PROCESSO PENALE RICHIESTA RINVIO A GIUDIZIO BOLOGNA -CHIAMAMI SUBITO

 

PROCESSO PENALE RICHIESTA RINVIO A GIUDIZIO BOLOGNA -CHIAMAMI SUBITO

 

 

 

 

Non dà luogo a nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell’art. 416, comma 1, c.p.p., il fatto che l’invito all’imputato a presentarsi per rendere l’interrogatorio da lui richiesto a seguito dell’avviso previsto dall’art. 416 bis c.p.p. non sia stato notificato con l’osservanza del termine di tre giorni stabilito dall’art. 375, comma 4, c.p.p.

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denunce querela bologna
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La richiesta di rinvio a giudizio è nulla ex art. 416, comma 1, c.p.p. (nel testo novellato dall’art. 2, comma 2, della legge 16 luglio 1997, n. 234) se non preceduta dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari completo degli avvertimenti di cui all’art. 415 bis, comma 3, c.p.p., ma la detta nullità non ricorre nell’ipotesi in cui detto avviso sia validamente notificato all’indagato e l’interrogatorio non abbia poi, di fatto, avuto luogo in quanto quest’ultimo, pur essendosi presentato, si sia rifiutato di rispondere.

avvocato penalista bologna
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In tema di giudizio abbreviato, qualora il prossimo congiunto, alla cui assunzione sia stata condizionata la richiesta di accesso al rito, si avvalga della facoltà di non rendere testimonianza ai sensi dell’art. 199 c.p.p., ben possono essere utilizzate le dichiarazioni da lui rese nel corso delle indagini preliminari, ancorché viziate da nullità relativa per l’omissione dell’avviso della facoltà di astensione, atteso che con la scelta del rito l’imputato ha acconsentito all’utilizzazione di tutti gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero ed inseriti nel fascicolo di cui all’art. 416 comma 2 c.p.p.

L’invito a presentarsi per rendere interrogatorio, che a norma dell’art. 416, comma 1, c.p.p. (nel testo novellato dal’art. 2, comma 2, della legge 16 luglio 1997 n. 234 e antecedente alla modifica apportata dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479) deve precedere la richiesta di rinvio a giudizio, ha la finalità di rendere possibile all’indagato di esporre le sue difese in ordine all’imputazione prima dell’esercizio dell’azione penale, onde essere eventualmente in grado di evitare il rinvio a giudizio. Ne consegue che non spiega alcuna conseguenza invalidante l’omissione di questa formalità nel caso in cui l’imputato ha chiesto ed ottenuto di essere giudicato con rito abbreviato, poiché, con l’accettazione di un giudizio allo stato degli atti, egli non tende a impedire la devoluzione del processo al giudice del dibattimento, ma vuole solo difendersi dall’accusa davanti al giudice per l’udienza preliminare.

REATI SOCIETARI AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA MILANO VENEZIA TREVISO PADOVA ROVIGO
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Cass. pen. n. 164/2001

L’art. 416, comma 1, c.p.p., nella parte in cui prevede, a pena di nullità, che la richiesta di rinvio a giudizio debba essere preceduta dall’invito a comparire per rendere l’interrogatorio, rivolto alla persona sottoposta a indagini la quale abbia avanzato richiesta in tal senso, non può dirsi osservato qualora la richiesta anzidetta sia stata inoltrata al giudice prima ancora della data stabilita per l’interrogatorio, nulla rilevando in contrario che l’imputato abbia poi avuto modo di esplicitare le sue difese in sede di udienza preliminare.

Cass. pen. n. 2752/2000

La nullità della richiesta di rinvio a giudizio, prevista dall’art. 416, comma 1, c.p.p. (nel testo novellato dall’art. 2, comma 2, della legge 16 luglio 1997 n. 234) per il caso in cui detta richiesta non sia preceduta dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio, non è configurabile quando, provvedutosi validamente all’effettuazione dell’invito, l’interrogatorio non abbia poi, di fatto, avuto luogo. (Nella specie, per rifiuto della persona sottoposta a indagini di rispondere in assenza del difensore).

Cass. pen. n. 14594/1999

Il P.M., a norma dell’art. 416, secondo comma, c.p.p., nel momento in cui formula la richiesta di rinvio a giudizio, ha l’obbligo di allegare l’intera documentazione raccolta nel corso delle indagini preliminari, non essendogli consentito di esercitare un potere di selezione su tale materiale. Tuttavia la norma citata introduce una netta distinzione fra «la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari» da un lato e «il corpo del reato» dall’altro. Ed invero, mentre i primi debbono essere allegati al fascicolo del dibattimento, gli altri lo sono solo qualora non «debbano essere custoditi altrove». Ne consegue che, quando il corpo di reato o le cose ad esso pertinenti presentano una apprezzabile mole d’ingombro, non sono allegati al fascicolo, ma vengono altrove custoditi.

