USURA E ESTORSIONE RAPPORTI REATI

USURA E ESTORSIONE RAPPORTI  REATI

Cass. pen. n. 38551/2019

Ai fini dell’integrazione del delitto di usura, è sufficiente l’oggettiva usurarietà delle condizioni economiche stabilite dalle parti, risultando irrilevante sia che l’agente abbia posto in essere una condotta induttiva per farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari, sia che la persona offesa abbia preso l’iniziativa per avviare la negoziazione usuraria.

  1. È configurabile il reato di usura o di estorsione a seconda che l’iniziale pattuizione usuraria sia stata spontaneamente accettata dalla vittima, ovvero accettata per effetto della violenza o minaccia esercitata dal soggetto attivo, mentre i due reati possono concorrere quando la violenza o minaccia siano esercitate al fine di ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari.
  2. In tema di usura, la circostanza aggravante di cui all’art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le suddette attività.
  3. In tema di usura cosiddetta in concreto (art. 644, comma terzo, seconda parte, cod. pen.), al fine della verifica della sproporzione degli interessi, dei vantaggi e dei compensi pattuiti, per l’accertamento della “condizione di difficoltà economica” della vittima deve aversi riguardo alla carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la “condizione di difficoltà finanziaria” investe più in generale l’insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero affermato la penale responsabilità dell’imputato per aver ottenuto un compenso “usurario” in relazione alla mediazione svolta per l’erogazione di un mutuo bancario alla persona offesa, che versava in grave difficoltà economica, come risultante, in particolare, dalla destinazione della maggior parte della somma mutuata all’estinzione dei debiti che la affliggevano).
  4. Lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame era giunto a calcolare interessi usurai anche pari al 7, 2% mensile e a 86% su base annua).
  5. In tema di usura, il profitto confiscabile ai sensi dell’art. 644, ultimo comma, cod. pen., identificandosi secondo la generale nozione di profitto del reato nell’effettivo arricchimento patrimoniale già conseguito, ed in rapporto di immediata e diretta derivazione causale dalla condotta illecita contestata, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti, per tali intendendosi anche quelli contabilizzati a seguito della stipulazione di un contratto di conto corrente bancario. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato l’ordinanza di sequestro preventivo dei conti correnti, mediante i quali la banca contabilizzava a proprio favore la voce passiva degli interessi usurari posti a carico del cliente).
  6. Il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa, in esecuzione del patto usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante; ne consegue che rispondono a titolo di concorso nel reato i terzi, estranei all’accordo originario, che intervengono dando impulso alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e per il conseguimento dell’illecito vantaggio usurario dagli stessi preteso.

La giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 38812 del 01/10/2008, Rv. 241452 – 01) ha già chiarito che il delitto di usura si configura come un reato a schema duplice, potendo essere integrato da due distinte fattispecie tipiche, aventi in comune la pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, ma che si distinguono perchè: – l’una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito: in questo caso, il verificarsi dell’evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all’eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell’illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell’obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito usuraio; – l’altra è caratterizzata dalla mera accettazione del sinallagma ad esso preordinato: in questo caso, che ricorre quando la promessa del corrispettivo usurario, in tutto o in parte, non venga mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell’obbligazione rimasta inadempiuta. Naturalmente, nel caso in cui la pattuizione usuraria sia adempiuta, la prima fattispecie assorbe l’altra

D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, (che, ai fini dell’integrazione della materialità del reato, attribuiva ancora rilievo all’approfittamento – da parte del soggetto attivo – dello stato di bisogno della vittima, oggi previsto come mera circostanza aggravante del reato), alla quale ulteriori interventi novellatori sono seguiti. 4.1.3. A riprova della correttezza di tale assunto, si ammette pacificamente in dottrina che, ai fini dell’integrazione del reato di usura, nonostante il fatto che la formulazione legislativa “si fa dare o promettere” sembri presupporre l’iniziativa dell’usuraio, non rileva neppure il fatto che l’iniziativa di dare il via alla negoziazione usuraria sia stata presa (non dall’usuraio, bensì) dal soggetto che ha necessità del prestito (come invero accade nella gran parte dei casi di usura): invero, la ratio dell’incriminazione risiede, all’evidenza, nell’esigenza di impedire le pattuizioni ad usura, e, come concordemente chiarito dalle più autorevoli dottrine, non vi è alcuna ragione sostanziale per ritenere che l’usura implichi una iniziativa del soggetto attivo e per escludere il delitto nei casi, fra l’altro statisticamente più frequenti, in cui sia la vittima a rivolgersi all’usuraio

