APPELLO PENALE CORTE APPELLO BOLOGNA AVVOCATO PENALISTA

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LO SAI CHE L’APPELLO E’ L’ULTIMO GRADO DI MERITO?

 

APPELLO PENALE CORTE APPELLO BOLOGNA AVVOCATO PENALISTA
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soggetti che possono proporre appello avverso i capi penali della sentenza sono il PM e l’imputato. In questo ultimo caso tuttavia opera il divieto della reformatio in pejus. Il giudice quindi potrà statuire solo a vantaggio dell’imputato o, in mancanza, limitarsi a confermare la sentenza di primo grado.

Per quanto riguarda la parte civile l’art. 576 c.p.p. dispone che l’ impugnazione contro la sentenza di proscioglimento può essere fatta ai soli effetti della responsabilità civile.

In tal caso il giudice d’appello può decidere solo in merito alle disposizioni della sentenza che riguardano gli interessi civili.

“allorché la parte civile impugni una sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni, chiedendo la riforma di tale pronunzia, l’atto di impugnazione, ricorrendo le altre condizioni, è ammissibile anche quando non contenga l’indicazione che l’atto stesso è proposto ai soli effetti civili, discendendo tale effetto direttamente dall’art. 576 c.p.p.”.

Per l’effetto devolutivo il giudice d’appello può decidere soltanto sulla base dei capi e dei punti su cui si fondano i motivi dell’impugnazione e, nel caso di appello del solo imputato, non può aggravare la situazione dell’accusato irrogando una pena più grave per specie o quantità, applicando una misura di sicurezza nuova o più grave, o prosciogliendo l’imputato per una causa meno favorevole di quella annunciata nella sentenza appellata, né revocando benefici. Tuttavia, il giudice procedente, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado, può dare al fatto una definizione giuridica più grave.

APPELLO PENALE CORTE APPELLO BOLOGNA AVVOCATO PENALISTA
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La disciplina transitoria prevista dall’art. 10, comma quarto, L. 20 febbraio 2006 n. 46, secondo cui l’inammissibilità dell’appello del P.M. contro una sentenza di assoluzione opera anche nel caso in cui venga annullata una sentenza di condanna che abbia riformato una sentenza di assoluzione, non è affetta da illegittimità costituzionale rispetto agli artt. 3 e 111 Cost. nella parte in cui non è applicabile ai processi pendenti davanti alla Corte di Cassazione, in quanto la deroga al principio tempus regit actum contenuta in tale regime transitorio trova una sua giustificazione solo per quelle situazioni che regrediscono alla fase dell’impugnazione in conseguenza di un annullamento con rinvio, ma non è applicabile al caso in cui la fase dell’impugnazione del P.M. si è già consumata e la conseguente decisione di condanna pronunciata dal giudice di appello deve essere confermata.

Nell’ambito della recente novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, che impone la dichiarazione di inammissibilità dell’appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, comporta l’annullamento senza rinvio quale che sia il motivo di annullamento, e quindi ancorché la sentenza sia affetta da vizi di motivazione, con la contestuale dichiarazione di inammissibilità dell’appello e conseguente notifica della sentenza di annullamento al pubblico ministero competente ai fini di quanto previsto dall’art. 10, comma terzo, L. n. 46 del 2006.

La novella dell’art. 593 c.p.p. ad opera della legge n. 46 del 2006, con la previsione della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, non ha fatto venire meno in capo alla parte civile il potere di appello, ai soli effetti della responsabilità civile, delle sentenze di proscioglimento, secondo quanto previsto dall’art. 576 c.p.p.

Alla luce della novella introdotta con la L. n. 46 del 2006 che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la disciplina transitoria della citata legge, che impone la dichiarazione d’inammissibilità dell’appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, trova applicazione anche nell’ipotesi di annullamento senza rinvio, per estinzione del reato per prescrizione, della sentenza di condanna in appello, in ragione della prevalenza del principio del favor rei, che induce a preferire il proscioglimento nel merito della sentenza di primo grado alla pronuncia applicativa della causa di estinzione del reato.

