SEQUESTRO COMPUTER QUANDO E’ LEGITTIMO ? AVVOCATO ESPERTO REATI INFORMATICI

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bancarotta fraudolenta reato
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

Sent., (ud. 22/09/2020) 02-12-2020, n. 34265

  1. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ancora una volta chiarito come il decreto di sequestro probatorio, anche se abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, debba contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548).

Si è precisato come “la portata precettiva dell’art. 42 Cost. e art. 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione Edu richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità – anche sotto il profilo procedimentale – e di concreta idoneità in ordine all’an e alla sua durata, in particolare per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l’accertamento del fatto di reato”.

Detti principi i valgono anche per il sequestro delle cose pertinenti al reato, atteso che la stessa qualificazione della “cosa” come pertinente al reato, presuppone la indicazione del perimetro investigativo, della ipotesi di reato per cui si procede, della finalità probatoria perseguita con il sequestro.

Intanto, cioè, una cosa può essere considerata “cosa pertinente al reato” intanto esista una descrizione concreta del reato per cui si procede e della finalità probatoria perseguita.

E’ noto come la formula “cose pertinenti al reato” abbia un significato scarsamente delimitativo e come il legislatore, a differenza di quanto fatto in relazione alla nozione di “corpo del reato”, non abbia definito quella di “cose pertinenti”, affidando questo compito alla interpretazione giurisprudenziale.

Si è chiarito in giurisprudenza come la nozione di “cosa pertinente al reato” abbia una portata più ampia di quella impiegata nell’art. 253 c.p.p., comprendendo non solo il corpo del reato ma anche qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, anche quelle cose legate indirettamente alla fattispecie criminosa (Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850; Sez. 2, n. 34986 del 19/06/2013, Pini, Rv. 256100; Sez. 2, n. 17372 del 22/01/2009, Romeo e altri, Rv. 244342).

In tal senso, la strumentalità del bene rispetto alla condotta criminosa ed alla finalità probatoria del sequestro è uno dei canoni di valutazione della pertinenza ed assolve ad una funzione selettiva; il tema della strumentalità si pone, innanzitutto, per la indiscussa utilità euristica delle informazioni acquisite, destinata normalmente ad aumentare in modo proporzionale alla entità del “vulnus” che lo strumento probatorio arreca alla “riservatezza”: più l’attività di ricerca della prova si avvicina al nucleo della sfera individuale (costituito da quella intimità che l’individuo ritiene di non condividere con alcuno) più il dato acquisito può risultare prezioso per l’accertamento.

La strumentalità, tuttavia, è astrattamente configurabile in un numero pressocchè indefinito di casi e ciò impone di attribuire a detto requisito un significato conforme ai principi generali di adeguatezza e proporzionalità sottesi al sistema.

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Un sequestro sproporzionato non è strutturalmente illegittimo, ma va ricondotto a proporzione, nel senso che il suo oggetto deve vertere solo sulle cose davvero pertinenti al reato.

Pur in presenza di indirizzi giurisprudenziali diversi, è condivisibile quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessario un esame particolarmente rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato ed è altresì necessario, quando il legame prospettato sia di natura funzionale, che tale rapporto non sia meramente occasionale (Cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 33045 del 25/01/2018, Mazza; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014 Denaro, cit; nello stesso senso, sostanzialmente, Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374; Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881).

DIFESA SEI IMPUTATO PER BANCAROTTA? TRIBUNALE MILANO, TRIBUNALE PAVIA, TRIBUNALE BOLOGNA, TRIBUNALE RAVENNA TRIBUNALE RIMINI, TRIBUNALE FORLI, TRIBUNALE VICENZA ,TRIBUNALE PADOVA, CHIAMA UN AVVOCATO ESPERTO SUBITO 
DIFESA
SEI IMPUTATO PER BANCAROTTA? TRIBUNALE MILANO, TRIBUNALE PAVIA, TRIBUNALE BOLOGNA, TRIBUNALE RAVENNA TRIBUNALE RIMINI, TRIBUNALE FORLI, TRIBUNALE VICENZA ,TRIBUNALE PADOVA, CHIAMA UN AVVOCATO ESPERTO SUBITO

La verifica del nesso di funzionalità non occasionale tra il bene e la condotta deve ovviamente essere maggiormente rigorosa nei casi in cui il bene appartenga ad un soggetto terzo estraneo al reato, cioè un soggetto nei cui confronti nessun coinvolgimento nell’attività criminosa è stato ipotizzato.

