Art. 570 c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
Alla stessa pena soggiace chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge.
La pena è della reclusione fino a due anni e della multa da 206 euro a 2.064 euro, se il fatto consiste:
- nel far mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, o inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge che non sia legalmente separato per sua colpa;
- nel violare gli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, ovvero alla qualità di coniuge, quando il colpevole sia stato legalmente ammonito.
✅ Spiegazione pratica dell’art. 570 c.p.
Questa norma punisce:
- Chi abbandona la famiglia (es. va via di casa e non si occupa più del coniuge o dei figli).
- Chi non provvede a dare il necessario ai figli minori o al coniuge non separato.
- Chi dissipa i beni familiari (es. spende tutto il patrimonio del figlio o del coniuge).
- Chi, pur avvertito dalle autorità (ammonizione), continua a non adempiere ai suoi obblighi.
📌 Attenzione: differenza con art. 570-bis c.p.
L’art. 570 c.p. è diverso dall’art. 570-bis c.p., introdotto nel 2018, che punisce specificamente la violazione degli obblighi di mantenimento derivanti da separazione o divorzio.
🔹 Art. 570-bis c.p. – Violazione degli obblighi di mantenimento dei figli
(Introdotto con il D.lgs. 1 marzo 2018, n. 21)
“Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, nullità del matrimonio ovvero di violazione degli obblighi di natura economica in materia di mantenimento di figli.”
✅ Spiegazione pratica dell’art. 570-bis c.p.
Questa norma penale punisce il coniuge o ex coniuge che non paga quanto dovuto per legge o per sentenza nei seguenti casi:
- Mantenimento del coniuge separato o divorziato
- Mantenimento dei figli, anche se nati fuori dal matrimonio
- Obblighi economici derivanti da accordi omologati o sentenze
🛑 È reato penale anche se il mancato pagamento riguarda:
- Assegno di mantenimento per l’ex coniuge
- Contributo al mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti
- Spese straordinarie se previste (in certi casi)
🔒 Sanzioni previste
Chi viola questa norma subisce le stesse pene dell’art. 570 c.p., cioè:
- Reclusione fino a 1 anno
- Multa da 103 a 1.032 euro
Nei casi più gravi (es. mancanza totale dei mezzi di sussistenza per i figli), la pena può arrivare fino a 2 anni e multa fino a 2.064 euro, se si applica per analogia l’ultimo comma dell’art. 570 c.p.
📌 Differenze tra 570 e 570-bis c.p.
Articolo | Ambito | Situazioni punite |
Art. 570 c.p. | Ambito familiare in generale | Chi non mantiene i familiari conviventi (coniuge, figli minori, genitori) |
Art. 570-bis c.p. | Dopo separazione/divorzio | Chi non rispetta l’obbligo di mantenimento stabilito da un giudice |
⚠️ Quando scatta il reato?
- Solo se esiste una sentenza o accordo omologato che stabilisce l’obbligo di mantenimento.
- La violazione deve essere volontaria e ingiustificata (non basta la difficoltà economica generica).
🧾 ART. 570 C.P. – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE
- Che cosa punisce l’art. 570 del Codice Penale?
Pune chi si sottrae agli obblighi di assistenza verso coniuge o figli, o chi dilapida i loro beni.
- Chi può commettere il reato previsto dall’art. 570 c.p.?
Il coniuge o il genitore che ha obblighi legali verso i familiari e non li rispetta.
- È necessario che ci sia convivenza per applicare l’art. 570?
No, anche in caso di abbandono del domicilio o separazione può scattare il reato.
- È reato non contribuire economicamente alla famiglia?
Sì, se si fa mancare i mezzi di sussistenza a coniuge o figli in violazione degli obblighi legali.
- Chi sono i soggetti tutelati dall’art. 570 c.p.?
Figli minori o inabili, coniuge non separato per colpa, e talvolta ascendenti.
