SUPERBONUS CREDITI CONFISCA SE ILLECITI ANCHE CON PATEGGIAMENTO

Corte di cassazione, con la sentenza n. 25317/2023, in riferimento a ricorso proposto avverso sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’ art 444 cp

Secondo l’art. 12-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, la confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell’autore, ma diretta a privare quest’ultimo del beneficio economico tratto dall’illecito, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale dell’attività criminosa.

La confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena, pur laddove essa non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione della confisca, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell’autore, ma diretta a privare quest’ultimo del beneficio economico tratto dall’illecito, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale dell’attività criminosa, fatta salva la possibilità, per l’imputato, di individuare l’oggetto del sequestro in sede di indagine, ovvero elevare specifiche contestazioni, ad esempio in ordine all’importo dei beni sequestrati in misura superiore al profitto dei reati contestati. Anche in riferimento alla confisca disposta all’esito di sentenza di patteggiamento, in ogni caso, va fatta applicazione – se necessario – del principio solidaristico, secondo cui la confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti nel reato, anche per l’intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla quota del medesimo riferibile ad ognuno di loro, ed anche qualora il singolo correo non sia entrato nella disponibilità di alcuna parte del provento illecito.

art. 444 c.p.p., ha ribadito che la confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena, pur laddove essa non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione della confisca, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell’autore, ma diretta a privare quest’ultimo del beneficio economico tratto dall’illecito, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale dell’attività criminosa, fatta salva la possibilità, per l’imputato, di individuare l’oggetto del sequestro in sede di indagine, ovvero elevare specifiche contestazioni, ad esempio in ordine all’importo dei beni sequestrati in misura superiore al profitto dei reati contestati. Anche in riferimento alla confisca disposta all’esito di sentenza di patteggiamento, in ogni caso, va fatta applicazione – se necessario – del principio solidaristico, secondo cui la confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti nel reato, anche per l’intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla quota del medesimo riferibile ad ognuno di loro, ed anche qualora il singolo correo non sia entrato nella disponibilità di alcuna parte del provento illecito.