Incidente-stradale-risarcimento-MORTALE

MORTE  IN INCIDENTE FRONTALE RISARCIMENTO AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA  MONZA  BRESCIA BERGAMO VICENZA VARESE BIELLA PAVIA 

 

 

MORTE  IN INCIDENTE FRONTALE

MORTE  IN INCIDENTE FRONTALE RISARCIMENTO AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA  MONZA  BRESCIA BERGAMO VICENZA VARESE BIELLA PAVIA 

MORTE  IN INCIDENTE FRONTALE

incidente grave
incidente grave

In tema di reati commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale il principio di affidamento – inteso ad evitare l’effetto paralizzante di dover agire prospettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze – viene meno allorché l’agente sia gravato da un obbligo di controllo o sorveglianza nei confronti di terzi o, quando, in relazione a particolari contingenze concrete, sia possibile prevedere che altri non si atterrà alle regole cautelari che disciplinano la sua attività.

TIPOLOGIE DI DANNO E DI RISARCIMENTI IN CASO DI INCIDENTE STRADALE MORTE  IN INCIDENTE FRONTALE 

Le tipologie di danno così come di risarcimento sono molteplici e comprendono:

Gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come di recente modificati, oltre ad aver sostituito la precedente rubrica da “danno biologico” a “danno non patrimoniale”, consentono di distinguere il contenuto della lesione non patrimoniale. In particolare, al giudice spetta analizzare congiuntamente, ma distintamente

  1. il danno moraleinteso come dolore, al pari «della vergogna e della disistima di sé, della paura ovvero della disperazione»;
  2. il danno dinamico-relazionale«destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto».
  • danni patrimoniali: dalle spese funerarie al mancato apporto economico del defunto al bilancio famigliare

 

MORTE  IN INCIDENTE FRONTALE CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE – SENTENZA 3 dicembre 2018, n.54001 – Pres. Montagni – est. Cappelli MORTE  IN INCIDENTE FRONTALE

Ritenuto in fatto

  1. La corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del tribunale di quella città, appellata dall’imputato S.M. , con la quale il predetto era stato condannato per il reato di omicidio colposo aggravato, perché – alla guida di un’autovettura – per negligenza e imprudenza, nonché per colpa specifica, consistita nella violazione dell’art. 154 co. 1, 2 e 3 C.d.S., cagionava il decesso del motociclista G.G. .

In particolare, si è contestato al S. di avere effettuato repentinamente e senza utilizzare l’indicatore di direzione, una manovra di svolta a destra, entrando così in collisione con il ciclomotore condotto dalla vittima che procedeva nel medesimo senso di marcia e che, a seguito dell’urto, cadeva a terra procurandosi un trauma cranico con esito letale (in (omissis) ).

La dinamica dell’incidente è stata ricostruita nei termini che seguono nella sentenza impugnata.

I mezzi stavano percorrendo la stessa corsia di marcia, in buone condizioni di visibilità e della strada. All’altezza di un’intersezione, si verificava la collisione tra la parte posteriore destra della autovettura e la parte anteriore sinistra del motociclo, entrambi procedenti a velocità limitata.

FORLI CESENA  OBBLIGHI IN CASO INCIDENTE

Secondo quanto riferito dal teste oculare V.F. – che viaggiava a distanza di 50 metri circa dietro i veicoli – questi stavano viaggiando sostanzialmente appaiati allorché l’autovettura aveva intrapreso una svolta a destra senza decelerare significativamente e senza attivare l’indicatore di direzione; subito dopo, la parte frontale del ciclomotore entrava in collisione con quella laterale posteriore destra dell’autovettura. Sia il motociclo che il suo conducente cadevano in avanti, il primo, subito soccorso dal V. , impossibilitato a parlare e sanguinante in prossimità del capo.

  1. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo di difensore, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione, anche per travisamento della prova ‘regina’ del processo e erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla valutazione del compendio probatorio (tre consulenze tecniche e testimonianza V. ).

Con il secondo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale con riferimento all’elemento dell’affidamento, avuto riguardo alla posizione illecita assunta dalla vittima (mancata distanza di sicurezza).

  1. Con memoria depositata il 27 marzo 2018, la difesa dell’imputato ha sviluppato le argomentazioni esposte in ricorso, sia con riferimento alla valutazione del compendio probatorio, anche per quanto attiene alla dinamica dei fatti, che avuto riguardo al comportamento della vittima, alla luce del principio di affidamento sul comportamento corretto degli altri utenti della strada.

Considerato in diritto

  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. La Corte torinese, richiamate le doglianze difensive, le ha disattese, ritenendo che la testimonianza V. fosse del tutto attendibile, oltre che pienamente riscontrata dagli esiti delle consulenze del P.M. e della difesa di parte civile.

In particolare, il primo consulente aveva ritenuto che il S. , dopo aver superato di stretta misura sulla sinistra il ciclomotore, aveva messo in atto una svolta a destra, senza accorgersi che detta manovra interferiva con la traiettoria del ciclomotore che era a ridosso del suo spigolo posteriore destro; pertanto, l’incidente si era verificato per preponderante e grave imprudenza dell’imputato, il quale non si era previamente assicurato di poter effettuare detta manovra in sicurezza. Il casco indossato dal motociclista non era omologato.

Analoghe conclusioni aveva rassegnato anche il consulente di parte civile, che però aveva escluso rilevanza concausale alle caratteristiche del casco indossato dalla vittima, poiché la lesione mortale non era stata quella subita dall’apparato scheletrico, bensì dalla massa encefalica, a causa del suo scuotimento contro la scatola cranica, conclusione condivisa, peraltro, dallo stesso consulente della difesa.

Quest’ultimo, dal canto suo, aveva sostenuto che il motociclo aveva urtato l’auto prima che questa fosse impegnata nella manovra di svolta, deducendolo dalla posizione di quiete assunta dal mezzo a due ruote (abbattuto cioè sul fianco sinistro). Il punto d’impatto, inoltre, si sarebbe collocato all’interno del cono d’ombra, cosicché il motociclo non sarebbe stato neppure visibile utilizzando lo specchietto retrovisore.