- Cosa significa “far mancare i mezzi di sussistenza”?
Non fornire ciò che è indispensabile per vivere: cibo, casa, cure, istruzione.
- È punibile anche chi dilapida i beni del figlio?
Sì, se gestisce il patrimonio del figlio e lo sperpera o lo malversa.
- Che pena è prevista dall’art. 570 c.p.?
Reclusione fino a 1 anno o multa da 103 a 1.032 euro. In casi gravi, pena maggiore.
- La pena cambia se ci sono figli minori coinvolti?
Sì, può arrivare fino a 2 anni di reclusione e multa fino a 2.064 euro.
- Serve una denuncia per avviare il procedimento?
Sì, di norma il procedimento parte da una querela della persona offesa.
👩👧 OBBLIGHI GENITORIALI E MOLESTIE ECONOMICHE
- Un padre che non mantiene i figli commette reato?
Sì, se li priva dei mezzi necessari alla sopravvivenza.
- Una madre che abbandona i figli è punibile?
Sì, l’abbandono materiale e affettivo può integrare il reato.
- Il reato è perseguibile d’ufficio?
No, di solito si procede a querela, salvo casi con minori in grave pericolo.
- L’art. 570 c.p. si applica ai conviventi?
No, ma possono esserci altri strumenti civili. Per i figli, sì.
- Il genitore disoccupato è automaticamente punibile?
No, va valutata la volontà di sottrarsi agli obblighi, non solo la difficoltà.
⚖️ ASPETTI GIURIDICI E PROCEDURALI
- Serve una sentenza civile per far valere il 570 c.p.?
No, ma può aiutare a dimostrare gli obblighi violati.
- Cosa succede se c’è una separazione consensuale?
Il reato si configura se uno dei due non rispetta gli accordi economici.
- Il reato di cui al 570 c.p. è compatibile con l’assegno di mantenimento?
Sì, il mancato pagamento può integrare gli estremi del reato.
- È necessario il dolo?
Sì, l’autore deve coscientemente sottrarsi agli obblighi familiari.
- Il 570 c.p. è compatibile con altri reati?
Sì, può concorrere con maltrattamenti, abbandono di minori, ecc.
🏛️ GIURISPRUDENZA E CASI CONCRETI
- Un coniuge separato per colpa ha diritto al mantenimento?
No, quindi il 570 non si applica in suo favore.
- Un genitore che non versa l’assegno al figlio maggiorenne?
Punibile solo se il figlio è ancora non autosufficiente.
- È reato non contribuire alle spese straordinarie dei figli?
Sì, se sono previste da sentenza e sono indispensabili.
- Una nuova famiglia esclude gli obblighi verso i figli della prima unione?
Assolutamente no, gli obblighi verso i figli restano prioritari.
- Un coniuge che vive all’estero può essere perseguito?
Sì, se i fatti producono effetti in Italia e c’è violazione degli obblighi.
💼 AVVOCATI, TUTELA LEGALE E DENUNCE
- Cosa fare se il coniuge non paga il mantenimento?
Presentare querela presso i carabinieri, la polizia o la procura.
- Serve un avvocato per sporgere querela?
Non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato per una tutela efficace.
- Cosa succede dopo la querela?
Il pubblico ministero apre un’indagine e può chiedere il rinvio a giudizio.
- È possibile ottenere un risarcimento?
Sì, con la costituzione di parte civile nel processo penale.
- Si può rimettere la querela?
Sì, ma solo fino a determinati momenti processuali e se il reato lo consente.
🔹 Art. 570-bis c.p. – Violazione degli obblighi di mantenimento dei figli
📜 Testo della norma
(Introdotto con il D.lgs. 1 marzo 2018, n. 21)
“Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, nullità del matrimonio ovvero di violazione degli obblighi di natura economica in materia di mantenimento di figli.”
⚖️ Cosa disciplina l’art. 570-bis c.p.?
