SFRUTTAMENTO O FAVOREGGIAMENTO PROSTITUZIONE

SFRUTTAMENTO O FAVOREGGIAMENTO PROSTITUZIONE

 

Il complessivo materiale probatorio acquisito agli atti processuali è stato correttamente analizzato e valutato dal giudice del primo grado, convincimento maturato da questa Corte distrettuale anche alla luce delle obiezioni difensive. Le risultanze probatorie appaiono indicative e, coordinate tra loro ed apprezzate globalmente risultano idonee, secondo la logica comune, a ritenere che (…) avesse predisposto, o anche eventualmente contribuito a predisporre, con il concorso della titolare del (…) (…), traendone profitto, un luogo di incontri intimi nel quale, oltre ai massaggi “normali”, le addette si prostituivano allorquando concludevano il servizio praticando la masturbazione dei clienti di sesso maschile.

Le spiegazioni fomite dallo (…) sono nettamente in contrasto con quanto osservato direttamente dai militari. Il M.llo (…), infatti, nel corso della sua testimonianza, dava atto di avere visto la donna (…) consegnare delle banconote all’imputato (…), il quale le riponeva nella tasca destra (pag. 8 dattiloscritto ud. 18.04.2018); dette banconote (4 da euro 50 cadauna) venivano effettivamente rinvenute proprio nella tasca destra, all’esito della perquisizione personale e veicolare dell’imputato (pag. 9 dattiloscritto), effettuata dai militari che ne seguivano strettamente e costantemente i movimenti: nel corso della perquisizione non venne rinvenuta la chiave di cui tanto parla l’imputato, non risultando nemmeno dall’elenco del verbale di perquisizione del 07.11.2016; perquisizione che dovette essere pure accurata, tanto che i carabinieri rinvennero anche un passaporto cinese intestato ad un minore (v. anche teste M.llo (…), pag. 9 dattiloscritto) estraneo all’imputato, passaporto che, mostrato alla (…), fece stranamente cadere in un mutismo assoluto la donna (teste Speciale, pag. 11 dattiloscritto), della quale non risultano dichiarazioni processualmente utilizzabili e che, qualora fosse comparsa in udienza su iniziativa istruttoria della difesa, si sarebbe dovuta esaminare con l’assistenza di un difensore, visto il suo totale co involgimento nella vicenda.

Va, piuttosto, puntualizzato che il teste oculare M.llo (…) ribadiva, anche su sollecitazione della difesa dell’imputato (pag. 19 dattiloscritto), di essere riuscito a vedere il passaggio delle banconote, trovandosi a 30 – 40 metri di distanza dai due cittadini cinesi; che si fosse trattato di passaggio di denaro, pertanto, non può essere revocato in dubbio, essendosi trattato di un’osservazione mirata e non casuale degli accadimenti, ad opera di inquirenti preventivamente appostatisi e preparatisi all’osservazione; tal circostanza non può dunque essere efficacemente negata come invece risulta dalla linea difensiva e proprio tale negazione assume un chiaro significato accusatorio, se valutata unitamente agli altri elementi indiziari, come perspicacemente tratteggiato dal giudice di prime cure

Corte appello Ancona, 12/01/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 12/01/2021), n.1417

Intestazione

Fatto

Svolgimento del processo

Arrestato in flagranza di reato, tratto a giudizio con rito “immediato” e definita la posizione in esito all’istruttoria dibattimentale (acquisizione documentale, testimonianze di (…), (…), (…), (…), M.llo (…) (…), (…), (…), (…), (…) ed esame imputato (…)), il Tribunale di Ancona reputava il prevenuto responsabile del delitto di sfruttamento della prostituzione, pur esclusa la sussistenza di tutte le aggravanti contestate, sulla base di un quadro probatorio indiziario ritenuto grave, preciso, concordante.

Dimostrato con le testimonianze via via riportate (né essendo contestato) che all’interno del “(…)” aperto da (…) venivano praticati, in aggiunta a quelli ordinari, massaggi erotici con una maggiorazione sul prezzo, il giudice di prime cure riteneva ampiamente provata la riconducibilità a (…) dell’attività di massaggi così gestita all’interno di quel centro, sia pure formalmente intestata a (…).