Cass. pen. n. 10795/1999

Gli artt. 416 c.p.p. e 130 att. c.p.p., delegando al P.M. l’onere di formare il fascicolo da trasmettere al giudice per le indagini preliminari insieme con la richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, attribuiscono in via esclusiva al potere delibativo dell’organo di accusa il compito di individuare e allegare quegli atti che attengono, strettamente, ai soggetti e all’oggetto del rinvio a giudizio, con la conseguenza che non può ipotizzarsi, a carico dello stesso P.M., alcun obbligo di allegazione di atti che riguardino persone estranee a tale oggetto ovvero afferiscano a indagini diverse o ancora in corso di sviluppo. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l’obbligo del P.M. di trasmissione, nei limiti sopra precisati, dell’intera documentazione raccolta nel corso delle indagini è presidiato, in caso di inosservanza, solo dalla sanzione dell’inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista un’autonoma sanzione di invalidità per il mancato deposito degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzazione).

Cass. pen. n. 9828/1999

L’imputato, qualora lamenti l’inosservanza, da parte del pubblico ministero, dell’obbligo di trasmettere, con la richiesta di rinvio a giudizio, tutti gli atti d’indagine concernenti la posizione oggetto di detta richiesta (come sancito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 145 del 1991), non può limitarsi a indicare l’atto o gli atti che gli risultano non trasmessi, ma deve anche adempiere all’onere – derivantegli dal principio generale della rilevanza che è sotteso, governandola, all’intera materia della prova – di allegarne o richiamarne il contenuto al fine di consentire al giudice di valutarne, appunto, la rilevanza con riguardo ad un qualunque aspetto della posizione soggettiva del deducente; e ciò fermo restando che, in ogni caso, la mancata trasmissione di atti non può mai dar luogo a nullità dell’udienza preliminare e del decreto di rinvio a giudizio, ma implica soltanto l’inutilizzabilità degli atti non trasmessi. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha rigettato il ricorso dell’imputato, giudicando in primo grado con rito abbreviato, il quale aveva sostenuto la nullità dell’udienza preliminare e degli atti successivi sull’assunto che, qualora egli avesse avuto tempestiva conoscenza dell’atto d’indagine di cui lamentava la mancata trasmissione da parte del pubblico ministero, avrebbe potuto determinarsi a compiere scelte processuali diverse da quella adottata)

Cass. pen. n. 4707/1999

La violazione dell’obbligo del P.M. di trasmettere al giudice per le indagini preliminari l’intera documentazione raccolta nel corso delle indagini è sanzionata esclusivamente dall’inutilizzabilità degli atti non trasmessi. (Fattispecie relativa alla mancata trasmissione al G.i.p. di un verbale di dichiarazioni rese da un chiamante in correità).

NORMA ART 416 CPP

  1. La richiesta di rinvio a giudizioè depositata dal pubblico ministeronella cancelleria del giudice(1). La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall’avviso previsto dall’articolo 415 bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all’articolo 415 bis, comma 3.
  2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indaginiespletate [357-373] e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari[294, 401](2). Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato [253] sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove [259].

2-bis. Qualora si proceda per i reati di cui all’articolo 589, secondo comma, e 589 bis del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari(3).

Cass. pen. n. 4464/1996

Le funzioni attribuite dalla legge allo speciale collegio per i reati ministeriali previsto dall’art. 7 della legge Cost. 16 gennaio 1989 n. 1 comprendono anche quella di provvedere, previa celebrazione dell’udienza preliminare, sulla richiesta di rinvio a giudizio, dovendosi escludere, dal complessivo esame del quadro normativo delineato dalla citata legge costituzionale n. 1/1989 e dalla legge ordinaria di attuazione 5 giugno 1989 n. 219, che detta funzione spetti al giudice per le indagini preliminari, né ostando a tale conclusione l’eventuale situazione di incompatibilità che potrebbe determinarsi nel caso per cui, nel corso delle indagini preliminari, siano stati adottati provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, posto che, in detta eventualità, ben potrebbero trovare applicazione gli ordinari istituti processuali dell’astensione e della ricusazione, attesa anche la presenza, espressamente prevista dalla legge, di tre membri supplenti, oltre ai tre effettivi, sì che sarebbe sempre possibile provvedere alle necessarie sostituzioni.

Cass. pen. n. 4108/1996

L’inosservanza dell’obbligo del P.M. di trasmettere al Gip l’intera documentazione raccolta nel corso delle indagini preliminari è sanzionata esclusivamente dall’inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista un’autonoma sanzione di invalidità per il mancato deposito degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzazione o meno.

Cass. pen. n. 4999/1996

Spetta al collegio per i reati ministeriali decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio: né a tale conclusione può opporsi che in tal modo, avendo detto collegio svolto l’istruttoria, si violerebbe il principio ricavabile dalle norme vigenti, di separazione tra organi delle indagini ed organi deputati a conoscere nel merito delle stesse. Il sistema predisposto dal legislatore costituzionale non prevede invero detta incompatibilità e d’altro canto il rinvio alle norme vigenti di cui all’art. 9 comma quinto della L.C. 16 gennaio 1989 n. 1 non riguarda l’organo della procedura, ma la struttura della medesima (così in particolare dovrà distinguersi tra atti del collegio da raccogliersi sul fascicolo del dibattimento e quelli da inserirsi nel fascicolo del pubblico ministero).

Originally posted 2022-09-23 07:58:59.