L’articolo 570-bis estende le sanzioni penali dell’art. 570 c.p. a una specifica ipotesi:
👉 la violazione degli obblighi economici imposti da una sentenza o da un accordo omologato dopo separazione, divorzio o cessazione della convivenza.
In pratica, chi non paga l’assegno di mantenimento dovuto:
- al coniuge separato/divorziato
- oppure ai figli
rischia una condanna penale.
👨👩👧👦 Chi è tutelato dalla norma
- Il coniuge o ex coniuge (in caso di separazione o divorzio)
- I figli, sia minori che maggiorenni non autosufficienti
- Anche i figli nati fuori dal matrimonio, se esiste un provvedimento giudiziale che stabilisce l’obbligo
📝 Quando si applica l’art. 570-bis c.p.?
Affinché si configuri il reato:
- ci deve essere un obbligo stabilito da una sentenza o un accordo omologato dal giudice;
- il soggetto obbligato deve sottrarsi volontariamente al pagamento;
- la condotta deve essere grave e avere effetti concreti (es. mancato sostentamento dei figli).
🚫 Quando non si applica
- Se non c’è un provvedimento del giudice (es. separazione non formalizzata)
- Se c’è un’impossibilità oggettiva e documentata di adempiere (es. perdita improvvisa del lavoro)
- Se il figlio è maggiorenne e autosufficiente, salvo obblighi straordinari
⚠️ Sanzioni previste
Il 570-bis richiama le pene dell’art. 570 c.p., che sono:
- Reclusione fino a 1 anno
- Multa da 103 a 1.032 euro
In casi gravi (es. mancanza totale di mezzi di sussistenza a figli minori), si può applicare:
- Reclusione fino a 2 anni
- Multa fino a 2.064 euro
🔍 Differenze tra art. 570 e 570-bis c.p.
Articolo | Ambito | Quando si applica |
570 c.p. | Famiglia convivente | Obblighi morali e legali verso coniuge e figli conviventi |
570-bis c.p. | Dopo separazione o divorzio | Obblighi economici derivanti da provvedimenti del giudice |
📂 Esempi concreti
- Mario e Lucia sono separati. Mario deve versare 400 euro al mese per il figlio. Non paga da 8 mesi, senza giustificazioni → reato ex art. 570-bis.
- Giulia è divorziata e non versa l’assegno all’ex marito, stabilito in sede di divorzio → reato.
- Alessandro ha perso il lavoro e documenta la sua impossibilità a pagare → potrebbe non configurarsi il reato, ma serve valutazione giudiziaria.
🛡️ Cosa può fare chi subisce il mancato pagamento?
- Sporgere querela presso i Carabinieri o la Procura
- Agire anche in sede civile per il recupero coattivo dell’assegno
- Costituirsi parte civile nel processo penale per chiedere il risarcimento
❓Domande frequenti
➡️ Posso denunciare se non ricevo l’assegno per mio figlio?
Sì, se previsto da sentenza o accordo omologato.
➡️ Quanto tempo ho per sporgere querela?
Il termine è di 3 mesi dal fatto o dalla sua scoperta.
➡️ Se il genitore paga saltuariamente ma non tutto?
Potrebbe comunque configurarsi il reato, se il contributo è insufficiente.
✅ Conclusione
L’art. 570-bis c.p. rappresenta una tutela penale forte per coniuge e figli contro chi, nonostante provvedimenti del giudice, si sottrae agli obblighi economici dopo una separazione o un divorzio.
🧑⚖️ Avvocato Sergio Armaroli a Bologna
Esperto nella difesa per reati familiari: art. 570, 570-bis e 572 c.p.
Se sei indagato o imputato per violazione degli obblighi familiari o maltrattamenti, è fondamentale affidarsi a un avvocato penalista esperto. L’Avv. Sergio Armaroli, con studio a Bologna, vanta esperienza pluriennale nella difesa per i reati previsti dagli articoli 570, 570-bis e 572 del Codice Penale.