Il principio di proporzione, certamente ancorato alla disciplina delle cautele personali nel procedimento penale ed alla tutela dei diritti inviolabili, ha nel sistema una portata più ampia; esso travalica il perimetro della libertà individuale per divenire termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione.

In ambito sovranazionale, il principio in esame è ormai affermato tanto dalle fonti dell’Unione (cfr. par. 3 e 4 dell’art. 5 TUE, art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali; sul punto, cfr., Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009, Spini, Rv. 245172), che dal sistema della CEDU. La Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni, ed anche di recente, come il generale controllo di ragionevolezza, a sua volta effettuato attraverso il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, comprenda il canone modale della proporzionalità.

Con la sentenza sul “caso Ilva”, si è affermato che nessun valore costituzionale può divenire “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche, che il bilanciamento deve essere condotto dal legislatore e controllato dal Giudice delle leggi secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, fermo restando che – si tratta di una affermazione centrale – non è consentito un “sacrificio del (…) nucleo essenziale” di alcuna delle istanze in conflitto (Corte Cost., sentenza n. 85 del 2013, ma anche n. 20 del 2017, in cui la Corte, in tema di “riservatezza”, ha ritenuto fondamentale che le disposizioni limitative della libertà di comunicazione rispettino la riserva assoluta di legge e di giurisdizione, nonchè i principi di ragionevolezza e di proporzionalità alla luce dei parametri della idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto).

Non diversamente, è condivisibile quanto ritenuto in dottrina, e cioè che il rango conferito dall’ordinamento interno alle fonti sovranazionali consente di affermare che, qualunque sia la natura con cui sono costruite – sostanziale o processuale – le tutele dei diritti, si deve tenere conto del cd. test di proporzionalità.

Il principio in esame è capace di fungere da guida per lo sviluppo futuro della materia dei diritti fondamentali, oggetto primario delle disposizioni normative processuali penali.

Si può tuttavia affermare che, anche là dove non entri espressamente in gioco il tema dei diritti fondamentali, il principio di proporzionalità rappresenti un utile termine di paragone per lo sviluppo di soluzioni ermeneutiche e, ancor prima, di nuovi modelli di ragionamento giuridico; in tal senso, si sostiene acutamente, il principio di proporzionalità assolve ad una funzione strumentale per un’adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, ed ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto.

In tale accezione, il canone della proporzione e della adeguatezza si rivolgono certamente al legislatore, nel momento in cui traccia le norme ordinarie, ed alla Corte costituzionale nel vaglio di legittimità delle stesse, ma anche al giudice comune, allorquando è chiamato in concreto a disporre atti limitativi delle istanze fondamentali.

Il principio di proporzionalità trova un formidabile ambito applicativo con riferimento ai mezzi di ricerca della prova, idonei ad incidere su bene giuridici costituzionalmente tutelati: esso segna il limite entro il quale la compressione di un’istanza fondamentale per fini processuali risulta legittima.

Il tema attiene al rapporto tra sicurezza e riservatezza, intesa come “diritto alla non intromissione da parte del potere pubblico e di soggetti privati nella sfera individuale della persona”.

Ogni misura, per dirsi proporzionata all’obiettivo da perseguire, richiede che l’interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TIC. A. S. c. Bulgaria).

Dunque, solo valorizzando l’onere motivazionale è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere “sotto controllo” l’intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti, quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione Edu, come interpretato dalla Corte Edu.

La motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all’accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinchè il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità (così testualmente Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, in motivazione) ed al principio di proporzione.