Considerava, al riguardo, che la Guardia di Finanza aveva accertato, presso lo studio di (…) – in seguito deceduta – agente immobiliare che aveva curato l’affitto del locale a (…), che l’imputato aveva seguito le fasi preliminari alla stipulazione del contratto d’affitto; la circostanza aveva trovato riscontro nelle s.i.t. della (…) in data 9/11/2016, acquisite ex art. 512 c.p.p. (…), riconosciuto dalla dichiarante mediante ricognizione fotografica, aveva accompagnato la (…) non solo presso la (…) ma anche nella ricerca di un luogo da adibire ad attività da estetista, nei vari locali che questa aveva mostrato loro ed aveva personalmente condotto le trattative lasciando traccia documentale del proprio numero di telefono (…). Era stato (…) a mettere in contatto (…) con l’elettricista (…), perché costui provvedesse all’allestimento del centro estetico di (…). Si trattava dello stesso (…) che già aveva allestito in precedenza, per l’imputato o per familiari di questo, altri locali destinati a centri estetici. Gli arredi utilizzati da (…) per l’allestimento del (…) di (…) (da lui conosciuta come (…)), provenienti dallo smobilizzo di un precedente centro estetico, erano custoditi nella casa d’abitazione di (…) (da lui conosciuto come (…)).

Il Tribunale maturava il convincimento che l’interessamento di (…) all’attività intrapresa da (…) a (…) non trovasse la propria ragione (come invece sostenuto dall’imputato nel corso del suo esame) nell’amicizia tra i due e nel desiderio di aiutare la donna, ma nel fine di trarre profitto dalla prostituzione praticata dalle massaggiatrici del centro, attraverso l’ulteriore condotta tenuta dall’imputato, direttamente osservata dal M.llo (…) nel corso di un servizio d’osservazione del 7/11/2016. Difatti in quell’occasione il militare, appostato ad una distanza da lui non misurata ma certamente tale da consentirgli buona visuale, aveva visto (…), giunto al (…) con la sua auto, dapprima dare per una decina di minuti indicazioni a (…) sull’allestimento della vetrina del (…), poi ricevere dalla stessa delle banconote che l’imputato riponeva nella tasca destra dei pantaloni. Fermato a poca distanza, mentre si stava allontanando alla guida dell’auto, gli operanti avevano rinvenuto, nella sua tasca destra, quattro banconote da 50,00 euro ciascuna.

Ad avviso del giudicante, negando la dazione stessa del denaro, (…) aveva scelto di non darne alcuna spiegazione, mentre essa assume un chiaro significato accusatorio se valutata unitamente agli altri elementi indiziari evidenziati a carico del prevenuto, pertanto condannato per sfruttamento della prostituzione alla pena (al minimo edittale) di anni 2 di reclusione ed euro 258,00 di multa.

Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello il (precedente) difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi.

  1. Insufficienza della prova della colpevolezza dell’imputato.

A carico del prevenuto sono emersi indizi inconsistenti, semplici supposizioni e la decisione del collegio anconetano scaturisce da pregiudizi probabilmente dovuti ad un presunto episodio analogo nel quale l’imputato era rimasto coinvolto.

Dalle testimonianze rese emerge che (…), legato da un’amicizia di vecchia data con (…), sua connazionale, l’unica a gestire il (…), come risulta dalla visura catastale depositata, aveva fornito alla stessa un supporto, consistito nel fungere da interprete in occasione della conclusione del contratto di locazione del locale adibito alla suddetta attività e nel darle alcuni consigli per l’allestimento del medesimo.

Non è emerso che fosse l’imputato a pagare il canone di locazione, che avesse investito il suo denaro nell’attività e comunque il contratto era intestato alla (…). L’imputato si era limitato ad accompagnarla in sede di stipula del contratto. Inoltre il teste (…) (titolare dell’Agenzia immobiliare che aveva seguito la locazione) riferisce che (…), in quella occasione, si era trattenuto solo un attimo ed era stato presente una sola volta; e non conferma che fu l’imputato ad aver svolto personalmente le trattative, come risulterebbe dal verbale di s.i.t. delle dichiarazioni della deceduta (…). Fu la (…) ad essere stata più volte accompagnata dal (…). Inoltre della redazione del contratto si era occupato il commercialista (…) (o (…) come afferma la (…), altra discordanza tra le due dichiarazioni).

