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NELLA TUA FAMIGLIA C’è STATO PURTROPPO UN INCIDENTE MORTALE?
NELLA TUA FAMIGLIA C’è STATO PURTROPPO UN INCIDENTE MORTALE? Quali sono i danni risarcibili? L’avvocato Sergio Armaroli che opera sul territorio nazionale è sempre molto attendo alle necessità e alle possibilità del cliente per questo offriamo soluzioni personalizzate su misura che possano soddisfare la nostra clientela. Offriamo consulenza altamente qualificata nel campo del diritto civile mettendo sempre l’aspetto umano in primo piano.
Quali sono i danni risarcibili?
L’avvocato Sergio Armaroli che opera sul territorio nazionale è sempre molto attendo alle necessità e alle possibilità del cliente per questo offriamo soluzioni personalizzate su misura che possano soddisfare la nostra clientela. Offriamo consulenza altamente qualificata nel campo del diritto civile mettendo sempre l’aspetto umano in primo piano.
La richiesta danni per il grave danno subito viene eseguito nel minor tempo possibile e in maniera dettagliata per far si che si possano ridurre i costi. Affidarsi a un vero professionista del settore vuol dire sicurezza e diminuzione dei tempi di attesa per la risoluzione dei contenziosi.
incidente grave
danni per lesioni fisiche o psichiche (danno biologico), temporanee e permanenti
danni patrimoniali relativi alle spese di cura
danni patrimoniali conseguenti al mancato guadagno nel corso della convalescenza o alla perdita del posto di lavoro
danni non patrimoniali (danni morali)
danni conseguenti al decesso di un congiunto, vittima d’incidente stradale
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Alla morte di una persona verificatasi in conseguenza di un incidente causato dalla condotta illecita altrui,
i famigliari che si trovavano in una relazione affettiva con la vittima hanno diritto, ove ne provino l’esistenza, al risarcimento del danno alla propria integrità psico-fisica, patita a causa dell’evento luttuoso che li ha colpiti.
Questa tipologia di danno viene comunemente detto “danno da perdita parentale” o “danno parentale”.
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Quando una persona muore inun incidente stradale il Pubblico ministero puo’ decidere di eseguire l’autopsia per verificare causa morte alla persona sottoposta alle indagini e alle persone offese, individuate, queste ultime, nei prossimi congiunti della persona deceduta. Questi, ai sensi dell’art. 360 c.p.p., hanno facoltà di nominare un proprio consulente affinché assista e partecipi all’accertamento tecnico (esame autoptico), che, per sua natura, è atto irripetibile.
I famigliari hanno diritto di nominare proprio consulente medico legale per seguire l’autopsia
Ugualmente se il Pubblico ministero decide di nominare un consulente per la ricostruzione cinematica dell’incidente , i famigliari possono nominare un loro consulente cinematico
Quanto agli altri parenti ed affini (nonni, nipoti, zii, cugini, cognati, ecc.), la legittimazione può esser loro riconosciuta soltanto se, oltre all’esistenza del rapporto di parentela o di affinità, concorrano ulteriori circostanze, da dimostrare, atte a far ritenere che la lesione della vita o della salute del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale ovvero una grave alterazione della normale esistenza.
Tabella risarcitoria in favore degli stretti congiunti, a titolo di danno subito in proprio per la perdita del legame affettivo con la vittima dell’incidente stradale.
A favore di ciascun genitore per morte di un figlio
da € 154.350,00 a 308.700,00
A favore del figlio per morte di un genitore
da € 154.350,00 a 308.700,00
A favore del coniuge o del convivente sopravvissuto
da € 154.350,00 a 308.700,00
A favore del fratello per morte di un fratello o sorella
Secondo costante giurisprudenza i familiari di una vittima, deceduta a causa di un sinistro provocato da un fatto illecito altrui, hanno diritto ad ottenere un risarcimento danni, oltre che per i pregiudizi patrimoniali e le perdite economiche subite, anche per le sofferenze psico-fisiche patite a causa della perdita del proprio caro.
Il danno risarcito è chiamato danno da perdita parentale e per il calcolo del risarcimento vengono utilizzate le tabelle del Tribunale di Milano sul danno non patrimoniale, oppure dal 2007 anche quelle del Tribunale di Roma.
Le tabelle di Milano, per la determinazione del danno parentale, stabiliscono un valore medio monetario per il risarcimento ed un valore massimo di personalizzazione in base al grado di parentela tra la vittima ed il familiare
Da anni i famigliari possono ottenere un loro risarcimento per la morte del congiunto e non ereditario, del danno non patrimoniale subito per la perdita della persona cara (ormai definito, in giurisprudenza e dottrina, “danno da perdita del rapporto parentale?).
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Il diritto al risarcimento di tale danno è stato definitivamente consacrato dalle note sentenze delle Sezioni Unite del novembre del 2008 (Cass. civ n. 26972 e seguenti): Al danno biologico va infatti riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva confermata dalla definizione normativa adottata dal d. lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (“per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli “aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
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Sentenza n. 26972/08: in un caso di responsabilità sanitaria per un errore cha aveva determinato una grave menomazione fisica, per la liquidazione di una voce di danno non patrimoniale denominato esistenziale ed invece liquidabile quale danno biologico;
Sentenza n. 26973/08: per il risarcimento del danno ai congiunti conseguente alla morte (avvenuta dopo appena 11 ore) del trasportato su di un autoveicolo, con richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale nelle voci del danno morale e del danno biologico iure hereditatis;
Sentenza n. 26974/08: per il risarcimento del danno ai congiunti conseguente alla morte dei due conducenti e di un trasportato, in una collisione tra veicoli, con liquidazione del danno non patrimoniale nelle voci del danno morale e del danno biologico iure hereditatis e con esclusione di una autonoma voce risarcibile di danno esistenziale;
Sentenza n. 26975/08: in un caso di responsabilità da immissioni rumorose eccedenti il livello di tollerabilità per il risarcimento del danno non patrimoniale nella voce del danno biologico piuttosto che quella di danno esistenziale.