Il giudice non solo deve motivare sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari, ma deve modulare il sequestro – quando ciò sia possibile-in maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla esigenza che si intende neutralizzare; il giudice cioè deve conformare il vincolo in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui esercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità probatoria/cautelare perseguita (sul tema, anche Corte Cost., n. 85 del 2013).

Ciò che è richiesto è una delicata operazione di bilanciamento in cui la valutazione attiene alla peculiarità del caso concreto, alla ragionevolezza della soluzione, della proporzione, al bilanciamento tra valori, all’equità.

La cassazione ha avuto modo di affermare, in tema di acquisizione della prova, che l’autorità giudiziaria, al fine di esaminare un’ampia massa di dati i cui contenuti sono in astratto potenzialmente – rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l’interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (così, Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017, Storari; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016 – dep. 15/12/2016, Amores, Rv. 268489; ma anche Sez. 2, n. 16544 del 23/01/2013 -dep. 12/04/2013, Verni; conf. Sez. 3, n. 27508 del 05/06/2008 – dep. 07/07/2008, P.M. in proc. Staffolani, Rv. 240254).

Si tratta di un indirizzo che tuttavia deve essere esplicitato.COME DIFENDERSI DA UNA BANCAROTTA FRAUDOLENTA PROCESSO COMPLESSO E COMPLICATO DA STUDIARE E DIFENDERSI CON CURA

In tanto è possibile disporre un sequestro “esteso”, e magari totalizzante, in quanto si spieghi caso per caso – perchè ciò è necessario fare, perchè cioè, il nesso di pertinenza tra res, reato per cui si procede e finalità probatoria debba avere – in quella determinata fattispecie – una inevitabile differente modulazione in ragione della fase del procedimento, della fluidità delle indagini e della contestazione provvisoria, del fatto concreto per cui si procede, del tipo di illecito a cui il fatto sembra doversi ricondurre, della difficoltà di individuare nitidamente “ex ante” l’oggetto del sequestro, della natura del bene che si intende sequestrare (sul tema, Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898).

Sotto altro profilo, l’esigenza investigativa che in qualche modo – in alcuni casi – può depotenziare, quasi vanificandola, la possibilità di verificare nella immediatezza la legittimità del mezzo di ricerca quanto alla sussistenza del nesso di strumentalità tra res (di cui non si ha nemmeno consapevolezza), reato per cui si procede e finalità probatoria, richiede ed impone strumenti “compensativi” di garanzia per il soggetto che subisce la limitazione dei propri diritti.

Strumenti di garanzia, cioè, che si collocano già al momento della adozione della mezzo di ricerca della prova e che attengono, come detto, alla portata del vincolo, alle ragioni, che devono essere puntualmente illustrate, per cui si decide di aggredire, ad esempio, la spera giuridica di soggetti terzi estranei al reato, al motivo per cui il vincolo venga “modulato” -rispetto a terzi estranei -. in modo onnicomprensivo (cioè decidendo, ad esempio, di sequestrare tutta la corrispondenza o tutti i documenti – anche quelli più personali e riservati-), alla necessità di ancorare la durata del sequestro a criteri oggettivi di ragionevolezza temporale, alla esigenza insopprimibile di selezionare le cose davvero necessarie ai fini della prova.

In tal senso, il tempo necessario alla selezione di ciò che è necessario ai fini probatori da ciò che deve essere restituito non può essere un fattore neutro destinato a pregiudicare chi, da terzo estraneo al reato, ha già subito la limitazione del diritto di sindacare sin da subito, con rigore, la esistenza del nesso di strumentalità tra res e reato.

Strumenti di garanzia che non possono essere svuotati e che attengono ad inevitabili profili giustificativi e motivazionali di ordine quantitativo, qualitativo e temporale del sequestro (così efficacemente, Sez. 6, n. 13156 del 04/03/2020, Scagliarini, in motivazione) ed alla necessità di evitare che il sequestro probatorio assuma una valenza meramente esplorativa di notizie di reato diverse ed ulteriori rispetto a quella per cui si procede.