La disciplina transitoria della legge n. 46 del 2006 in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, anche emesse in esito al giudizio abbreviato, che impone la dichiarazione d’inammissibilità dell’appello nel caso di annullamento nel giudizio di cassazione, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, di una sentenza di condanna che in appello abbia riformato una sentenza di assoluzione, trova applicazione, in base al principio dell’eadem ratio, nel caso non disciplinato dell’annullamento della sentenza di assoluzione resa su appello della sentenza di assoluzione di primo grado.

In tema di conversione del ricorso per cassazione in appello, il presupposto della conversione è costituito dalla pertinenza dei due mezzi di impugnazione alla «stessa sentenza», da intendersi come unica statuizione del giudice, della stessa natura e sul medesimo oggetto, rispetto alla quale si profili l’eventualità di decisioni incompatibili per il caso di celebrazione dei diversi giudizi di impugnazione. Non è pertanto applicabile la conversione quando ricorso ed appello siano proposti con riferimento ad una decisione unitaria solo dal punto di vista grafico, e perà riguardanti imputati diversi, per taluno dei quali sia stata applicata la pena, in esito al dibattimento e sul presupposto del carattere ingiustificato del dissenso del P.M. o del provvedimento di rigetto della richiesta, mentre per altri sia stata pronunciata condanna.

Non è appellabile dall’imputato la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal giudice che, in chiusura del dibattimento, ritenga ingiustificato il dissenso espresso dal P.M. o il provvedimento di rigetto della richiesta, poiché tutte le sentenze che applicano la pena su richiesta delle parti hanno analoga natura e, salvo particolari disposizioni normative, esplicano i medesimi effetti.

Cass. pen. n. 33748/2005

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 570 c.p.p. (rectius art. 593 comma primo), prospettata in riferimento agli artt. 24 comma secondo e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il P.M. non possa proporre appello avverso la sentenza assolutoria di primo grado. Infatti, le garanzie assicurate dalle norme costituzionali, con specifico riguardo ai profili della formazione della prova nel contraddittorio fra le parti e dell’obbligo di valutazione della stessa nel rispetto dei canoni di legalità e razionalità, sono riconosciute ed attuate nel giudizio di impugnazione introdotto dal gravame del P.M. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, in virtú del carattere ampiamente devolutivo del giudizio di appello instaurato sull’impugnazione del P.M., l’imputato ha il diritto di riproporre ogni questione sostanziale o processuale già posta e disattesa in primo grado, nonchè di chiedere con memorie o istanze l’acquisizione di altre e diverse prove favorevoli e decisive, pretermesse dal primo giudice, con la conseguenza che il giudice di appello ha l’obbligo di argomentare al riguardo e, in caso di omissione, l’imputato può dedurre con ricorso per cassazione la relativa mancanza di motivazione. La Corte ha infine precisato che il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado, sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna dell’imputato, è tenuto a dimostrare in modo rigoroso l’incompletezza o l’incoerenza della prima).

L’appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione emessa all’esito del dibattimento, salva l’esigenza di contenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice ad quem gli ampi poteri decisori previsti dall’art. 597 comma secondo lett. b) c.p.p. Ne consegue che, da un lato, l’imputato è rimesso nella fase iniziale del giudizio e può riproporre, anche se respinte, tutte le istanze che attengono alla ricostruzione probatoria del fatto ed alla sua consistenza giuridica; dall’altro, il giudice dell’appello è legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, non essendo vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello e non potendo comunque sottrarsi all’onere di esprimere le proprie determinazioni in ordine ai rilievi dell’imputato.

