Avvocato per reato spaccio bologna tribunale appello
Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942
Fatti e contesto
La Corte di Cassazione, Sez. VI, nella sentenza n. 40044 del 29 settembre 2022 (Pataffio, Rv. 283942), ha affrontato un caso rilevante nel settore dei reati in materia di stupefacenti. È stato confermato che, anche in assenza di un esame peritale sul principio attivo della sostanza, un narcotest può essere sufficiente per provare che si tratta effettivamente di droga, purché il giudice fornisca motivazione adeguata a sostegno Punti fondamentali:
- Validità del narcotest
Il narcotest è considerato un mezzo idoneo a dimostrare la natura stupefacente della sostanza, anche se non ne quantifica la quantità di principio attivo. Questo è sufficiente per fondare una condanna per reato previsto dall’art. 73, comma 5, DPR 309/1990, purché il giudice motivi adeguatamente - Derubricazione nel reato per uso non collettivo
Quando si derubrica la fattispecie a favore di una condotta meno grave (uso personale o detenzione), la concentrazione precisa del principio attivo può risultare irrilevante, se già dedotto che si tratti di stupefacente. - Ripetuti precedenti
La pronuncia richiama orientamenti consolidati precedenti (ad esempio Rohani, Rv. 275968; Feola, Rv. 259157), rafforzando la legittimità del narcotest come prova sufficiente della natura stupefacente
Aspetti critici
La ratio della decisione si fonda sul principio dell’economia probatoria: non occorre offrire elementi superflui, una volta che la natura dello stupefacente sia già comprovata. Questo preserva l’efficacia e la ragionevolezza dell’azione penale, evitando formalismi inutilmente rigidi.
Istituti giuridici richiamati
- 73 DPR 309/1990, comma 5 – Impone sanzioni a chi detiene sostanze stupefacenti per finalità diverse dall’uso personale, indipendentemente dalla precisa analisi chimica.
- Orientamento giurisprudenziale sul narcotest
– Sentenze precedenti come Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019 (Rohani, Rv 275968) e Sez. 4, n. 22238 del 29/01/2014 (Feola, Rv 259157), confermano la sufficienza del narcotest per l’accertamento della natura della sostanza - Derubricazione / importante ai fini della pena
La derubricazione da reato più grave a meno grave può rendere non necessaria l’analisi dettagliata della quantità di principio attivo. - Motivazione nel diritto penale
Il principio secondo cui il giudice deve fornire adeguata motivazione per ogni elemento decisivo per la valutazione della responsabilità penale, evitando motivazioni rituali o carenti.Avvocato per reato spaccio bologna tribunale appello
Riepilogo
Aspetto | Contenuto rilevante |
Conclusione della Corte | Il narcotest è sufficiente, con adeguata motivazione, a dimostrare la natura stupefacente della sostanza. |
Rilevanza della quantifica | Irrilevante se non richiesta aggravante o non inficiante la derubricazione. |
Riferimenti | Sentenze Rohani, Feola – confermano la sufficienza del narcotest. |
Importanza | Conferma l’efficacia delle prove tecniche semplici, alleggerendo il carico probatorio. |
📜 Norme di riferimento sul reato di spaccio
🔹 DPR 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti)
- 73
– disciplina la produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.
– prevede varie ipotesi, dalla condotta di spaccio alla coltivazione, produzione, trasporto, cessione, detenzione.
– cornici edittali diverse a seconda della gravità:- comma 1: ipotesi ordinarie → reclusione da 6 a 20 anni + multa.
- comma 4: lieve entità (cosiddetto spaccio di lieve entità) → reclusione da 6 mesi a 4 anni + multa.
- comma 5: uso personale (illecito amministrativo) → non reato, ma sanzioni come sospensione patente/passaporto.
- 74
– riguarda l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. - 75
– disciplina le sanzioni amministrative per chi detiene sostanze per uso esclusivamente personale. - 80
– aggravanti (quantità ingente, minore età dell’acquirente, luoghi sensibili come scuole, ecc.).
⚖️ Struttura del reato di spaccio (art. 73 DPR 309/1990)
1. Condotta tipica
- produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione
- vendita, offerta, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, invio
- consegna a qualsiasi titolo (anche gratuita)
- detenzione a fini di spaccio.
👉 la Cassazione considera “spaccio” anche la cessione gratuita se rivolta a terzi, mentre l’uso esclusivamente personale resta nell’art. 75.
2. Elemento oggettivo
- è necessario provare la natura stupefacente della sostanza.
