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  COME DIFENDERSI LITI CONDOMINIO STALKING BOLOGNA

 

COME DIFENDERSI LITI CONDOMINIO BOLOGNA

Le liti condominiali possono essere fonte di stress e disagio per tutti gli abitanti di un condominio. Ecco alcuni suggerimenti su come difendersi da esse:

Comunicazione aperta: Cerca di mantenere linee di comunicazione aperte con gli altri condomini. Molte liti possono essere risolte semplicemente parlando apertamente e rispettosamente dei problemi.

Lo stalking condominiale si configura quando un condomino pone in essere condotte reiterate, moleste e persecutorie nei confronti di uno o più vicini di casa, tali da ingenerare in loro un grave e perdurante stato di ansia, frustrazione e paura per sé o per i propri familiari, costringendoli a modificare le proprie abitudini di vita.

Esempi di condotte che possono configurare stalking condominiale:

Appostamenti e pedinamenti;

Insulti e minacce verbali o scritte;

Telefonate moleste;

Danneggiamenti a beni di proprietà della vittima;

Spionaggio;

Invio di messaggi indesiderati;

Attacchi di natura sessuale;

Diffusione di notizie false o denigratorie.

Perché si configura come reato:

Lo stalking condominiale è un reato punito dall’articolo 612 bis del codice penale, che punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, o da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Cosa fare se si è vittime di stalking condominiale:

Denunciare il fatto alle autorità competenti: Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza.

Raccogliere le prove: Conservare messaggi, e-mail, foto, video, registrazioni audio e qualsiasi altro elemento che possa documentare le condotte persecutorie subite.

Richiedere l’ammonimento del Questore: Il Questore, su richiesta della vittima, può ammonire lo stalker, invitandolo a cessare le condotte moleste.

Ricorrere ad un avvocato: Un avvocato può assistere la vittima nel procedimento penale e civile, tutelando i suoi diritti e aiutandola ad ottenere il risarcimento del danno.

È importante ricordare che lo stalking è un reato grave che può avere conseguenze devastanti sulla vita della vittima. Se si è vittime di stalking, è fondamentale non sottovalutare la situazione e chiedere aiuto.

Regole condominiali: Familiarizzati con il regolamento condominiale e assicurati di rispettarlo. Se un altro condomino viola le regole, puoi far presente la questione al consiglio di condominio.

Coinvolgi il consiglio di condominio: Se le liti non possono essere risolte tra condomini, coinvolgi il consiglio di condominio. Quest’ultimo può mediare o prendere provvedimenti per risolvere la situazione.

Consultazione legale: Se le liti sono serie o se non riesci a risolverle in altro modo, potresti dover consultare un avvocato esperto in diritto condominiale per capire i tuoi diritti e le opzioni disponibili.

Documentazione: Mantieni una documentazione accurata di tutti i contatti e delle interazioni relative alla lite. Questo può includere e-mail, lettere, registrazioni delle riunioni condominiali, ecc.

Mantenere la calma: Cerca di mantenere la calma e non lasciare che le emozioni prendano il sopravvento durante le discussioni o i conflitti.

Ricorso alle autorità competenti: Se la situazione degenera o se si verificano violazioni gravi delle regole, potresti dover ricorrere alle autorità competenti, come le autorità locali o la polizia.

Rispetto reciproco: Infine, è importante ricordare di trattare gli altri condomini con rispetto e cortesia, anche quando si è in disaccordo. La cooperazione e il rispetto reciproco possono aiutare a prevenire e risolvere i conflitti condominiali.

Ricorda che la risoluzione dei conflitti richiede tempo e pazienza, ma con un approccio calmo e razionale è spesso possibile trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti coinvolte.

Dispetti frequenti nei condomini italiani che possono costare una condanna penale come per esempio il “vizio” di pulire il pianerottolo e la parte di scale dell’edificio di pertinenza con detersivi che causano allergia alla vicina, specie se ciò è fatto per vendicarsi di vecchi rancori risalenti a una lite arrivata in tribunale. Ed è così che la Cassazione penale con la sentenza 39197/13, relativamente ad un accadimento curioso ma frequente, ha condannato all’ammenda di 100 euro, oltre al pagamento di mille euro alla cassa delle ammende e delle spese processuali alla parte civile

Lo stalking condominiale è una situazione seria che può causare notevole disagio e ansia alle vittime coinvolte. Ecco alcuni passi che possono essere presi per affrontare il problema dello stalking condominiale:

Raccogliere prove: Conserva tutte le prove dell’atto di stalking, come messaggi minatori, registrazioni audio, fotografie o video, e annota gli incidenti con data, ora e dettagli specifici.

