PROcedibilità – Condizioni – Fattispecie. AZIONE PENALE – QUERELA – denuncia bologna  

AZIONE PENALE – QUERELA-denuncia bologna  - DICHIARAZIONE E FORMA
AZIONE PENALE – QUERELA-denuncia bologna  – DICHIARAZIONE E FORMA – Atto formato dalla polizia giudiziaria – Accertamento della volontà punitiva – Esame del contenuto dell’atto – Necessità – Qualifica di “querela” attribuita dalla polizia giudiziaria nell’intestazione – Sufficienza – Esclusione. AZIONE PENALE – QUERELA – IN GENERE – Esposizione dei fatti – Fatti denunciati come reati procedibili di ufficio – Riqualificazione giuridica degli stessi come reati perseguibili a querela – Procedibilità – Condizioni – Fattispecie.

 

 

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Condizioni di procedibilità – Querela – Formalità della querela – Richiesta di punizione dei colpevoli – Necessità – Denuncia mancante della richiesta di punizione – Diversa qualificazione giuridica – Conseguenze – Improcedibilità. (cpp, articoli 332 e 336 e seguenti)

Avvocato penalista Bologna cosa  è La Denuncia?

DIRITTO PENALE BOLOGNA – STUDIO LEGALE PENALE BOLOGNA – PROCESSO PENALE – QUERELE – DENUNCE

AVVOCATO PENALISTA BOLOGNA ESPERTO

 

 è la dichiarazione che porta a conoscenza delle Forze dell’ordine, un reato perseguibile d’ufficio, cioè un reato che chiunque può denunciare affinché costoro ne abbia conoscenza. In questo caso le accuse non si possono ritirare; 

Avvocato penalista Bologna cosa  è la Querela?

 è la dichiarazione con la quale la persona offesa dal reato, o il suo legale rappresentante, chiede che si proceda espressamente per il torto subito. Infatti il querelante a differenza del denunciate potrà anche ritirare la propria querela attraverso la remissione di querela.

Quindi la differenza sostanziale tra la Denuncia e la Querela è che la prima riguarda reati perseguibili d’ufficio e la seconda reati subiti personalmente, quindi querelabili solo dalla persona offesa dal reato. 

La denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come perseguibile d’ufficio e poi ritenuto integrativo, invece, di reato perseguibile a querela, è da considerare idonea ad assumere anche valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile.

Ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l’autore del reato, nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria, deve emergere chiaramente dal suo contenuto, ancorchè senza la necessità di utilizzare formule sacramentali, non potendo ritenersi sufficiente l’intestazione dell’atto come “querela” da parte degli agenti verbalizzanti. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, viceversa, nel caso di atto proveniente direttamente dalla parte, assume rilievo decisivo l’espressa qualificazione della denuncia come “querela”).

 

 Corte di

 

Cassazione|Sezione 3|Penale|Sentenza|17 maggio 1996| n. 1390

Azione penale – Querela – Dichiarazione e forma

Per proporre querela non e` richiesta una formula sacramentale, ma deve manifestarsi in forma esplicita o implicita la volonta` di chiedere la punizione del colpevole, tale intenzione non puo` pero` essere dedotta dal comportamento successivo alla presentazione della denuncia e quando il tenore di questa risulti assolutamente equivoco sotto questo profilo, essa deve essere interpretata, sia per il generale canone ermeneutico di cui all`art.  1370 cod. civ., sia per il principio generale vigente nel settore penale “in dubio pro reo”, nel senso di escludere la natura di quereladell`atto di denuncia. (Nel caso di specie la corte ha ritenuto che non potesse ritenersi querela la denuncia di un abuso sessuale interpretabile come semplice istanza di diffida, seguita da una formale querela presentata pero` oltre il termine massimo previsto dalla legge). 

 

Ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l’autore del reato, nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria, deve emergere chiaramente dal suo contenuto, ancorchè senza la necessità di utilizzare formule sacramentali, non potendo ritenersi sufficiente l’intestazione dell’atto come “querela” da parte degli agenti verbalizzanti. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, viceversa, nel caso di atto proveniente direttamente dalla parte, assume rilievo decisivo l’espressa qualificazione della denuncia come “querela”). La denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come perseguibile d’ufficio, e poi ritenuto, invece, integrativo di un reato perseguibile a querela, è idonea ad assumere anche valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva condannato l’imputato per il reato di furto previa esclusione della contestata aggravante ex art. 61, n. 7, cod. pen., pur rilevando l’assenza, nella denuncia originaria, di qualsiasi riferimento ad istanze di punizione, ma valorizzando il fatto della successiva costituzione di parte civile della persona offesa).