- qui entra in gioco la sentenza Pataffio 2022: la Cassazione ha stabilito che il narcotest può bastare a provare che si tratta di droga, purché il giudice motivi.
3. Elemento soggettivo
- dolo generico → consapevolezza e volontà di porre in essere la condotta vietata.
- non serve un fine di lucro: anche chi cede senza guadagno risponde di spaccio.
📌 Commento giurisprudenziale
- Sufficienza del narcotest
Con la sentenza Pataffio 2022, la Corte ribadisce un orientamento consolidato: non è necessario sempre un esame chimico completo. Se il narcotest è positivo e il giudice motiva, la prova della natura stupefacente è sufficiente (Cass. Sez. 3, n. 15137/2019, Rohani; Cass. Sez. 4, n. 22238/2014, Feola). - Uso personale vs. spaccio
La linea di demarcazione tra art. 73 e art. 75 è data da indici sintomatici: quantità, modalità di confezionamento, strumenti per il dosaggio, frequenza della condotta, presenza di denaro o più acquirenti. - Lieve entità (comma 5 → oggi comma 5 bis)
La Cassazione valorizza questo istituto per distinguere tra spaccio “professionale” e condotte marginali, in applicazione del principio di proporzionalità della pena. - Aggravanti art. 80
La giurisprudenza è severa: ad esempio, la cessione a un minore o nei pressi di una scuola comporta pene molto più alte.
🔑 Istituti giuridici collegati
- Narcotest come mezzo di prova
- Derubricazione del reato (da spaccio a uso personale → da art. 73 a art. 75).
- Principio di offensività → valutazione se la condotta ha concreta idoneità a ledere il bene giuridico (salute pubblica).
- Concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) quando vi è organizzazione o pluralità di soggetti.
- Continuazione (art. 81 c.p.) se più episodi di spaccio vengono considerati un unico disegno criminoso.
✅ In sintesi:
Il reato di spaccio (art. 73 DPR 309/1990) è estremamente ampio e punisce qualsiasi forma di cessione non personale di stupefacenti. La sentenza Cass. Sez. VI, 40044/2022 (Pataffio) rafforza l’orientamento che semplifica la prova, ammettendo il narcotest come sufficiente, purché sorretto da motivazione.
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📜 Art. 73 DPR 309/1990 – Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope
(Testo Unico in materia di stupefacenti – T.U. Stupefacenti)
🔹 Struttura della norma
L’art. 73 prevede diverse condotte punite, tutte riferite a sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle ministeriali:
- coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione
- vendita, offerta o messa in vendita
- cessione a qualsiasi titolo (anche gratuita)
- distribuzione, commercio, trasporto, invio, consegna
- detenzione a fini di spaccio
👉 dunque, la fattispecie è plurioffensiva e a forma libera, cioè comprende un ventaglio amplissimo di condotte.
🔹 Finalità di tutela
Il bene giuridico protetto è:
- la salute pubblica (art. 32 Cost.),
- ma anche la sicurezza sociale e l’ordine pubblico, considerato che il mercato illecito di droga alimenta fenomeni criminali.
🔹 Sanzioni previste
- Comma 1 – ipotesi ordinaria → reclusione da 6 a 20 anni + multa da € 26.000 a € 260.000.
- Comma 5-bis (ex 4) – lieve entità → reclusione da 6 mesi a 4 anni + multa da € 1.032 a € 10.329.
- Comma 5 – uso personale → illecito amministrativo (non reato) → sospensione patente, porto d’armi, passaporto, ecc.
- 80 – aggravanti (quantità ingente, cessione a minori, luoghi sensibili) → pene molto più elevate.
🔹 Elementi costitutivi
1. Condotta tipica
Qualsiasi attività che abbia a che fare con la produzione o il commercio della sostanza stupefacente.
➡️ La cessione gratuita è equiparata alla vendita.
➡️ La detenzione è penalmente rilevante solo se finalizzata allo spaccio.
2. Oggetto materiale
Le sostanze stupefacenti indicate nelle tabelle ministeriali (periodicamente aggiornate).
3. Elemento soggettivo
Dolo generico → consapevolezza e volontà di compiere una delle condotte vietate.
👉 non serve un fine di lucro → basta la coscienza di cedere/detenere sostanza destinata ad altri.
🔹 Spaccio vs. uso personale
Il confine tra art. 73 (spaccio) e art. 75 (uso personale) è stato tracciato dalla giurisprudenza con alcuni indici sintomatici:
- quantità della sostanza detenuta,
- modalità di confezionamento (dose singola, più involucri),
- possesso di strumenti di pesatura o taglio,
- contatti con più acquirenti,
- presenza di denaro contante.
