3000 EURO MESE MANTENIMENTO FIGLIA 5 ANNI??? AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA

3000 EURO MESE FIGLIA 5 ANNI??? AVVOCATO DIVORZISTA

SEPARAZIONI ,DIVORZI BOLOGNA? AVVOCATO SERGIO ARMAROLI  051 6447838

Il provvedimento di revisione dell’assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti postula, quindi, non soltanto l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo di uno dei predetti assegni, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti, con la conseguenza che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. n. 32529 del 2018; Cass. n. 214 del 11/01/2016, n. 14143 del 20/06/2014). Tali principi che, nei rapporti patrimoniali relativi ai procedimenti di divorzio, trovano il proprio fondamento normativo nella L. n. 898 del 1970, art. 9, e nei procedimenti di separazione nell’art. 156 c.p.c., u.c., devono, altresì, applicarsi anche nella disciplina dei rapporti di natura patrimoniale riguardanti i figli nati fuori dal matrimonio, e ciò anche alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 154 del 2013, che ha eliminato ogni residua discriminazione tra i diritti dei figli naturali e quelli dei figli legittimi, parificandone ad ogni effetto la condizione. In particolare, il capo II del titolo IX del primo libro del codice civile (recante il titolo” esercizio della potestà genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, ovvero all’esito di procedimenti relativi ai nati fuori del matrimonio”) contiene due norme fondamentali che confortano quanto sopra affermato, ovvero l’art. 337 bis (ambito di applicazione) – secondo cui “in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, ovvero all’esito di procedimenti relativi ai nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo”, nonchè l’art. 337 quinques c.c., avente ad oggetto la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, che si applica dunque indifferentemente sia ai figli legittimi che ai figli nati fuori al matrimonio

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Ordinanza 30 giugno 2021, n. 18608 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ACIERNO Maria – Presidente – Dott. PARISE Clotilde – Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere – Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere – Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 22890/2019 proposto da: V.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Denza n. 15, presso lo studio dell’avvocato Belloni Claudia, rappresentata e difesa dall’avvocato Diozzi Fabio, giusta procura a margine del ricorso; – ricorrente – contro M.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Germanico n. 197, presso lo studio dell’avvocato Caiafa Antonio, rappresentato e difeso dall’avvocato Grazi Maurizio, giusta procura in calce al controricorso; – controricorrente – avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, del 30/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2021 dal cons. FIDANZIA ANDREA. Svolgimento del processo Il Tribunale di Arezzo ha respinto il ricorso proposto da M.M. per la modifica degli originari provvedimenti emessi dal Tribunale di Perugia in ordine alla misura del contributo da quest’ultimo dovuto per il mantenimento della figlia minore G.C. (fissato in Euro 3.000,00 mensili). La Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del reclamo proposto dallo stesso M., ed a parziale modifica delle precedenti statuizioni, ha ridotto il contributo per il mantenimento della minore alla somma di Euro 1.200,00 mensili. Il giudice di secondo grado ha argomentato la riduzione del predetto assegno sulla base di due elementi (dallo stesso ritenuti come qualificabili alla stregua di un mutamento effettivo rispetto alle condizioni di separazione originarie) che il Tribunale di Arezzo non aveva esaminato: – l’incremento dei redditi della reclamata V. (ed il suo consolidamento con l’acquisto di un bene); – la verificazione della superfluità di un contributo di eccezionale rilevanza (Euro 3000,00 mensili per una bambina che anche adesso ha solo 5 anni) correlato alla mancanza di prova da parte della V. di documentazione attestante l’indispensabilità dell’emolumento fissato in tale entità. