PROCESSO PER SPACCIO BOLOGNA PROVA DELLO SPACCIO
- Fatti di causa
L’imputato è stato controllato poco prima della mezzanotte in un’“nota piazza di spaccio” da agenti in abiti civili e ha spontaneamente consegnato un involucro contenente 0,88 grammi lordi di cocaina (purezza 70,41 %), suddivisa in sette bustine, corrispondenti a circa 2,96 dosi medie
- La Corte d’Appello di Palermo confermò la condanna già pronunciata in primo grado, ritenendo provata la destinazione allo spaccio sulla base degli elementi seguenti:
- il quantitativo ritenuto “rilevante”;
- il confezionamento in dosi;
- il luogo (piazza nota per spaccio) e l’orario (notte);
- tre precedenti penali dell’imputato
- Istituti giuridici rilevanti
- a) Onere della prova e finalità di spaccio
- Spetta all’accusa dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la destinazione allo spaccio come elemento costitutivo dell’art. 73, comma 5, DPR 309/1990
- Questo può essere desunto da indici sintomatici, tra cui:
- quantità di stupefacente e numero di dosi ricavabili;
- modalità di frazionamento, confezionamento e custodia;
- qualità soggettiva (es. tossicodipendenza) e condizioni economiche;
- strumenti per pesare o tagliare, presenza di altre sostanze;
- tempo e luogo del ritrovamento;
- interazioni con terzi.
- Non è necessario che tutti gli indizi siano presenti contemporaneamente: basta anche un solo elemento indiziario forte, purché chiaro, rigoroso e fondato su corrette massime di esperienza A/.
- b) Uso personale: elemento alternativo desumibile
- Anche la destinazione all’uso personale può essere ricostruita; è sufficiente un solo elemento univoco, purché adeguatamente motivato in modo logico e coerente
- Decisione della Corte di Cassazione
- La Suprema Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello “manifestamente illogica” (“clearly illogical”), in quanto:
- il quantitativo (meno di tre dosi) è minimale e compatibile con uso personale;
- assenza di denaro o strumenti di confezionamento/taglio;
- nessuna interazione con terzi rilevata;
- luogo e orario neutrali, non indicativi di finalità di spaccio;
- precedenti penali datati e non idonei a costituire prova o indizio significativo.
- Pur valutando gli indizi “unitariamente”, non emergeva oltre ogni ragionevole dubbio la destinazione allo spaccio.
- Esito: la condanna è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, mancando l’elemento costitutivo della finalità di cessione a terzi
- Inoltre, la Corte ha disposto l’invio degli atti al Prefetto di Palermo per l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 75 del DPR 309/1990 (uso personale)
- Riflessioni dogmatiche e prassi applicativa
- Oneri probatori: resta cruciale che il pubblico ministero provi la destinazione al traffico; l’imputato non è obbligato a dimostrare l’uso personale, ma può presentare elementi a sostegno.
- Valutazione indiziaria: è essenziale una motivazione logica e congrua, che spieghi con rigore perché gli elementi concreti suggeriscono una finalità di spaccio.
- Uso personale: non è un ripiego alle carenze dell’accusa, ma un’alternativa legittima, purché supportata da elementi sufficienti sotto il profilo della logica giuridica.
- Importanza dell’art. 75 DPR 309/1990: il riconoscimento dell’uso personale apre la strada a sanzioni amministrative, con conseguenze meno gravose rispetto al procedimento penale.
- In sintesi
Aspetto | Contenuto chiave |
Onere della prova | Spetta all’accusa dimostrare la finalità di spaccio con indizi concretamente logici |
Indizi rilevanti | Quantità, confezionamento, contesto, interazioni, strumenti, precedenti |
Uso personale | Può essere dimostrato con un solo elemento univoco se adeguatamente motivato |
Motivazione richiesta | Deve essere coerente, logica e fondata sulle massime di esperienza |
Esito del caso | Annullamento senza rinvio per “fatto non sussiste”; atti inviati per sanzioni amministrative |
Cassazione penale sez. III, 20/05/2025 (dep. 10/06/2025) n. 21859
Ritenuto in fatto
- Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Palermo all’esito del giudizio abbreviato e appellata dall’imputato, la quale aveva condannato G.R. alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto, a fine di spaccio, sostanza stupefacente di tipo cocaina suddivisa in sette involucri termosaldati.