L’imputato, con una memoria scritta, aveva dichiarato di non essersi accorto del ciclomotore e di non averlo superato, avendo solo udito un rumore sordo e, effettuata la svolta, visto dallo specchietto retrovisore un motociclista a terra in mezzo all’incrocio.

Tale ricostruzione, tuttavia, era stata smentita dall’apporto dichiarativo del testimone oculare, sovrapponibile, invece, alle conclusioni dei primi due tecnici. In particolare, la Corte torinese, sempre attingendo alla consulenza del P.M., ha ritenuto, con riferimento alla posizione di quiete del motociclo, che essa fosse giustificata dal movimento rotatorio per la spinta eccentrica di senso orario con andamento da sinistra a destra, che aveva interessato la parte anteriore di quel mezzo; quanto, invece, alla visuale coperta, che essa fosse rimasta una mera allegazione indimostrata, smentita dalle dichiarazioni del teste V. , neppure il S. avendo affermato che lo scooter stesse effettuando un tentativo di sorpasso, avendo anzi riferito di non essersi nemmeno accorto del mezzo a due ruote.

La Corte d’appello ha dato ampia risposta alle perplessità opposte dalla difesa in ordine alla ricostruzione degli eventi.

In primo luogo, ha evidenziato l’indifferenza del teste V. ; ha inoltre escluso che egli avesse dimostrato incertezza nel rispondere, avendo invece espressamente affermato che in un primo momento i due mezzi gli erano sembrati sostanzialmente appaiati, ribadendo il concetto anche nel prosieguo con crescente certezza; quanto, poi, alle condizioni della vittima, la Corte ha dato rilievo – al fine di giustificare la rilevata, non perfetta corrispondenza tra il riferito del teste V. e quello dell’organo accertatore – che il contatto tra i due dichiaranti e il motociclista era avvenuto in momenti diversi (il primo essendosi avvicinato subito dopo l’impatto che aveva determinato lo scuotimento della massa encefalica; il secondo dopo almeno venti minuti dal fatto, ciò che poteva anche giustificare un temporaneo recupero delle capacità del ferito di interloquire).

Neppure le valutazioni del consulente della difesa dell’imputato erano idonee a incrinare la ricostruzione così operata, avendo il giudice del gravame di merito rilevato la contraddittorietà tra due assunti difensivi (accostamento del S. al margine destro della carreggiata per effettuare la manovra di svolta e impatto dello scooter contro la macchina), già smentiti dalla testimonianza V. e dalla stessa conformazione delle tracce dell’impatto rinvenute sui mezzi (sull’auto erano state infatti trovate tracce gommose lasciate dalla moto nel momento in cui i due mezzi avevano gli assi longitudinali non paralleli, ma tra loro leggermente deviati: il motociclo dritto, l’auto invece inclinato a destra). Quanto all’avvistabilità della moto, la Corte, sempre richiamando le consulenze del P.M. e della parte civile, acquisite al processo, ha ritenuto smentito l’assunto difensivo poiché l’auto aveva l’asse inclinato leggermente a destra, ove si trovava per l’appunto il motociclo.

  1. I motivi sono entrambi manifestamente infondati e la loro trattazione unitaria è ampiamente giustificata dall’approccio di metodo che li accomuna: trattasi, invero, di doglianze in punto di fatto, con le quali il ricorrente ha proposto una diversa lettura del dato probatorio, dissonante cioè rispetto a quella che la Corte di merito ha offerto, sulla scorta di un ragionamento del tutto lineare, congruo, logico e non contraddittorio. Rispetto ad esso, il deducente, senza operare un previo, necessario confronto con il ragionamento probatorio condotto nella sentenza, si è limitato a riproporre in questa sede le stesse censure, debitamente esaminate dalla Corte d’appello.

Sul punto, è sufficiente un mero richiamo al costante insegnamento di questa Corte, in ordine ai connotati del sindacato di legittimità e ai requisiti di ammissibilità del ricorso con il quale esso sia sollecitato, non dovendo dimenticarsi che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).

Inoltre, stante il richiamo al principio dell’affidamento contenuto nel secondo motivo di ricorso, va pure ribadito che, in tema di reati commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale, esso trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità (cfr. sez. n. 5691 del 02/02/0216, Tettamanti, Rv. 265981; n. 12260 del 09/012/2015, Rv. 263010; n. 8090 del 15/11/2013 Ud. (dep. 20/02/2014), Rv. 259277 (in fattispecie relativa alla collisione tra l’autovettura condotta dall’imputato e la motocicletta occupata dalla vittima, un carabiniere in servizio, che percorreva contro mano e a sirene spiegate la strada ove si era verificato l’impatto); n. 32202 del 15/07/2010, Rv. 248354; n. 32202 del 15/07/2010, Rv. 248354).

Si è pure precisato che il principio di affidamento – che costituisce applicazione di quello del rischio consentito (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 12260 del 09/01/2015, Moccia) – è inteso ad evitare ‘… l’effetto paralizzante di dover agire prospettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze’ e viene meno ‘… allorché l’agente sia gravato da un obbligo di controllo o sorveglianza nei confronti di terzi; o, quando, in relazione a particolari contingenze concrete, sia possibile prevedere…… che altri non si atterrà alle regole cautelari che disciplinano la sua attività’ (cfr., in motivazione, sez. 4 n. 25552 del 27/04/2017, Luciano).

Peraltro, come rilevabile dall’analisi della giurisprudenza sopra citata e come puntualmente osservato nella sopra richiamata sentenza n. 25552/2017, esiste, con riferimento all’ambito della circolazione stradale, una tendenza a escludere o limitare al massimo la possibilità di fare affidamento sull’altrui correttezza, tale condivisibile orientamento più rigorista essendo giustificato, nella materia de qua, dalla circostanza che il contesto della circolazione stradale è meno definito rispetto, per esempio, a quello di èquipe proprio della responsabilità derivante dall’esercizio delle professioni sanitarie, ma anche dal rilievo che alcune norme del Codice della Strada sembrano estendere al massimo l’obbligo di attenzione e prudenza, sino a ricomprendervi il dovere dell’agente di prospettarsi le altrui condotte irregolari.