Comunicazione chiara: Fai sapere all’aggressore che il loro comportamento è inappropriato e non accettabile. Potrebbe essere utile farlo per iscritto in modo da avere una traccia della tua comunicazione.

Coinvolgere le autorità: Se l’aggressore non smette nonostante i tuoi tentativi di farlo, considera di coinvolgere la polizia locale o un avvocato per discutere delle tue opzioni legali.

Ottenere supporto: Cerca supporto da amici, familiari o professionisti della salute mentale per affrontare lo stress e l’ansia associati al tuo coinvolgimento in una situazione di stalking.

Sicurezza personale: Prendi misure per proteggere la tua sicurezza personale, come cambiare le serrature delle porte, installare telecamere di sicurezza o chiedere un ordine restrittivo se necessario.

Coinvolgere il consiglio di condominio: Se lo stalking proviene da un altro condomino, considera di coinvolgere il consiglio di condominio per discutere della situazione e prendere eventuali misure appropriate per risolverla.

Formazione sulla prevenzione dello stalking: Promuovi la consapevolezza e l’importanza della prevenzione dello stalking all’interno del condominio, magari organizzando seminari o incontri informativi sull’argomento.

Considera la possibilità di spostarti: Se la situazione non migliora nonostante tutti gli sforzi, potresti valutare la possibilità di spostarti in un altro condominio o in un’altra abitazione per garantire la tua sicurezza e il tuo benessere.

Leggi locali: Informarsi sulle leggi locali che riguardano lo stalking e le misure di protezione disponibili nella tua giurisdizione può essere utile per capire i tuoi diritti e le opzioni a tua disposizione.

È importante affrontare tempestivamente e in modo appropriato la questione dello stalking condominiale per proteggere la tua sicurezza e il tuo benessere emotivo. Se ti senti in pericolo o se sei vittima di stalking, non esitare a cercare aiuto dalle autorità competenti e da professionisti qualificati.

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Può succedere che  le molestie condominiali possono inquadrarsi nel paradigma normativo dell’art. 674 c.p. che punisce il getto pericoloso di cose, atte a offendere o imbrattare o molestare persone. Di recente, in proposito, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di condanna reato di cui agli artt. 81 cpv e 674 c.p. per avere l’agente arrecato molestie ad una condomina in quanto, abitante nello stesso stabile, aveva gettato nel piano sottostante ove si trovava l’appartamento di quest’ultima, rifiuti, quali cenere e cicche di sigarette, nonché detersivi corrosivi, quale candeggina (Cass. pen., sez. III, sentenza 7 febbraio–11 aprile 2013, n. 16459).

Andando alle condotte che si avvicinano al delitto di atti persecutori, talvolta viene contestato ai condomini il reato contravvenzionale continuato di molestie continuate ex artt. 81 e 660 c.p., per petulanza, in danno dei vicini.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 15 maggio – 26 settembre 2013, n. 39933

(Presidente Ferrua – Relatore Lapalorcia)

Ritenuto in fatto

  1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 5-4-2012, confermando quella del Tribunale di Brescia, sez. dist. di Breno in data 14-7-2011, riconosceva F.M. responsabile del reato di atti persecutori, commesso fino alla ‘data odierna’, in danno del fratello S.M., realizzato insozzando quasi quotidianamente l’abitazione ed il cortile di proprietà di quest’ultimo gettandovi rifiuti di ogni genere, cagionandogli in tal modo un perdurante e grave stato d’ansia e il fondato pericolo per l’incolumità, al punto che la p.o. si trasferiva altrove per alcuni periodi e rinunciava a coltivare presso la propria abitazione relazioni con i terzi.

    2. Con ricorso personale l’imputato deduceva quattro motivi di doglianza.

    3. Con il primo motivo, articolato in due censure, si addebitavano alla sentenza rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione osservando, sotto il primo profilo, che erano stati violati i principi dell’irretroattività della legge penale e dell’applicazione della legge più favorevole essendo intervenuta condanna anche per fatti antecedenti all’entrata in vigore del reato di atti persecutori. Sotto il secondo aspetto, il ricorrente eccepiva che le prove assunte davano conto di molestie esclusivamente anteriori a tale momento, mentre il trasferimento temporaneo della p.o. in altro suo immobile, nel 2009, rispondeva ad una sua abitudine consolidata.

    4. Con il secondo motivo si deduceva manifesta illogicità della motivazione in punto di identificazione nel prevenuto dell’autore del getto dei rifiuti nel cortile della p.o. non essendo il luogo del ritrovamento significativo al riguardo (per la presenza di tettoia atta ad impedire il lancio dall’abitazione dell’imputato, nonché per l’inaccessibilità del giardino della p.o. chiuso da un cancello) ed essendo il testimoniale – un teste aveva avuto un contenzioso con F.M. e i rapporti tra i due fratelli erano difficili e tesi – non preciso in proposito (un teste aveva visto semplicemente un braccio sporgersi per effettuare il lancio, inoltre l’imputato era assente dall’abitazione per lavoro nella maggior parte delle ore del giorno), mentre non era provato che gli escrementi lanciati fossero umani piuttosto che animali e che le macchie sul fabbricato fossero di urina piuttosto che dovute agli agenti atmosferici.