Il fatto di custodire presso il suo garage parte degli arredi e del materiale sanitario (tubi, scaldabagno) appartenenti alla (…) e che la stessa aveva utilizzato per l’arredo del (…), è perfettamente coerente con il rapporto di amicizia che lega i due.

Del pari inconcludente è il fatto che l’imputato abbia suggerito alla (…) di avvalersi dell’opera dell’elettricista (…) che eseguì tutti i lavori di allestimento del (…), avendo questi dichiarato di aver incontrato l’imputato soltanto in una occasione, cioè quando lo mise in contatto con la (…).

Per la difesa, pertanto, non emerge un particolare interesse da parte dell’imputato per l’attività svolta dalla (…), quale unica tenutaria del (…), se non quello di coadiuvarla nella ricerca e nell’allestimento del locale da adibire alla sua attività, con l’intento di darle alcuni suggerimenti e svolgendo la funzione di interprete in quanto comprendeva meglio di lei la lingua italiana, anche per la migliore comprensione delle clausole contrattuali che andava a sottoscrivere.

Insiste la difesa nel sostenere che di ciò che può essere accaduto dopo, dell’attività che potrebbe essere stata svolta dalla (…) in quel Centro, l’imputato non ne sapeva nulla. Gli stessi clienti del Centro, sentiti come testi, hanno tutti confermato di non aver mai visto presso il locale l’imputato (…).

Quanto al giorno dell’arresto, (…) si era recato al (…) unicamente per ritirare una chiave, quella del suo appartamento presso il quale la (…) aveva depositato del materiale servito per allestire il locale. Dalle deposizioni del teste (…) e dell’imputato il fatto è così ricostruito; il (…) si era recato a prelevare del materiale sanitario ivi depositato di proprietà della (…) su indicazione della stessa, al fine di utilizzarlo per i lavori di allestimento del locale; (…), per entrare a casa di (…), il quale non ritrovava in quel momento la chiave, autorizzato dal medesimo, aveva forzato la porta di casa rompendone il vetro. Successivamente aveva provveduto ad aggiustarlo ed a cambiare la serratura consegnando la chiave nuova alla (…) che la deteneva presso il Centro. E’ lì che (…) si era recato il giorno in cui era stato tratto in arresto, per ritirare quella chiave. L’imputato, a tale proposito, ha mantenuto sempre la stessa versione. Tale circostanza è stata confermata dalla stessa (…), sentita dai Carabinieri, come risulta dal verbale di arresto in flagranza, agli atti. Quindi, non denaro ella aveva consegnato ad (…), ma solo una chiave.

La difesa insiste nel rappresentare che le banconote si trovavano già nella tasca dell’imputato in quanto sue, verosimilmente tenute lì, visto che non è stato rinvenuto alcun portafogli. Sarebbe più improbabile ritenere che l’imputato andasse in giro privo di denaro (oltre che senza chiavi). Il maresciallo Speciale che ha proceduto all’arresto e che ha dichiarato di aver visto la (…) consegnare dei soldi all’imputato.

può essersi sbagliato: è difficile poter vedere qualcosa da 40 metri – distanza a cui si trovava dai due – come da egli stesso dichiarato.

Altre argomentazioni difensive volte a scardinare il costrutto accusatorio riguardano il presumibile incasso di Euro 320,00 del centro, il rinvenimento nel locale della somma di Euro 240,00 nel corso della perquisizione e, dunque, il quantitativo eccessivo di contante che la (…) avrebbe consegnato all’imputato. La perquisizione veicolare e personale è avvenuta dopo circa un’ora e nel frattempo l’imputato era salito in auto e potrebbe aver riposto la chiave sul cruscotto.

La difesa, infine, evidenzia che la (…) si rese immediatamente irreperibile, non essendo stata reperita per testimoniare anche con l'(…)o dei Carabinieri di (…) (comune di residenza della stessa); e ciò può significare che la (…) non ha voluto comparire al processo temendo di andare incontro a conseguenze penali; invece, se fosse stata veramente lei oggetto di sfruttamento da parte dell’imputato, non avrebbe acuito alcuna remora a testimoniare.

Dal comportamento dell’imputato si evince, invece, che lui non aveva alcun timore di esporsi, avendo accompagnato la (…) dall’Agente immobiliare o comunque mostrandosi insieme a lei; se fosse stato l’autore del reato sarebbe rimasto nell’ombra, invece si era anche recato all’inaugurazione del locale portandole un mazzo di fiori di buon augurio.