Argomenta che il Tribunale del riesame avrebbe confermato la sussistenza delle esigenze cautelari senza valutare in maniera adeguata la concretezza ed attualita’ delle stesse ne’ tenuto conto che l’ordinanza cautelare era stata annullata con riferimento al reato contestato al capo c) dell’imputazione provvisoria; la motivazione sarebbe, poi, apparente in ordine al pericolo di inquinamento probatorio e non terrebbe conto della mancata fissazione della data di scadenza della misura in relazione alle indagini da compiere; il Tribunale, inoltre, avrebbe ritenuto, con motivazione insufficiente, sussistere il pericolo di fuga evincendolo solo dalla gravita’ del titolo di reato per cui si precede.
  1. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Sentenza 18 settembre 2019, n. 38551 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente – Dott. IMPERIALI Luciano – Consigliere – Dott. BELTRANI Sergio – rel. Consigliere – Dott. AIELLI Lucia – Consigliere – Dott. DI PISA Fabio – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: D.M.C., N. IL (OMISSIS); avverso la sentenza n. 1642/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/02/2018;
  2. visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2019 la relazione fatta dal Consigliere, Dott. SERGIO BELTRANI; Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Romano Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito, per l’imputato, l’avv. Paliero Carlenrico, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, in data 25.6.2013, aveva dichiarato D.M., in atti generalizzato, colpevole di usura continuata, commessa in (OMISSIS) in danno di S.G., in atti generalizzato.

Contro tale provvedimento, l’imputato ha proposto tempestivamente ricorso, denunziando due motivi, che saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all’esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile, perchè presentato per motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati. 1. Con il primo motivo, l’imputato denuncia violazione degli artt. 644 e 49 c.p., ed in particolare l’insussistenza del reato contestato, con riguardo “all’essenza della condotta induttiva ovvero all’inidoneità della promessa usuraria”; tuttavia, nonostante l’intitolazione del motivo evochi unicamente la violazione di due norme penali sostanziali, le argomentazioni che lo corredano si diffondono ampiamente nell’illustrare censure inerenti a vizi di motivazione. Il ricorrente premette che l’imputazione evoca una mera promessa usuraria; ciò premesso, lamenta che l’unico teste della vicenda (tal F.) non avrebbe assistito alla trattativa intercorsa tra imputato e p.o., essendosi limitato a mettere i predetti soggetti in contatto;

la Corte di appello avrebbe respinto la censura riguardante l’assenza di una condotta induttiva ascrivibile all’imputato inammissibilmente valorizzando il dolo di quest’ultimo, ma senza considerare che, se il F. – come premesso – era assente alla fase delle trattative, nulla aveva potuto riferire su eventuali rimostranze della p.o.; in realtà nessuna pressione avrebbe esercitato il D. per indurre il S. ad accettare il prestito, ed anzi sarebbe stato addirittura quest’ultimo a prendere l’iniziativa ed a compilare spontaneamente gli assegni in oggetto; la valutazione che i giudici del merito operano delle dichiarazioni della p.o. sarebbe contraddittoria, non tenendo conto del fatto che essa sarebbe smentita dal F. quanto al fatto che quest’ultimo avrebbe detto alla predetta p.o. di preparare una distinta con un certo numero di assegni. Deduce, inoltre, che gli assegni la cui consegna materializzerebbe la promessa usuraria erano scoperti (ne darebbe atto la stessa Corte di appello) e quindi, essendo privi di valore economico, denoterebbero la mancanza di serietà della promessa e non potrebbero costituire una effettiva promessa usuraria; mancherebbe la prova della condotta induttiva dell’imputato; il fatto-reato non sussisterebbe dovendo rilevarsi, ai sensi dell’art. 49 c.p., l’inidoneità della promessa usuraria stipulata con la riserva mentale di non adempiere. 

