Viene meno alla radice, perciò, la possibilità di rintracciare una relazione di specialità tra le due norme (…)”), non è possibile risolvere la questione in esame argomentando come se essa ponesse unicamente un problema di concorso apparente tra norme. 3.3.7. Ciò premesso, nel rispetto della ratio che ha ispirato l’inserimento nel codice penale dell’art. 648-ter.1 c.p., ritiene il collegio che il soggetto il quale, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio, o comunque contribuisca alla realizzazione da parte dell’intraneus delle condotte tipizzate dall’art. 648-ter.1 c.p., continui a rispondere del reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. (ovvero, ricorrendone i presupposti, di quello contemplato dall’art. 648-ter c.p.) e non di concorso (a seconda dei casi, ex artt. 110 o 117 c.p.) nel (meno grave) delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p.. Nel predetto caso, soltanto l’intraneus risponderà del delitto di autoriciclaggio. 3.3.8. La diversificazione dei titoli di reato in relazione a condotte lato sensu concorrenti non deve meravigliare, non costituendo una novità per il sistema penale vigente, che ricorre a questa soluzione in alcuni casi di realizzazione plurisoggettiva di fattispecie definite dalla dottrina “a soggettività ristretta”. 3.3.8.1. Ad esempio, con riferimento al delitto di evasione (art. 385 c.p.), costituente, come l’autoriciclaggio, reato proprio, il concorso di terzi estranei non detenuti è autonomamente incriminato a titolo di procurata evasione, ex art. 386 c.p., valorizzando, come osservato dalla dottrina, “il diverso giudizio di colpevolezza che investe la condotta dell’intraneo e dell’estraneo (l’istintiva tendenza alla libertà incide infatti in chiave di attenuazione sulla rimproverabilità soggettiva del recluso, rispetto a chi non si trovi ristretto in carcere”. In argomento, questa Corte (Sez. 1, n. 886 del 05/07/1979, dep. 1980, Donadelli, Rv. 144052), premesso che l’art. 386 c.p. (procurata evasione) prevede un delitto che può concretarsi in due distinte forme di attività (la prima diretta allo svolgimento di un ruolo determinante e di primo piano nella preparazione immediata o nell’esecuzione dell’evasione; la seconda intesa, invece, a favorire la fuga, predisponendo i mezzi opportuni o assicurando gli aiuti necessari allo scopo), e rilevato che, in entrambe le forme, l’attività delittuosa deve essere finalizzata all’evasione della persona arrestata o detenuta, ha concluso, con orientamento tradizionalmente consolidato, perchè mai messo in discussione, che il delitto in questione consiste in un fatto di compartecipazione al reato di evasione, previsto e punito dall’art. 385 c.p., che la legge ha incriminato automaticamente, con la previsione di una specifica figura di reato, allo scopo di punirlo più gravemente – almeno di norma – di quanto non avverrebbe con l’applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato. 3.3.8.2.

 

 

 

Analogamente, in tema di infanticidio, si prevede un trattamento sanzionatorio diverso per la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, in quanto tali riferibili soltanto alla madre (art. 578 c.p., comma 1), e per coloro che concorrono nel fatto di cui al comma 1 (art. 578 c.p., comma 2): la dottrina ha, in proposito, osservato che la possibilità del concorso di terzi estranei nel reato proprio c.d. “a soggettività ristretta” commesso dalla madre “è stata si contemplata, ma sottoposta ad un regime così peculiare da contraddire i canoni basilari della disciplina del concorso nel reato”. 3.3.8.3. Ad una differenziazione dei titoli di responsabilità il legislatore ha fatto ricorso anche in tema d’interruzione volontaria della gravidanza in violazione dei limiti di liceità (L. n. 194 del 1978, ex art. 19), prevedendo un’autonoma cornice edittale di pena, significativamente più mite, per la donna, “in ragione della considerazione del giudizio di minore riprovazione morale del fatto della gestante”. 3.3.9. Come in sintesi osservato da una dottrina, “schemi di previsioni a soggettività forte autorizzano la diversificazione dei titoli di reato ovvero delle risposte sanzionatorie; in tal senso, rispetto alle qualifiche di tipizzazione della colpevolezza, le indicazioni che emergono dalla parte speciale indicano soluzioni volte a differenziare le posizioni concorsuali. Un modello, questo, che sembra attagliarsi alla fattispecie del riciclaggio dove la diversificazione sanzionatoria (oltre che di titoli di reato) rispetto ai diversi soggetti attivi (…) costituisce un dato esplicito e (…) assai significativo nel senso della sua legittimazione”. 3.3.10. Anche la previsione di un trattamento sanzionatorio meno grave per il delitto di autoriciclaggio trova giustificazione unicamente con la considerazione del minor disvalore che anima la condotta incriminata, se posta in essere (non da un extraneus, bensì) dal responsabile del reato presupposto, il quale abbia conseguito disponibilità di beni, denaro ed altre utilità ed abbia inteso giovarsene, pur nei modi oggi vietati dalla predetta norma incriminatrice, risultando responsabile di almeno due delitti (quello non colposo presupposto e l’autoriciclaggio), non necessariamente in concorso ex art. 81 c.p.; di qui, l’ulteriore esigenza di mitigare, almeno in parte, le possibili conseguenze del cumulo materiale tra delitto presupposto ed autoriciclaggio, attraverso la previsione, per quest’ultimo (necessariamente posto in essere per secondo), di limiti edittali meno severi rispetto a quelli previsti il riciclaggio (ascrivibile al soggetto extraneus rispetto alla commissione del delitto-presupposto, e che quindi di esso non sopporta – a livello sanzionatorio – conseguenze, e nei confronti del quale, pertanto, anche per tale ragione, l’estensione del trattamento sanzionatorio favorable previsto in tema di autoriciclaggio risulterebbe del tutto priva di una valida giustificazione sistematica). 3.3.11. D’altro canto, prima dell’introduzione dell’art. 648-ter.1 c.p. – che, come premesso, non intendeva dettare una nuova disciplina per le condotte alle quali era già attribuito rilievo penale, bensì colmare l’anzidetta lacuna -, nessun dubbio era mai stato nutrito con riferimento alla configurabilità del reato previsto e punito dall’art. 648-bis c.p. in casi nei quali l’autore del delitto-presupposto, pur non punibile, avesse fornito un contributo rilevante alla condotta tipica del riciclatore extraneus; ed, invero, il concorso nell’attività riciclatoria del soggetto responsabile del reato presupposto è, secondo l’id quod plerumque accidit, ordinario (essendo naturale che la predetta attività illecita venga generalmente ordita su impulso e nell’interesse di quest’ultimo). La novità consiste unicamente nel fatto che, prima dell’introduzione del reato di autoriciclaggio, egli era un concorrente non punibile, mentre oggi è punibile. 3.3.11.1. Ciò premesso, e ribadito che, all’indomani della novella entrata in vigore il 1 gennaio 2015, la diversa condizione dell’intraneus rispetto al passato attiene esclusivamente al profilo della sua punibilità, non esiste alcuna ragione (per la verità, non soltanto non indicata, ma neppure ricercata dagli sparuti sostenitori dell’orientamento qui avversato, a ben vedere fondato su una lettura meramente formalistica delle disposizioni in discorso, che non tiene conto dei beni giuridici tutelati, della pacifica ratio dell’intervento novellatore de quo, oltre che delle implicazioni della dosimetria della pena, da valutare alla luce del parametro costituzionale della finalità rieducativa) per la quale la sopravvenuta incriminazione dell’autoriciclaggio dovrebbe incidere sulla rilevanza penale delle condotte di riciclaggio poste in essere dall’extraneus, sia quanto al titolo, sia quanto al conseguente trattamento sanzionatorio. Ciò conferma la correttezza dell’affermazione che la considerazione dell’ordinamento penalistico per le condotte poste in essere da chi non abbia preso parte alla commissione del reato presupposto “è invece rimasta immutata, constatata la medesimezza delle dinamiche di realizzazione delle attività riciclatorie”. 3.3.12. Sulla base delle predette considerazioni, deve concludersi che l’art. 648-ter.1 c.p. prevede e punisce come reato unicamente le condotte poste in essere dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo-presupposto, in precedenza non previste e punite come reato. Diversamente, per quanto in questa sede assume rilevanza, le condotte concorsuali poste in essere da terzi extranei per agevolare la condotta di autoriciclaggio posta in essere dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo presupposto, titolare del bene di provenienza delittuosa “riciclato”, conservano rilevanza penale quale fatto di compartecipazione previsto e punito dall’art. 648-bis c.p. più gravemente di quanto non avverrebbe in applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato, ex artt. 110 e 117 c.p. e art. 648-ter.1 c.p. 3.3.12.1.