👉 Anche una piccola quantità può configurare spaccio, se ci sono elementi che mostrano finalità di cessione.
🔹 Lieve entità (comma 5-bis)
Introdotto per graduare la risposta penale:
- si applica quando la quantità è minima, la condotta non è professionale né inserita in circuiti organizzati,
- e l’offensività sociale è modesta.
La Corte Costituzionale (sent. n. 179/2017) e la Cassazione hanno sottolineato che si tratta di una fattispecie autonoma di reato, non una circostanza attenuante.
🔹 Orientamenti giurisprudenziali
- Natura stupefacente della sostanza
– Cass., Sez. VI, n. 40044/2022 (Pataffio): il narcotest può bastare come prova, purché il giudice motivi. - Cessione gratuita
– Anche regalare droga configura spaccio (Cass., Sez. Un., 1997, Di Salvia). - Detenzione per uso personale
– Spetta al giudice valutare caso per caso; l’onere probatorio grava sull’imputato che invoca l’uso personale. - Aggravanti art. 80
– Rigore massimo se la cessione avviene a minori o in luoghi come scuole, carceri, comunità giovanili. - Lieve entità
– Cass., Sez. Un., 51063/2018 (Castronovo): l’ipotesi di lieve entità è reato autonomo e non circostanza attenuante.
🔹 Istituti giuridici collegati
- Principio di offensività: la punibilità presuppone che la condotta sia concretamente pericolosa per la salute pubblica.
- Concorso di persone (art. 110 c.p.): più soggetti possono concorrere nello spaccio.
- Reato continuato (art. 81 c.p.): applicabile quando vi sono più episodi legati da un disegno criminoso unitario.
- Derubricazione: possibile riduzione da art. 73 a art. 75 (uso personale) se mancano indici di spaccio.
🔑 Commento conclusivo
L’art. 73 DPR 309/1990 è una delle norme più severe del nostro ordinamento penale: prevede pene altissime per le ipotesi ordinarie, ma consente anche di graduare la risposta penale grazie alla figura autonoma dello spaccio di lieve entità e alla distinzione con l’uso personale.
La giurisprudenza (tra cui Cass. Pataffio 2022) ha cercato di rendere applicabile la norma con criteri più pratici: ad esempio, ammettendo il narcotest come sufficiente per dimostrare la natura della droga, oppure valorizzando elementi sintomatici per distinguere tra spaccio e consumo.
In definitiva, l’art. 73 bilancia due esigenze:
- la repressione forte del traffico di droga organizzato,
- la proporzionalità della pena per condotte minori, così da non confondere lo spacciatore occasionale con il narcotrafficante professionale.
Sentenza della Corte d’Appello di Bologna, 2024 – Detenzione a fini di spaccio
- Fatti principali:
La Corte d’Appello di Bologna, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero, ha sovvertito la decisione del Tribunale che aveva assolto l’imputato per mancanza di rilevanza penale. L’imputato era stato trovato in possesso di 47 involucri contenenti 33,44 g di cocaina e 1,30 g di marijuana; la Corte territoriale ha ritenuto che le modalità di detenzione e il confezionamento fossero indicativi di finalità di spaccio, non di uso personale. Di conseguenza, è stata inflitta una pena di 8 mesi di reclusione e € 1.000 di multa 1Avvocato a Bologna – Sergio Armaroli+11. - Ricorso in Cassazione e sua valutazione:
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione fondato su due motivi:- La motivazione della Corte d’Appello era illogica, basata su mere supposizioni, in particolare riguardo la detenzione separata (parte con sé, parte in casa) e il confezionamento in molti involucri.
- Errata applicazione dell’art. 75 DPR 309/1990 (uso personale), nonostante gli elementi potessero ricondurre a un illecito amministrativo, non penale.
La Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, confermando che la Corte d’Appello ha correttamente esercitato il potere di valutazione del fatto concreto (tema, quantità non immediatamente destinata al consumo, modalità di confezionamento), senza illogicità, e che tale giudizio è apprezzabile in sede di legittimità solo in caso di motivazione assente o manifesta illogicità Diritto.it.