  1. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000), nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida in Euro tremila con accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili D.M.S. e G.D. che liquida in Euro tremila oltre accessori come per legge.

 

AVVOCATO ESPERTO REATI TRIBUTARI

TRIBUNALE DI PAVIA

 

TRIBUNALE DI BOLOGNA

TRIBUNALE DI COMO

TRIBUNALE DI MONZA

TRIBUNALE RAVENNA

TRIBUNALE RIMINI  

TRIBUNALE FORLI

TRIBUNALE MILANO

TRIBUNALE PAVIA

TRIBUNALE BRESCIA

TRIBUNALE MONZA

TRIBUNALE BERGAMO

 

 

 

Le Sezioni unite hanno affermato (par. 43.2.) che «se la previsione è elemento anche della colpa cosciente, è sul piano della volizione che va ricercata la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente», laddove «la colpevolezza per accettazione del rischio non consentito corrisponde alla colpevolezza propria del reato colposo, non alla più grave colpevolezza che caratterizza il reato doloso». Ciò che risulta dirimente, ai fini della configurabilità dei dolo eventuale, è l’accertamento di un atteggiamento psichico indicativo di «una qualche adesione all’evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta della propria condotta» (par. 50). Nella consapevolezza della complessità dell’accertamento giudiziale dell’elemento soggettivo del reato, le Sezioni unite hanno indicato alcuni indizi o indicatori del dolo eventuale: nella sintesi offertane dalla massima ufficiale, le Sezioni unite hanno affermato che per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l’indagine giudiziaria, volta a ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell’agente; c) la durata e la ripetizione dell’azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell’evento; g) le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento (cd. prima formula di Frank). Agli indicatori individuati dalle Sezioni unite ha fatto diffusamente riferimento la sentenza impugnata per ricostruire gli elementi significativi ai fini dell’accertamento dell’elemento psicologico.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – SENTENZA 2 novembre 2016, n.45997 – Pres. Lapalorcia – est. Caputo

Ritenuto in fatto

  1. Con sentenza n. 18220/15 deliberata in data 11/03/2015, la Prima Sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza emessa nei confronti di B.I. il 20/06/2013 dalla Corte di assise di appello di Torino.

1.1. Come rilevato dalla pronuncia di annullamento, «con sentenza emessa il 20/07/2012 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino, procedendo con rito abbreviato, condannava B.I. alla pena di anni venti di reclusione, ritenendolo responsabile dell’omicidio, ascritto al capo 1) della rubrica, di R.J.J., L.V.L.P., R.A.J. ed D.E.R., che viaggiavano, quali trasportati, a bordo dell’autovettura Opel Astra, con cui collideva il suo veicolo omissis, che guidava in stato di ebbrezza, con cui stava percorrendo contromano la carreggiata nord dell’autostrada A26. Questa ipotesi di reato veniva unificata sotto il vincolo della continuazione con quella ascrittagli al capo 2), consistente nelle lesioni personali gravi cagionate a B.L., che era alla guida dell’autovettura a bordo della quale viaggiavano le quattro vittime dell’incidente. L’imputato, inoltre, veniva condannato per il reato ascrittogli al capo 3), consistente nella guida in stato dì ebbrezza nelle circostanze di fatto e con le conseguenze delittuose di cui al capo 1), per il quale gli veniva irrogata la pena di anni uno di arresto e 4.000,00 Euro di ammenda. Il B., inoltre, veniva condannato per il reato di cui al capo 4), consistente nel porto di un coltello a serramanico con lama lunga 9,30 centimetri, che portava fuori dalla sua abitazione senza giustificato motivo, per il quale veniva condannato alla pena di mesi quattro di arresto e 800,00 Euro di ammenda». Con sentenza del 20/06/2013, la Corte di assise di appello di Torino aveva confermato la sentenza di primo grado.

1.2. Nel dar conto delle ragioni dell’annullamento, la Prima Sezione di questa Corte rilevava, in primo luogo, la mancata risposta, da parte dei giudici di merito al «quesito fondamentale sotteso alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti del B., consistente nel comprendere se lo stesso, al momento dell’impatto con l’autovettura Opel Astra condotta dal B., procedeva contromano inconsapevolmente, per effetto dello stato di alterazione alcolica nel quale versava; procedeva contromano consapevolmente, prevedendo l’evento mortale che correva e accettandolo, allo scopo di sfidare il pericolo che correva con tale condotta di guida abnorme; ovvero, procedeva contromano consapevolmente, prevedendo l’evento rischioso che poteva correre con il suo comportamento, ma non accettandolo». Inoltre, osservava ancora la Prima Sezione, «la sentenza impugnata presenta delle carenze motivazionali oggettive, atteso che nella ricostruzione dei fatti delittuosi non era possibile ignorare gli effetti che lo stato di ebbrezza aveva potuto provocare nel processo di determinazione del B., con quanto di conseguenza ai fini della sussistenza o meno di quella particolare figura di dolo – il dolo eventuale – connotata proprio, rispetto alla colpa cosciente, da una residua, anche se sfocata in confronto a quella netta del dolo diretto, presenza dell’elemento volitivo»; le pronunce di merito, osservava ancora la sentenza di annullamento, non hanno precisato «se e in quale misura lo stato di alterazione alcolica nel quale versava il B. avesse influito sulle sue condizioni psichiche, tenuto conto del processo di determinazione volitiva sotteso al delitto contestato al capo 1)».

  1. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di assise di appello di Torino, con sentenza deliberata in data 20/01/2016, ha riformato in melius la sentenza di primo grado quanto alla pena irrogata per i reati di cui ai capi 1) e 2), confermandola nel resto.