Cass. pen. n. 25303/2004

In tema di successione di leggi processuali riguardanti le impugnazioni, in tutti quei casi in cui, al momento della proposizione dell’impugnazione, era consentito soltanto il ricorso per cassazione, non trova applicazione, in base al principio tempus regit actum la nuova legge (26 marzo 2001 n. 128) che, modificando l’art. 593, comma terzo, c.p.p., ha ripristinato la possibilità dell’appello avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria della multa. (La Corte ha altresì ribadito che il principio di cui al comma quinto dell’art. 568 c.p.p., circa l’ammissibilità dell’impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte, va inteso nel senso che comunque al giudice non è consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto, e di conseguenza correttamente denominato, ma inammissibilmente proposto dalla parte con quello, diverso, che sarebbe stato ammissibile: in tal caso, infatti, non si tratterebbe di errore sul nomen iuris del mezzo di gravame

Cass. pen. n. 1004/2003

Il principio secondo cui il ricorso in cassazione si converte in appello deve applicarsi, per eliminare una condizione di disparità di trattamento, a seguito dell’entrata in vigore della legge 19 aprile 2002, n. 72, non soltanto ai ricorsi per cassazione sin dall’origine presentati come tali entro la data del 4 maggio 2001, ma anche ai ricorsi avverso sentenza di condanna alla pena dell’ammenda originariamente presentati entro la data suddetta come atti d’appello e convertiti poi in ricorsi per cassazione, ai sensi dell’art. 13 legge 26 marzo 2001. (Nell’occasione la Corte ha precisato che tale soluzione interpretativa deriva dall’impossibilità di applicare in via analogica la previsione di cui alla legge 19 aprile 2002, n. 72, in considerazione del suo carattere eccezionale, e dalla necessità di una preventiva istanza di parte da presentare almeno cinque giorni prima dell’udienza, che rende manifesta la intenzione della Corte in ordine alla ritenuta qualificazione come ricorso dell’atto d’impugnazione).

In caso di annullamento con rinvio a seguito dell’accoglimento di ricorso per cassazione proposto avverso sentenza all’epoca inappellabile, la sopravvenuta appellabilità della medesima sentenza importa che il giudice di rinvio debba essere individuato nella corte d’appello e non nel tribunale.

In seguito alla modifica dell’art. 593, comma 3, c.p.p. ad opera dell’art. 13 della legge 26 marzo 2001, n. 128 – che ha ripristinato l’appellabilità delle sentenze di condanna per tutti i delitti – nell’ipotesi in cui sia stato presentato ricorso per cassazione, prima dell’entrata in vigore della legge n. 128 del 2001, contro una sentenza di condanna per delitto per il quale è stata applicata la sola pena della multa, il ricorso per cassazione si converte in appello, ai sensi dell’art. 580 c.p.p., su richiesta della parte che lo ha presentato, in applicazione della legge 19 aprile 2002, n. 72, con l’avvertenza ulteriore che detta richiesta deve ritenersi implicita nel caso in cui l’impugnazione sia stata originariamente proposta come appello.

Cass. pen. n. 40121/2002

Avverso le sentenze penali di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace per reati punibili con sola ammenda o con pena alternativa commessi prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, non potendo trovare applicazione, ai sensi della disciplina transitoria dettata dall’art. 64 del suddetto D.L.vo, il disposto di cui all’art. 36 del medesimo testo normativo, nella parte in cui prevede l’esperibilità dell’appello da parte del pubblico ministero, quest’ultimo può proporre soltanto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 593, comma 3, c.p.p.