Di qui il convincimento difensivo che dall’espletamento del l’istruttoria non risulta sufficientemente provata la responsabilità dell’imputato per sfruttamento della prostituzione altrui.

  1. Mancato riconoscimento dei benefici di legge

In subordine, la difesa lamenta il mancato riconoscimento dei benefici di legge; la pena inflitta si appalesa eccessiva rispetto al fatto nel complesso considerato; all’imputato sono state negate le attenuanti generiche per la ritenuta assenza di elementi positivi che ne giustificassero il riconoscimento; ma non è stato considerato il comportamento susseguente alla commissione del reato e, quindi, anche quello processuale tenuto dall’imputato; egli, infatti, è comparso a tutte le udienze (tranne l’ultima), sottoponendosi all’esame; anche in sede di convalida del arresto, decideva di rispondere, rendendo dichiarazioni sui fatti in entrambi i casi coincidenti, senza mai cambiare versione.

E’ normo-inserito in Italia, ha un precedente poco significativo che non gli precluderebbe il beneficio della sospensione condizionale della pena, una volta concessegli le circostanze attenuanti generiche.

Infine la difesa sottolinea la tenuità del lucro eventualmente conseguito e l’attività di prostituzione consisteva esclusivamente in masturbazioni, mai in rapporti sessuali, evenienza che qualora non sia valutabile quale attenuante ex art. 62, n. 4, c.p., potrebbe integrare quelle generiche ex art. 62 bis, c.p.

Queste le conclusioni rassegnate: “in totale riforma dell’impugnata sentenza, assolvere l’imputato … dal reato ascrittogli, quanto meno ex art. 530,2 comma c.p.p.; in subordine, in parziale riforma, concedergli le attenuanti generiche e, per l’effetto, ridurre la pena inflittagli nella massima estensione prevista dalla legge con concessione della sospensione condizionale della pena”.

Diritto

Motivi della decisione

  1. Il motivo è infondato. Il complessivo materiale probatorio acquisito agli atti processuali è stato correttamente analizzato e valutato dal giudice del primo grado, convincimento maturato da questa Corte distrettuale anche alla luce delle obiezioni difensive. Le risultanze probatorie appaiono indicative e, coordinate tra loro ed apprezzate globalmente risultano idonee, secondo la logica comune, a ritenere che (…) avesse predisposto, o anche eventualmente contribuito a predisporre, con il concorso della titolare del (…) (…), traendone profitto, un luogo di incontri intimi nel quale, oltre ai massaggi “normali”, le addette si prostituivano allorquando concludevano il servizio praticando la masturbazione dei clienti di sesso maschile.

Le spiegazioni fomite dallo (…) sono nettamente in contrasto con quanto osservato direttamente dai militari. Il M.llo (…), infatti, nel corso della sua testimonianza, dava atto di avere visto la donna (…) consegnare delle banconote all’imputato (…), il quale le riponeva nella tasca destra (pag. 8 dattiloscritto ud. 18.04.2018); dette banconote (4 da euro 50 cadauna) venivano effettivamente rinvenute proprio nella tasca destra, all’esito della perquisizione personale e veicolare dell’imputato (pag. 9 dattiloscritto), effettuata dai militari che ne seguivano strettamente e costantemente i movimenti: nel corso della perquisizione non venne rinvenuta la chiave di cui tanto parla l’imputato, non risultando nemmeno dall’elenco del verbale di perquisizione del 07.11.2016; perquisizione che dovette essere pure accurata, tanto che i carabinieri rinvennero anche un passaporto cinese intestato ad un minore (v. anche teste M.llo (…), pag. 9 dattiloscritto) estraneo all’imputato, passaporto che, mostrato alla (…), fece stranamente cadere in un mutismo assoluto la donna (teste Speciale, pag. 11 dattiloscritto), della quale non risultano dichiarazioni processualmente utilizzabili e che, qualora fosse comparsa in udienza su iniziativa istruttoria della difesa, si sarebbe dovuta esaminare con l’assistenza di un difensore, visto il suo totale co involgimento nella vicenda.