La Corte di merito ha risolto in senso positivo la questione delle reali capacità cognitive dell’imputato al momento dei fatto, richiamando una serie di elementi: la condotta tenuta da B. quando era uscito dal locale in cui si era trattenuto; la corretta condotta di guida dell’imputato almeno nella prima parte del percorso autostradale; la valutazione del comportamento tenuto durante il diverbio con G.P.S.; la circostanza che, nell’immediatezza del sinistro, B. non era affatto apparso in stato confusionale agli automobilisti e agli agenti intervenuti.

Il giudice del rinvio ha quindi ripercorso i dati probatori acquisiti sulla scorta degli indicatori della configurabilità del dolo eventuale delineati, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, dalla sentenza delle Sezioni unite n. 38343 del 2014. Quanto alla lontananza della condotta tenuta rispetto a quella doverosa, la Corte di merito sottolinea che B. ha effettuato un’inversione sull’autostrada, manovra di estrema pericolosità e vietata, percorrendo contromano circa 17 chilometri. Con riguardo alla personalità e alle pregresse esperienze dell’agente, la sentenza impugnata osserva che l’imputato è un abile guidatore, avendo fatto per oltre tre anni l’autotrasportatore, senza incorrere in alcun incidente, mentre, con riferimento alla durata e alla ripetizione dell’azione, rileva come sia stato accertato che dalle ore 4,55 fino alle 5,07 circa l’imputato ha percorso – a una velocità descritta da tutti i testi come molto elevata – per 17 chilometri la carreggiata autostradale in direzione contraria al senso di marcia: richiamate le testimonianze dei vari automobilisti che avevano incrociato il veicolo dell’imputato, il giudice del rinvio ha rilevato che egli «aveva continuato a marciare ad elevatissima velocità per circa dieci minuti senza porre in essere alcuna manovra che, per quanto spericolata, potesse far pensare alla sua intenzione di evitare l’urto con altri veicoli, contando sulla sua abilità». Quanto al comportamento successivo al fatto, la sentenza impugnata ha sottolineato che, nell’immediatezza, B. si era preoccupato unicamente di negare la propria responsabilità, disinteressandosi della sorte degli occupanti del veicolo con il quale era entrato in collisione e preoccupandosi solo delle condizioni dell’amica. In relazione all’indicatore concernente il fine della condotta e la compatibilità delle conseguenze collaterali, la sentenza impugnata – condivise le critiche rivolte dalla Prima Sezione di questa Corte ai rilievi, sul punto, della sentenza annullata – ha rilevato che B. «aveva consapevolmente posto in essere una condotta di guida palesemente grave e pericolosa per gli utenti della strada, ma anche per sé stesso, ed aveva accettato il probabile verificarsi di una collisione con i veicoli che viaggiavano in direzione di marcia opposta», il che rende ragione della «sussistenza di una chiara volizione e perseveranza nella condotta». Per quanto riguarda la probabilità di verificazione dell’evento, la sentenza impugnata ha rilevato che «tutte le circostanze fattuali del caso concreto esprimono senza alcun dubbio la concretizzata sussistenza in capo all’imputato dell’effettiva, tangibile e percepibile possibilità di verificazione di un evento grave anche mortale che si coniuga con la decisione di rischiare ‘costi quel che costi’», dovendosi escludere, in particolare, che B. non si fosse reso conto di viaggiare contromano in considerazione del fatto che aveva ricevuto da più automobilisti ripetute e insistite segnalazioni acustiche e luminose: l’imputato aveva obbligato gli automobilisti che gli venivano incontro ad effettuare improvvise deviazioni per evitare l’urto frontale, in quanto egli manteneva la propria direzione di marcia e non effettuava alcuna manovra di emergenza. Quanto alle conseguenze negative per l’autore, la sentenza impugnata ha osservato che sono pacifiche le possibili conseguenze negative anche per l’imputato in caso di collisione con altre autovetture e che, avendo ben chiara la previsione di un evento foriero di gravi conseguenze per l’incolumità e potendosi astenere dal perseverare in una condotta di guida altamente pericolosa, B. «si è invece determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionare le lesioni od anche la morte di una o più persone di talché l’incidente mortale, pur palesandosi nel suo schema mentale come eventuale, è stato da lui pienamente voluto». Con riguardo alla cc.dd. ‘prima formula di Frank’, alla stregua delle acquisizioni probatorie emerge, secondo la Corte di merito, come sia possibile concludere che, quando ha tenuto la condotta causalmente collegata con il verificarsi della collisione frontale, B. aveva accettato in anticipo tali probabili conseguenze per l’ipotesi che si verificassero.

  1. Avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Torino del 20/01/2016 ha proposto ricorso per cassazione B.I., attraverso i difensori avv. M.B. e avv. F.C., denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – erronea applicazione degli artt. 42 e 43 cod. pen., inosservanza dell’art. 627 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

La sentenza impugnata non ha individuato dati ulteriori rispetto a quelli già rilevati dalla sentenza di merito annullata dalla Corte di cassazione, ma si è limitata a riproporre gli stessi argomenti già rappresentati a sostegno della configurabilità del dolo eventuale, ossia che B. aveva agito in stato di ubriachezza, che aveva percorso parecchi chilometri contromano, che altri automobilisti avevano cercato di risvegliare la sua attenzione, argomenti, questi, inidonei ad individuare con certezza nel caso di specie la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente.

La sentenza impugnata è inoltre incorsa in un travisamento della prova: commentando l’episodio dello screzio tra B. e un altro automobilista e descrivendo il comportamento dell’imputato dopo l’incidente, la sentenza ha osservato che le persone che avevano avuto contatti con l’imputato ne avevano riscontrato la lucidità, laddove la stessa sentenza rileva che S. e la moglie P. avevano supposto che l’uomo fosse in stato confusionale, essendo stati colpiti dagli occhi molto rimpiccioliti ‘come se avesse bevuto molto o si fosse drogato’.

