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L’arresto consiste in una misura coercitiva pre-cautelare, limitativa della libertà personale, che può essere attivata su iniziativa della Polizia giudiziaria, ovvero dei privati cittadini.

Affinché possa procedersi all’arresto è necessario che ricorrano alcuni presupposti:

  1. deve sussistere lo stato di flagranza(art. 382 c.p.p.), ossia quella condizione in cui versa colui che:
  • sia colto nell’atto di commettere il reato (c.d. flagranza propria);
  • subito dopo la commissione del reato sia inseguito dalla Polizia giudiziaria, dalla persona offesa, ovvero da altri soggetti (c.d. quasi flagranza);
  • sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (c.d. quasi flagranza). Nei reati permanenti lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza (art. 382, comma 2, c.p.p.).

Il Legislatore ha, altresì, inserito un’ulteriore ipotesi di arresto in flagranza: il c.d. arresto differito.

Nello specifico è possibile procedere all’arresto in flagranza nelle 48 ore successive alla verificazione del fatto a condizione che si tratti:

  • di gravi tipologie di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
  • di reati commessi nel corso di manifestazioni pubbliche, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza, ovvero di incolumità pubblica. Tale disposizione consente, altresì, entro il termine delle 48 ore successive alla verificazione del fatto, di individuare gli autori dei reati suddetti attraverso l’analisi della documentazione video – fotografica eventualmente acquisita.
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GIURISPRUDENZA

Cass. pen. n. 8015/2003

Ai fini della sussistenza dello stato di flagranza l’apprezzamento sul tempo decorso tra la commissione del fatto e l’arresto è affidato in via esclusiva al giudice di merito e, qualora correttamente motivato, non censurabile in sede di legittimità; pertanto, in caso di reato di natura permanente, può riconoscersi la sussistenza della flagranza, quando è decorso solo il tempo necessario all’espletamento di attività di indagine dirette a rintracciare il responsabile. (Fattispecie in cui nel caso di detenzione nella propria abitazione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio, il tempo decorso tra il rinvenimento della sostanza e l’arresto, impiegato per rintracciare il proprietario, non aveva fatto venir meno l’attualità del reato).

(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8015 del 18 febbraio 2003)

Cass. pen. n. 4348/2003

In tema di arresto in flagranza, il concetto di “inseguimento” ad opera della forza pubblica, sul quale si fonda la nozione della cd. quasi-flagranza, comprende ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell’indiziato di reità, purché detta attività non subisca interruzioni dopo la commissione del reato, ed anche nel caso che si protragga per alcuni giorni. (Fattispecie nella quale un soggetto, datosi con successo alla fuga dopo essersi liberato al cospetto di alcuni carabinieri dello stupefacente detenuto, è stato rintracciato ed arrestato da altri militari, sette ore dopo il fatto, all’interno di un esercizio pubblico, a seguito di ricerche definite attive ed ininterrotte dalla polizia giudiziaria).

(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4348 del 30 gennaio 2003)

Cass. pen. n. 39348/2002

Il reato di possesso di carta di credito contraffatta che sia stato contestato autonomamente non può considerarsi assorbito nell’ipotesi, logicamente e cronologicamente antecedente, della sua acquisizione e pertanto deve essere considerato come fattispecie delittuosa di natura permanente, con la conseguenza che per esso si configura lo stato di flagranza secondo la previsione dell’art. 382, comma 2, c.p.p. (Fattispecie relativa a richiesta del P.M. di convalida dell’arresto e di contestuale giudizio direttissimo, rigettata dal giudice sul rilievo che, non potendo concorrere il possesso, attuale, con la pregressa acquisizione, esso doveva considerarsi assorbito in quest’ultima, con conseguente esclusione dello stato di flagranza).

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 39348 del 21 novembre 2002)

Cass. pen. n. 3032/1999

Non è legittimo l’arresto in flagranza quando manchi in chi vi procede la immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento con l’indagato (così detta quasi-flagranza); invero, nel caso in cui la individuazione del soggetto attivo del reato si fondi, non sulla diretta percezione dei fatti da parte di chi opera l’arresto, ma sulle indicazioni di terze persone, pur presenti ai fatti, o su dichiarazioni confessorie dello stesso accusato, si richiede un apprezzamento di elementi probatori estranei alla ratio dell’istituto. (Fattispecie in cui l’agente, resosi responsabile di furto in un supermercato, era stato tratto in arresto perché riconosciuto da un commesso, cui era stato mostrato, mentre era per strada, dalla polizia giudiziaria).

