APPALTO RESPONSABILITA’ DIRETTORE LAVORI

APPALTO RESPONSABILITA’ DIRETTORE LAVORI

DIFESA IN SEDE CIVILE PENALE INGEGNERI, ARCHITETTI BOLOGNA VICENZA  MILANO PADOVA, FIRENZE,

Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 04/03/2015) 25/03/2015, n. 12613

. Con sentenza del 10/10/2013, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza con la quale, in data 24/11/2009, il Tribunale di Agrigento, aveva ritenuto P.V. (in concorso con T. G. e D.G.F., non ricorrenti) colpevole del reato di cui agli artt. 633 – 639 bis cod. pen. perchè, in concorso tra loro, quale direttore dei lavori, in difformità all’autorizzazione n 3818 del 17/09/2008 per la recinzione di un lotto di terreno antistante la propria abitazione ndr: dei committenti occupavano arbitrariamente anche una striscia di marciapiede di mq 10 di proprietà comunale, inibendo il libero passaggio, delimitando il tutto con una recinzione in conci di tufo e la messa in posa di un cancello.

come, sulla persona dell’imputato ricorrente, incombeva, in conseguenza dall’accettazione dell’incarico di direttore dei lavori, un preciso dovere di vigilanza sull’esecuzione delle opere in conformità alla rilasciata autorizzazione; ha, ragionevolmente, considerato il P. compartecipe, oltre che della fase della progettazione, anche della fase di esecuzione dei lavori, dai quali era scaturita l’arbitraria occupazione del marciapiede pubblico, non potendo da ciò esonerarlo la tardiva rinuncia all’incarico, effettuato solo dopo che era stata accertata la difformità delle opere eseguite rispetto al progetto in precedenza elaborato. Del resto, sulla base di costanti affermazioni di questa Corte, condivise dal Collegio, sul direttore dei lavori grava una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione dei lavori, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate e dalle quali questi può andare esente soltanto ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all’incarico previsti prima dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6 ed oggi dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29 (sez. 3 n. 34376 del 10/5/2005, Rv. 232475; sez. 3 n. 34879 del 23/6/2009, Rv. 244927).