 

 

 

Questa conclusione non trova decisivo ostacolo nella previsione di cui all’art. 648-ter.1 c.p., comma 7, il quale, attraverso il rinvio all’art. 648 c.p., u.c., prevede che le disposizioni in tema di autoriciclaggio, come quelle in tema di ricettazione, si applichino “anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”. Ferma essendo l’applicabilità dell’art. 648-ter.1 c.p. soltanto al soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo presupposto, e non anche a terzi non coinvolti nella commissione del delitto non colposo presupposto, la disciplina dettata dal settimo comma della predetta disposizione comporta unicamente, come già lucidamente posto in evidenza dalla dottrina, che “l’autoriciclaggio sussiste anche se l’autore non sia imputabile per il delitto-presupposto (purchè lo sia per l’autoriciclaggio) oppure non sia punibile per il delitto presupposto (si pensi all’impunità ex art. 649 c.p. del figlio per il furto in danno del padre, allorquando l’autoriciclaggio riguardi i beni sottratti) o, infine, quando manchi una condizione di procedibilità in relazione al delitto-presupposto (in altre parole, l’autoriciclaggio sussiste anche se ha ad oggetto beni provenienti da un delitto per il quale non può procedersi per mancanza di querela”. 3.3.13. Deve, pertanto, concludersi che l’odierna imputata, soggetto non concorrente nel delitto-presupposto, che ha riciclato, nell’interesse di B.L., autore del (o comunque, concorrente nel) delitto-presupposto indicato nel capo d’imputazione, denaro proveniente dalla commissione del predetto delitto, deve rispondere di riciclaggio, ex art. 648-bis c.p., e non di concorso in autoriciclaggio, ex art. 110 c.p. / art. 648-ter.1 c.p. 3.3.13.1. Tale valutazione evidenzia l’infondatezza di tutte le doglianze difensive formulate nell’ambito del secondo motivo.

  1. Il terzo motivo risulta assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni, del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato: il ricorrente si duole del fatto che la pena detentiva sia stata commisurata con riferimento alla pena-base di anni quattro e mesi sei di reclusione, superiore al limite edittale minimo, ma non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello: a prescindere dal fatto che il limite edittale minimo per la fattispecie accertata è pari ad anni quattro di reclusione, e quindi la pena ritenuta equa dai giudici del merito è ad esso estremamente prossima (oltre che ben lontana dal massimo edittale consentito, pari ad anni dodici di reclusione), il che rende di per sè la relativa determinazione incensurabile, deve aggiungersi che la Corte di appello ha, comunque, altrettanto incensurabilmente valorizzato, a giustificazione della contestata statuizione, la gravità della condotta, desunta dall’entità della somma riciclata nonchè dalle articolate e sofisticate modalità dell’operazione, che denotano elevata professionalità in materia.