Si tratta di profili su cui è necessario specificamente motivare da parte del Pubblico Ministero e del Tribunale del riesame, atteso che, diversamente, il mezzo di ricerca si trasforma in uno strumento di illegittima compressione di diritti, con conseguente ingiustificata “rincorsa” del soggetto a cui le cose sono sequestrate al fine di ottenere la restituzione di ciò che sin dall’inizio non avrebbe dovuto essere sequestrato.

  1. In tale contesto si pone il tema della copia dei dati digitali sequestrati e della restituzione dei “contenitori” di detti dati.

L’impatto della c.d. prova digitale sul processo penale ha imposto una rimeditazione dei modelli concettuali e dell’approccio investigativo tradizionale, proprio in ragione della particolare natura del dato informatico.

Sul tema è stato spiegato come il documento informatico si caratterizzi per la sua dematerializzazione nel senso che il documento esiste indifferentemente dal supporto fisico sul quale è incorporato (hard disk, pen drive, CD o altro strumento idoneo); tale tipologia di documento può essere trasferito da un supporto ad un altro ed è, per tale motivo, particolarmente fragile in quanto il dato informatico può essere alterato sia dal suo autore, sia da altre persone.

Inoltre occorre considerare che i sistemi informatici contengono una quantità innumerevole di dati.

Questi ultimi possono essere di diversa natura e circolano con facilità all’interno del sistema, sono dematerializzati e possono essere duplicati su più supporti. La natura eterogenea dei dati contenuti in un sistema informatico comporta l’eventualità che nel corso delle indagini informatiche vengano acquisite anche informazioni “sensibili” o “supersensibili”, relative cioè alla sfera privata e intima dell’indagato.

Al fine di garantire l’integrità e la genuinità del dato informatico la L. 18 marzo 2008, n. 48, è intervenuta modificando la disciplina dei mezzi di ricerca della prova.

In materia di ispezioni (art. 244 c.p.p., comma 2) e perquisizioni (art. 247 c.p.p., comma 1 bis) di sistemi informatici o telematici è  prescritta l’adozione di misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.

In particolare, l’art. 354 c.p.p., comma 2, nel disciplinare gli accertamenti urgenti da parte della polizia giudiziaria, prevede l’adozione di misure tecniche necessarie per assicurare la conservazione e impedire l’alterazione e l’accesso ai sistemi informatici, stabilendo, altresì che, ove possibile, la stessa polizia si occupi di provvedere alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità.

Analogo riferimento alla necessità di fare una copia è contenuto nell’art. 254 bis c.p.p., con riferimento al sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi.

La procedura più adeguata a garantire l’integrità dei dati consiste, come è noto, nella creazione di una copia-clone dell’hard disk conforme all’originale, che viene resa non modificabile mediante appositi procedimenti.

In concreto, salvo i casi in cui risulti necessario eseguire l’analisi immediata in sede di sopralluogo, il sequestro del dispositivo informatico può precedere l’attività perquirente, che si svolgerà successivamente in laboratorio ed è solitamente volta ad effettuare l’acquisizione dei dati digitali e a formare la c.d. copia forense.

In particolare, il dato informatico, in quanto elemento dematerializzato e indipendente dal supporto, può essere sottoposto a sequestro a prescindere dal supporto stesso dove è incorporato.

E tuttavia, una volta creata la c.d. copia originale, essa non rileva in sè come cosa pertinente al reato in quanto essa contiene un insieme di dati indistinti e magmatici rispetto ai quali nessuna funzione selettiva è stata compiuta al fine di verificare il nesso di strumentalità tra res, reato ed esigenza probatoria.

La c.d. copia integrale, cioè, contiene l’insieme dei dati contenuti nel contenitore (pc., tablet, telefono) ma non soddisfa affatto l’esigenza indifferibile di porre sotto sequestro solo il materiale digitale che sia pertinente rispetto al reato per cui si procede e che svolga una necessaria funzione probatoria.

