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REATI AMBIENTE Cassazione Penale, Sez. 3, 19 maggio 2022, n. 19666

REATI AMBIENTE Cassazione Penale, Sez. 3, 19 maggio 2022, n. 19666 – reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in concorso tra loro, esercitavano, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, un’attività di gestione di rifiuti, effettuando, mediante l’utilizzo di un autocarro, il trasporto di 1.100 kg. di rifiuti speciali non pericolosi (infissi in alluminio, un barile di latta, una bilancia in ferro, un lettino da spiaggia, svariati pezzi di materiale in ferro, una carcassa esterna di una caldaia), senza essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006.

Corte di legittimità, qui da ribadire, secondo cui, diversamente da quanto opinato da ricorrente, in tema di reati ambientali, l’omessa indicazione all’indagato, da parte dell’organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l’estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell’azione penale (Sez. 3, n. 49718 del 25/09/2019, dep. 06/12/2019, Fulle, Rv. 277468; Sez. 3, n. 38787 dell’08/02/2018, dep. 22/08/2018, De Tursi, non massimata).
Nelle decisioni dinanzi indicate si è condivisibilmente affermato gli artt. 318 ter e ss. d.lgs. n. 152 del 2006 non stabiliscono affatto che l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria debbano obbligatoriamente impartire una prescrizione per consentire al contravventore l’estinzione del reato, vuoi perché non vi è alcunché da regolarizzare, vuoi perché la regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua, con la conseguenza che l’eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non comporta l’improcedibilità dell’azione penale.

INTERVENTO CORTE COSTITUZIONALE

la Corte costituzionale è intervenuta per scrutinare la disciplina in esame.
Con una prima decisione (n. 76 del 2019) è stata dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 318-septies, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che l’adempimento tardivo, ma comunque avvenuto in un tempo congruo a norma dell’art. 318-quater, comma 1, d.lgs. n. 152 n. 2006, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell’applicazione dell’art. 162-bis c.p., e determinano una riduzione della somma da versare alla metà del massimo dell’ammenda prevista per il reato in contestazione, anziché a un quarto del medesimo ammontare massimo, come invece disposto dall’art. 24, comma 3, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 nel caso di contravvenzione alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

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ART  2635 CC E CONTROLLO AMMINISTRATORI DA PARTE SOCI Il diritto di querela nei reati societari: profili generali. — 2.1. Il diritto di querela e le false comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori (art. 2621-bis, comma 2, c.c.). — 2.2. Il diritto di querela e l’impedito controllo (art. 2625 c.c.).

Con una seconda decisione (sent. n. 238 del 2020), è stata dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 318-octies d.lgs. n. 152 n. 2006, nella parte in cui prevede che la causa estintiva del reato, contemplata nel precedente art. 318-septies, non si applichi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis, introdotta nel cod. ambiente, dall’art. 1, comma 9, della legge 22 maggio 2015, n. 68.
Orbene, ai fini che qui rilevano, si osserva che significativamente in quelle decisioni – le quali hanno compiutamente analizzato la procedura disegnata dagli artt. 318-ter ss. d.lgs. n. 152 del 2006 evidenziandone gli stringenti punti di contatto con disciplina prevista dagli artt. 20 ss. d.lgs. n. 758 del 1994 per la violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro – non risulta affatto che il previo esperimento della procedura relativa all’oblazione amministrativa ambientale si ponga quale condizione di procedibilità dell’esercizio dell’azione penale.

Originally posted 2022-07-14 09:32:20.