E’, infatti, da ritenere correttamente adempiuto l’obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorchè sia indicato l’elemento, tra quelli di cui all’art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., n. 5519 del 21/4/1979, Rv. 142252): invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Rv. 245596; Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Rv. 265283).           . Il riciclaggio penalmente rilevante (art. 648-bis c.p.), ed il reimpiego di danaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), quali ipotesi particolari di ricettazione (art. 648 c.p.), avevano ed hanno, come presupposto, l’esclusione della configurabilità del concorso dell’agente nel reato da cui il denaro, i beni e le utilità ricettate, riciclate o reimpiegate derivano. Per tale ragione la giurisprudenza (Sez. 6, sentenza n. 3390 del 14/07/1994, Maisto, Rv. 201066) aveva, ad esempio, ritenuto che non configura l’attività delittuosa prevista dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p. l’impiego nelle proprie attività economiche del danaro ricavato dal traffico di sostanze stupefacenti svolto dal medesimo soggetto, precisando (Sez. 2, sentenza n. 9226 del 23/01/2013, Del Buono, Rv. 255245) che non è punibile a titolo di riciclaggio il soggetto responsabile del reato presupposto che abbia in qualunque modo sostituito o trasferito il provento di esso, anche nel caso in cui abbia fatto ricorso ad un terzo inconsapevole, traendolo in inganno. Questa decisione (emessa in riferimento ad una fattispecie nella quale l’imputato era stato chiamato a rispondere del reato di riciclaggio per avere indotto una terza ignara, in età avanzata, a sottoscrivere una polizza grazie alla quale aveva riciclato denaro proveniente da una bancarotta) aveva, in particolare, osservato che, non essendo all’epoca previsto e punito dalla legge il delitto di autoriciclaggio, risultavano del tutto irrilevanti le modalità con le quali il soggetto agente avesse perseguito il fine di “autoriciclare” le utilità in qualunque modo tratte dalla commissione di un reato, ovvero che il predetto risultato fosse stato conseguito direttamente, oppure, ex art. 48 c.p., per interposta persona, traendo in inganno un terzo inconsapevolmente resosi autore materiale della condotta. I fatti di “autoriciclaggio” erano ritenuti punibili unicamente in quanto integranti il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies, e quindi ricorrendo lo specifico fine di eludere la normativa in tema di misure di prevenzione: in particolare, secondo le Sezioni Unite (sentenza n. 25191 del 07/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259590) è configurabile il reato di cui all’art. 12-quinquies in danno dell’autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente dominus, al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poichè la disposizione di cui all’art. 12-quinquies citato consente di perseguire anche i fatti di “auto” ricettazione, riciclaggio o reimpiego. 3.3.1. Sollecitata in ambito internazionale a prevedere la rilevanza penale dell’autoriciclaggio (in particolare, come ricordato dalla dottrina, “il Fondo monetario internazionale, nel Rapporto sull’Italia del 2006, pur rilevando come la punibilità dell’autoriciclaggio non fosse prevista come necessaria nelle 40 Raccomandazioni del GAFI, ne raccomandava nondimeno l’introduzione, anche alla luce delle esigenze investigative rappresentate dalle stesse autorità italiane”; a sua volta, “l’OCSE, nel Rapporto sull’Italia del 2011, aveva rilevato cime una simile lacuna normativa rischiasse di indebolire la legislazione anticorruzione”), ed al dichiarato scopo di colmare la predetta lacuna, ovvero soltanto per incriminare le condotte lato sensu consistenti nel riciclaggio o reimpiego di beni di provenienza delittuosa, poste in essere dall’autore del (o dal concorrente nel) reato presupposto, la legge 15 dicembre 2014, n. 186 (pubblicata in G.U. n. 292 del 17 dicembre 2014, ed in vigore a partire dal 1 gennaio 2015) ha introdotto nel codice penale il nuovo art. 648-ter.1 (Autoriciclaggio), che sanziona “Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. 3.3.2. Che questo, e soltanto questo, fosse lo scopo perseguito dal legislatore attraverso l’introduzione del reato di cui all’art. 648-ter.1 c.p. emerge con chiarezza inequivocabile dai lavori preparatori, estremamente scarni sul punto a riprova del fatto che l’assunto era considerato pacifico. Ad esempio, nella Scheda di lettura che accompagna la L. 15 dicembre 2014, n. 186 (recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonchè per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio) si legge che Il comma 3 introduce – mediante l’inserimento di un nuovo art. 648-ter.1 c.p. – il reato di autoriciclaggio. In precedenza, infatti, il codice penale prevedeva, all’art. 648-bis, solo il riciclaggio, che punisce chi ricicla denaro o altre utilità provenienti da un reato commesso da un altro soggetto. Il riciclaggio in prima persona, ovvero la condotta di sostituzione o di trasferimento di denaro, beni o altre utilità ricavate commettendo un altro delitto doloso, non era punito. La norma è volta quindi a sanare tale lacuna nell’ordinamento”. Più o meno nei medesimo termini, nel Dossier n. 23 A.C. 2247, redatto dall’Ufficio studi della Camera dei deputati, esplicativo delle Disposizioni in oggetto, si legge che il “nuovo” reato di auto riciclaggio è “volto a punire chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Attualmente, infatti, il codice penale prevede, all’art. 648-bis, solo il riciclaggio, che punisce chi ricicla denaro o altre utilità provenienti da un reato commesso da un altro soggetto. Chi invece ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità che ha ricavato commettendo egli stesso un altro delitto doloso, non è punito. La norma è volta quindi a sanare tale lacuna nell’ordinamento”. 3.3.3. All’esito della predetta modifica normativa: – se il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, vengano impiegati, sostituiti, trasferiti, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa, dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, si applica l’art. 648-ter.1 c.p.; – se la predetta condotta venga posta in essere da soggetto che non abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, si applicano, a seconda dei casi, gli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. Può, tuttavia, discutersi in ordine alla qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal soggetto extraneus (ovvero che non abbia commesso, nè concorso a commettere, il delitto non colposo presupposto), il quale abbia fornito un contributo concorsuale causalmente rilevante alla condotta di autoriciclaggio posta in essere dal soggetto intraneus (ovvero che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo presupposto). 3.3.4. Parte della dottrina, pur senza esprimere in proposito certezze (ovvero considerando non risolto il dubbio interpretativo posto), ha ammonito che sarebbe paradossale ammettere che il riciclatore possa rispondere di concorso in autoriciclaggio. 3.3.5. La parte assolutamente dominante della dottrina ha, invece, risolto il dubbio (pur se sulla base di giustificazioni dogmatiche disomogenee) nel senso che l’extraneus che concorre con l’autoriciclatore risponde (non di concorso in autoriciclaggio, bensì) di riciclaggio. La disamina che segue darà conto degli orientamenti emersi in seno alle dottrine più autorevoli. 3.3.5.1. Un orientamento, premesso che “la limitazione del perimetro della nuova incriminazione corrisponde – sul piano sistematico – al venir meno del c.d. privilegio dell’autoriciclaggio, che trovava la sua fonte nelle clausole di riserva degli artt. 648-bis e 648-ter c.p. (disposizioni che tuttora permangono, inalterate, nell’ordinamento)”, e che tale limitazione “segna i confini rispetto alle limitrofe figure degli artt. 648-bis e 648-ter c.p. e permette di risolvere le questioni connesse alle ipotesi di realizzazione in forma plurisoggettiva del reato di autoriciclaggio”, ritiene che “colui che, non avendo concorso nel delitto-presupposto, contribuisca alla realizzazione delle condotte tipizzate dall’art. 648-ter c.p., risponderà del reato di riciclaggio ovvero di quello contemplato dall’art. 648-ter c.p.”. Si osserva, in proposito, che “l’insieme costituito dalle condotte tipizzate dall’art. 648-ter.1 c.p. si iscrive completamente in quello disegnato dal combinato disposto delle due disposizioni finitime (artt. 648-bis e 648-ter c.p.): l’elemento specializzante non attiene, infatti, alle condotte quanto invece alla qualificazione soggettiva dell’autore (qualificazione rispetto alla quale gli insiemi in discorso si trovano in una condizione di alternatività reciproca). Considerando per contro il solo fronte delle condotte ricomprese rispettivamente nell’insieme costituito dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p. da un lato, e, dall’altro, quelle iscritte nell’insieme disegnato dall’art. 648-ter.1 c.p., è agevole avvedersi che quest’ultimo insieme è minore e completamente compreso nell’altro”. Sulla base di queste considerazioni, ed in particolare tenuto conto del reciproco atteggiarsi delle tre disposizioni in oggetto, troverebbe conferma la conclusione che “la condotta di colui che, non avendo concorso alla commissione del delitto-presupposto, fornisce un contributo causale all’autoriciclatore non integrerà una fattispecie di concorso ex art. 117 c.p. dando bensì luogo – sussistendone i requisiti – a un’ipotesi di riciclaggio (ovvero di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)”. 3.3.5.2. Altro orientamento ritiene che “l’autoriciclaggio può costituire un illecito penale a condizione che sia commesso dall’autore del reato-fonte, la cui qualifica marca il disvalore della fattispecie, tanto da richiedere una stretta connessione tra titolare della stessa ed esecutore del reato”; si sarebbe, pertanto, in presenza, di un c.d. “reato di mano propria”, in cui “l’individuazione del soggetto qualificato (…) si presenta (…) come vettore insostituibile di tipicità e componente decisiva del nucleo di disvalore del fatto”. D’altro canto, come risaputo, “nei reati di mano propria, la distribuzione dei ruoli, in caso di esecuzione plurisoggettiva, non ammette deroghe: la personale esecuzione dell’intraneus è condizione essenziale perchè possa consumarsi l’offesa al bene giuridico”. Tre sarebbero, secondo la dottrina in esame, le ricadute in tema di concorso di persone dell’inquadramento dell’autoriciclaggio come reato di mano propria    Come è noto, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708), anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dettata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non “manifestamente illogica”, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non internamente “contraddittoria”, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente “incompatibile” con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (nell’affermare tale principio, la Corte ha precisato che il ricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, non può limitarsi ad addurre l’esistenza di “atti del processo” non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare, con l’atto processuale cui intende far riferimento, l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonchè dell’esistenza effettiva dell’atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest’ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l’interna coerenza della motivazione). 3.1. Non è dunque sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente “contrastanti” con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E’, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti “atti del processo”. 3.2. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale “esistenza” della motivazione e sulla permanenza della “resistenza” logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispettino sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Può quindi affermarsi che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, “mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece, consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano” (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).   Cassazione Penale   sez. II Sentenza 18/04/2018, n. 17235 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DIOTALLEVI G. – Presidente – Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere – Dott. BORSELLINO Maria D. – Consigliere – Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere – Dott. BELTRANI S. – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: T.S., nata a (OMISSIS); contro la sentenza del 15/09/2016 della Corte di appello di Napoli; Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Sergio Beltrani; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARDIA Delia, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per l’imputata l’avv. Nicola Madia, che ha depositato in udienza copia della memoria difensiva già depositata in Cancelleria in data 11/01/2018, ed ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione, ed in subordine il rinvio alla Sezioni Unite. RITENUTO IN FATTO La Corte d’appello di Napoli, con sentenza emessa in data 15 settembre 2016: – ha parzialmente confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 24 ottobre 2013, limitatamente all’affermazione di responsabilità dell’imputata T.S., in atti generalizzata, in ordine al reato di riciclaggio ascrittole al capo I); – ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata in ordine al reato associativo di cui al capo A) perchè estinto per prescrizione; – ha conseguentemente rideterminato le pene (principale ed accessoria) in termini più favorevoli, anche in considerazione della ritenuta prevalenza (e non equivalenza) delle riconosciute circostanze attenuanti sulla circostanza aggravante concorrente. Contro tale provvedimento, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1: I – art. 606/E: omessa motivazione ed illogicità della stessa quanto alla ritenuta consapevolezza dell’imputata in merito all’asserita provenienza illecita delle somme oggetto dell’operazione di riciclaggio contestata; II – art. 606/B: erronea applicazione dell’art. 2 c.p., comma 1 – art. 157 c.p. – art. 110 c.p. / art. 648-ter.1 c.p., commi 2 e 3, nella parte in cui la Corte d’appello non ha riqualificato i fatti accertati come concorso nel nuovo delitto di autoriciclaggio e non ha, per l’effetto, dichiarato: 1) l’insussistenza del fatto per non essere state impiegate le somme in attività economiche o finanziarie…; 2)… ovvero la non punibilità delle condotte per essere state le utilità de quibus utilizzate a godimento personale…; 3)… ovvero, che il fatto non era previsto come reato nel momento in cui è stato commesso…; 4)… ovvero, infine, l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione; III – 606/E: illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d’appello non ha calibrato la pena base sul minimo edittale. Il 5 gennaio 2018 e gennaio 2018 nell’interesse dell’imputata sono state depositate due memorie difensive. All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

  1. Va preliminarmente rilevato che le memorie depositate nell’interesse dell’imputata presso la Cancelleria della Corte di cassazione il 5 gennaio e l’11 gennaio 2018, non possono essere esaminate, perchè depositate oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l’odierna udienza, fissato dall’art. 611 c.p.p..

1.1. Un orientamento tradizionale ed univoco di questa Corte ritiene, infatti, che il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall’art. 611 c.p.p. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall’obbligo di prendere in esame le stesse (cfr. Sez. 5, n. 2628 del 01/12/1992, dep. 1993, Boero, Rv. 194321; Sez. 1, n. 853 del 27/11/1995, dep. 1996, Coppolaro; Sez. 1, n. 23809 del 06/05/2009, Vattiata, Rv. 243799; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252711; Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutrì, Rv. 259618; Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Ciotti, Rv. 265935), in particolare osservando che la disposizione dell’art. 611 c.p.p. “si applica anche per (il procedimento) in udienza pubblica, ove si considerino la regola della pienezza e dell’effettività del contraddittorio cui si ispira il vigente codice di rito e la necessità per il giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate”. Si è, condivisibilmente, precisato anche che, ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 4, la presentazione dei motivi nuovi, ma anche delle memorie, deve avvenire nel numero di copie necessarie per tutte le parti (oltre che, ovviamente, per i componenti del collegio giudicante), e che le predette “copie sono in cancelleria, a disposizione delle controparti che, conoscendo i termini, sono in grado di ritirarle tempestivamente, senza che il rispetto del principio del contraddittorio richieda che venga data ad esse specifica comunicazione o notificazione”: a detta disposizione va riconosciuto valore generale in tema di impugnazioni, anche in considerazione della piena salvaguardia del contraddittorio, doverosa sia nell’uno, sia nell’altro tipo di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione.

