SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE MINORI
La sottrazione internazionale di minori è un fenomeno complesso che coinvolge aspetti civili e penali, regolato da normative internazionali e nazionali. Si verifica quando un minore viene trasferito o trattenuto illecitamente in uno Stato diverso da quello della sua residenza abituale, senza il consenso dell’altro genitore o del tutore legale.
Dispositivo dell’art. 574 bis Codice Penale
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale
Integrano modalità alternative di commissione del delitto di cui all’art. 574-bis cod. pen. le condotte di “abductio” e di trattenimento del minore al di fuori del territorio dello Stato, che determinino impedimento all’esercizio della responsabilità genitoriale. (In motivazione la Corte ha escluso che violi il principio di corrispondenza tra la condanna e l’accusa la sentenza che, a fronte della contestazione del reato in forma istantanea, incentrata sul momento della sottrazione del minore, tenga conto anche del successivo periodo di trattenimento dello stesso all’estero, nella specie valorizzato ai fini dell’intensità del dolo e della gravità della condotta).
Cass. pen. n. 29672/2020
In tema di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, la pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 574-bis, comma terzo, cod. pen. da parte della Corte costituzionale con sent. n. 102 del 2020, non consegue automaticamente alla condanna, ma postula la valutazione del giudice, che deve tenere conto, ai fini sia della irrogazione che della durata, dell’evoluzione successiva delle relazioni tra il minore e il genitore autore del reato e dei provvedimenti eventualmente adottati in sede civile, in funzione dell’esigenza di ricerca della soluzione ottimale per il minore.
In tema di reati contro la famiglia, integra il delitto previsto dall’art. 574-bis cod. pen. la condotta del genitore che porti con sé all’estero il figlio minore senza il consenso del coniuge, impedendo a quest’ultimo l’esercizio delle prerogative genitoriali, anche qualora il trattenimento all’estero sia di breve periodo. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il decorso di un tempo rilevante non rientra tra gli elementi oggettivi del reato, ma costituisce elemento caratterizzante la diversa fattispecie di cui all’art. 574 cod. pen.).
La competenza per territorio, per il reato di cui all’art. 574-bis cod. pen., si radica nel luogo di residenza abituale del minore al momento dell’indebito trasferimento o trattenimento all’estero, poiché in tale luogo si realizza l’offesa tipica, consistente nell’impedimento dell’esercizio delle prerogative genitoriali nonché nella preclusione per il figlio di mantenere la comunanza di vita con i genitori. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la competenza si radicasse nel luogo, diverso da quello di residenza della minore, in cui la stessa si incontrava con l’imputato, per essere di lì condotta in Albania).
Cass. pen. n. 8660/2019In tema di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, sussiste la giurisdizione italiana nel caso di condotta di trattenimento commessa interamente all’estero solo a condizione che la residenza abituale del minore, precedentemente concordata dai genitori, fosse in Italia, sicché questo è il luogo in cui si consuma l’offesa derivante dalla illecita condotta consistente nell’impedimento al genitore di continuare a soddisfare le esigenze fondamentali del figlio e di mantenere con questi la stabilità di rapporto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il difetto di giurisdizione relativamente ad un caso in cui la madre, dopo aver condiviso la decisione del marito di trasferirsi in via definitiva ed aver trascorso un anno di permanenza all’estero, aveva deciso di far rientro in Italia con i figli, vedendosi tuttavia negare per questi ultimi il consenso del marito).
📜 Normativa Internazionale
- Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980: ratificata in Italia con la legge n. 64 del 15 gennaio 1994, è lo strumento principale per contrastare la sottrazione internazionale di minori. La Convenzione mira a garantire il ritorno immediato dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti e a proteggere i diritti di affidamento e di visita.
- Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996: ratificata in Italia con la legge n. 101 del 18 giugno 2015, riguarda la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori. Regolamento (UE) 2019/1111: in vigore dal 1° agosto 2022, sostituisce il precedente Regolamento (CE) n. 2201/2003 e disciplina la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, inclusi i casi di sottrazione internazionale di minori.
⚖️ Normativa Italiana
- Legge n. 64/1994: ratifica la Convenzione dell’Aja del 1980 e stabilisce le procedure per il ritorno del minore sottratto.Codice Penale, Articolo 574-bis: introdotto nel 2009, prevede il reato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, punendo chi sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà dell’avente diritto. La pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni.