La sentenza impugnata ha eluso il problema posto dalla sentenza di annullamento in ordine alla verifica dell’eventuale incidenza dello stato di ubriachezza sulle capacità cognitive di B. e, quando afferma che l’imputato era ‘perfettamente in grado di comprendere e di volere’, sembra confondere il problema dell’imputabilità con quello della colpevolezza; manca una motivazione esauriente e più completa e persuasiva di quella offerta dalla sentenza annullata in ordine alla verifica se, atteso lo stato di ubriachezza di B., egli si fosse reso perfettamente conto della situazione nell’ambito della quale agiva e avesse deciso di agire pur essendosi configurata la possibilità/probabilità dell’evento illecito.

In ordine al movente, la sentenza impugnata si affida a semplici congetture, mentre neanche la descrizione delle entrate e delle uscite di B. dall’autostrada aggiunge qualcosa di nuovo alla tesi della configurazione del dolo eventuale, risultando anzi tali condotte incomprensibili se valutate secondo le regole di esperienza mutuate dalla ‘normalità’, mentre si spiegano agevolmente se ricollegate allo stato di urbiachezza dell’imputato, che solo può spiegarne il comportamento: solo una persona che non ha un’esatta rappresentazione della realtà e che a seguito dell’ubriachezza erra nella valutazione del contesto in cui si trova ad agire può pensare di compiere un’inversione di marcia sull’autostrada e percorrere diversi chilometri contromano senza provocare incidenti di cui lui per primo potrebbe essere vittima. Cadendo in aperta contraddizione, la sentenza impugnata richiama il fatto che B. fosse un esperto automobilista, qualità, questa, che, se la sua visione delle cose non fosse stata alterata dall’ubriachezza, lo avrebbe certamente indotto ad agire in modo conforme alle regole sulla circolazione stradale; da nessun elemento può trarsi la convinzione che B. si sia consapevolmente reso conto del suo operare e con lucidità abbia compreso che poneva in essere una condotta in grado di causare il grave evento verificatosi e che, nonostante questa previsione, egli abbia ugualmente agito ‘costi quel che costi’.

Considerato in diritto

  1. Il ricorso deve essere rigettato.
  2. Per una compiuta disamina delle varie censure proposte dal ricorso, è opportuno muovere da quella che denuncia la mera riproposizione da parte del giudice del rinvio di dati e argomenti già rappresentati dalle precedenti sentenze di merito. La censura è infondata, poiché la sentenza oggi in esame, in realtà, ha, uniformandosi alle indicazioni della Prima Sezione di questa Corte, disatteso vari passaggi motivazionali della sentenza della Corte di assise di appello allora impugnata (ad esempio, quello sull’intento dell’imputato di dimostrare la propria abilità di guida), proponendo argomentazioni di segno diverso e facendo leva su dati probatori non adeguatamente valorizzati dai primi giudici: ciò in linea con l’ambito di autonomia valutativa del giudice del rinvio, che, a fronte di un annullamento per vizi motivazionali, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, dep. 10/03/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere ad un nuovo esame dei compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, dep. 29/02/2012, Montali, Rv. 252333). Non sussiste, dunque, la denunciata inosservanza dell’art. 627 cod. proc. pen.
  3. Ciò posto, mette conto richiamare, in premessa e in estrema sintesi, alcuni passaggi argomentativi della pronuncia delle Sezioni unite (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 – dep. 18/09/2014) indicata dalla sentenza di annullamento della Prima Sezione come necessario punto di riferimento per il giudice del rinvio e valorizzata dalla Corte di assise di appello di Torino nella definizione del percorso motivazionale che ha condotto a confermare, nel caso di specie, la configurabilità, in capo all’imputato, del dolo eventuale. Le Sezioni unite hanno affermato (par. 43.2.) che «se la previsione è elemento anche della colpa cosciente, è sul piano della volizione che va ricercata la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente», laddove «la colpevolezza per accettazione del rischio non consentito corrisponde alla colpevolezza propria del reato colposo, non alla più grave colpevolezza che caratterizza il reato doloso». Ciò che risulta dirimente, ai fini della configurabilità dei dolo eventuale, è l’accertamento di un atteggiamento psichico indicativo di «una qualche adesione all’evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta della propria condotta» (par. 50). Nella consapevolezza della complessità dell’accertamento giudiziale dell’elemento soggettivo del reato, le Sezioni unite hanno indicato alcuni indizi o indicatori del dolo eventuale: nella sintesi offertane dalla massima ufficiale, le Sezioni unite hanno affermato che per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l’indagine giudiziaria, volta a ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell’agente; c) la durata e la ripetizione dell’azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell’evento; g) le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento (cd. prima formula di Frank). Agli indicatori individuati dalle Sezioni unite ha fatto diffusamente riferimento la sentenza impugnata per ricostruire gli elementi significativi ai fini dell’accertamento dell’elemento psicologico.
  4. Prima di esaminare le censure del ricorrente relative a detta ricostruzione e ai vari passaggi argomentativi in cui si articola, è necessario muovere dai rilievi difensivi secondo i quali solo l’ubriachezza può spiegare il comportamento di B. e solo una persona che, a causa dell’ubriachezza, non ha un’esatta rappresentazione della realtà ed erra nella valutazione del contesto in cui si trova ad agire può pensare di realizzare una condotta come quella de(l’imputato (inversione di marcia in autostrada e transito per diversi chilometri contromano).

Al riguardo, deve rilevarsi che la sentenza di annullamento aveva attribuito al giudice del rinvio il compito di accertare l’elemento soggettivo sotteso alla condotta di B., muovendo dall’individuazione di lacune motivazionali relative, in particolare, al «se e in quale misura lo stato di alterazione alcolica nel quale versava il B. avesse influito sulle sue condizioni psichiche, tenuto conto del processo di determinazione volitiva sotteso al delitto contestato al capo 1)»: accertamento, questo devoluto al giudice del rinvio, incompatibile con qualsiasi forma di ‘automatismo’ tra stato di ebbrezza e insussistenza del dolo eventuale evocata, in qualche passaggio, dal ricorrente.