TIPI DI DANNO DA RICHIEDERE NELL’INCIDENTE MORTALE
Il danno da morte “iure hereditatis” : consiste nel risarcimento per il danno biologico e morale subito dal defunto e trasmissibile agli eredi, per la durata del periodo intercorso tra il sinistro ed il decesso, nel caso in cui la morte non sia sopravvenuta immediatamente al fatto ma solo in seguito, tale danno comprende anche le conseguenti spese mediche, ospedaliere, di trasporto, di esami specialistici, ecc. che i familiari hanno dovuto sostenere tra l’occorso e la morte del congiunto;
I danni morali, quando previsti dalla legge e per coloro che siano legittimati, per la reale sofferenza e il turbamento conseguenti alla morte del congiunto;
I danni patrimoniali: comprendono sia i danni emergenti Per dimostrare la perdita subita, infatti, è sufficiente presentare la documentazione che attesta le spese sostenute, come ad esempio fatture, o ricevute fiscali.
I danni emergentisono ad esempio spese funerarie ed altre tipologie)
Il lucro cessante e/o il mancato apporto economico del defunto al bilancio familiare
Anche il lucro cessante si può provare abbastanza facilmente, dato che viene quasi sempre determinato dall’incapacità di poter svolgere adeguatamente la propria attività lavorativa.
Per fare ciò devono essere adottati alcuni specifici criteri come quello del reddito effettivo, calcolando il coefficiente di sopravvivenza e lo scarto tra vita lavorativa e fisica.
Così sinteticamente ricordato l’attuale fondamento giuridico del diritto al risarcimento dei congiunti nell’ipotesi di perdita di una persona cara in conseguenza dell’illecito da altri commesso, si pone però il problema dell’individuazione sia della responsabilità di terzi, e sia dei criteri di quantificazione del relativo risarcimento.
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Danni ereditati
Il danno biologico terminale o danno catastrofale:
Viene risarcito quando tra l’evento e la morte vi sia molto tempo e sofferenze in tal caso è ragionevole dedurre che il defunto abbia sofferto a lungo fisicamente,
Fa parte della categoria del danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.) ed è rivendicabile iure hereditatis dai familiari (Cass.,7126/2013), in quanto patito dalla vittima prima del suo decesso.
Per aversi il danno la vittima deve avere consapevolezza della propria fine imminente: “percezione della morte incombente, di una catastrofe non evitabile ma che inesorabilmente si avvicina, annientando tutte le funzioni vitali, fino all’ultimo respiro”. La nozione di quest’ultimo che risulta dall’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte è infatti quella di danno non patrimoniale conseguente alla sofferenza patita dalla persona che, a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo compreso tra l’evento che le ha provocate e la morte, assiste alla perdita della propria vita (cfr., da ultimo, Cass. n. 8360/10, n. 19133/11)
Questa sofferenza provoca un risarcimento che viene trasmesso agli eredi a titolo di danno biologico derivato. In caso di morte sul colpo, questo tipo di danno non viene considerato. Il danno non patrimoniale morale iure hereditatis (definito anche come “catastrofale”), è risarcibile unicamente allorché vi sia la prova che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, abbia cioè avuto l’angosciosa consapevolezza della fine imminente, mentre va esclusa, ad esempio, quando all’evento lesivo sia conseguito immediatamente il coma e comunque il danneggiato non sia rimasto lucido nella fase che precede il decesso.
Di recente, tuttavia, si è registrata una voce contraria, sul punto, da parte della Suprema Corte che, per la prima volta, ha affermato il principio per cui: “la perdita del bene della vita, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile, è ex se risarcibile, nella sua oggettività, a prescindere pertanto dalla consapevolezza che il danneggiato/vittima ne abbia” (Cass. civ., 23 gennaio 2014, n. 1361, Rel. Scarano).
Il danno catastrofico: è una sorta di danno morale derivato, trasmesso agli eredi. E’ il danno morale occorso al defunto, anche in caso di sofferenza psichica limitata nel tempo (ad esempio, in casi di morte sopraggiunta dopo breve periodo).
A favore di ciascun genitore per la morte di un figlio:
168.250,00
336.500,00
A favore del figlio per la morte di un genitore:
168.250,00
336.500,00
A favore del coniuge (non separato), della parte dell’unione civile, o del convivente di fatto more uxorio sopravvissuto, per la morte del coniuge o del compagno:
168.250,00
336.500,00
A favore del fratello per la morte di un fratello:
Il risarcimento del danno spetta a coloro che avevano legami affettivi ed economici con la persona deceduta nel sinistro stradale, e tra questi vi rientrano:
i congiunti: marito / moglie, figli, genitori, sorelle e/o fratelli, nonni e nipoti, anche nel caso in cui non vi era convivenza con la vittima;
la persona convivente con la vittima alla data del decesso;
ulteriori parenti che dimostrino di avere con la vittima un legame intenso;
soggetti terzi, i quali devono essere in grado di dimostrare il danno derivante dalla morte della vittima;
nascituro: in seguito all’evoluzione giurisprudenziale è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno morale anche per il figlio, della vittima, non ancora nato.
risarcimento morte figlio
SOGGETTI
DA
a ciascun genitore per la morte del figlio
163.080,00 euro
a ciascun figlio per la morte del genitore
163.080,00 euro
al coniuge o convivente o partner unito civilmente sopravvissuto
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