Cass. pen. n. 41136/2001

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 comma terzo c.p.p., come modificato dall’art. 18 della legge 24 novembre 1999 n. 468 (il quale ha previsto, tra l’altro, la inappellabilità delle sentenze di condanna in relazione alle quali sia stata applicata la sola pena pecuniaria) per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, atteso che l’impossibilità di appellare siffatte sentenze: 1) non viola il principio di ragionevolezza, dal momento che le situazioni prese in esame sono radicalmente diverse proprio in ragione della «qualità» della pena, in quanto, in caso di condanna a pena detentiva, un secondo giudizio di merito trova giustificazione nella maggiore afflittività della sanzione, derivante da una diversa valutazione di gravità del reato, effettuata dal legislatore e, quindi, in definitiva, in ragioni di politica giudiziaria; 2) non lede il diritto di difesa né il principio di parità di trattamento dell’imputato, in quanto, mentre non è «costituzionalizzato» l’obbligo di un secondo grado di merito, è comunque garantito — con il ricorso per cassazione — il riesame della vicenda processuale ed in quanto eguale trattamento è riservato a situazioni similari; 3) non contrasta con il principio di eguaglianza, con particolare riferimento alla nuova formulazione dell’art. 443 c.p.p. (che, a seguito della modifica apportata dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, consente al soggetto condannato, con rito abbreviato, alla sola pena pecuniaria, di proporre appello), in quanto il carattere più «snello», anche in secondo grado, del giudizio abbreviato giustifica tale diversità di trattamento; 4) non determina disparità di trattamento tra coloro che siano stati condannati dal giudice di pace, genericamente, al risarcimento del danno (soggetti ai quali è consentito appellare) e coloro che siano stati condannati dal tribunale, non solo al risarcimento del danno, ma anche al pagamento di una provvisionale, in quanto trattasi di diverse procedure, come reso evidente dall’art. 38 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, che estende, agli effetti penali, l’impugnazione — nell’ipotesi in cui la legge prevede il ricorso immediato al giudice (art. 21) — a situazioni diverse da quelle contemplate dall’art. 577 c.p.p. (il quale consente l’impugnazione, anche agli effetti penali, di chi sia costituito parte civile in relazione ai reati di ingiuria e diffamazione), né determina disparità tra l’imputato e la parte civile, in quanto, neanche la parte civile può appellare, agli effetti civili e penali, le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria

NORMA

  1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579e 680, l’imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
  2. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L’imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.
  3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa

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 (1) Articolo da ultimo così modificato dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 06/02/2018, n. 11 con decorrenza dal 06/03/2018.

(2) Riguardo a tale articolo, la Corte costituzionale, con sent. 24 gennaio-6 febbraio 2007, n. 26,, ha dichiarato: a) l’illegittimità dell’articolo 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva; b) l’illegittimità del comma 2 dell’art. 10 della stessa legge n. 46 del 2006, nella parte in cui prevede che l’appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile. La stessa Corte, con sentenza 31 marzo-4 aprile 2008, n. 85, ha dichiarato: a) l’illegittimità dell’articolo 1 della suddetta legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 del codice di procedura penale, esclude che l’imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva; b) l’illegittimità del comma 2 dell’art. 10 della medesima legge n. 46 del 2006, nella parte in cui prevede che l’appello proposto prima dell’entrata in vigore della stessa legge dall’imputato, a norma del presente articolo, contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, sia dichiarato inammissibile.
Si riporta il testo previgente:
“1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. L’imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all’articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l’inammissibilità dell’appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda.”.

Cass. pen. n. 18154/2021

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui esclude l’appellabilità della sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda, mentre invece sarebbe possibile appellare la sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., in quanto anche quest’ultima sentenza, ove pronunciata per reati per i quali avrebbe potuto essere inflitta, in concreto, tale sanzione, non è appellabile, sicché non sono configurabili nè la prospettata disparità di trattamento, né la violazione degli ulteriori parametri costituzionali indicati. (Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 20/07/2020).

Cass. pen. n. 7042/2021

È inappellabile da parte del pubblico ministero, ma ricorribile per cassazione – a condizione che sia dedotto uno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen. – la sentenza di condanna alla pena dell’ammenda anche a seguito di differente qualificazione giuridica del fatto disposta dal giudice di primo grado. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE L’AQUILA, 24/06/2019).

Cass. pen. n. 673/2019

La sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, resa in udienza pubblica dopo il controllo della costituzione delle parti e prima dell’apertura del dibattimento, non è qualificabile come sentenza predibattimentale ed è, pertanto, appellabile dal pubblico ministero nonchè, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 593 cod. proc. pen., anche dall’imputato; pertanto, in caso di appellabilità della sentenza, il ricorso immediato in cassazione per violazione di legge costituisce ricorso “per saltum”, con la conseguenza che, se il suo accoglimento comporta l’annullamento con rinvio, il giudice di rinvio è individuato in quello che sarebbe stato competente per l’appello. (Annulla con rinvio, TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 25/01/2012).

