Nel giudizio abbreviato è ammissibile la richiesta dell’imputato di sottoporsi ad interrogatorio ai sensi dell’art. 421 secondo comma c.p.p.
ART 421 CPP SVOLGIMENTO UDIENZA PRELIMINARE
Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione(1).
Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminarie gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio. L’imputato puó rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all’interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l’interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499. Prendono poi la parola, nell’ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniarie dell’imputato che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.
Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni [4392] utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell’articolo 416comma 2 nonché gli atti e i documenti ammessi dal giudice prima dell’inizio della discussione .
Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.
Nell’udienza preliminare, la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero, ma non oltre il momento in cui il difensore dell’imputato formula le proprie conclusioni definitive. (In motivazione, la Corte ha precisato che,
Nel giudizio abbreviato è ammissibile la richiesta dell’imputato di sottoporsi ad interrogatorio ai sensi dell’art. 421 secondo comma c.p.p., purché sia avanzata prima dell’inizio della discussione per non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati dall’imputato, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di prendere la parola.
La cassazione precisa che Cass. pen. n. 33819/2001
se nel corso dell’udienza preliminare il fatto addebitato risulti diverso, ai sensi del comma 1 dell’art. 423 c.p.p. rispetto a quello riportato nell’originaria imputazione, il P.M. ha la facoltà di modificare il capo d’imputazione in ogni momento fino a quando non abbia presentato al Gip le proprie conclusioni, a nulla rilevando che sin dall’apertura dell’udienza l’imputato abbia chiesto l’immediato proscioglimento a norma dell’art. 129 stesso codice. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato una decisione che aveva disposto il proscioglimento immediato degli imputati per prescrizione sulla base della originaria formulazione dell’accusa senza tener conto della modifica del capo d’imputazione ritualmente effettuata dal P.M. nel corso dell’udienza preliminare).
In tema di giudizio abbreviato, la natura atipica del rito, mirato alla deflazione Cass. pen. n. 6821/2000
della pendenza giudiziaria attraverso la definizione del giudizio allo stato degli atti, impone di ritenere inammissibile la richiesta di interrogatorio avanzata dall’imputato al Gup ai sensi dell’art. 421 secondo comma c.p.p. (Alla stregua di tale principio, e rigettando il ricorso avverso l’ordinanza reiettiva emessa dal giudice dell’udienza preliminare, la Corte ha peraltro rilevato come l’applicazione del citato secondo comma dell’art. 421 c.p.p. comporterebbe il richiamo alle disposizioni in tema di esame testimoniale ex artt. 498 e 499 c.p.p., incompatibili con il giudizio abbreviato
NUOVE CONTESTAZIONI DEL PM
Seil P.M. effettui una contestazione suppletiva nei confronti di un imputato dopo l’intervento del difensore di questo, alla parte viene Cass. pen. n. 29313/2015
riconferito il diritto di concludere e, conseguentemente, di formulare la richiesta di rito abbreviato).
Nel giudizio abbreviato è ammissibile la richiesta dell’imputato di sottoporsi ad interrogatorio ai sensi dell’art. 421, comma secondo, c.p.p., purché sia avanzata prima dell’inizio della discussione per non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati dall’imputato stesso, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di prendere la parola.
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1937 del 21 gennaio 2011)
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Nell’udienza preliminare, la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte del pubblico ministero, ma non oltre il momento in cui il difensore dell’imputato formula le proprie conclusioni definitive. (In motivazione, la Corte ha precisato che, qualora il P.M. effettui una contestazione suppletiva nei confronti di un imputato dopo l’intervento del difensore di questo, alla parte viene riconferito il diritto di concludere e, conseguentemente, di formulare la richiesta di rito abbreviato).
Nel giudizio abbreviato è ammissibile la richiesta dell’imputato di sottoporsi ad interrogatorio ai sensi dell’art. 421, comma secondo, c.p.p., purché sia avanzata prima dell’inizio della discussione per non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati dall’imputato stesso, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di prendere la parola.
Nel giudizio abbreviato è ammissibile la richiesta dell’imputato di sottoporsi ad interrogatorio ai sensi dell’art. 421 secondo comma c.p.p., purché sia avanzata prima dell’inizio della discussione per non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati dall’imputato, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di prendere la parola.
Qualora nel corso dell’udienza preliminare il fatto addebitato risulti diverso, ai sensi del comma 1 dell’art. 423 c.p.p. rispetto a quello riportato nell’originaria imputazione, il P.M. ha la facoltà di modificare il capo d’imputazione in ogni momento fino a quando non abbia presentato al Gip le proprie conclusioni, a nulla rilevando che sin dall’apertura dell’udienza l’imputato abbia chiesto l’immediato proscioglimento a norma dell’art. 129 stesso codice. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato una decisione che aveva disposto il proscioglimento immediato degli imputati per prescrizione sulla base della originaria formulazione dell’accusa senza tener conto della modifica del capo d’imputazione ritualmente effettuata dal P.M. nel corso dell’udienza preliminare).
In tema di giudizio abbreviato, la natura atipica del rito, mirato alla deflazione della pendenza giudiziaria attraverso la definizione del giudizio allo stato degli atti, impone di ritenere inammissibile la richiesta di interrogatorio avanzata dall’imputato al Gup ai sensi dell’art. 421 secondo comma c.p.p. (Alla stregua di tale principio, e rigettando il ricorso avverso l’ordinanza reiettiva emessa dal giudice dell’udienza preliminare, la Corte ha peraltro rilevato come l’applicazione del citato secondo comma dell’art. 421 c.p.p. comporterebbe il richiamo alle disposizioni in tema di esame testimoniale ex artt. 498 e 499 c.p.p., incompatibili con il giudizio abbreviato
Originally posted 2020-05-03 17:34:53.