VISTO CONFORMITA’ SUPERBONUS MOLTE RESPONSABILITA’ SU COLORO CHE FANNO IL VISTO CONFORMITA’

VISTO CONFORMITA’ SUPERBONUS

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VISTO CONFORMITA’ SUPERBONUS MOLTE RESPONSABILITA’ SU COLORO CHE FANNO IL VISTO CONFORMITA’
REATI SOCIETARI AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA MILANO VENEZIA TREVISO PADOVA ROVIGO
  • MOLTE RESPONSABILITA’ SU COLORO CHE FANO IL VISTO CONFORMITA’
  • VISTO CONFORMITA’ SUPERBONUS MOLTE RESPONSABILITA’ SU COLORO CHE FANNO IL VISTO CONFORMITA’
    REATI SOCIETARI AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA MILANO VENEZIA TREVISO PADOVA ROVIGO
  • . Qualora sia accertata la mancata integrazione,  anche  parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta,  l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo  corrispondente  alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui  al  comma
  • L’importo di cui  al  periodo  precedente  e’  maggiorato  degli

  • interessi di cui all’articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  e  delle  sanzioni  di  cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  • Il recupero dell’importo di cui al comma 5  e’  effettuato  nei

  • confronti  del  soggetto  beneficiario  di  cui  al  comma  1,  fermo restando,  in  presenza   di   concorso   nella   violazione,   oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo  18 dicembre 1997,  n.  472,  anche  la  responsabilita’  in  solido  del fornitore che  ha  applicato  lo  sconto  e  dei  cessionari  per  il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
  • Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,  da

  • adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del presente  decreto,  sono  definite  le  modalita’   attuative   delle disposizioni di cui al presente articolo,  comprese  quelle  relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica SANZIONI Articolo 39 Sanzioni In vigore dal 30/03/2019 Modificato da: Decreto-legge del 28/01/2019 n. 4 Articolo 7 bis Nota:
  1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

  2. a) ai soggetti indicati nell’articolo 35 che rilasciano il visto di conformita’, ovvero l’asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele e’ relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita’ di cui all’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all’articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche’ l’infedelta’ del visto non sia gia’ stata contestata con la comunicazione di cui all’articolo 26, comma 3ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista puo’ trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo’ trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto e’ definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta e’ ridotta ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione e’ punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche’ in caso di liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione e’ punibile a condizione che non trovi applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e’ disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facolta’ di rilasciare il visto di conformita’ e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, e’ disposta l’inibizione dalla facolta’ di rilasciare il visto di conformita’ e l’asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

  • a-bis) Abrogato da: art. 7-bis D.L. n.4 28/01/2019 [se il visto infedele e’ relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita’ di cui all’articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al primo periodo della lettera a);] a-ter) Abrogato da: art. 7-bis D.L. n.4 28/01/2019 [nell’ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, lettera a), il contribuente e’ tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi;]
    • b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all’articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, e’ disposta la sospensione dalla facolta’ di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facolta’ e’ inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravita’; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.

    1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore e’ obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1.

  1. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione e’ unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, puo’ essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

  2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 37, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.

  3. L’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ di assistenza fiscale di cui all’articolo 33, comma 3, e’ sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonche’ quando gli elementi forniti all’amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e’ disposta la revoca dell’esercizio dell’attivita’ di assistenza; nei casi di particolare gravita’ e’ disposta la sospensione cautelare.

  • 4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l’applicazione della sospensione, dell’inibizione e della revoca. 4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l’applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro.  
  1. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto  di  cui

  • all’articolo 121, il contribuente richiede il  visto  di  conformita’ dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei presupposti che danno  diritto  alla  detrazione  d’imposta  per  gli interventi di cui al presente articolo. Il visto  di  conformita’  e’ rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale  dei  centri costituiti dai soggetti di cui all’a11          rticolo 32 dello  stesso  decreto legislativo n. 241 del 1997.
  1. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente  in

  • via  telematica  secondo  quanto  disposto  con   provvedimento   del direttore  dell’Agenzia  delle  entrate,  che  definisce   anche   le modalita’ attuative del presente articolo, da adottare  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  1. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo  sconto  di  cui

  • all’articolo 121:
  1. a) per gli interventi di cui ai commi  1,  2  e  3  del  presente

  • articolo, i tecnici abilitati asseverano il  rispetto  dei  requisiti previsti dai decreti di cui  al  comma  3-ter  dell’articolo  14  del decreto-legge n. 63 del 2013 e  la  corrispondente  congruita’  delle spese sostenute in relazione agli  interventi  agevolati.  Una  copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via  telematica all’ Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,  l’energia  e  lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, sono  stabilite  le  modalita’   di   trasmissione   della   suddetta asseverazione e le relative modalita’ attuative;
  1. b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli  stessi