⚖️ Reati familiari: cosa sono e quando si rischia il carcere
In ambito penale, la legge tutela i rapporti familiari contro condotte gravi come l’abbandono, il mancato mantenimento e i maltrattamenti. L’ordinamento penale italiano punisce severamente chi:
- si sottrae agli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)
- non versa il mantenimento al coniuge o ai figli dopo separazione/divorzio (art. 570-bis c.p.)
- maltratta abitualmente il partner, i figli o altri conviventi (art. 572 c.p.)
Vediamo nel dettaglio questi reati e l’importanza della difesa legale.
🔹 Art. 570 c.p. – Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Il reato scatta quando un genitore o un coniuge:
- abbandona la famiglia e non partecipa al sostentamento;
- non provvede ai bisogni essenziali dei figli minori o del coniuge non separato per colpa;
- dilapida o malversa i beni del coniuge o dei figli.
Pena prevista: reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032 euro; fino a 2 anni nei casi più gravi.
🔹 Art. 570-bis c.p. – Violazione degli obblighi di mantenimento dopo la separazione o il divorzio
Questo reato si configura quando:
- un ex coniuge non paga l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice;
- non contribuisce al mantenimento dei figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
Pena prevista: reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032 euro.
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🔹 Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari o conviventi
Reato grave che si verifica quando una persona:
- maltratta in modo abituale il coniuge, i figli o i conviventi;
- esercita violenze fisiche o psicologiche, umiliazioni, minacce, denigrazioni ripetute.
Pena prevista: da 3 a 7 anni di reclusione (aumentabile in presenza di minori o aggravanti).
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La sentenza n. 40698/2023 della Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, depositata il 5 ottobre 2023, affronta una questione cruciale relativa al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto dall’art. 570, comma 2, n. 2, del Codice Penale.
⚖️ Contesto della vicenda
Un uomo è stato imputato per aver omesso di fornire i mezzi di sussistenza alla figlia minore, nata fuori dal matrimonio, senza averla riconosciuta. Parallelamente, era in corso un procedimento civile per l’accertamento giudiziale della paternità, conclusosi in primo e secondo grado con l’affermazione della paternità basata su test del DNA. Tuttavia, la Cassazione civile ha annullato tali decisioni per vizi procedurali, rinviando il caso
Nel frattempo, il procedimento penale è proseguito: il Tribunale di Milano ha concesso all’imputato la messa alla prova, conclusasi positivamente, e ha dichiarato l’estinzione del reato.
🧑⚖️ Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’imputato, annullando la sentenza del Tribunale senza rinvio per insussistenza del fatto.
La Corte ha stabilito che, sebbene l’obbligo di mantenimento nasca con la nascita del figlio, la configurabilità del reato penale richiede che lo status di genitore sia giudizialmente accertato in via definitiva.
In assenza di una sentenza definitiva che riconosca la paternità, non sussiste il presupposto necessario per integrare il reato di cui all’art. 570 c.p.
📌 Principi giuridici enunciati
- L’obbligo di mantenimento dei figli minori sorge con la nascita, ma ai fini penali, è necessaria la definitività dell’accertamento dello status di genitore.AIAF+1Avvocato.it+1
- Le sentenze civili non definitive non possono essere utilizzate come prova nel processo penale ai sensi dell’art. 238-bis c.p.p.
- In presenza di un procedimento civile pendente sull’accertamento della paternità, il giudice penale dovrebbe sospendere il processo ai sensi dell’art. 3 c.p.p.
📚 Rilevanza della sentenza
Questa pronuncia sottolinea l’importanza della certezza giuridica nello status di genitore per la configurabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
La Corte ha chiarito che, senza un accertamento giudiziale definitivo della paternità, non si può procedere penalmente per il mancato mantenimento del figlio