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione V.F. affidandolo a sette motivi. M.M. ha resistito in giudizio con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo è stato dedotto l’omesso esame di una prova (e circa i fatti da essa provati) decisiva nel giudizio oggetto di discussione tra le parti, consistente nel documento costituito dal decreto del Tribunale di Perugia del 10.11.2016. L’omessa valutazione di tale documento ha portato la Corte d’Appello ad un’erronea ricostruzione dei fatti, essendo stati considerati come nuovi e sopravvenuti fatti che, in realtà, tali non erano. In particolare, alle pagg. 4 e 5 del proprio decreto, il Tribunale di Perugia aveva accertato che la sig.ra V. aveva percepito nel 2015 un reddito di Euro 32.425,00 ed aveva acquistato nell’agosto del c.a. un immobile in (OMISSIS). Dunque, erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto integrare fatto nuovo e sopravvenuto che “i redditi della V. per il periodo di imposta 2015 erano pari ad Euro 94.216,00” nonchè “l’incremento dei redditi della reclamata V. (ed il suo consolidamento con l’acquisto di un bene immobile)”. Si trattava di omessa valutazione di prova decisiva (e dei fatti da essa rappresentati) che era stato oggetto di discussione tra le parti, atteso che il contenuto del provvedimento del Tribunale di Perugia era stato oggetto di dibattito sia nel reclamo alla Corte d’Appello del M. (alle pagg. 2 e 3), sia nella memoria di costituzione in appello della V. (alle pagg. 29 e 30). 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 337 quinques e 2909 c.c.. Espone la ricorrente che il provvedimento del Tribunale di Perugia non aveva formato oggetto di reclamo innanzi alla Corte d’Appello di Perugia, ma solo di revisione presso il Tribunale di Arezzo, con la conseguenza che era suscettibile di modifica solo in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni non addotte nel giudizio rimaneva esclusa sulla base del principio che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. Il tribunale di Arezzo aveva ritenuto che non fosse intervenuto un mutamento delle condizioni economiche dei genitori in relazione al breve intervallo di tempo (undici mesi) trascorso dal provvedimento iniziale del Tribunale di Perugia, mai reclamato, e la domanda di revisione al Tribunale di Arezzo. Ne consegue che, ad avviso della ricorrente, il provvedimento impugnato viola il principio secondo cui il giudicato rebus sic stantibus copre il dedotto ed il deducibile (tra cui l’accertamento del reddito della V. del 2015, indicato in Euro 32.425,00 dal Tribunale di Perugia ed in Euro 94.216,00 dalla Corte d’Appello). Analoghe considerazioni dovevano essere svolte con riferimento alle disposizioni del provvedimento impugnato relative alla permanenza del padre con la minore. 3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Evidenzia la ricorrente che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, è onere del coniuge che chiede la revisione dell’assegno dimostrare l’esistenza di circostanze nuove sopravvenute e non è invece a carico dell’altro coniuge provare la congruità dell’assegno già determinato. 4. Con il quarto motivo è stata dedotto il contrasto irriducibile nella motivazione tra affermazioni inconciliabili in relazione al confronto dei redditi percepiti dalla V. negli anni 2015 e 2016. Inoltre vi è stato omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento al reddito percepito dalla V. nel 2017, ridottosi all’importo di Euro 17.241.00 (essendo la relativa denuncia dei redditi stata prodotta in giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo come documento n. 65 ed oggetto di dibattito nei rispettivi atti delle parti nel giudizio di reclamo), ed al finanziamento richiesto dalla stessa nel 2018, la cui documentazione era stata prodotta in giudizio innanzi al Tribunale di Arezzo e parimenti oggetto di discussione tra le parti. 5. I primi quattro motivi da esaminarsi unitariamente in relazione alla stretta correlazione delle questioni trattate, sono fondati. Va preliminarmente osservato che, con riferimento alle statuizioni concernenti il contributo al mantenimento del figlio minore contenute nelle sentenze di divorzio, è orientamento consolidato di questa Corte che tali pronunce passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica, quanto ai rapporti economici o all’affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti passati e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (cfr. Cass. n. 2953 del 2017, richiamata, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 4768 del 2018 e Cass. n. 11177 del 2019). Il provvedimento di revisione dell’assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti postula, quindi, non soltanto l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo di uno dei predetti assegni, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti, con la conseguenza che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. n. 