2. Avverso la sentenza, l’imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, che denunciano:
2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli att. 192 cod. proc. pen., 73 e 75 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere ritenuto la Corte di appello la destinazione allo spaccio dello stupefacente sulla base di elementi equivoci, considerando che lo stupefacente corrisponde a sole 2,97 dosi medie e le modalità di confezionamento risultano compatibili con un acquisto di una modesta scorta per uso personale;
2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all’affermazione della pena responsabilità, considerando che non sono stati rinvenuti né somme di denaro, né materiale per il confezionamento dello stupefacente;
2.3. il vizio di motivazione con riferimento ai criteri di valutazione di cui all’art. 192 cod. proc. pen., posti che i precedenti penali dell’imputato, peraltro risalenti nel tempo, non possono assurgere al rango né di prova, né di indizio.
Considerato in diritto
- I motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono fondati.
2. Secondo quanto concordemente accertato dai giudici di merito – e non oggetto di contestazione – la sera del 14 ottobre, verso le ore 23.40, durante un servizio, in abiti civili, mirato alla repressione del narcotraffico, alcuni agenti di p.g. procedettero al controllo dell’imputato, il quale spontaneamente consegnò, prelevandoli dalla tasca della tuta, un involucro contenente sette confezioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un totale di gr. 0,88 lordi, con una percentuale di purezza del 70,41%, da cui erano ricavabili 2,96 dosi medie.
3. La Corte di merito ha ribadito la destinazione alla spaccio dello stupefacente sequestro dai seguenti elementi: il rilevante quantitativo di stupefacente; le modalità di confezionamento della sostanza, già suddivisa in dosi; le modalità di presentazione dello stupefacente, occultato all’interno della tasca della tuta, già suddiviso in sette dosi; le circostanze di tempo e di luogo, posto che l’imputato era stato fermato, in orario notturno, in una nota piazza di spaccio; le tre precedenti condanne per analogo reato.
4. Si tratta di una motivazione manifestamente illogica.
5. Va ricordato che, in materia di stupefacenti, la prova della destinazione a uso non esclusivamente personale della droga – prova che incombe sull’organo della pubblica accusa, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice (cfr. Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Canduci, Rv. 279614 – 01) -, può essere desunta da una serie di indici sintomatici, quali la quantità dello stupefacente (Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726) – elemento che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, dep. 12/11/2014, P.G. in c. Salaman, Rv. 260991) – la qualità soggettiva di tossicodipendente, le condizioni economiche del detentore, le modalità di custodia e di frazionamento della sostanza, il ritrovamento di sostanze e di mezzi idonei al taglio e al confezionamento delle dosi, il luogo e le modalità di custodia (Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004, Vidonis, Rv. 229686).
Non è peraltro necessario che, nel singolo caso, sia accertata la sussistenza di tutti gli indici sintomatici della destinazione a terzi dello stupefacente, purché detta destinazione sia appurata, oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base di uno o più elementi chiaramente indicativi della finalità di spaccio.
Conseguentemente, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604).
Si è altresì chiarito, in maniera del tutto condivisibile, che la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 – 01; Sez. 4, n. 4614 del 13/05/1997, Montino, Rv. 207485 – 01).
6. Nel caso di specie, dagli elementi dinanzi indicati, pur unitariamente considerati, non è dato inferire la destinazione allo spaccio, considerando che il quantitativo sequestrato, pur suddiviso in sette confezioni, pari a nemmeno tre dosi, è del tutto minimale e che, durante il servizio di appostamento precedente al controllo, l’imputato non è stato visto avere alcuna interazione con terzi, così come del tutto neutri sono le circostanze di tempo e di luogo e i precedenti penali dell’imputato.
In altri termini, la mera detenzione di tre dosi di cocaina, suddivisa in sette bustine, in orario notturno e in una nota piazza di spaccio è elemento muto rispetto alla prova della destinazione allo spaccio, trattandosi di una condotta del tutto compatibile con l’uso personale.
