DARK WEB PIATTAFORMA CONDANNA VENDITA ARMI SOSTANZE STUPEFACENTI PAGAMENTO IN BITCOIN
dell’effetto intimidatorio dei ripetuti danneggiamenti sulla persona offesa e della loro idoneità a produrre in capo alla vittima uno degli eventi contemplati dall’art. 612-bis c.p.
Il Tribunale del riesame rigetta l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di tre soggetti e conferma l’ordinanza del Tribunale che ha applicato agli stessi la misura della custodia in carcere in relazione al reato di associazione per delinquere previsto dall’art. 416 c.p. Detti soggetti sono stati accusati, perché con altri non identificati, con due nickname e con i ruoli rispettivi di amministratore e moderatore, aprendo unapiattaforma attiva nel Dark web, hanno iniziato a gestire un market online (per lavendita di sostanze stupefacenti, di dati finanziari sottratti in modo abusivo, di documenti d’identità contraffatti, di prodotti industriali contraffatti, di armi da sparo e tanto altro), associandosi tra loro al fine di consumare una serie indefinita di delitti tutti aggravati dalla transazionalità della condotta.
ART 408 C.P.P. –RICHIESTA ARCHIVIAZIONE PM
l’apertura della piattaforma denominata “(OMISSIS)”, attiva nel cd. (OMISSIS); la gestione di un market on line attraverso la fornitura del servizio e-commerce per l’offerta in vendita – attraverso le varie sezioni di cui si compone la piattaforma – di sostanza stupefacente, dati finanziari abusivamente sottratti, documenti di identità contraffatti, prodotti industriali contraffatti, armi da sparo anche da guerra ed esplosivi; la cura programmazione dell’interfaccia grafica della Home e della bacheche dei cd. vendor, la gestione delle iscrizioni dei vendor, la pubblicazione e cancellazione dal pannello dedicato agli annunci di vendita, la gestione e il controllo contabile del wallet Bitcoin e dei depositi a garanzia cd. Escrow
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21/02/2020) 23-03-2020, n. 10485
Orbene, come osservato dal Tribunale cautelare, dalla mole delle conversazioni intercettate, ampiamente riportate nel provvedimento impugnato (p. 5 e 6), e in relazione alle quale i ricorrenti non prendono posizione, è emerso che i tre indagati operassero in termini paritari, essendo sodali nella gestione della piattaforma in questione, come risulta dalle conversazioni che rendono inequivoca l’interscambiabilità dei tre con facile transfer delle credenziali in campo all’uno o all’altro (cfr. le conversazioni indicate nelle note 8 e 9 delle p. 5 e 6). 6.2. Correttamente è stata perciò ravvisato il fumus del delitto in esame, sul presupposto che l’allestimento di un sito di “black market” e la sua gestione sono indicativi dell’esistenza di un programma criminoso finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di reati e, di conseguenza, della sussistenza di un sodalizio ex art. 416 c.p.. 7. Manifestamente infondato è il terzo motivo. 7.1. Dando un ordine logico alle questioni dedotte dai ricorrenti, in primo luogo è manifestamente infondata la prospettazione secondo cui, essendo la pronosticabile in caso di condanna una pena contenuta nel limite di tre anni, non potrebbe essere disposta la custodia in carcere, attesa anche l’eventuale definizione del processo con rito abbreviato.
Va ricordato che, in personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l’applicazione della custodia in carcere, previsto dall’art. 275 c.p.p., comma 2- bis, deve essere oggetto di valutazione prognostica solo al momento di applicazione della misura, ma non anche nel corso della protrazione della stessa (Sez. 6, n. 47302 del 05/11/2015 – dep. 30/11/2015, PM in proc. Speziali, Rv. 265339; Sez. 4, n. 13025 del 26/03/2015 – dep. 27/03/2015, Iengo, Rv. 262961). Orbene, è del tutto evidente che, in sede di applicazione della misura, il G.i.p. non può certo tener conto della richiesta, da parte dell’indagato, di riti alternativi, trattandosi di una circostanza del tutto eventuale ed ipotetica, che, quindi, esula dagli elementi valutabili ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 2-bis. 7.2. Manifestamente infondato è l’altro profilo dedotto, con cui si censura il giudizio di adeguatezza della misura. Il Tribunale cautelare ha correttamente osservato che, in considerazione della natura e delle modalità del reato come concretamente contestato, una misura meno affittiva non sarebbe idonea a preservare il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, tenuto conto, come rilevato dal G.i.p., che, sulla base dell’annotazione del Nucleo speciale tutela privacy e frodi della g.d.f. di Roma del 13/09/2019, la piattaforma (OMISSIS) sia ancora attiva, e che i ricorrenti, dotati di specifiche competenze informatiche, non abbiano voluto rivelare agli inquirenti le credenziali di accesso a detta piattaforma, credenziali che, quindi, potrebbero continuare ad utilizzare anche in regime di arresti domiciliari mediante tramite computer o anche smartphone, strumenti facilmente reperibili anche in ambiente domestico.
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