    5. Il terzo motivo investe il trattamento sanzionatorio (diniego di attenuanti generiche, entità della pena e mancata sospensione condizionale della pena) sotto il profilo della violazione di legge e della contraddittorietà della motivazione, per essere stati erroneamente valorizzati sia la violazione della misura cautelare (divieto di dimora in Edolo) commettendo minaccia in danno del fratello ritenuta assorbita negli atti persecutori (che il ricorrente ritiene successiva ai fatti contestati in quanto si colloca in epoca non coperta dalla querela) sia la presenza di due precedenti per ingiuria.

    6. Con il quarto motivo si deduceva manifesta illogicità della motivazione in punto di determinazione in € 5000 della provvisionale, in quanto la pulizia dell’area, a differenza da quanto affermato in sentenza, non aveva richiesto interventi di sanificazione, ma solo la raccolta dei rifiuti mediante sacchetti.

Considerato in diritto

  1. Il ricorso è fondato e va disatteso.

    2. La prima doglianza, inerente all’asserita condanna anche per fatti anteriori all’entrata in vigore del reato di atti persecutori, trascura di considerare che, essendo la nuova figura di reato entrata in vigore il 24 febbraio 2009, la corte territoriale, logicamente interpretando i contributi testimoniali e tenendo conto anche delle segnalazioni dell’ASL dell’aprile e del novembre 2009 relative alla presenza di rifiuti nella proprietà della p.o., successive all’entrata in vigore dell’art. 612 bis cod. pen., ha concluso in modo coerente che il getto molesta era proseguito in epoca largamente successiva all’introduzione della nuova fattispecie criminosa, fino all’11-3-2010, data di applicazione del divieto di dimora in Edolo.

    3. Vanamente, poi, con il secondo motivo il ricorrente, rimettendo in discussione la valutazione delle prove, pretenderebbe di porre in dubbio che l’autore del getto dei rifiuti si identifichi in lui, da un lato attraverso l’assunto meramente assertivo che dalla sua abitazione non era possibile effettuarlo – sia per la presenza di una tettoia, sia per l’inaccessibilità del giardino della p.o. chiuso da un cancello -, dall’altro criticando asserite imprecisioni del testimoniale che assume condizionato dal contenzioso di un teste con l’imputato M. e dalla tensione che caratterizzava i rapporti tra i due fratelli. Infatti in tal modo egli trascura che, al suo rilievo per il quale un teste aveva riferito di aver visto semplicemente un braccio sporgersi da una finestra per effettuare il lancio, mentre egli era assente dall’abitazione per lavoro nella maggior parte delle ore del giorno, la corte territoriale ha contrapposto le convergenti e precise testimonianze dei testi R. e F., concordi nell’indicarlo quale autore del getto di rifiuti (pag. 6 della sentenza), mentre, a fronte di ciò, è irrilevante la questione circa la natura degli escrementi solidi lanciati e quella circa l’origine delle macchie sul fabbricato.

    4. Del pari prive di fondamento sono le questioni sul trattamento sanzionatorio di cui al terzo motivo (diniego di attenuanti generiche, entità della pena e mancata sospensione condizionale della pena), essendo state con ragione ritenute sintomatiche di capacità a delinquere, e quindi giustificative del trattamento applicato, da un lato la violazione della misura cautelare (divieto di dimora in Edolo applicatagli soltanto un mese prima) pervicacemente finalizzata a commettere la minaccia in danno del fratello in Edolo il 10-4-2010 (minaccia ritenuta dai giudici di merito assorbita negli atti persecutori) – che il ricorrente invano ritiene non compresa nella condanna in quanto relativa a fatti successivi alla proposizione della querela, essendo invece contestata al capo B come minaccia grave, perseguibile quindi d’ufficio -, dall’altro la presenza di due precedenti per ingiuria.

    5. Infondata è pure il quarto motivo in quanto la determinazione della provvisionale, effettuata equitativamente, è esente dal vizio dedotto perché comprensiva di danno non patrimoniale, del tutto dimenticato dal ricorrente che ha limitato la censura ai soli danni materiali. D’altro canto, ed in via principale, va rilevato che non è deducibile con il ricorso per cassazione la questione relativa alla pretesa eccessività della somma liquidata a titolo di provvisionale (Cass. 34791/2010, 5001/2007, 35536/2003).

    6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.