7. Stante la superfluità di un annullamento con rinvio, in quanto i fatti sono stati accertati in maniera completa, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, mancando un elemento costitutivo del reato contestato, vale a dire la destinazione a terzi della sostanze stupefacente, e non con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, che riguarda, invece, la diversa ipotesi in cui manchi una qualsiasi norma penale cui ricondurre il fatto imputato (Sez. U, n. 37954 del 25/05/2011, Orlando, Rv. 250975 – 01), ovvero di una successiva abrogazione della norma incriminatrice o di un’intervenuta dichiarazione integrale d’incostituzionalità (Sez. 3, n. 36859 del 26/06/2014, Bottaro, Rv. 260187 – 01; Sez. 3, n. 13810 del 12/02/2008, Diop, Rv. 239949 – 01).
Nondimeno, essendosi accertata, da parte del R.G., la detenzione dello stupefacente per uso personale, si impone la trasmissione atti al Prefetto di Palermo per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990.
P.Q.M.
Annulla rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Dispone la trasmissione degli atti Prefetto di Palermo ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990.
- Il principio fondamentale e l’onere probatorio
La Corte afferma chiaramente che la destinazione allo spaccio, cioè l’uso diverso dall’autoconsumo, non è una causa di non punibilità: al contrario, è un vero e proprio elemento costitutivo del reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990. Pertanto, non incombe sull’imputato dimostrare che si trattasse di uso personale; bensì spetta all’accusa l’onere di provare la finalità di spaccio. Questo principio ribadisce l’impostazione consolidata nella giurisprudenza di Cassazione
- Indici sintomatici e criteri di valutazione
Per dimostrare la destinazione a spaccio, il pubblico ministero può avvalersi di una serie di indici sintomatici:
- quantità della sostanza (e numero delle dosi ricavabili);
- modalità di confezionamento e frazionamento;
- modalità e contesto di custodia;
- contesto spazio-temporale del ritrovamento (luogo, orario);
- strumenti idonei al taglio o alla pesatura;
- qualità soggettiva dell’imputato (ad es., tossicodipendenza);
- condizioni economiche e precedenti penali.
Tuttavia, non è necessario che siano tutti presenti contemporaneamente: è sufficiente uno o più indizi, valutati nel loro insieme, purché conducano oltre ogni ragionevole dubbio alla conclusione dello spaccio
- Il contrappeso difensivo: uso personale
Analogamente, la destinazione all’uso personale può essere desunta, se sostenuta da un ragionamento logico, rigoroso e fondato su massime di esperienza, anche da un solo elemento univoco.
- Applicazione concreta: la sentenza Canduci
Nel caso esaminato (Canduci, Rv. 279614), la Cassazione ha chiarito che la Corte territoriale aveva dato troppa rilevanza a indici neutri o insufficienti per provare lo spaccio:
- quantitativo rilevante ma non necessariamente per spaccio;
- eventuale frazionamento non decisivo di per sé;
- nessuna prova di reati economici o precedenti recenti significativi;
- contesto di custodia e modalità non sufficienti da soli;
- nessun bilancino, denaro, contatto con terzi, o altri elementi decisivi.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza senza rinvio, perché mancava l’elemento costitutivo del reato (destinazione allo spaccio)
Implicazioni e rilievo pratico
– Ruolo dell’onere probatorio
La sentenza ribadisce l’inversione dell’onere probatorio: l’accusa deve dimostrare la destinazione a spaccio; l’imputato non deve provare l’uso personale, anche se può allegare elementi a proprio favore.
– Valutazione globale e criteri compositi
Il giudizio non può fondarsi su singoli elementi autoreferenziali. Serve una valutazione contestuale, integrata, ragionata (quantitativa + modalità + contesto), necessariamente sindacabile in Cassazione solo in caso di illogicità manifesta.
– Flessibilità dell’argomentazione difensiva
Anche un solo elemento concreto, se forte e univoco, può essere sufficiente a far cadere l’imputazione penale, favorendo l’applicazione delle sanzioni amministrative previste per uso personale (art. 75 DPR 309/1990).
In sintesi
Tema | Contenuto essenziale |
Oneri | L’accusa deve provare lo spaccio; l’imputato può limitarsi a confutare tale accusa. |
Indici possibili | Quantità, confezionamento, luogo/ora, strumenti, precedenti, stato di dipendenza. |
Valutazione | Globale, logica e ragionata; solo motivazione illogica è sindacabile. |
Esito Canduci | Indici neutri → uso personale → annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. |
Se vuoi, posso aiutarti ad applicare questo principio a un caso concreto o domande specifiche sull’articolo 75 o su altre giurisprudenze affini. Fammi sapere!