  1. Ciò premesso, il primo motivo è infondato.

2.1. La Corte di appello, riproponendo legittimamente le considerazioni del primo giudice, condivise perchè suffragate dagli elementi acquisiti, ha incensurabilmente osservato (f. 4 ss. della motivazione della sentenza impugnata) che “l’imputata ha posto in essere plurime operazioni commerciali, finanziarie e societarie, attraverso le quali ha fatto rientrare in Italia ingenti somme (di illecita provenienza) che il B. ( B.L., in atti generalizzato) deteneva all’estero (avvalendosi della normativa del c.d. scudo fiscale), le ha utilizzate per l’acquisto della ANTEY s.r.l. (società della famiglia S. che aveva la proprietà dei quattro appartamenti siti in (OMISSIS)), quindi ha ceduto tali quote alla società belga CODEPAMO, le ha successivamente riacquistate (come quote della riacquistata FOUR SPA s.r.l.), tramite mandato fiduciario alla MELIOR TRUST, consentendo così al B. il definitivo acquisto del complesso immobiliare sito in via (OMISSIS)”. 2.1.1. In ordine a tali operazioni ed alla responsabilità della T. come ispiratrice ed artefice delle operazioni economiche in oggetto, sono state valorizzate le dichiarazioni del B. e del coimputato BO., nonchè gli esiti delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza di S. Giuseppe Vesuviano, veicolate in atti attraverso le dichiarazioni rese in dibattimento dagli operanti: “basti evidenziare che gli intermediari esteri utilizzati per compiere le operazioni descritte sono risultati avere in Italia il medesimo domicilio in Roma, via Gregoriana n. 38, coincidente con quello della TIME SERVICE s.r.l., società direttamente riferibile alla T.; inoltre, la società estera CODEPAMO è risultata essere stata utilizzata dall’imputata anche per compiere operazioni estranee alla vicenda B. (nella specie, operazioni relative alla ENGENEERING s.p.a. degli imprenditori A. e C.)”. 2.1.2. La provenienza illecita delle somme utilizzate per compiere le operazioni economiche in precedenza descritte, ed in particolare l’acquisto degli immobili siti in (OMISSIS), è stata incensurabilmente confermata dagli elementi riepilogati a f. 6 della sentenza impugnata, ed in particolare: – dalla sentenza n. 421/97 della Corte di appello di Milano, “che ha confermato in punto di penale responsabilità la sentenza del Tribunale di Milano, cha ha ritenuto B. (in concorso con G., CU. ed altri coimputati) responsabile del reato di appropriazione indebita continuata e pluriaggravata in relazione alla c.d. provvista BO., accertando che una parte di tale provvista (pari a circa 20 miliardi di lire) è entrata direttamente nella sua disponibilità”; – dagli accertamenti patrimoniali relativi agli anni 1993-2001 svolti a carico del B., “che hanno messo in rilievo la totale esorbitanza tra il flusso dei ricavi conseguiti e dichiarati ed il complesso delle risorse mobilitate dallo stesso B.”; – dalla circostanza che lo stesso B. “non è stato in grado (nè in questo, nè in altro processo) di dimostrare la provenienza delle somme detenute all’estero dalla sua attività professionale. Le sue dichiarazioni sul punto sono state correttamente ritenute inattendibili dal Tribunale, atteso che, diversamente da altre propalazioni, le stesse risultano prive di riscontri e, soprattutto, in contrasto con quanto accertato nel suddetto processo di Milano”. 2.1.3. Non appare inopportuno precisare che l’essersi avvalsi della normativa del c.d. “scudo fiscale” per fare rientrare in Italia ingenti somme che il B. deteneva all’estero, non rende priva di rilievo, ai fini de quibus, l’accertata provenienza delittuosa delle somme in tal modo rientrate in Italia, la cui individuazione si aveva perdurante interesse ad occultare attraverso le descritte operazioni. 2.1.4. La consapevolezza dell’imputata della provenienza illecita delle somme utilizzate per compiere le operazioni economiche in precedenza descritte, ed in particolare l’acquisto degli immobili siti in (OMISSIS), è stata incensurabilmente desunta dagli elementi riepilogati a f. 7 s. della sentenza impugnata, ed in particolare: – dal fatto che il B. e la T. “erano in rapporti di amicizia sin dall’inizio degli anni ‘90 (e, negli anni in esame, i due hanno avuto anche una relazione sentimentale); la T. era perfettamente informata dell’oggetto e dell’esito del processo di Milano (e, dunque, della acclarata appropriazione indebita di rilevanti somme in capo al B.) perchè in esso rimaneva coinvolto anche l’on. D.M., ex marito dell’imputata”; – dal fatto che “la T. era una esperta e competente professionista, come tale in grado di rendersi conto della reale finalità dell’operazione da lei stessa gestita su richiesta del B.”. 2.1.5. Con specifico riguardo alle finalità dell’operazione finanziaria in precedenza descritta, la Corte di appello, ed in precedenza il Tribunale, hanno osservato che essa “non poteva che assolvere alla necessità di “ripulitura del reato” anche mediante la “schermatura” dei singoli passaggi e, dunque, la riconducibilità dell’acquisto degli immobili al B.. La complessa operazione gestita dalla T. – puntualmente descritta dal consulente della pubblica accusa e non contestata dai consulenti di parte privata -, per come è stata ideata e gestita, era finanziata ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita delle somme utilizzate per l’acquisto della società titolare del complesso immobiliare ubicato in (OMISSIS): infatti, emerge dagli atti che la T. ha allestito negli anni un complesso intreccio di relazioni commerciali, societarie e finanziare anche tra società residenti in Italia ed all’estero, che non avevano alcuna plausibile ragione se non quella di far disperdere le tracce della provenienza delle somme, sol che si consideri che, dopo il rientro in Italia della provvista, il B. avrebbe potuto perfezionare personalmente l’acquisto degli immobili con il S. (con il quale già vi erano state pregresse intese) piuttosto che effettuare complessi passaggi che, dopo anni, si concretizzavano nel riacquisto della stessa società che solo qualche anno prima (2001) lo stesso B. aveva ceduto alla CODEPAMO (la ANTEY, poi SUITE 97 s.r.l., poi FOUR SPA s.r.l.), il tutto con notevole dispendio di tempo (ben tre anni) e di denaro (un costo aggiuntivo di circa 350.000 Euro corrisposto alla T.)”. 2.1.6. Nè, d’altro canto, è stata convincentemente indicata una diversa finalità dell’intricato groviglio di cessioni e riacquisti, coinvolgenti persone giuridiche sempre diverse, innanzi riepilogato.