Punti chiave della pronuncia
Aspetto | Dettagli rilevanti |
Quantità | 47 involucri con 33,44 g cocaina + 1,30 g marijuana |
Elementi indiziari | Confezionamento multiplo, distribuzione degli involucri, detenzione frazionata |
Decisione Corte d’Appello | Condanna: 8 mesi di reclusione + € 1.000 di multa |
Valutazione di merito | Plausibile base di giudizio; motivazione logica e non riformabile in Cassazione |
Ricorso in Cassazione | Inammissible, perché la valutazione degli indici era ben motivata |
Commento interpretativo
Questa pronuncia rappresenta un esempio concreto dell’orientamento graduale e pragmatico della giurisprudenza in materia di spaccio:
- La distinzione tra uso personale (art. 75) e spaccio (art. 73) non si basa esclusivamente sulla quantità, ma anche sulle modalità della condotta, come il confezionamento e la detenzione frazionata.
- Elementi quali diversi involucri, quantità non immediatamente consumabile, e diverse sedi di detenzione (anche separate) sono indici sintomatici rilevanti, che possono giustificare la qualificazione come detenzione a fini di spaccio.
- La Cassazione tutela il libero convincimento del giudice di merito, intervenendo solo in casi di evidente assenza o illogicità della motivazione.
CONCORSO DI PERSONE
1. Quadro iniziale: l’assetto normativo e la domanda rimessa alle Sezioni Unite
La Corte di Cassazione – Sezioni Unite si è pronunciata su una questione cruciale: “se, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto a un concorrente ai sensi dell’art. 73, comma 1 o 4, D.P.R. n. 309/1990 e a un altro concorrente ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.”
La decisione è stata depositata il 11 luglio 2024 (udienza del 14 dicembre 2023)
2. Evoluzione normativa: da attenuante a fattispecie autonoma
La disciplina del comma 5 dell’art. 73 (Testo unico sugli stupefacenti) ha avuto un’evoluzione significativa:
- Originariamente, la lieve entità costituiva una circostanza attenuante a effetto speciale
- Con la legge n. 10/2014 (d.l. 146/2013 convertito), essa è diventata una fattispecie autonoma di reato
Questa evoluzione ha determinato un ripensamento della sua applicabilità nel concorso tra persone, soprattutto nella possibilità che diversi soggetti coinvolti possano rispondere di reati differenziati in base alla loro diversa partecipazione o contributo al fatto.
3. Contrapposti orientamenti giurisprudenziali
La questione sollevata presentava due indirizzi opposti:
- Teoria unitaria del concorso di persone (monistica):
- Si fonda sugli articoli 110, 116 e 117 c.p., sostenendo che il concorso presuppone la stessa qualificazione del reato per tutti i concorrenti, con uniforme responsabilità
- In particolare, si argomenta che il comma 5 dell’art. 73 descrive dati oggettivi globali (mezzi, modalità, quantità) e non considerazioni soggettive riferibili a singoli soggetti
- Teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale (pluralistica):
- Afferma che il medesimo fatto storico può legittimamente dar luogo a titoli di reato differenti per vari concorrenti, in virtù di diverso disvalore soggettivo o modalità contributiva
- Si valorizza il principio di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.), secondo cui ciascuno va valutato nella propria specificità.
4. La soluzione delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite hanno adottato una via di sintesi nella decisione n. 27727:
- Hanno confermato il principio di unicità del reato concorsuale in via generale, in coerenza con gli artt. 110, 116, 117 c.p.
- Tuttavia, hanno riconosciuto che il comma 5 costituisce una fattispecie speciale rispetto ai commi 1 e 4, in virtù del principio di specialità ex art. 15 c.p.
- Di conseguenza, in presenza di diversi presupposti (mezzi, modalità, circostanze che rivelano un contributo meno offensivo), è possibile differenziare i titoli di reato tra i concorrenti: alcuni possono rispondere ai commi 1 o 4, altri – solo per costoro – al comma 5, nei casi di lieve entità
Principio di diritto:
“In tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all’art. 73, comma 1 ovvero comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e, nei confronti di altro concorrente, il reato di cui all’art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.”
7. Conclusioni
La sentenza n. 27727/2024 delle Sezioni Unite rappresenta una soluzione equilibrata e tecnicamente raffinata:
- Salvaguarda il dogma della unità della fattispecie concorsuale, principio fondativo dell’istituto del concorso.
- Introduce spazi di differenziazione quando emergono concreti profili di lieve entità, in linea con le esigenze di maggiore individualizzazione della sanzione.
- Consolidando il rapporto di specialità, offre un utile modello applicativo riducendo il rischio di uniformità ingiustificata tra concorrenti con contributi radicalmente differenti.
1. Premessa: quadro sanzionatorio dell’art. 73 T.U. stupefacenti
L’art. 73 del d.P.R. 309/1990 prevede un sistema sanzionatorio molto articolato:
- Comma 1: reclusione da 6 a 20 anni e multa da € 26.000 a € 260.000.