Con il secondo motivo, l’imputato denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la prova dell’induzione usuraria e del dolo, ed in particolare circa il ruolo assunto nell’ambito della vicenda dal F.; denuncia, inoltre, violazione del principio di frazionabilità delle dichiarazioni e violazione dell’ Conv. EDU secondo l’interpretazione fornita dalla sentenza della Corte EDU del 5 luglio 2011 nel caso Dan contro Moldavia; riepiloga a f. 19 s. otto vizi di motivazione che asserisce aver dedotto nell’ambito del primo motivo (che pure – ad immediata riprova di una esposizione estremamente confusa delle asserite ragioni del ricorrente – evoca nell’intitolazione violazione degli artt. 644 e 49 c.p., non vizi di motivazione), lamentando che sia stata rigettata la richiesta di rinnovazione istruttoria per una nuova audizione del F. al fine di chiarire le circostanze della compilazione della distinta: in tal modo, attraverso la difforme valutazione delle dichiarazioni del medesimo testimone, sarebbe stata perpetrata una violazione convenzionale. 3. I motivi sono in parte non consentiti, in parte privi della necessaria specificità, in parte manifestamente infondati. 3.1. Non appare inopportuno premettere che le plurime censure dedotte dal ricorrente nel corpo di ciascuno dei predetti motivi attengono promiscuamente a plurimi profili, non sempre connessi all’intitolazione dei motivi stessi, il che evidenzia immediatamente che il ricorso è redatto con tecnica non conforme al Protocollo d’intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale”, sottoscritto il 17 dicembre 2015, a norma del quale “i vizi di legittimità devono essere esposti distinguendo le singole doglianze con riferimento ai casi dell’art. 606 c.p.p.”. Detto Protocollo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo di cui all’art. 606 c.p.p. (Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Rv. 274471 – 01; Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, Rv. 271725), e la sua violazione può confermare la valutazione d’inammissibilità per difetto di specificità del ricorso. 4. Numerose doglianze di natura giuridica fondano su affermazioni prive di base legale, essendo frutto di assertive enunciazioni del difensore che ha sottoscritto il ricorso. 4.1. Il difensore che ha sottoscritto il ricorso deduce in più sedi del ricorso la presunta assenza di una condotta induttiva riferibile all’imputato, senza peraltro indicare riferimenti normativi che a tale profilo consentano di attribuire rilevanza ai fini dell’integrazione della contestata usura. La doglianza è manifestamente infondata. 4.1.1. Il predetto assunto è assolutamente privo di base legale, poichè ai fini dell’integrazione del delitto di usura non è richiesta una condotta induttiva da parte di chi pone in essere la condotta usuraria, rilevando unicamente l’usurarietà oggettiva delle condizioni pattuite (a nulla rilevando anche che esse siano state volontariamente accettate dalla p.o.), in quanto il nucleo essenziale dell’elemento oggettivo consiste ora nel “farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità”,

non “nell’indurre taluno a farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità”. 

 