  1. Il secondo motivo è, nel suo complesso, infondato.

3.1. Il ricorrente lamenta erronea applicazione dell’art. 2 c.p., comma 1 – art. 157 c.p. – art. 110 c.p. / art. 648-ter.1 c.p., commi 2 e 3, poichè la Corte d’appello non ha riqualificato i fatti accertati come concorso nel nuovo delitto di autoriciclaggio e non ha, per l’effetto, dichiarato: – l’insussistenza del fatto per non essere state impiegate le somme in attività economiche o finanziarie… -… ovvero la non punibilità delle condotte per essere state le utilità utilizzate a godimento personale… -… ovvero, che il fatto non era previsto come reato nel momento in cui è stato commesso… -… ovvero, infine, l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione. 3.1.1. Deve, in proposito rilevarsi che, dall’esame degli atti (consentito, ed anzi doveroso, anche in sede di legittimità, quando si tratti di esaminare una questione di natura processuale, quale è, nel caso in esame, quella della possibilità o meno, ex art. 606 c.p.p., comma 3, di dedurre una violazione di legge non dedotta in appello) risulta quanto segue: – a seguito dell’emissione della sentenza di primo grado, l’estratto contumaciale era stato notificato all’imputata il 10 marzo 2014; – l’atto di appello era già stato precedentemente depositato il 4 marzo 2014; – il termine per proporre appello scadeva il 24 aprile 2014; – la sentenza impugnata è stata deliberata dalla Corte d’appello in data 15 settembre 2016, e la difesa aveva concluso limitandosi a chiedere (cfr. verbale di udienza in atti) l’accoglimento dei motivi di appello. 3.1.2. L’art. 648-ter.1 è stato inserito nel codice penale con L. 15 dicembre 2014, n. 186, pubblicata in GU Serie generale n. 292 del 17 dicembre 2014, ed in vigore dal 1 gennaio 2015; E’, pertanto evidente: – da un lato, che l’art. 648-ter.1 c.p. non era vigente alla data utile per la presentazione dell’atto di appello; – dall’altro, che la predetta disposizione era già vigente nel corso del giudizio d’appello, il che avrebbe consentito la formulazione delle odierne doglianze. Ciononostante, l’imputata ed i suoi difensori non avevano formulato in appello alcuna richiesta quanto alla possibile qualificazione giuridica delle condotte accertate ai sensi dell’art. 648-ter.1 c.p., disposizione sopravvenuta astrattamente più favorevole. 3.1.3. Un orientamento di questa Corte ritiene che la questione della qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, quando alla pronuncia eventualmente conseguente il ricorrente abbia un interesse concreto e determinato (come si verifica nel caso di specie, nel quale alla diversa qualificazione giuridica del fatto accertato, ai sensi della disposizione sopravvenuta di cui all’art. 648-ter.1 c.p., potrebbero conseguire gli effetti favorevoli indicati dalla ricorrente), perché rientra nel novero delle questioni sulle quali la Corte di cassazione può decidere, ex art. 609 c.p.p., comma 2, anche se non siano state dedotte con i motivi di appello, pur se unicamente quando la sua soluzione non necessiti di nuovi accertamenti in punto di fatto (Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, De Juli, Rv. 232773; Sez. 5, n. 8432 del 10/01/2007, Gualtieri; Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730). 3.1.4. Il collegio condivide e ribadisce il predetto orientamento, con la precisazione che l’esercizio dei poteri d’ufficio ex art. 609 c.p.p. presuppone che il ricorso non sia di per sè inammissibile. Come già autorevolmente chiarito da questa Corte, infatti (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818, Ricci, che, in applicazione del principio, ha ritenuto che l’inammissibilità del ricorso per cassazione precluda la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e art. 609 c.p.p., comma 2, l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata nè eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso), “Il sistema delle impugnazioni (…) è contraddistinto comunque dal principio dispositivo, nel senso che è nella facoltà delle parti dare ingresso, attraverso un atto conforme ai requisiti di legge richiesti, al procedimento di impugnazione e delimitare i punti del provvedimento da sottoporre al controllo dell’organo giurisdizionale del grado successivo. Ne consegue che il momento di operatività dell’effetto devolutivo ope legis non può che coincidere con la proposizione di una valida impugnazione, che investa l’organo giudicante della cognizione della res iudicanda, con riferimento sia ai motivi di doglianza articolati dalle parti sia a quelli che, inerendo a questioni rilevabili d’ufficio, si affiancano per legge ai primi. Laddove l’impugnazione è inammissibile, non può il giudice ex officio dichiarare l’esistenza di una causa di non punibilità, posto che la verifica negativa di ammissibilità dell’impugnazione, come si è detto, ha valore assorbente e preclusivo rispetto a qualsiasi altra indagine di merito”. Trattasi, invero, di affermazioni di principio formulate con riferimento a diversa fattispecie, ma senz’altro valide anche con riferimento al caso in esame. 3.1.5. Nel caso in esame, peraltro, considerata l’ammissibilità del primo motivo di ricorso (pur, come già rilevato, infondato), la questione in oggetto deve comunque essere esaminata d’ufficio ex art. 609 c.p.p., comma 2. 3.2. La ritenuta necessità di esaminare la predetta questione giuridica impone di precisare, in via ancora preliminare, che la richiesta di rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte non può essere accolta, poichè sul punto non risulta esistente alcun contrasto giurisprudenziale, trattandosi di questione “nuova”, la cui soluzione, d’altro canto, non appare suscettibile di dar luogo ad un contrasto giurisprudenziale. 3.3. Il riciclaggio penalmente rilevante (art. 648-bis c.p.), ed il reimpiego di danaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), quali ipotesi particolari di ricettazione (art. 648 c.p.), avevano ed hanno, come presupposto, l’esclusione della configurabilità del concorso dell’agente nel reato da cui il denaro, i beni e le utilità ricettate, riciclate o reimpiegate derivano. Per tale ragione la giurisprudenza (Sez. 6, sentenza n. 3390 del 14/07/1994, Maisto, Rv. 201066) aveva, ad esempio, ritenuto che non configura l’attività delittuosa prevista dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p. l’impiego nelle proprie attività economiche del danaro ricavato dal traffico di sostanze stupefacenti svolto dal medesimo soggetto, precisando (Sez. 2, sentenza n. 9226 del 23/01/2013, Del Buono, Rv. 255245) che non è punibile a titolo di riciclaggio il soggetto responsabile del reato presupposto che abbia in qualunque modo sostituito o trasferito il provento di esso, anche nel caso in cui abbia fatto ricorso ad un terzo inconsapevole, traendolo in inganno. Questa decisione (emessa in riferimento ad una fattispecie nella quale l’imputato era stato chiamato a rispondere del reato di riciclaggio per avere indotto una terza ignara, in età avanzata, a sottoscrivere una polizza grazie alla quale aveva riciclato denaro proveniente da una bancarotta) aveva, in particolare, osservato che, non essendo all’epoca previsto e punito dalla legge il delitto di autoriciclaggio, risultavano del tutto irrilevanti le modalità con le quali il soggetto agente avesse perseguito il fine di “autoriciclare” le utilità in qualunque modo tratte dalla commissione di un reato, ovvero che il predetto risultato fosse stato conseguito direttamente, oppure, ex art. 48 c.p., per interposta persona, traendo in inganno un terzo inconsapevolmente resosi autore materiale della condotta. I fatti di “autoriciclaggio” erano ritenuti punibili unicamente in quanto integranti il reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies, e quindi ricorrendo lo specifico fine di eludere la normativa in tema di misure di prevenzione: in particolare, secondo le Sezioni Unite (sentenza n. 25191 del 07/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259590) è configurabile il reato di cui all’art. 12-quinquies in danno dell’autore del delitto presupposto, il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità, di cui rimanga effettivamente dominus, al fine di agevolare una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo, poichè la disposizione di cui all’art. 12-quinquies citato consente di perseguire anche i fatti di “auto” ricettazione, riciclaggio o reimpiego. 3.3.1. Sollecitata in ambito internazionale a prevedere la rilevanza penale dell’autoriciclaggio (in particolare, come ricordato dalla dottrina, “il Fondo monetario internazionale, nel Rapporto sull’Italia del 2006, pur rilevando come la punibilità dell’autoriciclaggio non fosse prevista come necessaria nelle 40 Raccomandazioni del GAFI, ne raccomandava nondimeno l’introduzione, anche alla luce delle esigenze investigative rappresentate dalle stesse autorità italiane”; a sua volta, “l’OCSE, nel Rapporto sull’Italia del 2011, aveva rilevato cime una simile lacuna normativa rischiasse di indebolire la legislazione anticorruzione”), ed al dichiarato scopo di colmare la predetta lacuna, ovvero soltanto per incriminare le condotte lato sensu consistenti nel riciclaggio o reimpiego di beni di provenienza delittuosa, poste in essere dall’autore del (o dal concorrente nel) reato presupposto, la legge 15 dicembre 2014, n. 186 (pubblicata in G.U. n. 292 del 17 dicembre 2014, ed in vigore a partire dal 1 gennaio 2015) ha introdotto nel codice penale il nuovo art. 648-ter.1 (Autoriciclaggio), che sanziona “Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. 3.3.2. Che questo, e soltanto questo, fosse lo scopo perseguito dal legislatore attraverso l’introduzione del reato di cui all’art. 648-ter.1 c.p. emerge con chiarezza inequivocabile dai lavori preparatori, estremamente scarni sul punto a riprova del fatto che l’assunto era considerato pacifico. Ad esempio, nella Scheda di lettura che accompagna la L. 15 dicembre 2014, n. 186 (recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonchè per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio) si legge che Il comma 3 introduce – mediante l’inserimento di un nuovo art. 648-ter.1 c.p. – il reato di autoriciclaggio. In precedenza, infatti, il codice penale prevedeva, all’art. 648-bis, solo il riciclaggio, che punisce chi ricicla denaro o altre utilità provenienti da un reato commesso da un altro soggetto. Il riciclaggio in prima persona, ovvero la condotta di sostituzione o di trasferimento di denaro, beni o altre utilità ricavate commettendo un altro delitto doloso, non era punito. La norma è volta quindi a sanare tale lacuna nell’ordinamento”. Più o meno nei medesimo termini, nel Dossier n. 23 A.C. 2247, redatto dall’Ufficio studi della Camera dei deputati, esplicativo delle Disposizioni in oggetto, si legge che il “nuovo” reato di auto riciclaggio è “volto a punire chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Attualmente, infatti, il codice penale prevede, all’art. 648-bis, solo il riciclaggio, che punisce chi ricicla denaro o altre utilità provenienti da un reato commesso da un altro soggetto. Chi invece ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità che ha ricavato commettendo egli stesso un altro delitto doloso, non è punito. La norma è volta quindi a sanare tale lacuna nell’ordinamento”. 