Ne deriva, come è stato specificato dalla Corte di cassazione, che la c.d. copia integrale costituisce solo una copia – mezzo, cioè una copia che consente di restituire il contenitore, ma che non legittima affatto il trattenimento dell’insieme di dati appresi (Sez. 6, n. 13156 del 04/03/2020, Scagliarini).

La copia integrale consente di fare, dopo il sequestro, ciò che naturalmente avrebbe dovuto essere fatto prima, cioè la verifica di quali, tra i dati contenuti nel contenitore, siano quelli pertinenti rispetto al reato.

La c.d. copia integrale è una copia servente, una copia “mezzo” e non una copia “fine”.

Ne deriva che, restituito il contenitore, il Pubblico Ministero può trattenere la copia integrale solo per il tempo strettamente necessario per selezionare, tra la molteplicità delle informazioni in essa contenute, quelle che davvero assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro.

L’avvenuta selezione delle res pertinenti impone la restituzione della copia integrale il cui trattenimento realizzerebbe, diversamente, una elusione ed uno svuotamento della portata dell’art. 253 c.p.p., comma 1, che legittima il sequestro probatorio solo delle cose “necessarie” per l’accertamento dei fatti.

Ne consegue che il Pubblico Ministero: a) non può trattenere la c.d. copia integrale dei dati appresi se non per il tempo strettamente necessario alla loro selezione; b) è tenuto a predisporre una adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stati sequestrati a persone estranee al reato per cui si procede; c) compiute le operazioni di selezione, la c.d. copia – integrale deve essere restituita agli aventi diritto.

  1. Il Tribunale del riesame non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.

Il Tribunale, che pure era stato investito di specifiche questioni relative alla pertinenza delle cose sequestrate ed alla adeguatezza a proporzionalità del mezzo di ricerca della prova, non ha spiegato: a)perchè, a fronte di isolati versamenti in favore della Fondazione open da parte di persone terze estranee, dovesse considerarsi legittimo, rispetto al reato per cui si procedeva (non rispetto ad altri possibili reati, ai quali non è stato fatto alcun riferimento), un sequestro onnivoro ed invasivo di una serie indifferenziata di dati personali;

  1. b) perchè, nella specie, la possibilità di verificare la esistenza del nesso di pertinenza dovesse essere conformata in modo contratto rispetto a terzi;
  2. c) perchè fosse quantitativamente e qualitativamente necessario procedere alla ablazione in concreto compiuta rispetto agli odierni ricorrenti;
  3. d) quali fossero le ragioni per cui si ritenesse che quella documentazione fosse pertinente rispetto alle esigenze probatorie indicate;
  4. e) come potesse essere conforme ai principi di adeguatezza e proporzionalità un sequestro a seguito del quale la copia integrale dei dati dovesse essere portata alla cognizione della polizia giudiziaria per un esame preliminare;
  5. f) per quale ragione quella copia integrale non dovesse essere restituita;
  6. g) quale fosse la funzione di detto esame preliminare da parte della polizia giudiziaria se la selezione del materiale rilevante sarebbe dovuto avvenire attraverso una consulenza, nel contraddittorio delle parti.

Un sequestro, quello oggetto della ordinanza impugnata, strutturalmente asimmetrico rispetto alla notizia di reato per cui si procedeva, rispetto al fatto per cui si investigava, rispetto al ruolo che in detto fatto avrebbero avuto gli odierni ricorrenti, rispetto al suo oggetto; un sequestro che finisce per assumere, sul piano quantitiatvo e qualitativo, una non consentita funzione esplorativa, finalizzata alla eventuale acquisizione, diretta o indiretta, di altre notizie di reato.

Si tratta di temi fondanti che di per sè svuotano di valenza – anche in senso prospettico- il quadro di riferimento ed assorbono le altre questioni prospettate; ne deriva che l’ordinanza impugnata ed il decreto di perquisizione e sequestro del 20 novembre 2019 devono essere annullati senza rinvio con restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro e senza trattenimento di copia dei dati.

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