CASSAZIONE TRIBUNALE CREMONA   Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla pena da eseguire relativa alla sentenza del Tribunale di Cremona del 20.02.2020 che ridetermina in mesi 3 di reclusione ed Euro 250 di multa.

CASSAZIONE TRIBUNALE CREMONA

 

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla pena da eseguire relativa alla sentenza del Tribunale di Cremona del 20.02.2020 che ridetermina in mesi 3 di reclusione ed Euro 250 di multa.

 

Cassazione penale sez. I, 12/11/2021, (ud. 12/11/2021, dep. 10/01/2022), n.228

 

) della sentenza di condanna pronunciata il 20.02.2020 dal Tribunale di Cremona, potendo ipotizzarsi al riguardo, semmai, un contrasto di giudicati idoneo a legittimare la proposizione di un’istanza di revisione della predetta sentenza.

  1. Ricorre per cassazione D.P.A., a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 649 c.p.p.e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui il giudice dell’esecuzione aveva determinato la pena ineseguibile per effetto della revoca della condanna pronunciata il 20.02.2020 dal Tribunale di Cremona per i reati rubricati ai capi b) e d) nella misura di anni 2 mesi 3 di reclusione e 850,00 Euro di multa, anziché di anni 3 mesi 7 di reclusione e 1.250,00 Euro di multa, omettendo di revocare l’aumento di pena di anni 1 mesi 4 di reclusione e 400,00 Euro di multa applicato per la recidiva ritenuta per il più grave reato di cui al capo d).

Intestazione

Fatto

RITENUTO IN FATTO

  1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Mantova, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, ai sensi dell’art. 669 c.p.p., comma 8, la sentenza pronunciata nei confronti di D.P.A. il 20.02.2020 dal Tribunale di Cremona con riguardo alla condanna per i reati ascritti ai capi b) e d) della rubrica, eliminando la correlativa pena di anni 2 mesi 3 di reclusione e 850,00 Euro di multa, ordinando contestualmente l’esecuzione della sentenza pronunciata il 31.03.2015 dal Tribunale di Verona, che aveva assolto il D.P. dai medesimi reati perché il fatto non sussiste; ha escluso, invece, che esistesse una duplicità di giudizi per il medesimo fatto con riguardo al reato di cui al capo a) della sentenza di condanna pronunciata il 20.02.2020 dal Tribunale di Cremona, potendo ipotizzarsi al riguardo, semmai, un contrasto di giudicati idoneo a legittimare la proposizione di un’istanza di revisione della predetta sentenza.
  2. Ricorre per cassazione D.P.A., a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 649 c.p.p.e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui il giudice dell’esecuzione aveva determinato la pena ineseguibile per effetto della revoca della condanna pronunciata il 20.02.2020 dal Tribunale di Cremona per i reati rubricati ai capi b) e d) nella misura di anni 2 mesi 3 di reclusione e 850,00 Euro di multa, anziché di anni 3 mesi 7 di reclusione e 1.250,00 Euro di multa, omettendo di revocare l’aumento di pena di anni 1 mesi 4 di reclusione e 400,00 Euro di multa applicato per la recidiva ritenuta per il più grave reato di cui al capo d).
  3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con eliminazione della pena pari ad anni 1, mesi 4 di reclusione ed Euro 400 di multa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini che seguono.
  2. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge effettivamente l’errore, di natura essenzialmente materiale, in cui è incorso il giudice dell’esecuzione, il quale, dopo aver revocato la condanna inflitta a D.P.A. per i fatti di cui ai capi b) e d) della sentenza pronunciata il 20.02.2020 dal Tribunale di Cremona, non ha eliminato l’intera pena agli stessi riferibile, omettendo in particolare di elidere l’aumento di anni 1 mesi 4 di reclusione ed Euro 400 di multa applicato per la recidiva, contestata e ritenuta, sulla pena base di anni 2 ed Euro 600 determinata in sede di cognizione per la violazione più grave, individuata nella ricettazione sub d), della serie di reati unificati in continuazione. Il giudice dell’esecuzione, del resto, una volta revocata la condanna per il capo d), non aveva alcun potere di rideterminare la pena ad esso riferibile, che, doveva essere eliminata in toto.
  3. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, limitatamente al punto suddetto, potendo questa Corte procedere direttamente ad eliminare l’errore sulla scorta di una semplice operazione aritmetica, rideterminando di conseguenza la pena eseguibile nei confronti di D.P.A. per il residuo capo a) della sentenza 20.02.2020 del Tribunale di Cremona nella misura già quantificata dal giudice della cognizione di mesi 3 di reclusione ed Euro 250 di multa (dalla pena complessiva inflitta di anni 3 mesi 10 ed Euro 1.500 devono infatti essere scomputati anni 3 mesi 4 ed Euro 1.000 per il capo d) e mesi 3 ed Euro 250 per il capo b).

PQM

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla pena da eseguire relativa alla sentenza del Tribunale di Cremona del 20.02.2020 che ridetermina in mesi 3 di reclusione ed Euro 250 di multa.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2022