(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 3032 del 1 settembre 1999)

Cass. pen. n. 2879/1999

Nel concetto di «inseguimento» da parte della polizia giudiziaria, richiamato dall’art. 382 c.p.p., rientra non solo l’inseguimento in senso stretto ma anche l’azione che, senza soluzione di continuità, viene intrapresa subito dopo la commissione di un reato per raggiungere la persona da arrestare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che correttamente fosse stato riconosciuto lo stato di flagranza nel caso di soggetto che, riuscito a dileguarsi all’atto in cui la polizia giudiziaria, avendo assistito al fatto criminoso, aveva operato l’arresto di alcuni complici, era stato identificato e raggiunto, sulla scorta delle dichiarazioni rese da questi ultimi, nei pressi della sua abitazione).

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 2879 del 20 marzo 1999)

Cass. pen. n. 5508/1998

In tema di arresto operato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria, la disposizione di cui all’art. 382, comma 2, c.p.p. — secondo la quale si considera in stato di flagranza colui che è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato «immediatamente prima» — va intesa nel senso che debba esistere una stretta connessione temporale fra il fatto-reato e la sorpresa con tracce dello stesso, sì che possa rilevarsi un’azione svolta senza soluzione di continuità per raggiungere ed arrestare l’autore dell’episodio criminoso. Fermo restando pertanto che l’intervallo temporale tra fatto e sorpresa in flagranza, pur non potendo essere aprioristicamente determinato in base ad un criterio di carattere generale, deve comunque essere di breve entità, è obbligo del giudice della convalida verificare di volta in volta in concreto se gli eventi — commissione del fatto, avvio delle indagini, sorpresa con tracce — si siano susseguiti senza intervalli ed in stretta continuità.

(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 5508 del 23 ottobre 1998)

Cass. pen. n. 1350/1998

Ai fini della sussistenza dello stato di flagranza previsto dall’art. 382 c.p.p., l’apprezzamento sul tempo decorso tra commissione del fatto ed arresto è affidato in via esclusiva al giudice di merito, come è dimostrato dal fatto che il legislatore ha fatto riferimento a locuzioni avverbiali quali «subito dopo» o «immediatamente prima», e tale apprezzamento, se correttamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità. (Fattispecie in cui pur essendo decorse alcune ore dal rinvenimento e sequestro della droga all’arresto dell’indagato, è stata ritenuta motivazione sufficiente, sia pure sintetica, quella che il tempo decorso era stato calcolato «con riferimento al momento in cui l’arresto era stato formalizzato e il tempo trascorso era stato necessario per l’espletamento delle attività di indagini quali perquisizione e sequestro della droga e redazione materiale degli atti»).

(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1350 del 13 luglio 1998)

Cass. pen. n. 1681/1996

La flagranza è configurabile tutte le volte che sia possibile stabilire un nesso tra il soggetto e il reato, in specie con l’elemento materiale di questo, dovendo le condotte in cui l’illecito si sostanzia essere ancora in corso, e cioè dovendo sussistere un rapporto di contestualità tra il comportamento del reo e l’intervento della polizia giudiziaria.

(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1681 del 20 luglio 1996)

Cass. pen. n. 1314/1995

Per la sussistenza dello stato di quasi flagranza, in caso di fuga dell’autore del fatto criminoso, occorre che l’inseguimento da parte della polizia giudiziaria inizi subito dopo il reato, senza che occorra che si concluda entro brevissimo tempo, potendosi anche protrarre per alcuni giorni e dovendosi tenere conto pure del tempo materiale strettamente necessario alla P.G. per giungere sul posto e per mettersi, sulla base di precise indicazioni, sulle tracce evidenti dell’autore del reato o di chi appaia tale.

(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 1314 del 13 luglio 1995)

Cass. pen. n. 1646/1994

Ai fini della legittimità dell’arresto nel cosiddetto stato di «quasi flagranza», il concetto di inseguimento espresso dal legislatore comprende non solamente il vero e proprio inseguimento in senso stretto, che può protrarsi persino per un certo arco di tempo non breve, ma anche l’azione, senza soluzione di continuità, intrapresa subito dopo la commissione del reato dalla polizia giudiziaria per raggiungere la persona da arrestare. (Nella specie l’indicazione dell’autore del reato proveniva dalla vittima, deceduta subito dopo a seguito dei reiterati colpi di pistola sparatigli da brevissima distanza).

(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1646 del 30 maggio 1994)

Cass. pen. n. 420/1990

La definizione dello stato di flagranza nel reato, formulata nell’art . 382 del nuovo c.p.p., pur con terminologia diversa, ripropone nella sostanza quella dell’art. 237 del preesistente codice di rito, puntualizzando solo maggiormente il concetto di «sorpresa» come fatto esterno al soggetto attivo, che comprende sia la situazione della flagranza propriamente detta che quelle di quasi-flagranza. La locuzione normativa «immediatamente prima», in particolare, non costituisce sostanziale immutazione rispetto a quella usata dall’art. 237 del vecchio c.p.p., rappresentando solo una puntualizzazione sulla connessione temporale tra il fatto reato e la sorpresa con tracce del pregresso reato.