🏛️ Autorità Competenti
- Ministero della Giustizia: attraverso l’Autorità Centrale italiana, coordina le procedure di ritorno del minore nei casi di sottrazione internazionale, in conformità con la Convenzione dell’Aja del 1980.
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: fornisce assistenza tramite le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero nei casi di sottrazione internazionale di minori
- materia di affidamento e tutela dei minori, inclusi i casi di sottrazione internazionale.
- La competenza per territorio, per il reato di cui all’art. 574-bis cod. pen., si radica nel luogo di residenza abituale del minore al momento dell’indebito trasferimento o trattenimento all’estero, poiché in tale luogo si realizza l’offesa tipica, consistente nell’impedimento dell’esercizio delle prerogative genitoriali nonché nella preclusione per il figlio di mantenere la comunanza di vita con i genitori. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la competenza si radicasse nel luogo, diverso da quello di residenza della minore, in cui la stessa si incontrava con l’imputato, per essere di lì condotta in Albania).
- pen. n. 8660/2019In tema di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, sussiste la giurisdizione italiana nel caso di condotta di trattenimento commessa interamente all’estero solo a condizione che la residenza abituale del minore, precedentemente concordata dai genitori, fosse in Italia, sicché questo è il luogo in cui si consuma l’offesa derivante dalla illecita condotta consistente nell’impedimento al genitore di continuare a soddisfare le esigenze fondamentali del figlio e di mantenere con questi la stabilità di rapporto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il difetto di giurisdizione relativamente ad un caso in cui la madre, dopo aver condiviso la decisione del marito di trasferirsi in via definitiva ed aver trascorso un anno di permanenza all’estero, aveva deciso di far rientro in Italia con i figli, vedendosi tuttavia negare per questi ultimi il consenso del marito).
🛡️ Prevenzione e Azioni Possibili
Per prevenire la sottrazione internazionale di minori, è consigliabile:
- Richiedere al giudice il divieto di espatrio del minore senza il consenso di entrambi i genitori.
- cio del passaporto del minore.Far riconoscere nello Stato estero l’eventuale provvedimento di affidamento ottenuto in Italia
- Chiedere all’altro genitore un impegno scritto al rientro del minore alla data stabilita.In caso di sottrazione già avvenuta:
- Presentare denuncia penale alle autorità competenti.Attivare la procedura di ritorno del minore tramite l’Autorità Centrale italiana.
- Richiedere assistenza legale specializzata in diritto internazionale privato e minorile.
La sentenza n. 6080 del 7 marzo 2025 della Corte di Cassazione affronta una questione cruciale in materia di sottrazione internazionale di minori, delineando importanti principi giuridici che influenzano la gestione di tali casi.
⚖️ Contesto Normativo
La sottrazione internazionale di minori è regolata principalmente dalla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, ratificata in Italia con la legge n. 64 del 15 gennaio 1994. Questa convenzione mira a garantire il ritorno immediato dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti e a proteggere i diritti di affidamento e di visita.
🧾 Principi Stabiliti dalla Sentenza
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6080/2025, ha ribadito che il rimpatrio del minore può essere disposto anche quando il trasferimento iniziale è stato temporaneamente autorizzato, ma il minore non viene restituito allo scadere del termine stabilito. In particolare, la Corte ha chiarito che:
- Il trattenimento del minore oltre il termine concordato costituisce una violazione del diritto di affidamento dell’altro genitore, configurando un caso di sottrazione internazionale ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980.
- Il consenso iniziale al trasferimento temporaneo non implica un consenso al trattenimento oltre il termine stabilito, e pertanto non esclude l’illiceità del trattenimento prolungato.
Questi principi sono fondamentali per garantire la tutela dei diritti dei minori e dei genitori, evitando che un consenso temporaneo possa essere strumentalizzato per modificare unilateralmente le condizioni di affidamento.
🔍 Implicazioni Pratiche
La sentenza n. 6080/2025 ha significative implicazioni pratiche:Diritto Del Risparmio
- Per i genitori affidatari: rafforza la possibilità di ottenere il rimpatrio del minore in caso di trattenimento illecito, anche se il trasferimento iniziale era stato autorizzato.
- Per le autorità giudiziarie: fornisce un orientamento chiaro su come interpretare e applicare la Convenzione dell’Aja nei casi di trattenimento oltre il termine autorizzato.
- Per gli avvocati: offre una base giurisprudenziale solida per sostenere le richieste di rimpatrio nei procedimenti legali.