3.3.3. All’esito della predetta modifica normativa: – se il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, vengano impiegati, sostituiti, trasferiti, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa, dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, si applica l’art. 648-ter.1 c.p.; – se la predetta condotta venga posta in essere da soggetto che non abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto, si applicano, a seconda dei casi, gli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. Può, tuttavia, discutersi in ordine alla qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal soggetto extraneus (ovvero che non abbia commesso, nè concorso a commettere, il delitto non colposo presupposto), il quale abbia fornito un contributo concorsuale causalmente rilevante alla condotta di autoriciclaggio posta in essere dal soggetto intraneus (ovvero che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo presupposto). 3.3.4. Parte della dottrina, pur senza esprimere in proposito certezze (ovvero considerando non risolto il dubbio interpretativo posto), ha ammonito che sarebbe paradossale ammettere che il riciclatore possa rispondere di concorso in autoriciclaggio. 3.3.5. La parte assolutamente dominante della dottrina ha, invece, risolto il dubbio (pur se sulla base di giustificazioni dogmatiche disomogenee) nel senso che l’extraneus che concorre con l’autoriciclatore risponde (non di concorso in autoriciclaggio, bensì) di riciclaggio. La disamina che segue darà conto degli orientamenti emersi in seno alle dottrine più autorevoli. 3.3.5.1. Un orientamento, premesso che “la limitazione del perimetro della nuova incriminazione corrisponde – sul piano sistematico – al venir meno del c.d. privilegio dell’autoriciclaggio, che trovava la sua fonte nelle clausole di riserva degli artt. 648-bis e 648-ter c.p. (disposizioni che tuttora permangono, inalterate, nell’ordinamento)”, e che tale limitazione “segna i confini rispetto alle limitrofe figure degli artt. 648-bis e 648-ter c.p. e permette di risolvere le questioni connesse alle ipotesi di realizzazione in forma plurisoggettiva del reato di autoriciclaggio”, ritiene che “colui che, non avendo concorso nel delitto-presupposto, contribuisca alla realizzazione delle condotte tipizzate dall’art. 648-ter c.p., risponderà del reato di riciclaggio ovvero di quello contemplato dall’art. 648-ter c.p.”. Si osserva, in proposito, che “l’insieme costituito dalle condotte tipizzate dall’art. 648-ter.1 c.p. si iscrive completamente in quello disegnato dal combinato disposto delle due disposizioni finitime (artt. 648-bis e 648-ter c.p.): l’elemento specializzante non attiene, infatti, alle condotte quanto invece alla qualificazione soggettiva dell’autore (qualificazione rispetto alla quale gli insiemi in discorso si trovano in una condizione di alternatività reciproca). Considerando per contro il solo fronte delle condotte ricomprese rispettivamente nell’insieme costituito dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p. da un lato, e, dall’altro, quelle iscritte nell’insieme disegnato dall’art. 648-ter.1 c.p., è agevole avvedersi che quest’ultimo insieme è minore e completamente compreso nell’altro”. Sulla base di queste considerazioni, ed in particolare tenuto conto del reciproco atteggiarsi delle tre disposizioni in oggetto, troverebbe conferma la conclusione che “la condotta di colui che, non avendo concorso alla commissione del delitto-presupposto, fornisce un contributo causale all’autoriciclatore non integrerà una fattispecie di concorso ex art. 117 c.p. dando bensì luogo – sussistendone i requisiti – a un’ipotesi di riciclaggio (ovvero di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)”. 3.3.5.2. Altro orientamento ritiene che “l’autoriciclaggio può costituire un illecito penale a condizione che sia commesso dall’autore del reato-fonte, la cui qualifica marca il disvalore della fattispecie, tanto da richiedere una stretta connessione tra titolare della stessa ed esecutore del reato”; si sarebbe, pertanto, in presenza, di un c.d. “reato di mano propria”, in cui “l’individuazione del soggetto qualificato (…) si presenta (…) come vettore insostituibile di tipicità e componente decisiva del nucleo di disvalore del fatto”. D’altro canto, come risaputo, “nei reati di mano propria, la distribuzione dei ruoli, in caso di esecuzione plurisoggettiva, non ammette deroghe: la personale esecuzione dell’intraneus è condizione essenziale perchè possa consumarsi l’offesa al bene giuridico”. Tre sarebbero, secondo la dottrina in esame, le ricadute in tema di concorso di persone dell’inquadramento dell’autoriciclaggio come reato di mano propria: – autore della condotta tipica dovrà essere l’autore (o il concorrente) del/nel reato-fonte. Il limite minimo della partecipazione è dato dalle ipotesi di coautoria (o di esecuzione frazionata), nel senso che la fattispecie concorsuale potrà ritenersi integrata anche quando l’autore del reato-fonte abbia posto in essere un frammento costitutivo della “complessa” azione tipica; – specularmente, il reato di riciclaggio potrà essere commesso da “chiunque” non rivesta la qualità di autore o coautore del reato-fonte; – il precipitato più rilevante di una simile ricostruzione è che la condotta di mera messa a disposizione del provento nelle mani del terzo, perchè la reimpieghi, sarà destinata a restare penalmente irrilevante (come lo era prima della novella). In una tale evenienza, infatti, sarà il terzo estraneo a realizzare compiutamente l’illecito, del quale risponderà a titolo di riciclaggio o di reimpiego, non anche l’autore (o il concorrente) del/nel reato-fonte, non punibile in forza della clausola di sussidiarietà. 3.3.5.3. Può, al contrario, ritenersi minoritario l’orientamento per il quale, costituendo l’autoriciclaggio un “reato proprio”, ed ammettendo i reati propri la realizzazione anche da parte di un terzo sprovvisto della qualifica soggettiva tipica, sarebbe configurabile il concorso nel reato di autoriciclaggio, a norma degli artt. 110 o 117 c.p., a seconda che il terzo extraneus abbia, o meno, consapevolezza della qualifica posseduta dall’intraneus; in tal modo, peraltro, “colui che ieri era autore di riciclaggio diviene oggi un concorrente in auto riciclaggio, come tale destinatario di una sanzione penale più mite”, con la conseguenza che quindi, pur come “conseguenza non voluta dal legislatore”, “calerebbe il sipario sulle fattispecie comuni di riciclaggio e reimpiego, a tutto vantaggio della nuova e meno grave incriminazione”, poichè “l’extraneus avrà buon gioco nel difendersi affermando che, per poter ripulire il provento illecito, decisivo è stato il contribuito dell’autore del delitto presupposto, suo immancabile concorrente”. 3.3.5.4. Una dottrina ha proposto di risolvere il problema in applicazione dei principi (non in tema di concorso di persone nel reato, bensì) in tema di concorso apparente di norme. Nei casi in cui la condotta del terzo extraneus risulti in astratto sussumibile nell’ambito della fattispecie di riciclaggio, ma integri, al tempo stesso, un contributo causale alla fattispecie di autoriciclaggio posta in essere dall’autore del delitto non colposo-presupposto, “il dilemma tra unicità e pluralità di reati, in capo al terzo extraneus, dovrà (e potrà) essere risolto in base agli ordinari criteri che consentono, se applicabili nel caso di specie, di risolvere nel senso dell’apparenza il concorso di norme”; pur in difetto di un rapporto di specialità strutturale tra le due fattispecie ed in assenza di clausole di sussidiarietà che regolino le reciproche interferenze, dovrebbe ritenersi che l’art. 648-bis c.p., reato più grave che incorpora l’intero disvalore oggettivo e soggettivo del fatto, esaurendolo, assorba, nei confronti del terzo extraneus, il meno grave autoriciclaggio; diversamente, non essendo la condotta dell’autore del reato presupposto neppure astrattamente sussumibile (anche sub specie di concorso) nell’ambito dell’art. 648-bis c.p. (in ragione dell’operare della clausola di riserva “fuori dei casi di concorso nel reato”), egli risponderà di autoriciclaggio, sia che abbia posto in essere in prima persona la condotta tipica, sia che si sia limitato a fornire un contributo concorsuale atipico dotato di efficienza causale alla sua realizzazione da parte del terzo extraneus. Detto in sintesi: “la condotta del terzo ricade sotto due norme incriminatrici, integrando plurisoggettivamente il reato di autoriciclaggio e monosoggettivamente quello di riciclaggio; sarà però solo quest’ultima norma a prevalere, in applicazione del principio di sussidiarietà. L’autore del reato presupposto resterà invece punibile per il solo reato di autoriciclaggio, non essendo la sua condotta rilevante ai sensi dell’art. 648-bis c.p.”. 3.3.6. A parere del collegio, la premessa dalla quale l’interprete deve ineludibilmente muovere, onde districarsi nel ginepraio delle possibili configurazioni del concorso di persone nel nuovo delitto di autoriciclaggio, è che la nuova incriminazione è stata concepita, in ossequio agli obblighi internazionali gravanti pattiziamente sull’Italia, essenzialmente, se non unicamente, al fine di colmare la lacuna riguardante l’irrilevanza penale delle condotte di c.d. “auto riciclaggio”, poste in essere dal soggetto autore di (o concorrente in) determinati reati-presupposto, che il legislatore ha ritenuto di individuare nei soli delitti non colposi (art. 648-ter.1 c.p., comma 1), come previsto anche in tema di riciclaggio (ma diversamente rispetto a quanto previsto in tema di ricettazione e reimpiego, che menzionano come reati-presupposto i delitti tout court, ciò a riprova del fatto che la normativa di settore è in più punti viziata da una frammentarietà sulla cui effettiva proficuità sarebbe opportuno avviare una seria riflessione). 3.3.6.1. Da questa ineludibile premessa discende (a fronte di una possibile esegesi alternativa che non si pone in contrasto con la non controversa ratio della nuova incriminazione), l’impossibilità di interpretare la normativa allo stato vigente: – sia nel senso della attuale previsione di un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello precedente, per il soggetto che non abbia preso parte al reato-presupposto, ed abbia successivamente posto in essere una condotta lato sensu riciclatoria (tipica, ex art. 648-ter.1 c.p., od anche atipica), agendo in concorso con l’intraneus chiamato a rispondere di auto riciclaggio: ciò accadrebbe nel caso in cui si ritenesse che la predetta condotta dell’extraneus integra non più – come si riconosceva pacificamente prima dell’introduzione del reato di autoriciclaggio – il delitto di cui all’art. 648-bis c.p., bensì quello di concorso (ex artt. 110 o 117 c.p.) nel delitto di cui all’art. 648-ter.1 c.p., con la conseguenza, già evidenziata dalla dottrina, della sostanziale abrogazione dell’art. 648-bis c.p.; – sia nel senso della perdurante irrilevanza penale della condotta dell’intraneus (ovvero del soggetto che abbia preso parte al delitto presupposto non colposo) che si sia limitato a mettere a disposizione il provento del predetto delitto nelle mani del terzo, perchè lo reimpieghi, senza compiere in prima persona la condotta tipica di autoriciclaggio (come risulterebbe necessario ritenere ove si configurasse l’autoriciclaggio come delitto “di mano propria”). 