32529 del 2018; Cass. n. 214 del 11/01/2016, n. 14143 del 20/06/2014). Tali principi che, nei rapporti patrimoniali relativi ai procedimenti di divorzio, trovano il proprio fondamento normativo nella L. n. 898 del 1970, art. 9, e nei procedimenti di separazione nell’art. 156 c.p.c., u.c., devono, altresì, applicarsi anche nella disciplina dei rapporti di natura patrimoniale riguardanti i figli nati fuori dal matrimonio, e ciò anche alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 154 del 2013, che ha eliminato ogni residua discriminazione tra i diritti dei figli naturali e quelli dei figli legittimi, parificandone ad ogni effetto la condizione. In particolare, il capo II del titolo IX del primo libro del codice civile (recante il titolo” esercizio della potestà genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, ovvero all’esito di procedimenti relativi ai nati fuori del matrimonio”) contiene due norme fondamentali che confortano quanto sopra affermato, ovvero l’art. 337 bis (ambito di applicazione) – secondo cui “in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, ovvero all’esito di procedimenti relativi ai nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo”, nonchè l’art. 337 quinques c.c., avente ad oggetto la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, che si applica dunque indifferentemente sia ai figli legittimi che ai figli nati fuori al matrimonio. Deve pertanto enunciarsi il presente principio di diritto: “Il provvedimento di revisione dell’assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunciate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori naturali, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione originaria dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e e adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla eventuale nuova situazione patrimoniale”. Effettuata questa doverosa premessa, resa necessaria dal rilievo che la presente controversia ha ad oggetto la domanda di revisione del contributo al mantenimento della minore G.C., nata dalla relazione more uxorio tra il sig. M.M. e la sig.ra V.F., deve, a questo punto, verificarsi se la Corte d’Appello abbia o meno fatto buon uso dei suddetti principi di diritto. La Corte di merito ha, in primo luogo, accolto la domanda di revisione dell’assegno, valorizzando tra gli elementi che avrebbero determinato un mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti “la circostanza, ben qualificabile alla stregua di un mutamento effettivo, data dalla verificazione da parte del M. della superfluità di un contributo di eccezionale rilevanza correlato alla mancanza di prova da parte della V. di documentazione attestante, per tutto il periodo in cui il contributo è stato versato, l’ordinaria indispensabilità dell’emolumento originariamente fissato in tale entità..”. In sostanza, la sig.ra V. non avrebbe fornito prova della congruità dell’assegno in relazione alle reali esigenze di una bambina in tenera età (di età di soli cinque anni). Non vi è dubbio che la Corte di merito, con tale affermazione, non abbia affatto tenuto conto dei criteri per la determinazione del contributo al mantenimento presi considerazione originariamente dal Tribunale di Perugia al momento dell’attribuzione dell’emolumento, provvedendo ad una nuova ed autonoma valutazione delle condizioni economiche delle parti ed introducendo un criterio, quale l’onere della prova dell’indispensabilità dell’emolumento nell’entità originariamente fissata, assolutamente estraneo a quelli che devono, invece, fondare la domanda di revisione dell’assegno di mantenimento (verificazione di circostanze sopravvenute, nelle rispettive situazioni patrimoniali dei genitori, che abbiano alterato l’equilibrio consacrato nella originaria determinazione dell’entità del contributo). Altro elemento che la Corte fiorentina ha considerato ai fini della riduzione dell’assegno, in sede di revisione, è stato dato dal ritenuto incremento patrimoniale della sig.ra V. nel 2015, che ha portato all’acquisto di un immobile. Va, tuttavia, osservato sul punto – alla luce delle precise allegazioni della ricorrente che, in ossequio al principio di autosufficienza, ha riportato alcuni passaggi significativi della motivazione del provvedimento del Tribunale di Perugia (pag. 4 e 5) – che effettivamente il giudice di secondo grado, nel valorizzare tale elemento, ha omesso di considerare che il giudice perugino, che aveva originariamente determinato il contributo al mantenimento per la minore G.C. (le cui statuizioni non risultano state impugnate in appello), si