Credito inesistente e credito non spettante nel Superbonus 110%: la distinzione decisiva per difendersi da recuperi, sanzioni e contestazioni penali
La centralità della distinzione nelle controversie sul Superbonus
Nessun tema è oggi più importante, nel contenzioso relativo al Superbonus 110%, della corretta qualificazione del credito d’imposta contestato dall’Agenzia delle Entrate.
Negli ultimi anni migliaia di proprietari immobiliari, condomìni, imprese, general contractor, professionisti tecnici, asseveratori, commercialisti e cessionari dei crediti si sono trovati coinvolti in verifiche fiscali aventi ad oggetto la spettanza dei crediti derivanti dal Superbonus.
In moltissimi casi l’Agenzia delle Entrate tende a qualificare il credito come inesistente, poiché tale qualificazione consente:
- termini di accertamento più lunghi;
- sanzioni più elevate;
- recuperi più incisivi;
- possibili riflessi penali;
RICICLAGGIO CORTE APPELLO VENEZIA IMPORTANTE CASS Sentenza 8 aprile 2021, n. 38105
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti(3) da delitto [non colposoì; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa(5), è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi(6).
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. - contestazioni per indebita compensazione;
- sequestri preventivi e misure cautelari.
La riforma introdotta dal D.Lgs. 87/2024 ha però ridefinito i confini tra credito inesistente e credito non spettante, offrendo nuovi strumenti difensivi ai contribuenti coinvolti nelle verifiche sui bonus edilizi.
Quando un credito Superbonus può essere realmente inesistente
Alla luce della nuova normativa, un credito può essere considerato inesistente soltanto quando difettano i requisiti essenziali previsti dalla legge oppure quando il credito nasce da una rappresentazione fraudolenta della realtà.
Nel contesto del Superbonus ciò può verificarsi, ad esempio, quando:
- i lavori non sono mai stati eseguiti;
- l’immobile non possedeva i requisiti minimi previsti dalla normativa;
- le fatture documentano operazioni inesistenti;
- vengono utilizzati SAL fittizi;
- vengono prodotte asseverazioni false;
- sono creati artificiosamente stati di avanzamento mai realizzati;
- esistono accordi simulatori tra impresa e committente;
- vengono utilizzati documenti materialmente falsi;
- vengono emesse fatture per opere mai effettuate.
In tali ipotesi il credito nasce senza alcun fondamento reale.
È questo il vero significato della nozione di credito inesistente dopo la riforma.
Non basta quindi una semplice irregolarità amministrativa.
Non basta una difformità tecnica.
Non basta un errore interpretativo.
Occorre che il credito sia privo dei requi
Le contestazioni più frequenti dell’Agenzia delle Entrate sul Superbonus
Nella pratica professionale emergono frequentemente contestazioni riguardanti:
- mancato doppio salto di classe energetica;
- errori nelle asseverazioni;
- difformità urbanistiche;
- vizi della CILA-S;
- errori nella determinazione delle superfici;
- errata individuazione delle unità immobiliari;
- incongruità dei costi;
- contestazioni sui massimali;
- utilizzo di prezzari differenti;
- errori nei SAL;
- vizi nelle comunicazioni di cessione del credito;
- errori nei visti di conformità.
Molte di queste contestazioni non riguardano l’esistenza del credito.
Riguardano invece il corretto utilizzo dell’agevolazione.
Ed è proprio qui che diventa decisiva la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante.
Il credito Superbonus non spettante
La nuova disciplina ha chiarito che il credito è non spettante quando:
- l’intervento esiste;
- le spese sono state sostenute;
- il contribuente possiede i requisiti soggettivi;
- il presupposto economico è reale;
ma vi sono errori nella fruizione del beneficio.
Si tratta di una differenza enorme.
Pensiamo al caso di:
- lavori effettivamente realizzati;
- cappotto termico realmente eseguito;
- sostituzione della centrale termica realmente effettuata;
- fatture autentiche;
- bonifici reali;
- impresa esistente;
ma presenza di errori interpretativi sulla normativa.
In tali situazioni il credito potrebbe essere eventualmente non spettante, ma difficilmente inesistente.
La difesa del contribuente nel Superbonus
La strategia difensiva deve essere orientata a dimostrare che:
- l’intervento edilizio esiste;
- i lavori sono stati realizzati;
- le fatture sono autentiche;
- i pagamenti sono reali;
- l’immobile è esistente;
- il beneficio fiscale trae origine da un fatto economico reale.