3.3.6.2. D’altro canto, in assenza di clausole di sussidiarietà che regolino le reciproche interferenze tra le due fattispecie, ed in difetto di un rapporto di specialità strutturale tra gli artt. 648-bis (e 648-ter) c.p. e l’art. 648-ter.1 c.p., valorizzabile ex art. 15 c.p. (come osservato da altra dottrina, “a ben vedere, tra le due fattispecie vi è una relazione di eterogeneità: l’autoriciclaggio rilascia, rispetto al riciclaggio, un elemento di specialità per aggiunta, atteso che il reimpiego del provento non è un tratto costitutivo del reato di riciclaggio (per la cui punizione è sufficiente la ripulitura); quanto all’autore del reato, si prefigura una relazione di eterogeneità, di natura radicalmente contrappositiva: il soggetto attivo dell’autoriciclaggio è l’autore del reato-fonte (o un concorrente), mentre quest’ultimo non può, ex lege, essere autore del reato di riciclaggio. Viene meno alla radice, perciò, la possibilità di rintracciare una relazione di specialità tra le due norme (…)”), non è possibile risolvere la questione in esame argomentando come se essa ponesse unicamente un problema di concorso apparente tra norme. 3.3.7. Ciò premesso, nel rispetto della ratio che ha ispirato l’inserimento nel codice penale dell’art. 648-ter.1 c.p., ritiene il collegio che il soggetto il quale, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio, o comunque contribuisca alla realizzazione da parte dell’intraneus delle condotte tipizzate dall’art. 648-ter.1 c.p., continui a rispondere del reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. (ovvero, ricorrendone i presupposti, di quello contemplato dall’art. 648-ter c.p.) e non di concorso (a seconda dei casi, ex artt. 110 o 117 c.p.) nel (meno grave) delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p.. Nel predetto caso, soltanto l’intraneus risponderà del delitto di autoriciclaggio. 3.3.8. La diversificazione dei titoli di reato in relazione a condotte lato sensu concorrenti non deve meravigliare, non costituendo una novità per il sistema penale vigente, che ricorre a questa soluzione in alcuni casi di realizzazione plurisoggettiva di fattispecie definite dalla dottrina “a soggettività ristretta”. 3.3.8.1. Ad esempio, con riferimento al delitto di evasione (art. 385 c.p.), costituente, come l’autoriciclaggio, reato proprio, il concorso di terzi estranei non detenuti è autonomamente incriminato a titolo di procurata evasione, ex art. 386 c.p., valorizzando, come osservato dalla dottrina, “il diverso giudizio di colpevolezza che investe la condotta dell’intraneo e dell’estraneo (l’istintiva tendenza alla libertà incide infatti in chiave di attenuazione sulla rimproverabilità soggettiva del recluso, rispetto a chi non si trovi ristretto in carcere”. In argomento, questa Corte (Sez. 1, n. 886 del 05/07/1979, dep. 1980, Donadelli, Rv. 144052), premesso che l’art. 386 c.p. (procurata evasione) prevede un delitto che può concretarsi in due distinte forme di attività (la prima diretta allo svolgimento di un ruolo determinante e di primo piano nella preparazione immediata o nell’esecuzione dell’evasione; la seconda intesa, invece, a favorire la fuga, predisponendo i mezzi opportuni o assicurando gli aiuti necessari allo scopo), e rilevato che, in entrambe le forme, l’attività delittuosa deve essere finalizzata all’evasione della persona arrestata o detenuta, ha concluso, con orientamento tradizionalmente consolidato, perchè mai messo in discussione, che il delitto in questione consiste in un fatto di compartecipazione al reato di evasione, previsto e punito dall’art. 385 c.p., che la legge ha incriminato automaticamente, con la previsione di una specifica figura di reato, allo scopo di punirlo più gravemente – almeno di norma – di quanto non avverrebbe con l’applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato. 3.3.8.2. Analogamente, in tema di infanticidio, si prevede un trattamento sanzionatorio diverso per la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, in quanto tali riferibili soltanto alla madre (art. 578 c.p., comma 1), e per coloro che concorrono nel fatto di cui al comma 1 (art. 578 c.p., comma 2): la dottrina ha, in proposito, osservato che la possibilità del concorso di terzi estranei nel reato proprio c.d. “a soggettività ristretta” commesso dalla madre “è stata si contemplata, ma sottoposta ad un regime così peculiare da contraddire i canoni basilari della disciplina del concorso nel reato”. 3.3.8.3. Ad una differenziazione dei titoli di responsabilità il legislatore ha fatto ricorso anche in tema d’interruzione volontaria della gravidanza in violazione dei limiti di liceità (L. n. 194 del 1978, ex art. 19), prevedendo un’autonoma cornice edittale di pena, significativamente più mite, per la donna, “in ragione della considerazione del giudizio di minore riprovazione morale del fatto della gestante”. 3.3.9. Come in sintesi osservato da una dottrina, “schemi di previsioni a soggettività forte autorizzano la diversificazione dei titoli di reato ovvero delle risposte sanzionatorie; in tal senso, rispetto alle qualifiche di tipizzazione della colpevolezza, le indicazioni che emergono dalla parte speciale indicano soluzioni volte a differenziare le posizioni concorsuali. Un modello, questo, che sembra attagliarsi alla fattispecie del riciclaggio dove la diversificazione sanzionatoria (oltre che di titoli di reato) rispetto ai diversi soggetti attivi (…) costituisce un dato esplicito e (…) assai significativo nel senso della sua legittimazione”. 3.3.10. Anche la previsione di un trattamento sanzionatorio meno grave per il delitto di autoriciclaggio trova giustificazione unicamente con la considerazione del minor disvalore che anima la condotta incriminata, se posta in essere (non da un extraneus, bensì) dal responsabile del reato presupposto, il quale abbia conseguito disponibilità di beni, denaro ed altre utilità ed abbia inteso giovarsene, pur nei modi oggi vietati dalla predetta norma incriminatrice, risultando responsabile di almeno due delitti (quello non colposo presupposto e l’autoriciclaggio), non necessariamente in concorso ex art. 81 c.p.; di qui, l’ulteriore esigenza di mitigare, almeno in parte, le possibili conseguenze del cumulo materiale tra delitto presupposto ed autoriciclaggio, attraverso la previsione, per quest’ultimo (necessariamente posto in essere per secondo), di limiti edittali meno severi rispetto a quelli previsti il riciclaggio (ascrivibile al soggetto extraneus rispetto alla commissione del delitto-presupposto, e che quindi di esso non sopporta – a livello sanzionatorio – conseguenze, e nei confronti del quale, pertanto, anche per tale ragione, l’estensione del trattamento sanzionatorio favorable previsto in tema di autoriciclaggio risulterebbe del tutto priva di una valida giustificazione sistematica). 3.3.11. D’altro canto, prima dell’introduzione dell’art. 648-ter.1 c.p. – che, come premesso, non intendeva dettare una nuova disciplina per le condotte alle quali era già attribuito rilievo penale, bensì colmare l’anzidetta lacuna -, nessun dubbio era mai stato nutrito con riferimento alla configurabilità del reato previsto e punito dall’art. 648-bis c.p. in casi nei quali l’autore del delitto-presupposto, pur non punibile, avesse fornito un contributo rilevante alla condotta tipica del riciclatore extraneus; ed, invero, il concorso nell’attività riciclatoria del soggetto responsabile del reato presupposto è, secondo l’id quod plerumque accidit, ordinario (essendo naturale che la predetta attività illecita venga generalmente ordita su impulso e nell’interesse di quest’ultimo). La novità consiste unicamente nel fatto che, prima dell’introduzione del reato di autoriciclaggio, egli era un concorrente non punibile, mentre oggi è punibile. 3.3.11.1. Ciò premesso, e ribadito che, all’indomani della novella entrata in vigore il 1 gennaio 2015, la diversa condizione dell’intraneus rispetto al passato attiene esclusivamente al profilo della sua punibilità, non esiste alcuna ragione (per la verità, non soltanto non indicata, ma neppure ricercata dagli sparuti sostenitori dell’orientamento qui avversato, a ben vedere fondato su una lettura meramente formalistica delle disposizioni in discorso, che non tiene conto dei beni giuridici tutelati, della pacifica ratio dell’intervento novellatore de quo, oltre che delle implicazioni della dosimetria della pena, da valutare alla luce del parametro costituzionale della finalità rieducativa) per la quale la sopravvenuta incriminazione dell’autoriciclaggio dovrebbe incidere sulla rilevanza penale delle condotte di riciclaggio poste in essere dall’extraneus, sia quanto al titolo, sia quanto al conseguente trattamento sanzionatorio. Ciò conferma la correttezza dell’affermazione che la considerazione dell’ordinamento penalistico per le condotte poste in essere da chi non abbia preso parte alla commissione del reato presupposto “è invece rimasta immutata, constatata la medesimezza delle dinamiche di realizzazione delle attività riciclatorie”. 3.3.12. Sulla base delle predette considerazioni, deve concludersi che l’art. 648-ter.1 c.p. prevede e punisce come reato unicamente le condotte poste in essere dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo-presupposto, in precedenza non previste e punite come reato. Diversamente, per quanto in questa sede assume rilevanza, le condotte concorsuali poste in essere da terzi extranei per agevolare la condotta di autoriciclaggio posta in essere dal soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo presupposto, titolare del bene di provenienza delittuosa “riciclato”, conservano rilevanza penale quale fatto di compartecipazione previsto e punito dall’art. 648-bis c.p. più gravemente di quanto non avverrebbe in applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato, ex artt. 110 e 117 c.p. e art. 648-ter.1 c.p. 3.3.12.1. Questa conclusione non trova decisivo ostacolo nella previsione di cui all’art. 648-ter.1 c.p., comma 7, il quale, attraverso il rinvio all’art. 648 c.p., u.c., prevede che le disposizioni in tema di autoriciclaggio, come quelle in tema di ricettazione, si applichino “anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”. Ferma essendo l’applicabilità dell’art. 648-ter.1 c.p. soltanto al soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il delitto non colposo presupposto, e non anche a terzi non coinvolti nella commissione del delitto non colposo presupposto, la disciplina dettata dal settimo comma della predetta disposizione comporta unicamente, come già lucidamente posto in evidenza dalla dottrina, che “l’autoriciclaggio sussiste anche se l’autore non sia imputabile per il delitto-presupposto (purchè lo sia per l’autoriciclaggio) oppure non sia punibile per il delitto presupposto (si pensi all’impunità ex art. 649 c.p. del figlio per il furto in danno del padre, allorquando l’autoriciclaggio riguardi i beni sottratti) o, infine, quando manchi una condizione di procedibilità in relazione al delitto-presupposto (in altre parole, l’autoriciclaggio sussiste anche se ha ad oggetto beni provenienti da un delitto per il quale non può procedersi per mancanza di querela”. 3.3.13. Deve, pertanto, concludersi che l’odierna imputata, soggetto non concorrente nel delitto-presupposto, che ha riciclato, nell’interesse di B.L., autore del (o comunque, concorrente nel) delitto-presupposto indicato nel capo d’imputazione, denaro proveniente dalla commissione del predetto delitto, deve rispondere di riciclaggio, ex art. 648-bis c.p., e non di concorso in autoriciclaggio, ex art. 110 c.p. / art. 648-ter.1 c.p. 3.3.13.1. Tale valutazione evidenzia l’infondatezza di tutte le doglianze difensive formulate nell’ambito del secondo motivo.