era parimenti occupato del reddito della sig.ra V. per l’anno 2015, seppur indicandolo in una misura nettamente inferiore, ed aveva, altresì, dato atto che in quello stesso anno la ricorrente aveva acquistato un immobile. Sempre in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, la ricorrente ha dimostrato che tale questione aveva formato oggetto di dibattito innanzi alla Corte d’Appello, essendo stata trattata nei rispettivi atti difensivi delle parti. Ne consegue che il giudice di secondo grado ha omesso l’esame di una circostanza decisiva al fine di accertare se l’incremento reddituale della sig.ra V. (di cui era, peraltro, opportuno chiarire la reale entità) e l’acquisto del bene immobile costituisse o meno effettivamente un fatto sopravvenuto, rispetto alla originaria statuizione del Tribunale di Perugia, idoneo a fondare la revisione del contributo al mantenimento. La ricorrente ha dimostrato, altresì (sempre con allegazioni svolte in ossequio al principio di autosufficienza), che la Corte d’Appello di Firenze è parimenti incorsa nell’omesso l’esame di ulteriori fatti decisivi ai fini dell’accertamento del mutamento delle condizioni patrimoniali delle parti (ed oggetto di discussione tra le medesime), riguardanti la dichiarazione dei redditi della sig.ra V. del 2017 (più vicina temporalmente rispetto alla statuizione adottata in sede di revisione dell’assegno) e la domanda di finanziamento dalla stessa formulata nell’anno 2018. 6. Con il quinto motivo è stata dedotta la nullità del decreto impugnato ex art. 360, comma 1, n. 4, in relazione all’art. 113 c.p.c., nella parte in cui è stata ritenuta equa la somma mensile di Euro 1.200, da porre a carico del padre per il mantenimento della figlia minore, pronunciandosi così un giudizio di equità anzichè di diritto. 7. Il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento dei primi quattro. 8. Con il sesto motivo è stata dedotta la nullità del decreto impugnato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., nella parte in cui è stato previsto che la figlia minore, a settimane alterne, sarebbe stata con il padre dalle ore 14,00 del sabato fino alle ore 20,00 della domenica “con onere della madre di accompagnare la figlia il sabato presso la residenza del padre (con arrivo entro il ore 14,00 o comunque orario compatibile con il termine dell’orario scolastico): è stata, quindi, adottata una pronuncia oltre i limiti della domanda formulata dal padre, che non aveva chiesto nel petitum di porre tale onere a carico della madre. 9. Con il settimo motivo è stata dedotta la nullità del decreto impugnato ex art. 360, comma 1, n. 4, in relazione all’art. 345 c.p.c., nella parte in cui è stato previsto che la figlia minore sarebbe stata con il padre il mercoledì di ogni settimana, anzichè il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana: è stata così accolta una domanda nuova formulata, per la prima volta, in sede di reclamo in Corte d’appello, anzichè respingerla in quanto inammissibile perchè non formulata in primo grado. 10. Entrambi i motivi, da esaminarsi unitariamente, avendo entrambi ad oggetto la modalità dell’esercizio del diritto di visita della minore, sono inammissibili per difetto di autosufficienza e specificità. In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 23834 del 25/09/2019), che, in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato – come nel caso di specie – un “error in procedendo”, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Suprema Corte, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti. Dunque, nel caso in esame, la ricorrente avrebbe dovuto, in ossequio al principio di autosufficienza, riportare nel ricorso un estratto dell’atto di reclamo nella parte in cui era stata affrontata la questione delle modalità dell’esercizio del diritto di visita, sia con riferimento ai giorni infrasettimanali, sia riguardo alla disciplina del fine settimana, in modo tale da fornire elementi idonei alla rilevazione del dedotto “error in procedendo”. La ricorrente, tuttavia, non ha in alcun modo adempiuto a tale onere di allegazione, limitandosi genericamente a dedurre l’esistenza dei vizi processuali sopra indicati in cui era incorsa la Corte d’Appello. Deve pertanto cassarsi il decreto impugnato limitatamente ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie i primi quattro motivi del ricorso, assorbito il quinto ed inammissibili il sesto ed il settimo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2021. Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

Originally posted 2021-12-10 16:15:04.