- Comma 4: per le condotte relative a sostanze c.d. “leggere”, pene ridotte: reclusione da 2 a 6 anni e multa da € 5.164 a € 77.468.
- Comma 5 (ipotesi di lieve entità): reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da € 1.032 a € 10.329.
Differenza macroscopica: la forbice sanzionatoria del comma 5 è enormemente più bassa rispetto a quella dei commi 1 e 4, con conseguenze su:
- durata massima della pena,
- incidenza delle misure cautelari,
- accesso ai benefici penitenziari,
- possibilità di sospensione condizionale.
2. Il problema pre-sentenze SS.UU.
Prima della pronuncia n. 27727/2024, il dubbio era: se il fatto fosse unitario, potevano i concorrenti essere giudicati con titoli diversi?
- Se la risposta fosse stata no (tesi monistica pura): tutti i concorrenti avrebbero dovuto essere condannati per lo stesso titolo (es. tutti al comma 1), con appiattimento sanzionatorio e rischio di sproporzione.
- Se invece fosse stata sì (tesi pluralistica): ogni concorrente poteva avere il “suo” titolo (comma 1/4 o comma 5), con personalizzazione della pena.
3. L’impatto della decisione SS.UU. n. 27727/2024
Le Sezioni Unite hanno aperto la strada alla coesistenza di titoli di reato diversi nello stesso fatto concorsuale, ammettendo che:
- il grosso spacciatore/organizzatore (es. chi procura le sostanze, gestisce il mercato, trae profitto) risponde ai commi 1 o 4;
- il piccolo spacciatore esecutore (es. chi consegna quantità minime, occasionale, privo di ruolo direttivo) può rispondere al comma 5.
👉 Implicazione: drastica differenza di pena all’interno dello stesso episodio criminoso.
4. Esempi di ricadute pratiche
4.1. Esempio di “piazza di spaccio”
- Boss organizzatore: condanna ex comma 1 (pena base da 6 a 20 anni).
- Giovane incaricato di cedere una dose singola: condanna ex comma 5 (pena base da 6 mesi a 4 anni).
Differenza sanzionatoria: fino a 15 anni di scarto tra due concorrenti dello stesso fatto storico.
4.2. Impatto sulle misure cautelari
- Per il comma 1 scatta la custodia cautelare in carcere con più facilità (art. 275 c.p.p.), vista la pena edittale molto alta.
- Per il comma 5, la misura più probabile è l’obbligo di firma o i domiciliari.
4.3. Benefici penitenziari
- Chi risponde del comma 1 può avere difficoltà nell’ottenere benefici (permessi premio, affidamento in prova, liberazione anticipata speciale) per via della gravità della pena.
- Chi risponde del comma 5 ha accesso molto più rapido, anche a causa della compatibilità con la sospensione condizionale della pena.
5. Il tema della proporzione sanzionatoria
Le Sezioni Unite, ammettendo la differenziazione, hanno risolto un nodo di giustizia sostanziale:
- Se tutti i concorrenti fossero stati condannati al comma 1, anche chi avesse avuto un ruolo marginale si sarebbe visto infliggere pene sproporzionate.
- Con la nuova impostazione, la pena può essere calibrata in modo coerente con la gravità effettiva della condotta individuale.
Questo è pienamente in linea con:
- 27 Cost. (principio di colpevolezza e personalità della responsabilità penale);
- 3 Cost. (principio di uguaglianza sostanziale e ragionevolezza).
6. Rapporti con il trattamento del recidivo
Un tema critico riguarda l’applicazione della recidiva (art. 99 c.p.):
- Per un concorrente recidivo “abituale”, anche la lieve entità del comma 5 può perdere rilievo, con la conseguenza che la pena può avvicinarsi a quella dei commi 1 o 4.
- Viceversa, per un incensurato, il comma 5 consente pene sospese e accesso a misure alternative.
La pronuncia delle Sezioni Unite rende più evidente la necessità di personalizzare la pena, tenendo conto sia del contributo concorsuale sia del profilo personale del reo.
7. Possibile aumento del contenzioso in sede di merito
Un effetto collaterale della sentenza potrebbe essere un aumento delle discussioni processuali su chi possa effettivamente beneficiare del comma 5.
- Il confine tra “piccolo spacciatore” (comma 5) e “ingranaggio stabile della filiera” (comma 1/4) non è sempre chiaro.
- Si rischiano strategie difensive volte a chiedere la derubricazione al comma 5 anche per soggetti che hanno avuto ruoli più consistenti.
In sostanza, la sentenza apre a un contenzioso probatorio più fine e articolato.