D’altra parte, univoca è la ricostruzione dei rapporti tra ubriachezza e colpevolezza accolta dalla giurisprudenza di questa Corte (e richiamata anche dalla sentenza di annullamento della Prima Sezione). Infatti, la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri d’individuazione dell’elemento psicologico del reato e, poiché l’art. 92 cod. pen. nel disciplinarne l’imputabilità nulla dice in ordine alla sua colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43 cod. pen. (Sez. 6, n. 38513 del 22/05/2008 – dep. 09/10/2008, Fiamenghi, Rv. 241399; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 42387 del 28/09/2007 – dep. 16/11/2007, Bruschi, Rv. 238111). Anche la giurisprudenza costituzionale ha attribuito al giudice, nei casi di cui all’art. 92 cod. pen., il compito di «accertare di volta ìn volta, secondo la giurisprudenza corrente, il titolo di colpevolezza (dolo o colpa), sulla base dell’atteggiamento psicologico in concreto assunto dall’ubriaco al momento nel quale commise il fatto» (Corte cost., n. 33 del 1970). Con particolare riferimento al dolo diretto (ma con argomentazioni valide anche per il dolo eventuale), questa Corte ha avuto modo di precisare che l’azione esercitata sulla psiche del soggetto dall’alcool e dagli stupefacenti volontariamente assunti non impedisce di ravvisare gli estremi del dolo diretto, per la cui esistenza non è richiesta una analisi lucida della realtà, ma solo che il soggetto sia in grado, nonostante la perturbazione psichica e la riduzione del senso critico determinate dalle sostanze assunte, di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l’evento ideato e voluto (Sez. 1, n. 39957 del 09/10/2008 – dep. 27/10/2008, Filippini, Rv. 241555; conf. Sez. 1, n. 5175 del 17/12/2012 – dep. 01/02/2013, Salvaggio, Rv. 255179; Sez. 6, n. 31749 del 09/06/2015 – dep. 21/07/2015, Gambina, Rv. 264428).

La ricostruzione dei rapporti tra ubriachezza e colpevolezza consolidata nella giurisprudenza di legittimità e la natura dell’accertamento univocamente devoluto al giudice del rinvio in ordine all’elemento psicologico del reato convergono nel delineare il perimetro di tale accertamento: posto il dato acquisito e cristallizzato nella non contestata imputazione sub 3) dello stato di ubriachezza di B., da tale stato non può, per ciò solo, discendere l’impossibilità di configurare, nel caso di specie, il dolo eventuale. Il che, per un verso, rende ragione dell’infondatezza dei rilievi difensivi sopra richiamati e, per altro verso, chiama in causa la motivazione resa dalla sentenza impugnata in ordine all’accertamento delle capacità cognitive dell’imputato al momento del fatto.

  1. Molteplici doglianze investono tale profilo della sentenza impugnata. Al riguardo, su un piano generale, rileva il Collegio che il ricorso opera una critica frammentaria alla motivazione della sentenza impugnata, enucleando, all’interno di un articolato percorso motivazionale, solo alcuni degli argomenti e dei dati probatori valorizzati dal giudice del rinvio, ma omettendo la loro valutazione nel quadro complessivo all’interno dei quali sono stati collocati: sotto questo profilo, il ricorso risulta carente della necessaria, puntuale correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 dei 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

In ogni caso, la sentenza impugnata ha risolto positivamente la questione delle capacità cognitive dell’imputato al momento dei fatto, richiamando, al riguardo, in primo luogo, la condotta tenuta dall’imputato al momento dell’uscita dal locale nel quale si era intrattenuto: l’addetto alla sicurezza del locale ha descritto B. come uno che aveva sicuramente bevuto, ma – per come ragionava e si muoveva – sufficientemente lucido e cosciente per capire cosa succedeva; ha riferito inoltre il teste che l’imputato si era allontanato dal locale senza chiedere aiuto, benché dovesse salire per una stretta scala sorreggendo la ragazza che lo accompagnava. Il giudice dei rinvio richiama poi gli accadimenti successivi all’uscita dal locale (verso le 2,00): alle 3.12.15 l’autovettura di B. era entrata in autostrada al casello di Arenzano; alle 3.27.25 il veicolo era uscito dal casello di Masone; alle 3.27.45 era rientrato in autostrada dallo stesso casello; alle 3.37.36 era nuovamente uscito al casello di Arenzano, dal quale era rientrato in autostrada alle 4.21.40; alla luce di tali dati, la Corte di merito sottolinea la corretta condotta di guida tenuta, in questa fase, dall’imputato, che, dal momento in cui ha smesso di bere, ha guidato per diverse ore, affrontando percorsi cittadini e autostradali, senza incorrere in incidenti e mantenendo condotte di guida consone alle necessità contingenti. Sul punto, le censure del ricorrente svalutano i dati richiamati dal giudice di merito, che, con motivazione congrua e aderente agli elementi probatori posti a sostegno dell’argomentazione, ha valorizzato, sul piano dell’attitudine dimostrativa delle capacità cognitive dell’imputato, la condotta tenuta nel segmento temporale compreso tra l’uscita dal locale e l’inversione del senso di marcia, segmento significativo sul piano temporale (diverse ore), così come su quello delle concrete condotte di guida di B..