Cass. pen. n. 46696/2019

L’appello del pubblico ministero avverso sentenza di assoluzione emessa a seguito di rito abbreviato con il quale si chiede una differente qualificazione giuridica del reato contestato è ammissibile e non comporta alcuna violazione del diritto di difesa per l’imputato, potendo quest’ultimo esercitare il proprio diritto di interlocuzione sulla nuova qualificazione in fase di appello. (Fattispecie in cui l’imputato era stato assolto dall’accusa originaria di tentato omicidio ed il pubblico ministero aveva richiesto con l’atto di appello di qualificare il fatto come tentata estorsione). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 26/02/2016).

Cass. pen. n. 43644/2019

È ammissibile l’appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto relativa a un reato già prescritto al momento della pronuncia, essendo in tal caso l’oggetto del giudizio costituito dall’accertamento della condotta illecita ai soli effetti della responsabilità civile e dall’eliminazione degli effetti preclusivi del giudicato di insussistenza del fatto, con possibilità di condanna al risarcimento dei danni, in quanto l’art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell’impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 09/11/2018).

La previsione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. non trova applicazione nel giudizio di appello relativo a sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto promosso dalla sola parte civile, in quanto, essendo ispirata a ragioni di economia processuale, risulta compatibile con le garanzie difensive nel solo caso in cui il giudice si pronunci sulla regiudicanda penale e non su questioni civili, atteso che, solo nel giudizio penale, l’operatività del criterio di prevalenza di formule previsto da tale norma è bilanciato dalla possibilità, per l’imputato, di rinunziare alla causa di estinzione del reato. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 09/11/2018).

Cass. pen. n. 43699/2019

In tema di impugnazioni, la previsione dell’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa, di cui all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nel testo novellato dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, è applicabile, in assenza di una disciplina intertemporale, alle sole sentenze emesse successivamente all’entrata in vigore della novella medesima (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 09/07/2018).

Cass. pen. n. 22170/2019

In tema di giudizio di appello instaurato dalla parte civile a seguito di sentenza di proscioglimento emessa in primo grado, il giudice non può pronunciare una declaratoria di nullità in applicazione analogica dell’art. 604 cod. proc. pen. per diversità del fatto e trasmettere gli atti al pubblico ministero perché proceda per il differente reato, atteso che l’oggetto del giudizio incardinato ex art. 576 cod. proc. pen. è la sola eventuale responsabilità civile dell’imputato, mentre del tutto estranea è ogni statuizione relativa all’azione penale, sulla quale si è definitivamente formato il giudicato per assenza di appello del pubblico ministero (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 13/07/2017).

Cass. pen. n. 19412/2019

Il mezzo di impugnazione proponibile dall’imputato avverso la sentenza di condanna di primo grado che, previa riqualificazione del reato a lui ascritto, gli abbia irrogato la sola pena dell’ammenda, è l’appello e non il ricorso per cassazione qualora, a seguito di “simultaneus processus”, con la medesima pronuncia impugnata sia stata inflitta, seppure per diverso titolo di reato, la pena detentiva nei confronti dei coimputati appellanti, onde la corte di appello non può dichiarare inammissibile l’impugnazione o convertire la medesima in ricorso per cassazione, ma, in virtù del principio espresso dall’art. 580 cod. proc. pen., deve decidere sulla stessa unitamente a quella proposta dai coimputati. (Qualifica appello il ricorso, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 09/07/2015).

Cass. pen. n. 53355/2018

Non è appellabile, ma solo ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111 Cost., la sentenza con cui venga irrogata la sola pena pecuniaria dell’ammenda per una contravvenzione per la quale è prevista alternativamente la pena detentiva o pecuniaria. (Fattispecie in tema di raccolta e trasporto di rifiuti urbani senza iscrizione nell’apposito albo). (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ASTI, 18/05/2017).

Originally posted 2022-09-13 07:19:30.