  • finalizzati alla riduzione del  rischio  sismico  e’  asseverata  dai professionisti incaricati della progettazione strutturale,  direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo  le  rispettive competenze professionali, e iscritti ai  relativi  Ordini  o  Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni  di  cui  al decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  28 febbraio  2017,  n.  58.  I  professionisti   incaricati   attestano, altresi’, la  corrispondente  congruita’  delle  spese  sostenute  in relazione agli interventi agevolati.
  1. Ferma  l’applicazione  delle  sanzioni  penali  ove  il  fatto

  • costituisca  reato,  ai  soggetti  che  rilasciano   attestazioni   e asseverazioni  infedeli  si  applica   la   sanzione   amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per  ciascuna  attestazione  o asseverazione infedele resa. I  soggetti  stipulano  una  polizza  di assicurazione della responsabilita’ civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e  agli  importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o  asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di  garantire  ai propri clienti e al bilancio dello Stato il  risarcimento  dei  danni eventualmente provocati dall’attivita’ prestata. La  non  veridicita’ delle  attestazioni  o  asseverazioni  comporta  la   decadenza   dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,
  1. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente

  • disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre  1981,
  1. 689, e’ individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

  2. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al

  • presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di  cui  ai  commi  3  e  13  e  del  visto  di conformita’ di cui al comma 11.
  1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati  in  62,2

  • milioni di euro per l’anno 2020, 1.268,4 milioni di euro  per  l’anno 2021, 3.239,2 milioni di euro per l’anno  2022,  2.827,9  milioni  di euro per l’anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno  degli  anni 2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l’anno 2026,  11,2  milioni di euro per l’anno 2031 e 48,6 milioni di euro per  l’anno  2032,  si provvede ai sensi dell’articolo 265.                                           Art. 121 Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto  sul  corrispettivo                dovuto e in credito d’imposta cedibile
  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli

  • interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
  1. a) per un contributo, sotto  forma  di  sconto  sul  corrispettivo

  • dovuto fino a  un  importo  massimo  pari  al  corrispettivo  dovuto, anticipato dal fornitore  che  ha  effettuato  gli  interventi  e  da quest’ultimo  recuperato  sotto  forma  di  credito  d’imposta,   con facolta’ di successiva cessione del credito ad  altri  soggetti,  ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  1. b) per la trasformazione del  corrispondente  importo  in  credito

  • d’imposta, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
  1. In deroga all’articolo 14,  commi  2-ter,  2-sexies  e  3.1,  e

  • all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno  2013,
  1. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.

  • 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano  per le spese relative agli interventi di:
  1. a) recupero del patrimonio edilizio di  cui  all’articolo  16-bis,

  • comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui  redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
  1. 917;

  2. b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4

  • giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;
  1. c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da

  • 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  e  di  cui  al comma 4 dell’articolo 119;
  1. d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi

  • inclusi quelli di sola  pulitura  o  tinteggiatura  esterna,  di  cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  1. e) installazione di  impianti  fotovoltaici  di  cui  all’articolo

  • 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
  1. 917, ivi  compresi  gli  interventi  di  cui  ai  commi  5  e  6

  • dell’articolo 119 del presente decreto;
  1. f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

  • di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119;
  1. I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati

  • anche  in  compensazione  ai  sensi  dell’articolo  17  del   decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate  residue  di detrazione non fruite. Il  credito  d’imposta  e’  usufruito  con  la stessa ripartizione in quote  annuali  con  la  quale  sarebbe  stata utilizzata  la  detrazione.  La  quota  di  credito   d’imposta   non utilizzata nell’anno non puo’ essere usufruita negli anni successivi, e non puo’ essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti  di cui  all’articolo  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  1. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti

  • di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori  e  i soggetti cessionari rispondono  solo  per  l’eventuale  utilizzo  del credito d’imposta in modo irregolare o in  misura  maggiore  rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. L’Agenzia delle  entrate nell’ambito dell’ordinaria attivita’ di controllo procede, in base  a criteri selettivi e tenendo anche  conto  della  capacita’  operativa degli  uffici,  alla  verifica  documentale  della  sussistenza   dei presupposti che danno diritto alla detrazione  d’imposta  di  cui  al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all’articolo 43  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600  e all’articolo 27, commi da 16 a  20,  del  decreto-legge  29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla  legge  28  gennaio 2009, n. 2.
  1. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche  parziale,

  • dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta,  l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo  corrispondente  alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui  al  comma
  1. L’importo di cui  al  periodo  precedente  e’  maggiorato  degli

  • interessi di cui all’articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  e  delle  sanzioni  di  cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  1. Il recupero dell’importo di cui al comma 5  e’  effettuato  nei

  • confronti  del  soggetto  beneficiario  di  cui  al  comma  1,  fermo restando,  in  presenza   di   concorso   nella   violazione,   oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo  18 dicembre 1997,  n.  472,  anche  la  responsabilita’  in  solido  del fornitore che  ha  applicato  lo  sconto  e  dei  cessionari  per  il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
  1. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,  da

  • adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del presente  decreto,  sono  definite  le  modalita’   attuative   delle disposizioni di cui al presente articolo,  comprese  quelle  relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Originally posted 2022-05-28 09:37:12.