La sentenza impugnata ha poi richiamato il comportamento tenuto dall’imputato durante il diverbio con G.P.S.: sul punto, il ricorso denuncia il travisamento della prova costituita dalle testimonianze di Spezzati e dalla moglie P., entrambe, secondo il ricorrente, dimostrative dello stato confusionale in cui versava l’imputato. Il denunciato travisamento – dedotto dal ricorrente sulla base dei brani delle indicate testimonianze riportati nella stessa sentenza impugnata – non sussiste. Le deposizioni dei testi fanno riferimento allo stato di ebbrezza di B. (P.) e, nella supposizione di S., a un suo stato confusionale: nei termini indicati, tali dati non sono travisati dal giudice del rinvio, che – fermo restando il dato dell’ubriachezza dell’imputato, dato, questo, non contestato («pacifico», sottolinea la Corte di merito) e integrante il costante punto di riferimento della sentenza impugnata nell’accertamento dell’elemento psicologico alla luce delle indicazioni della sentenza di annullamento – ha valutato il comportamento dell’imputato, quando resosi conto dello spavento causato ai figli della coppia, aveva alzato le mani chiedendo scusa per il proprio comportamento; è su tale fatto che – senza obliterare la condizione di ebbrezza in cui si trovava l’imputato – la sentenza impugnata ha fondato il rilievo della significativa comprensione da parte di B. della pericolosità della propria condotta nei confronti di Spezzati: l’imputato, nell’iter motivazionale della sentenza impugnata, si trovava «in condizione di valutare adeguatamente, con discreto grado di consapevolezza, le possibili conseguenze per l’incolumità delle persone» dipendenti dalle sue condotte. In rilievo è coerente con i dati probatori richiamati ed immune da cadute di conseguenzialità logica, tanto più che, nel percorso argomentativo del giudice del rinvio, esso si salda agli ulteriori elementi tratti dalla circostanza che, subito dopo il sinistro, B. non era affatto apparso in stato confusionale agli automobilisti e agli agenti intervenuti (l’assistente capo Guardi descriveva B. come consapevole dell’accaduto, precisando che aveva risposto, con sollecitudine e coerenza, a tutte le domande rivoltegli). Non meritano, dunque, accoglimento le censure del ricorrente in ordine all’accertamento svolto dalla sentenza impugnata in ordine alle capacità cognitive dell’imputato al momento del fatto.

  1. Anche le ulteriori censure proposte dal ricorso non sono fondate.

Come si è anticipato, la sentenza impugnata ha ripercorso i dati probatori acquisiti alla luce degli indicatori della configurabilità dei dolo eventuale delineati dalla sentenza delle Sezioni unite n. 38343 del 2014. Oltre a richiamare, con riguardo alla divergenza della condotta tenuta rispetto a quella doverosa, nonché alla durata e alla ripetizione dell’azione, la manovra, di estrema pericolosità e vietata, consistita nell’inversione dei senso di marcia sull’autostrada, proseguita viaggiando (dalle ore 4,55 fino alle 5,07 circa) contromano per circa 17 chilometri a una velocità descritta da tutti i testi come molto elevata, il giudice del rinvio ha fatto riferimento, in relazione all’indice rappresentato dalla personalità e dalle pregresse esperienze dell’agente, alla circostanza che B. aveva svolto, per oltre tre anni, l’attività di autotrasportatore, senza incorrere in alcun incidente: sul punto, il ricorrente denuncia un profilo di contraddittorietà della motivazione, posto che la qualità di esperto automobilista dovrebbe indurre a ritenere che, senza l’alterazione derivante dall’ubriachezza, l’imputato non avrebbe violato la disciplina della circolazione stradale. La doglianza ripropone, sia pure riferendola allo specifico profilo soggettivo individuato dal giudice dei rinvio, la censura, sopra esaminata e disattesa, secondo cui solo l’ubriachezza può spiegare il comportamento di B.. Al riguardo, comunque, può aggiungersi che, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, il riferimento, correlato all’indicata esperienza professionale, relativo alla capacità dell’imputato di valutare la pericolosità della propria condotta, non può essere disgiunto dagli elementi richiamati immediatamente dopo dalla Corte di assise di appello di Torino, che ha puntualmente esaminato le testimonianze dei vari automobilisti che avevano ‘incrociato’ l’auto dell’imputato che viaggiava contromano: l’autista di un TIR N.R., ad esempio, ha riferito che l’auto che gli veniva incontro non si spostava dalla carreggiata sulla quale viaggiava, costringendo lo stesso TIR ad una sterzata che gli consentì di immettersi nella corsia di emergenza ed evitare la collisione. Testimonianze di analogo tenore sono state rese da altri conducenti di autoveicoli che avevano ‘incrociato’ il SUV dell’imputato: N.Z., che seguiva il TIR di R., si era anch’egli dovuto spostare sulla corsia di emergenza; Maurizio Bruno ha riferito che il conducente del SUV che viaggiava contromano non aveva fatto nulla per evitare né la propria auto, né quella degli amici, proseguendo sulla corsia dove lo avevano incrociato senza frenare o tentare di sterzare; L.I. raccontava che il conducente, incrociandolo, non aveva adottato alcuna contromisura, ma aveva proseguito contromano. Dall’analitica descrizione da parte degli automobilisti della peculiare condotta di guida dell’imputato, la sentenza impugnata ha tratto argomento per valutare come nel comportamento tenuto da B. non fosse rinvenibile alcun elemento dal quale dedurre che, in qualche modo, egli avesse fatto affidamento sulla possibilità di evitare l’evento; in altri termini, continua il giudice dei rinvio, l’imputato non ha posto in essere – nel segmento temporale in esame – alcuna manovra, che, per quanto spericolata, potesse far pensare alla sua intenzione di evitare l’urto con gli altri veicoli contando sulla sua abilità. I rilievi sintetizzati, che, come si avrà modo di precisare ulteriormente, nell’economia delle valutazioni della sentenza impugnata contribuiscono a dar conto dell’esclusione della riconducibilità dell’atteggiamento mentale dell’imputato alla colpa cosciente, non hanno formato oggetto di specifica disamina critica da parte dei ricorso e, comunque, sono idonei ad escludere la fondatezza della doglianza richiamata e di quelle, non puntualmente correlate alle argomentazioni del giudice dei rinvio, relative alla consapevolezza in capo a B. della condotta e dell’evento che ne poteva seguire. Conclusione, questa, ulteriormente confermata, nella motivazione della sentenza impugnata, dall’esame del comportamento successivo al fatto, che – oltre alle già richiamate deposizioni circa il suo stato mentale – ha visto l’imputato preoccuparsi unicamente di negare di essere il responsabile dell’incidente e di aver viaggiato contromano.

