Art. 11 dlgs 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Art. 11 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

  1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, per un ammontare complessivo superiore a euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
  2. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a euro 200.000, si applica la pena della reclusione da un anno a sei anni.

Caratteristiche del reato

  • Bene giuridico tutelato: l’interesse erariale alla riscossione delle imposte.
  • Condotta tipica: alienazioni simulate, donazioni fittizie, costituzione di trust, trasferimenti di beni, creazione di vincoli di indisponibilità (es. fondo patrimoniale), qualsiasi atto fraudolento che ostacoli la riscossione.
  • Elemento soggettivo: dolo specifico → agire con l’intento di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute.
  • Soglia di punibilità: oltre 50.000 euro di imposte/interessi/sanzioni non pagate.

Esempi pratici

  • Intestare beni a un parente per evitare il pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  • Costituire un fondo patrimoniale o trust subito dopo una cartella esattoriale.
  • Simulare vendite di immobili per sottrarli all’esecuzione fiscale.

🔹 1. Alienazioni simulate

  • Definizione: trasferimenti fittizi di beni (es. immobili) con contratti di compravendita solo apparenti, privi di reale corrispettivo.
  • Ratio: ostacolare i creditori pubblici simulando di non avere più beni aggredibili.
  • Cassazione: rientrano nella condotta tipica tutti gli atti che, pur formalmente validi, siano privi di causa reale e finalizzati a sottrarre i beni (Cass. pen. n. 20887/2015).

🔹 2. Donazioni fittizie

  • Definizione: atti di liberalità che in realtà nascondono una simulazione o un accordo fiduciario.
  • Caratteristica: l’apparente “gratuità” serve solo a rendere più difficile la prova della frode.
  • Cassazione: sono punibili le donazioni simulate, mentre le vere donazioni (effettive, non simulate) non sempre integrano il reato, salvo che siano accompagnate da artifici fraudolenti (Cass. pen. n. 28352/2017).

🔹 3. Costituzione di trust

  • Definizione: intestazione di beni a un trustee, che formalmente li amministra ma che sostanzialmente sottrae il patrimonio all’aggressione fiscale.
  • Orientamento giurisprudenziale: il trust può essere considerato atto fraudolento se manca una reale finalità di gestione/garanzia e serve solo a schermare i beni (Cass. pen. n. 13276/2018).

🔹 4. Trasferimenti di beni a terzi (es. parenti)

  • Definizione: intestazioni a familiari o prestanome per svuotare il proprio patrimonio.
  • Nota: qui si ricomprendono anche le vendite sottocosto o a persone compiacenti.
  • Cassazione: rileva ogni trasferimento che, anche se non simulato, abbia una chiara funzione elusiva della riscossione (Cass. pen. n. 39437/2020).

🔹 5. Creazione di vincoli di indisponibilità (fondo patrimoniale, vincoli ex art. 2645-ter c.c.)

  • Definizione: inserire i beni in regimi giuridici che ne limitano la pignorabilità.
  • Esempi: fondo patrimoniale costituito subito dopo l’arrivo di accertamenti fiscali.
  • Cassazione: se il vincolo è creato in prossimità della riscossione e senza reale utilità familiare, è atto fraudolento (Cass. pen. n. 2210/2019).

🔹 6. Altri atti fraudolenti

  • Costituzione di società “scatole vuote” a cui intestare i beni.
  • Operazioni di scissione o fusione societaria per disperdere il patrimonio.
  • Movimenti bancari simulati per svuotare i conti.

📌 Punto chiave:
Non basta un atto dissipativo (come spendere soldi o vendere a prezzo di mercato): serve la fraudolenza, cioè l’idoneità a rendere inefficace la riscossione e il dolo specifico di sottrarsi al fisco.

Vuoi che ti prepari una tabella schematica con:

  • tipo di atto,
  • quando è lecito,
  • quando integra il reato ex art. 11 D.Lgs. 74/2000,
  • sentenza di Cassazione di riferimento?

🔟 Sentenze rilevanti

  1. pen., sez. III, 4 giugno 2015, n. 20887
    • Principio: costituisce sottrazione fraudolenta il trasferimento simulato di beni immobili, anche mediante atti apparentemente leciti, se finalizzato a sottrarsi alla riscossione.
  2. pen., sez. III, 7 luglio 2017, n. 32417
    • Principio: l’atto di costituzione di un fondo patrimoniale è fraudolento se privo di reale funzione familiare e volto a proteggere i beni da pretese tributarie.
  3. pen., sez. III, 14 giugno 2017, n. 28352
    • Principio: la donazione ai figli può integrare il reato se effettuata dopo l’insorgere del debito tributario e con scopo elusivo.
  4. pen., sez. III, 12 marzo 2018, n. 13276
    • Principio: la costituzione di un trust autodichiarato può integrare il reato se è privo di reale funzione gestoria e serve solo a schermare i beni dal fisco.
  5. pen., sez. III, 1 ottobre 2019, n. 2210
    • Principio: la costituzione di vincoli ex art. 2645-ter c.c. è atto fraudolento se diretto a rendere inefficace la riscossione coattiva.
  6. pen., sez. III, 25 settembre 2020, n. 39437
    • Principio: anche trasferimenti veri (non simulati) integrano il reato se la finalità è ostacolare la riscossione delle imposte.
  7. pen., sez. III, 19 maggio 2021, n. 19705
    • Principio: per la configurabilità del reato non serve che l’Erario abbia già avviato procedure esecutive; basta che esista un debito fiscale certo e liquido.
  8. pen., sez. III, 20 luglio 2021, n. 28352
    • Principio: il dolo specifico si desume dalla tempistica degli atti patrimoniali rispetto agli accertamenti fiscali.
  9. pen., sez. III, 15 marzo 2022, n. 8876
    • Principio: la vendita di beni a prezzo irrisorio a familiari è considerata atto fraudolento idoneo a ostacolare la riscossione.
  10. pen., sez. III, 14 febbraio 2023, n. 6388
    • Principio: rientrano nel reato anche gli atti di disposizione societaria (cessione quote, fusione, scissione) se strumentali a sottrarre il patrimonio al fisco.

📌 Queste sentenze chiariscono che:

  • non occorre una procedura esecutiva già in corso (Cass. 19705/2021);
  • rilevano sia atti simulati che atti reali ma elusivi (Cass. 39437/2020);
  • strumenti come trust, fondo patrimoniale, donazioni, vincoli di indisponibilità diventano fraudolenti se privi di una finalità genuina.