E’ pur vero che il riferimento all’induzione emerge in alcune massime giurisprudenziali (cfr. Sez. 2, n. 11837 del 10/12/2003, dep. 2004, Rv. 228381 – 01; Sez. 2, n. 38812 del 01/10/2008, Rv. 241452 – 01), ma esso risulta acriticamente mutuato, senza alcuna autonoma valutazione di rilevanza, da Sez. 2, n. 6015 del 30/04/1999, Rv. 213380 01, che per prima ne aveva fatto atecnicamente menzione, non certo come elemento costitutivo del reato, e per di più con riferimento alla norma incriminatrice vigente prima dell’entrata in vigore delle modifiche alle disposizioni in tema di usura apportate dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356, (che, ai fini dell’integrazione della materialità del reato, attribuiva ancora rilievo all’approfittamento – da parte del soggetto attivo – dello stato di bisogno della vittima, oggi previsto come mera circostanza aggravante del reato), alla quale ulteriori interventi novellatori sono seguiti. 4.1.3. A riprova della correttezza di tale assunto, si ammette pacificamente in dottrina che, ai fini dell’integrazione del reato di usura, nonostante il fatto che la formulazione legislativa “si fa dare o promettere” sembri presupporre l’iniziativa dell’usuraio, non rileva neppure il fatto che l’iniziativa di dare il via alla negoziazione usuraria sia stata presa (non dall’usuraio, bensì) dal soggetto che ha necessità del prestito (come invero accade nella gran parte dei casi di usura): invero, la ratio dell’incriminazione risiede, all’evidenza, nell’esigenza di impedire le pattuizioni ad usura, e, come concordemente chiarito dalle più autorevoli dottrine, non vi è alcuna ragione sostanziale per ritenere che l’usura implichi una iniziativa del soggetto attivo e per escludere il delitto nei casi, fra l’altro statisticamente più frequenti, in cui sia la vittima a rivolgersi all’usuraio. 4.1.4. D’altro canto, mai la giurisprudenza ha riconosciuto rilevanza, ai fini dell’integrazione del reato, al fatto che l’iniziativa sia stata presa dall’una piuttosto che dall’altra parte della negoziazione usuraria. 4.2. Il difensore che ha sottoscritto il ricorso deduce in più sedi del ricorso anche l’assenza di pressioni operate dall’imputato per indurre la p.o. ad accettare il prestito de quo a condizioni da usura, che ancora una volta non consentirebbe di ritenere integrato il reato contestato. La doglianza è manifestamente infondata. 4.2.1. Il predetto assunto confonde il delitto di usura con quello – non contestato all’imputato – di estorsione. Si è già osservato che, ai fini dell’integrazione del reato di usura, non assume rilievo il fatto che le condizioni da usura siano state volontariamente accettate dalla p.o..

Questa Corte (Sez. 2, n. 2988 del 22/11/2007, dep. 2008, Rv. 238747 – 01) ha anche chiarito che la condotta tipica del reato di usura non richiede che il suo autore assuma atteggiamenti intimidatori o minacciosi nei confronti del soggetto passivo, atteso che tali comportamenti caratterizzano la diversa fattispecie dell’estorsione; ed ha inoltre chiarito (Sez. 2, n. 5231 del 14/01/2009, Rv. 243283 – 01) che i delitti d’usura e di estorsione possono concorrere ove la violenza o la minaccia, assenti al momento della stipula del patto usurario, siano in un momento successivo impiegate per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi o degli altri vantaggi usurari: diversamente, sussiste il solo reato di estorsione ove la violenza o la minaccia siano usate ab initio al fine di ottenere la dazione dei suddetti vantaggi. Invero, il reato di usura, che rientra tra i delitti contro il patrimonio mediante frode, si distingue dall’estorsione, che rientra tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone, perchè, ai fini dell’integrazione della sua materialità, non occorre che il soggetto attivo ponga in essere, in danno di quello passivo, una violenza o minaccia. Ne consegue che: – quando la violenza o la minaccia vengano poste in essere dal soggetto attivo per “farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità” risulterà integrato il solo reato di estorsione, in virtù dell’elemento specializzante della violenza o minaccia per indurre il soggetto ad accettare la pattuizione usuraia, non l’usura, che sarebbe integrata dalla mera dazione o promessa, del tutto “spontanea” (quindi, non indotta dalla coercizione) di “interessi o altri vantaggi usurari”: in tal caso, infatti, l’agente, con violenza o minaccia, perchè procura a sè un ingiusto profitto consistente nell’ottenere un vantaggio (interessi usurari) vietato dalla legge; – l’usura e l’estorsione possono, tuttavia, concorrere, nel caso in cui la violenza o minaccia sia esercitata in un momento successivo rispetto all’iniziale pattuizione usuraia, ovvero al fine di ottenere l’ingiusto profitto consistente nella corresponsione dei pattuiti “interessi o altri vantaggi usurari” che il soggetto passivo non possa o non voglia più corrispondere. 4.3. Vanno, pertanto, affermati i seguenti principi di diritto:

Ai fini dell’integrazione del reato di usura, non occorre che l’iniziativa di instaurare la negoziazione sia stata presa dall’usuraio, e non rileva che la conclusiva pattuizione connotata da usura sia stata accettata dalla vittima senza subire pressioni, poichè la ratio dell’incriminazione s’incentra sul carattere oggettivamente usurario della pattuizione”; “è configurabile il reato di usura o di estorsione a seconda che l’iniziale pattuizione usuraria sia stata spontaneamente accettata dalla vittima, ovvero accettata per effetto della violenza o minaccia esercitata dal soggetto attivo; i due reati possono concorrere quando la violenza o la minaccia siano esercitate al fine di ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari”. 4.4. Il difensore che ha sottoscritto il ricorso denuncia violazione del principio di frazionabilità delle dichiarazioni e violazione dell’ Conv. EDU secondo l’interpretazione fornita dalla sentenza della Corte EDU del 5 luglio 2011 nel caso Dan contro Moldavia. La doglianza è manifestamente infondata. 4.4.1.