  1. Il terzo motivo risulta assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni, del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato: il ricorrente si duole del fatto che la pena detentiva sia stata commisurata con riferimento alla pena-base di anni quattro e mesi sei di reclusione, superiore al limite edittale minimo, ma non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello: a prescindere dal fatto che il limite edittale minimo per la fattispecie accertata è pari ad anni quattro di reclusione, e quindi la pena ritenuta equa dai giudici del merito è ad esso estremamente prossima (oltre che ben lontana dal massimo edittale consentito, pari ad anni dodici di reclusione), il che rende di per sè la relativa determinazione incensurabile, deve aggiungersi che la Corte di appello ha, comunque, altrettanto incensurabilmente valorizzato, a giustificazione della contestata statuizione, la gravità della condotta, desunta dall’entità della somma riciclata nonchè dalle articolate e sofisticate modalità dell’operazione, che denotano elevata professionalità in materia.

E’, infatti, da ritenere correttamente adempiuto l’obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorchè sia indicato l’elemento, tra quelli di cui all’art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. un., n. 5519 del 21/4/1979, Rv. 142252): invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Rv. 245596; Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Rv. 265283).

  1. In riferimento ai limiti edittali previsti per il reato accertato, tenuto conto dell’indicata (e non contestata) data di commissione, non risulta tuttora maturato il termine di prescrizione (pari ad anni 15, secondo la disciplina sopravvenuta, più favorevole per l’imputata), anche a prescindere dei periodi di sospensione intervenuti (pari, nel complesso, a giorni 89).
  2. Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 17 gennaio 2018. Depositato in Cancelleria, il 18 aprile 2018.   TAG Abuso d’ufficio Appropriazione indebita Associazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (Art. 74 Legge Stupefacenti) – Malpractice) Reati minoriliResistenza a pubblico ufficiale Ricettazione Riciclaggio Ricorso per Cassazione avverso provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria penale Rissa Sequestro di persona Stalking Truffa Uso di atti falsi Usura Violazione degli obblighi di assistenza familiare Violazione di domicilio Violenza sessuale    Associazione per delinquere Atti sessuali con minorenne Bancarotta semplice e fraudolenta Calunnia Concussione Confisca e sequestri Corruzione Danneggiamento Detenzione di materiale pedopornografico Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti (Art. 73 Legge Stupefacenti) DiffamazioneEsecuzione della pena e misure alternative alla detenzione Esercizio arbitrario delle proprie ragioni Estorsione EvasioneFalsa testimonianza Falsità materiale o ideologica in atti o certificazioni Favoreggiamento Furto Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti Impiego di denaro o beni di provenienza illecita Indagini difensive IngiuriaInsolvenza fraudolenta Intestazione fittizia di beni Lesioni personali volontarie o colpose Maltrattamenti in famigliaMinaccia Misure di sicurezza e di prevenzione Occupazione di edifici