Legittimati alla proposizione della querela sono, nel furto, sia il curatore, sia il proprietario dei beni, sia il possessore o detentore degli stessi. Soggetto passivo del furto e’, infatti, qualsiasi persona che si trovi in rapporto qualificato col bene, perche’ titolare di un diritto reale o personale di godimento e che abbia una relazione col bene, che gli consenta di trarre dal bene le utilita’ sue proprie. Ne sono esclusi, di conseguenza, solamente i soggetti che abbiano, con la cosa, un rapporto materiale non comprendente nessuna delle facolta’ fondamentali sopra menzionate (come avviene, per esempio, per i soggetti che detengono il bene a titolo di garanzia o di custodia). Nessun dubbio, pertanto, che – in relazione ai beni costituenti la massa fallimentare – legittimato alla proposizione della querela sia non solo il curatore, ma anche il proprietario, che e’ privato, col fallimento, della amministrazione e disponibilita’ dei beni (L. Fall., articolo 42), ma non della proprieta’ e, secondo quanto insegna la giurisprudenza civile, nemmeno del possesso, giacche’ la redazione dell’inventario da parte del curatore fallimentare, attraverso il quale vengono individuati, elencati, descritti e valutati i beni della massa, non comporta la materiale apprensione delle cose da parte del curatore, il quale ne diviene mero detentore, senza alcuna sottrazione “ope legis” delle stesse al fallito, non costituendo, pertanto, tale atto una causa interruttiva del possesso di quest’ultimo (Cass. civ., n. 17605 del 4/9/2015, Rv 636403).

Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 28/02/2020, n. 16470 (rv. 279006-02)

 

AZIONE PENALE – Querela – Dichiarazione e forma – Omessa trasmissione della querela all’ufficio del pubblico ministero in violazione dell’art. 337, comma 4, cod. proc. pen. – Invalidità della querela o improduttività dei suoi effetti – Esclusione

In tema di atti relativi alla procedibilità, l’omessa trasmissione della querela all’ufficio del pubblico ministero in violazione dell’art. 337, comma 4, cod. proc. pen. non ne determina l’invalidità o l’improduttività dei suoi effetti, né comporta violazione del diritto di difesa, in quanto detta norma non può essere ricondotta al novero delle disposizioni concernenti l’intervento dell’imputato, la cui inosservanza integra una nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 23/05/2019)

 

 

 

Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 18/12/2020, n. 11144 (rv. 280993-01)

AZIONE PENALE – Querela – Persone giuridiche, enti e associazioni – Compagnia assicuratrice – Procedura amministrativa di cui all’art. 148, d.lgs. n. 209 del 2005 – Termine per la proposizione della querela – Individuazione

In tema di frode alle compagnie assicuratrici, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all’art. 148d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall’art. 124 cod. pen. e decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dall’obbligatoria comunicazione all’interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 14/02/2019)

 

 

In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all’art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che, in caso di procedimento pendente, prevede l’avviso alla persona offesa per l’eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che in precedenza abbia manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all’art. 124 cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell’entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti ad un momento procedimentale anteriore, in cui la querela stessa non era richiesta ai fini della procedibilità. (Conf. Sez. 2, n. 11970 del 2020 e Sez. 2, n. 13775 del 2019; Sez. U, n. 5540 del 1982, Rv. 154076-01, e Sez. 4, n. 1141 del 1985, Rv. 167675-01). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 07/12/2020)

Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 06/05/2021, n. 23689 (rv. 281318-01)

IMPUGNAZIONI – Cassazione – Cognizione della corte di cassazione – Improcedibilità dell’azione penale – Questione sulla tempestività della querela – Deducibilità per la prima volta innanzi alla corte di cassazione – Possibilità – Condizioni

In tema di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen., la questione attinente alla procedibilità dell’azione penale è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, purché, nel caso in cui si affermi la tardività della querela, il “dies a quo” non debba essere determinato con un giudizio di fatto che è precluso al giudice di legittimità. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 27/02/2020)

 

 

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AZIONE PENALE – QUERELA – denuncia bologna  – DICHIARAZIONE E FORMA, come fare querela,Lista per Regione

Abruzzo Basilicata Calabria Campania
Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Lazio Liguria
Lombardia Marche Molise Piemonte
Puglia Sardegna Sicilia Toscana
Trentino-Alto Adige Umbria Valle d\’Aosta Veneto

Lista per Provincia

Agrigento Alessandria Ancona Aosta
Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino
Bari Barletta-Andria-Trani Belluno Benevento
Bergamo Biella Bologna Bolzano
Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta
Campobasso Carbonia-Iglesias Caserta Catania
Catanzaro Chieti Como Cosenza
Cremona Crotone Cuneo Enna
Fermo Ferrara Firenze Foggia
Forlì-Cesena Frosinone Genova Gorizia
Grosseto Imperia Isernia La Spezia
L\’Aquila Latina Lecce Lecco
Livorno Lodi Lucca Macerata
Mantova Massa-Carrara Matera Medio Campidano
Messina Milano Modena Monza e della Brianza
Napoli Novara Nuoro Ogliastra
Olbia-Tempio Oristano Padova Palermo
Parma Pavia Perugia Pesaro e Urbino
Pescara Piacenza Pisa Pistoia
Pordenone Potenza Prato Ragusa
Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Rieti
Rimini Roma Rovigo Salerno
Sassari Savona Siena Siracusa
Sondrio Taranto Teramo Terni
Torino Trapani Trento Treviso
Trieste Udine Varese Venezia
Verbano-Cusio-Ossola Vercelli Verona Vibo Valentia
Vicenza Viterbo

AZIONE PENALE

QUERELA-denuncia bologna

Originally posted 2019-01-10 09:31:49.