Con la sentenza emessa in data 5 luglio 2011, caso Dan c. Moldavia (e con tante altre, precedenti e successive) la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con riguardo alla possibilità ed ai limiti della riformabilità in peius in appello di una sentenza assolutoria di primo grado, ha affermato che la condanna emessa in grado di appello, in riforma di una pronuncia assolutoria emessa in primo grado, non si pone, in linea astratta, in contrasto della Convenzione EDU (e in particolare con il disposto dell’art. 6, p. 1, a norma del quale, tra l’altro, “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti”), purchè l’affermazione di responsabilità, qualora determinata da una diversa valutazione di attendibilità di prove orali ritenute decisive, consegua all’esame diretto dei testimoni da parte del giudice del gravame, ciò in quanto la rivisitazione dell’originario verdetto assolutorio non avere luogo correttamente, quanto al rispetto ai principi del giusto processo, senza una diretta valutazione delle prove fornite dai testimoni dell’accusa: “La Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l’innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. La valutazione dell’attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate” (Corte EDU, sentenza Dan c. Moldavia, p. 33). La mancata escussione da parte della Corte d’appello dei testimoni esaminati in primo grado, ed il fatto che la Suprema Corte di legittimità non cerchi di porvi rimedio rinviando il caso alla Corte d’Appello per un nuovo esame degli elementi di prova, riduce sostanzialmente ridotto il diritto di difesa del ricorrente, in quanto “uno dei requisiti di un processo equo è la possibilità per l’imputato di affrontare i testimoni in presenza di un giudice che deve decidere la causa, perchè le osservazioni del giudice sul comportamento e la credibilità di una certa testimone possono avere conseguenze per l’imputato” (Corte EDU, sentenza 4 giugno 2013, Hanu c. Romania, p. 39). Ciò non vale, peraltro, nei casi in cui risulti impossibile riesaminare un testimone, perchè, per esempio, è deceduto, ovvero perchè occorre tutelare il diritto del testimone di non auto-accusarsi (Corte EDU, sentenza Dan c. Moldavia, p. 33). 4.4.2. Come appare macroscopicamente evidente, la garanzia convenzionale invocata dalla difesa opera, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, soltanto in caso di difforme valutazione di attendibilità di una prova dichiarativa che abbia comportato la riforma in appello del verdetto assolutorio pronunziato in primo grado. 4.4.3. Nel caso in esame si è, al contrario, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, cui il Tribunale e la Corte di appello sono giunti concordemente ritenendo l’attendibilità delle dichiarazioni della p.o., decisivamente corroborate – quanto alla stipula del patto ed alle condizioni stabilite, da quello rese dallo stesso imputato. La parzialmente difforme valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del F. non ha quindi comportato la riforma del verdetto pronunziato dal Tribunale. 4.4.4. Nel corso della discussione, il difensore ha richiamato le sentenze n. 32619 del 2014 e n. 41571 de 2017 di questa Sezione. Le predette sentenze hanno, peraltro, affrontato il diverso problema della necessità o meno della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel caso in cui la Corte di appello intenda sovvertire un verdetto di condanna, pervenendo ad un verdetto assolutorio, previa dichiarazione d’inattendibilità di uno o più dichiaranti ritenuti attendibili dal primo giudice. A prescindere dal rilievo che, in proposito, sono intervenute anche le Sezioni Unite con la sentenza n. 14800 del 2018, Troise (che il difensore non ha menzionato), deve evidenziarsi che le predette decisioni riguardavano comunque casi nei quali i conclusivi verdetti del primo e del secondo giudice erano difformi. Ma, si ripete, nel caso in esame i verdetti di primo e secondo grado sono conformi. La doglianza, riproposta con insistenza immotivata, è, pertanto, del tutto priva di base legale.