In presenza di tali elementi diventa molto difficile sostenere che il credito sia inesistente.
L’obiettivo della difesa consiste quindi nello spostare la contestazione dalla categoria del credito inesistente a quella del credito non spettante.
Tale operazione può produrre effetti enormi.
Riduzione delle sanzioni
Se il credito viene qualificato come inesistente:
- sanzione del 70%;
- possibilità di aumenti in caso di frode.
Se il credito viene qualificato come non spettante:
- sanzione del 25%.
Per crediti Superbonus da milioni di euro la differenza economica può essere enorme.
In alcuni procedimenti il risparmio può raggiungere centinaia di migliaia di euro.
Differenza sui termini di accertamento
Anche i termini decadenziali cambiano radicalmente.
Credito inesistente
Accertamento entro:
31 dicembre dell’ottavo anno successivo all’utilizzo.
Credito non spettante
Accertamento entro:
31 dicembre del quinto anno successivo all’utilizzo.
Per numerosi interventi Superbonus realizzati nel 2021 e nel 2022 tale differenza può risultare decisiva.
In molti procedimenti il contribuente può eccepire la decadenza dell’azione accertativa proprio contestando la qualificazione del credito come inesistente.
Gli effetti nei procedimenti penali
La distinzione assume un rilievo ancora maggiore sotto il profilo penale.
Le Procure della Repubblica e la Guardia di Finanza hanno avviato migliaia di indagini riguardanti:
- Superbonus 110%;
- Bonus Facciate;
- Ecobonus;
- Sismabonus;
- Bonus ristrutturazione;
- Bonus barriere architettoniche.
Le contestazioni più frequenti riguardano:
- art. 10-quater D.Lgs. 74/2000;
- truffa aggravata ai danni dello Stato;
- falso ideologico;
- emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- autoriciclaggio;
- associazione per delinquere.
In questo contesto la dimostrazione che il credito derivi da lavori effettivamente eseguiti può assumere un valore decisivo.
Molte contestazioni penali si fondano infatti sulla tesi dell’inesistenza del credito.
Se il credito nasce da interventi realmente effettuati, la ricostruzione accusatoria può risultare significativamente indebolita.
Il ruolo dei professionisti
La questione coinvolge anche:
- ingegneri;
- architetti;
- geometri;
- commercialisti;
- consulenti fiscali;
- asseveratori;
- direttori dei lavori;
- responsabili tecnici.
Spesso l’Amministrazione finanziaria tende a contestare l’intera operazione Superbonus sulla base di errori tecnici o interpretativi.
Tuttavia la presenza di errori professionali non equivale automaticamente all’inesistenza del credito.
Un’asseverazione errata non comporta necessariamente che il credito sia inesistente.
Una valutazione tecnica discutibile non significa automaticamente che l’intervento non sia stato eseguito.
Anche sotto questo profilo la nuova normativa offre importanti spazi difensivi.
Le più recenti strategie difensive
Nei procedimenti relativi al Superbonus la difesa tende oggi a valorizzare:
- effettiva esecuzione delle opere;
- tracciabilità dei pagamenti;
- esistenza dei cantieri;
- documentazione fotografica;
- SAL reali;
- collaudi;
- certificazioni energetiche;
- contratti di appalto;
- documentazione bancaria;
- relazioni tecniche.
Tutti elementi che consentono di dimostrare l’esistenza sostanziale dell’operazione economica.
Quanto più emerge la concretezza dell’intervento edilizio, tanto più diventa difficile sostenere l’inesistenza del credito.
Conclusioni
Dopo il D.Lgs. 87/2024 la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante rappresenta uno dei principali strumenti di difesa nelle controversie relative al Superbonus 110%.
Per proprietari, condomìni, imprese, general contractor, professionisti e cessionari dei crediti, la corretta qualificazione giuridica della contestazione può determinare:
- riduzione delle sanzioni;
- riduzione dei termini di accertamento;
- minore esposizione penale;
- maggiore possibilità di difesa;
- annullamento totale o parziale delle pretese dell’Amministrazione finanziaria.
Nei procedimenti riguardanti il Superbonus, il punto centrale non è soltanto stabilire se vi sia stata un’irregolarità, ma verificare se il credito sia realmente inesistente oppure semplicemente non spettante. Da questa distinzione dipendono spesso le sorti dell’intero contenzioso tributario e penale.