Né colgono nel segno le censure del ricorrente relative al movente, a proposito dei quale la sentenza impugnata, lungi dal riproporre il vizio della sentenza annullata, ha aderito ai rilievi critici della Prima Sezione di questa Corte: in tale prospettiva, la Corte di merito ha escluso sia la possibilità di far riferimento a un progetto meramente esibizionistico o teso ad innescare una grave turbativa nel traffico, sia, più in generale, il ricorso a valutazioni psicologiche meramente congetturali, osservando, invece, per un verso, che la decisione di effettuare un’inversione del senso di marcia era stata improvvisa e indipendente da errori commessi nell’imboccare il casello di uscita dall’autostrada e, per altro verso, che l’imputato aveva avuto numerose occasioni per porre rimedio ad un’eventuale errata manovra di guida, ma nessuna di tali opportunità era stata sfruttata.

La sentenza impugnata ha poi rilevato, con riguardo alla probabilità di verificazione dell’evento, che «tutte le circostanze fattuali del caso concreto esprimono senza alcun dubbio la concretizzata sussistenza in capo all’imputato dell’effettiva, tangibile e percepibile possibilità di verificazione di un evento grave anche mortale che si coniuga con la decisione di rischiare ‘costi quel che costi’»; all’atto dei sinistro provocato, B. si era reso conto di viaggiare contromano – per il lungo tratto autostradale indicato – per le ripetute e insistite segnalazioni acustiche e visive degli automobilisti, costringendo questi ultimi, come si è visto, ad effettuare improvvise deviazioni per evitare l’urto frontale e mantenendo, invece, la propria direzione di marcia senza effettuare alcuna manovra di emergenza: il che, nel percorso motivazionale della sentenza impugnata, concorre a rendere ragione della riconoscibilità, in capo all’imputato, di «un atteggiamento psichico che indichi una qualche adesione all’evento per il caso che esso si verifichi quale conseguenza non direttamente voluta dalla propria condotta» (Sez. U, n. 38343 del 2014 cit.). Il punto merita di essere rimarcato: adesione all’evento e probabilità di sua verificazione sono riconoscibili, nell’iter motivazionale della sentenza impugnata, (anche) alla luce del dato, appena richiamato, ossia del fatto che B. aveva obbligato i vari automobilisti che gli venivano incontro ad effettuare improvvise deviazioni per evitare l’urto frontale, mentre lui manteneva la propria direzione di marcia senza effettuare alcuna manovra di emergenza. L’imputato, dunque, aveva avuto modo di confrontarsi reiteratamente con lo specifico tipo di evento poi verificatosi (la collisione con le auto che viaggiavano nella corretta direzione di marcia), evento, pertanto, concretizzatosi, nella sequenza degli accadimenti ricostruita dalla Corte di merito, non all’improvviso e nonostante manovre dell’agente tese ad evitarlo, ma come frutto di un «atteggiamento di scelta antigiuridica» (Sez. U, n. 38343 del 2014 cit.), ossia come decisione di agire (di proseguire la guida a forte velocità, contromano e senza effettuare alcuna manovra di emergenza) ‘costi quel che costi’. Il dato relativo alla condotta tenuta dall’imputato rispetto agli automobilisti che gli venivano incontro (non adeguatamente valorizzato dalla sentenza della Corte di assise di appello annullata) è stato sottolineato (perfino dal punto di vista grafico) dalla sentenza impugnata, assumendo significativo rilievo nel percorso motivazionale: esso, tuttavia, non ha formato oggetto di specifica disamina critica da parte del ricorso, che, sotto questo profilo, risulta del tutto inidoneo a disarticolare il ragionamento svolto dal giudice dei rinvio.

A fronte poi delle pacifiche possibili conseguenze negative anche per l’imputato in caso di collisione con altre autovetture, rileva ancora la sentenza impugnata in relazione all’indice connesso alle conseguenze negative anche per l’imputato in caso di collisione con altre autovetture, B., pur avendo ben chiara la previsione di un evento foriero di gravi conseguenze per l’incolumità e potendosi astenere dal perseverare in una condotta di guida altamente pericolosa, «si è invece determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionare le lesioni od anche la morte di una o più persone di talché l’incidente mortale, pur palesandosi nel suo schema mentale come eventuale, è stato da lui pienamente voluto», conclusione, questa, ribadita anche con riguardo alla csZ.d9t. ‘prima formula di Frank’. In linea con il principio di diritto secondo cui ricorre il dolo eventuale quando l’agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto e ciò nonostante si sia determinato ad agire anche a costo di causare l’evento lesivo (Sez. U, n. 38343 del 2014 cit.), la motivazione della sentenza impugnata non è inficiata dalle ulteriori deduzioni dei ricorrente. Esclusa univocamente dal tenore complessivo della motivazione qualsiasi impropria sovrapposizione rispetto al tema dell’imputabilità, la sentenza impugnata ha risposto, nei termini indicati, al quesito fondamentale individuato dalla sentenza di annullamento di questa Corte, laddove le censure proposte dal ricorso fanno leva sull’assunto che lo stato di urbiachezza in cui si trovava l’imputato precludesse la rappresentazione del contesto in cui egli agiva e la conseguente decisione di agire nonostante tutto: assunto confutato dal giudice del rinvio sulla base di una motivazione esente da vizi logici ed ancorata a plurimi dati probatori concernenti direttamente le condizioni psicologiche dell’imputato (prima e immediatamente dopo il fatto) e circostanze ritenute dimostrative, sulla base di una puntuale ricostruzione articolata alla stregua dei criteri indicativi delineati dalle Sezioni unite di questa Corte, della riconoscibilità in capo all’imputato al momento del fatto del dolo eventuale.

  1. II ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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Originally posted 2019-12-20 17:37:46.