 Quanto al profilo della valutazione frazionata, come si vedrà, la valenza delle dichiarazioni del F. ai fini dell’affermazione di responsabilità appare assolutamente marginale: per tale ragione, la Corte di appello ha ritenuto la superfluità della (non obbligatoria) rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per riesaminare il predetto soggetto, ritenendo acquisito un insieme di elementi di prova che legittimava la conferma del verdetto di condanna pronunciato dal primo giudice: ciò rende la doglianza manifestamente infondata. 4.4.6. La doglianza in esame risulta anche priva della necessaria specificità. Questa Corte (cfr., ad es., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218 – 01) ha più volte chiarito che, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.

 

Applicando questo principio – mutatis mutandis – al caso in esame, appare evidente che la conclusiva affermazione di legittimità sarebbe legittimata anche dalle sole dichiarazioni testimoniali della p.o. (che, d’altro canto, come si vedrà, lo stesso imputato non contesta quanto al fatto storico dell’avvenuto prestito e delle condizioni pattuite, che hanno oggettivamente carattere usurario); nè il difensore spiega congruamente per quale ragione, in ipotesi, prescindendo dalla dichiarazioni del F., i residui elementi probatori acquisiti non potrebbero ugualmente legittimare la conclusiva affermazione di responsabilità. 5. La doglianza riguardante la presunta violazione degli artt. 49 e 644 c.p. (costituente oggetto del primo motivo, ma esplicitata anche nel corpo del secondo motivo) non è consentita, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, poichè (come agevolmente rilevabile) non denunziata in appello, pur essendovene stata la possibilità. 5.1. Peraltro, non appare inopportuno precisare che il reato di usura si può consumare anche con la mera promessa usuraria, il che evidenzia che – in tal caso – le successive vicende del rapporto inter partes non incidono sulla configurabilità del reato, anche in caso d’inadempimento della p.o.. 5.1.1. La giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 38812 del 01/10/2008, Rv. 241452 – 01) ha già chiarito che il delitto di usura si configura come un reato a schema duplice, potendo essere integrato da due distinte fattispecie tipiche, aventi in comune la pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, ma che si distinguono perchè: – l’una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito: in questo caso, il verificarsi dell’evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all’eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell’illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell’obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito usuraio; – l’altra è caratterizzata dalla mera accettazione del sinallagma ad esso preordinato: in questo caso, che ricorre quando la promessa del corrispettivo usurario, in tutto o in parte, non venga mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell’obbligazione rimasta inadempiuta. Naturalmente, nel caso in cui la pattuizione usuraria sia adempiuta, la prima fattispecie assorbe l’altra. 5.1.2. Ancora una volta, quindi, le doglianze difensive risulterebbero, comunque, prive di una base legale. 5.1.3. Non appare, peraltro, inopportuno ricordare che, come osservato dal P.G. nel corso della requisitoria pronunziata in udienza, lo stesso ricorrente ammette che gli assegni de quibus non furono portati all’incasso. 6. Le ulteriori doglianze sono del tutto prive della specificità necessaria ex art. 581 c.p.p. (reiterando le proprie doglianze in difetto del compiuto riferimento alle contrarie argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato), sollecitano una non consentita rivalutazione di risultanze fattuali in ampia e decisiva parte già conformemente valorizzate dai due giudici del merito, in difetto di documentati travisamenti, e comunque risultano manifestamente infondate.