  1. Ulteriore presupposto per poter procedere all’esecuzione della misura pre-cautelare, è che il reato commesso in flagranza rientri nel novero di quelli per i quali l’arresto è consentito. 

3. L’arresto obbligatorio e l’arresto facoltativo

L’arresto in flagranza è obbligatorio (art. 380 c.p.p.) per gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • il soggetto nei confronti del quale si procede sia colto in stato di flagranza o quasi flagranza;
  • si tratti di un delitto non colposo (consumato o tentato);
  • per il delitto commesso la legge preveda la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

Al di fuori di questi casi, gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria procedono obbligatoriamente all’arresto di chiunque sia colto nella flagranza di uno dei delitti, consumati o tentati, previsti all’art. 380, comma 2, c.p.p. Trattasi di:

  1. a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale (artt. 241 ss. c.p.) per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall’art. 338 c.p.;

  1. b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’art. 419 c.p.;
  2. c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
  3. d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’art. 600 c.p., delitto di prostituzione minorile previsto dall’art. 600-bis, comma 1, c.p., delitto di pornografia minorile previsto dall’art. 600-ter, commi 1 e 2, c.p., anche se relativo al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater. c.p., e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’art. 600-quinquies c.p.;

d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall’art. 603-bis, comma 2, c.p.;

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’art. 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’art. 609-octies c.p.;

d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater, commi 1 e 2, c.p.;

  1. e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’art. 4, L. 08/08/1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 625, comma 1, nn. 2, prima ipotesi, 3 e 5, nonché 7-bis, c.p., salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, c.p.;

e-bis) delitti di furto previsti dall’art. 624-bis c.p., salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, c.p.;

  1. f) delitto di rapina previsto dall’art. 628 c.p. e di estorsione previsto dall’art. 629 c.p.;

f-bis) delitto di ricettazione, nell’ipotesi aggravata di cui all’art. 648, comma 1, secondo periodo, c.p.;

  1. g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2, comma 3, L. 18/04/1975, n. 110;
  2. h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’art. 73 TU approvato con D.P.R. 09/10/1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
  3. i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
  4. l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall’art. 1, L. 25/01/1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall’art. 1, L. 17/04/1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli artt. 1 e 2, L. 20/06/1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 3, comma 3, L. 13/10/1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’art. 416-bis c.p.;

l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall’art. 572 e dall’art. 612-bis c.p.;

  1. m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall’art. 416, commi 1 e 3, c.p., se l’associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lett. a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;

m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall’art. 497-bis c.p.;

m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all’art. 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25/07/1998, n. 286, e successive modificazioni;

m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall’art. 589-bis, commi 2 e 3, c.p.;

m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall’art. 1100 del codice della navigazione.

A queste ipotesi tipizzate se ne devono aggiungere ulteriori extra codicem ad esempio:

  • l’art. 13, comma 13 ter, D.Lgs. 25/07/1998, n. 286, ai sensi del quale è obbligatorio l’arresto (anche fuori dei casi di flagranza) dell’autore dei reati di reingresso abusivo nel territorio dello Stato previsti dai commi 13 e 13-bis dello stesso articolo, puniti rispettivamente con la pena della reclusione da 1 a 4 anni e da 1 a 5 anni.
  • gli artt. 235, comma 3, e 312 c.p., che dispongono l’arresto obbligatorio dell’autore, anche fuori dei casi di flagranza.

Oltre agli agenti e agli ufficiali di Polizia giudiziaria il codice (art. 383 c.p.p.) riconosce ad ogni persona la possibilità di procedere all’arresto in flagranza a condizione che:

  • ricorra uno dei casi ex art. 380 c.p.p. in cui gli ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria dovrebbero procedere con arresto obbligatorio;
  • si tratti di delitto procedibile d’ufficio.

Colui che, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, ha eseguito l’arresto in flagranza deve, senza ritardo, consegnare la persona privata della libertà personale, nonché l’eventuale corpo del reato, alla Polizia giudiziaria, la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia (art. 383, comma 3, c.p.p.).

Altra ipotesi di arresto, regolata dal codice, è quella facoltativa (art. 381 c.p.p.). Gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria hanno la facoltà di procedere, o meno, all’arresto a condizione che:

  • ricorra lo stato di flagranza;
  • si tratti di delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni;
  • sia stato commesso un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.