Va, piuttosto, puntualizzato che il teste oculare M.llo (…) ribadiva, anche su sollecitazione della difesa dell’imputato (pag. 19 dattiloscritto), di essere riuscito a vedere il passaggio delle banconote, trovandosi a 30 – 40 metri di distanza dai due cittadini cinesi; che si fosse trattato di passaggio di denaro, pertanto, non può essere revocato in dubbio, essendosi trattato di un’osservazione mirata e non casuale degli accadimenti, ad opera di inquirenti preventivamente appostatisi e preparatisi all’osservazione; tal circostanza non può dunque essere efficacemente negata come invece risulta dalla linea difensiva e proprio tale negazione assume un chiaro significato accusatorio, se valutata unitamente agli altri elementi indiziari, come perspicacemente tratteggiato dal giudice di prime cure.

Invero, alla luce del passaggio di denaro, la presenza sul posto dello (…) per dare consigli o disposizioni alla donna su come sistemare la vetrina del negozio, la circostanza che i due si intrattenessero sia all’interno che all’esterno del locale e tutta l’attività prodromica compiuta dall’imputato per la ricerca dei locali, per il suo allestimento (grazie alle opere dell’elettricista (…), di cui (…) è cliente “consolidato”) e per la conclusione del contratto a nome della donna, rappresentano elementi di prova la cui ambiguità si risolve, nel momento in cui di tali risultanze si compie una valutazione complessiva, prestandosi unitariamente ad un risultato probatorio coerente, caratterizzato da alta credibilità razionale. Al riguardo va precisato che il Giudice di appello non ha l’obbligo di prendere in esame ogni singola argomentazione svolta dall’appellante, ma è tenuto unicamente a esporre, con ragionamento corretto, i motivi per i quali perviene a una decisione difforme rispetto alle tesi del l’impugnante, rimanendo implicitamente non condivise, anche se non espressamente confutate, le argomentazioni difensive logicamente incompatibili con la decisione adottata.

In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, dall’istruttoria emerge il particolare interesse dell’imputato per l’attività di prostituzione che si svolgeva all’interno del “(…)”, avendo la donna (figurante titolare dell’attività) dimostrato un ruolo subalterno ed ausiliario rispetto a quello tenuto dall’imputato, il quale, pur senza (ed anzi avendo avuto cura di non) figurare, aveva avuto un ruolo sostanziale nella ricerca dell’immobile, nella conclusione del contratto, nella custodia degli arredi, nell’allestimento dei locali, dando prescrizioni (o suggerimenti che fossero) sull’arredo delle vetrine, facendosi perfino consegnare il denaro contenuto nel “(…)”, senza avere contatti di sorta con la clientela.

Dunque, il giudizio conclusivo di accertamento della responsabilità dell’imputato è l’unico possibile, alla stregua di una razionale interpretazione del quadro probatorio, già evidenziato dal giudice di primo grado e qui ribadito alla luce delle obiezioni difensive.

  1. Il motivo è infondato. Non ricorrono i presupposti dell’attenuante ex art. 62, n. 4, c.p.atteso che il delitto in contestazione non è un delitto contro il patrimonio o che offende il patrimonio; se anche avesse agito per conseguire un lucro di speciale tenuità, certamente l’offesa arrecata non è tale, posto che il reato di favoreggiamento/sfruttamento della prostituzione viola la dignità della persona, quale si esplica attraverso lo svolgimento dell’attività sessuale, insuscettibile di essere oggetto di atti aventi rilevanza patrimoniale o fonte di vantaggi patrimoniali per chi intenda approfittarne, quand’anche di minima entità e per atti di limitato coinvolgimento della sfera sessuale; ai fini della configurabilità dei reati connessi alla prostituzione, è irrilevante anche l’atteggiamento soggettivo della persona offesa e la sua eventuale adesione al compimento di atti prostituivi.

Pertanto, l’imputato non è nemmeno meritevole della concessione delle circostanze, attenuanti generiche, dovendo piuttosto desumersi dal precedente specifico che lo stesso è avvezzo a commettere reati della stessa indole, precedente che preclude il riconoscimento anche dell’invocato benefìcio della sospensione condizionale della pena.

In definitiva, si impone la conferma della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione circa il regolamento delle spese processuali del grado.

PQM

P.Q.M.

Visto l‘art. 605 c.p.p., conferma la sentenza in data 06.06.2018 del Tribunale di Ancona, appellata dall’imputato (…) che condanna al pagamento delle maggiori spese.

Motivi entro giorni 90

Così deciso in Ancona il 20 ottobre 2020.

Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2021.