La Corte di appello, in ampia parte mutuando i condivisi rilievi del primo giudice, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata statuizione, le dichiarazioni rese dalla p.o. S., motivatamente ritenute attendibili, dalle quali è emerso che essa aveva concordato con l’imputato D. l’erogazione di un prestito di 25.000 Euro (da versarsi in data (OMISSIS)) in cambio della restituzione, entro il mese di ottobre dello stesso anno, ovvero sei mesi dopo, della somma di 30.000 Euro (come è agevolmente verificabile, con un interesse pari quanto meno al 40% su base annua: cfr. f. 10 della sentenza di primo grado), determinandosi a denunciare il fatto nell'(OMISSIS), avendo preso contezza, anche attraverso la consultazione del sito istituzionale della Banca d’Italia, della natura usuraria degli interessi pattuiti. 6.1.1. Va immediatamente osservato che l’asserita inattendibilità della p.o. non può discendere unicamente, come pretenderebbe la difesa, dal fatto che essa abbia sporto denuncia in ritardo, rispetto alla pattuizione usuraria, trattandosi di un ritardo fisiologico, di pochi mesi, non particolarmente significativo, anche perchè la denuncia è pur sempre intervenuta in costanza del rapporto usurario. 6.1.2. D’altro canto, se anche la p.o. fosse stata mossa unicamente dall’intento di non restituire quanto dovuto al D. in esecuzione della pattuizione usuraria intervenuta inter partes (come, in verità, appare ben possibile), ciò non farebbe comunque venire meno il reato, consumatosi – come già chiarito – per effetto della mera (anche se successivamente inadempiuta) promessa usuraria. 6.1.3. Ai fini dell’affermazione di responsabilità, rilievo marginale va riconosciuto: – alle dichiarazioni del F., che in concreto si sarebbe unicamente limitato a mettere in contatto l’imputato e la p.o.: quale che sia il giudizio (di attendibilità o meno) da riservare alle dichiarazioni rese dal predetto soggetto, resta, infatti, ben fermo che l’imputato e la p.o. stipularono una pattuizione usuraria (in concreto, come già osservato, sembra non negarlo neppure l’imputato, mentre la difesa dell’imputato si limita a discettare su una serie di elementi fattuali di rilievo assolutamente marginale, se non addirittura pleonastico, rispetto al nucleo centrale della vicenda); – all’accertamento della paternità della distinta e delle concrete modalità di compilazione degli assegni. A tale ultimo proposito, peraltro, deve necessariamente rilevarsi che la Corte d’appello ha ineccepibilmente osservato quanto segue: “se è pacifico che prima dell’incontro presso la filiale Intesa San Paolo di (OMISSIS) l’imputato ed il signor S. non si conoscessero, se è altrettanto pacifico che la precompilazione al computer sia stata effettuata dalla parte offesa, inverosimile appare invece che il contenuto del documento con gli importi in bianco non fosse stato suggerito dal F., sol che si consideri l’intestazione del documento, in cui è indicato il nome dell’imputato ed il suo indirizzo di residenza, uno dei due indirizzi presenti sul biglietto da visita mostrato alla persona offesa solo in occasione dell’incontro con il D.”. 

Rilievo decisivo assumono, al contrario, le dichiarazioni – in ampia parte confessorie – rese dallo stesso imputato, che non ha negato l’intervenuta pattuizione alle condizioni indicate in contestazione, limitandosi ad attribuire alla p.o. l’iniziativa, anche quanto alla determinazione della cifra da restituire: questa circostanza, seppur dimostrata, non farebbe comunque venire meno la natura usuraria dell’accordo, della quale la Corte di appello (f. 3 s. della sentenza impugnata) ha motivatamente ritenuto l’imputato certamente consapevole (di qui la prova del necessario dolo), con argomentazioni incensurabili che appare inutile ritrascrivere. 6.1.5. Non può tacersi che la versione dell’imputato risulta palesemente inattendibile nella parte in cui – attribuendo all’importo di Euro cinquemila natura di mera garanzia e non di somma da versare a titolo di interessi usurari (circostanza già documentalmente contraddetta dal fatto che l’esborso di tale somma era “spalmato” in otto rate ovvero suddivisa in otto assegni, il che risultava all’evidenza incompatibile con la dichiarata natura) finisce col sostenere, sia pure implicitamente, di aver prestato la somma di 25.000 Euro ad un soggetto mai conosciuto in precedenza e che aveva problemi finanziari, per puro spirito di liberalità, ovvero senza corrispettivo. 6.2. D’altro canto, questa Corte, con orientamento (Sez. IV, n. 19710 del 3.2.2009, rv. 243636) che il collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. “doppia conforme”, ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l’affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (“Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice”). 6.2.1. Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell’appellante, è giunta (nonostante il giudizio di parziale inattendibilità del F.) alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell’imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati. 7. La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè – apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d’inammissibilità per colpa (Corte Cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell’entità della predetta colpa, desumibile dal tenore della rilevata causa d’inammissibilità della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 26 aprile 2019. Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019