ARRESTO BOLOGNA AVVOCATO PER ARRESTO IN FLAGRANZA

ARRESTO BOLOGNA AVVOCATO PER ARRESTO IN FLAGRANZA

    1. MISURE CAUTELARI PERSONALI

Cass. pen. Sez. III Sent., 06/10/2020, n. 35720 rv. 280581-01

Sentenza di riferimento: Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06/10/2020) 14/12/2020, n. 35720

ARRESTO BOLOGNA AVVOCATO PER ARRESTO IN FLAGRANZA
ARRESTO BOLOGNA AVVOCATO PER ARRESTO IN FLAGRANZA
    1. MISURE CAUTELARI PERSONALI

Cass. pen. Sez. III Sent., 14/04/2016, n. 35296 rv. 268113Cass. pen., Sez. III, Sentenza, 14/04/2016, n. 35296 (rv. 268113)MISURE CAUTELARI PERSONALIParti: P.M. in Proc. EleziMISURE CAUTELARI – Reali – Impugnazioni – Riesame – Decisione – In genere – Modifiche in tema di motivazione delle ordinanze cautelari – Autonoma valutazione – Requisiti – Motivazione richiamando “per relationem” le argomentazioni del pubblico ministero – Ammissibilità – CondizioniIn tema di motivazione dei provvedimenti cautelari reali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice ripercorra, motivando “per relationem”, gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l’applicazione della misura. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Perugia, 29/07/2015)Fonti:CED Cassazione, 2016

Sentenza di riferimento: Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14/04/2016) 23/08/2016, n. 35296

ARRESTO BOLOGNA AVVOCATO PER ARRESTO IN FLAGRANZA
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REATI CONTRO LA PERSONA – Diffamazione – Diffamazione commessa con il mezzo della stampa
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in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, successivamente all’introduzione delle modifiche apportate dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, la previsione dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non abbia carattere innovativo, nè miri ad introdurre un vacuo formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante. Ciò che occorre è che dall’ordinanza emerga l’effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante. L’aggettivo autonoma è, infatti, riferito specificamente alla valutazione e non all’esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicchè, rispetto a quest’ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio – “per relationem” o per incorporazione – alla richiesta del pubblico ministero, mentre dall’atto dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l’applicazione della misura (cfr. ex multis Sez.1, n. 8323 del 15/12/2015 dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951).

In altri termini, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente è compatibile con un rinvio “per relationem” o per incorporazione della richiesta del pubblico ministero, che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell’imprescindibile rielaborazione critica (cfr. anche Sez. 5, n. 36917 del 20/6/2017, C., Rv. 271307; Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015 dep. 2016, Astolfi ed altri, Rv. 265807; Sez. 4, n. 31646 del 27/3/2018, Nuhaj ed altro, Rv. 273429).

Tale esigenza risulta soddisfatta anche quando il giudice ripercorra, motivando per relationem, gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purchè dia conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui li ritenga idonei a supportare l’applicazione della misura (Sez. 3, n. 35296 del 14/4/2016, Elezi, Rv. 268113).

  1. In altri termini, in tema di misure cautelari personali, ricorre un’autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) bis, – anche in sede di gravame – quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione “per incorporazione”, con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poichè valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, semprechè emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure (Sez. 5, n. 70 del 24/9/2018 dep. 2019, Pedato, Rv. 274403).
  2. E’ stato anche precisato che, in tema di motivazione delle misure cautelari, il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell’obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l’insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice (Sez. 3, n. 35720 del 6/10/2020, Cordioli, Rv. 280581).
  3. Ed è stato anche chiarito che l’ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall’art. 292 c.p.p., comma 2, con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura “inaudita altera parte”, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (così Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019 dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122 che ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica ex art. 292 c.p.p., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente; conf. Sez. 1, n. 8518/2021 e Sez. 5, n. 36391/2019).
  4. Nel solco dei ricordati principi, emerge con palmare evidenza l’infondatezza del primo motivo di ricorso, atteso che il criterio della valutazione della gravità indiziaria assume una valenza particolare e richieda un diverso onere motivazionale a fronte di un arresto in flagranza di reato.

  5. In casi come quello in esame legittimamente il giudice della misura fonda le sue valutazioni di gravità indiziaria sulle risultanze del verbale di arresto e di perquisizione, ai fini della descrizione degli elementi di fatto e delle prove raccolte, e delle dichiarazioni raccolte in sede di udienza di convalida criticamente valutando tali dati fattuali riportati e dando conto esaustivamente delle ragioni di fondatezza della ricostruzione accusatoria, ma evidentemente in maniera che sarà tanto più sintetica quanto più sia evidente la flagranza dell’azione delittuosa in essere al momento dell’intervento delle forze dell’ordine.
  6. Ebbene, nel caso che ci occupa il giudice della cautela appare avere assolto al suo onere motivazionale Davvero non si comprende quale autonoma valutazione sia mancata a fronte di un’indagata che, sottoposta a controllo, consegnava spontaneamente ai carabinieri operanti un involucro contenente 15 grammi di marijuana che deteneva in tasca e che successivamente, sottoposta a perquisizione personale, risultava occultare all’interno del reggiseno un altro involucro contenente ben 50 grammi lordi di cocaina e all’interno del pantalone un ennesimo involucro in cellophane contenente 0,5 grammi lordi di una sostanza sintetica solida in soluzione cristallina. E nel cui appartamento, all’esito della disposta perquisizione, venivano trovati in camera da letto, occultati in una scatola di legno chiusa a chiave due bilancini di precisione.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente –

Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere –

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere –

Dott. CENCI Daniele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.L.E., nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 11/12/2020 del TRIB. LIBERTA’ di TRENTO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. VINCENZO PEZZELLA;

lette le conclusioni del PG Dr. ODELLO LUCIA, e del Difensore della ricorrente Avv. Valentina Rao.

Svolgimento del processo

  1. Con ordinanza dell’11/12/2020 il Tribunale di Trento rigettava la richiesta di riesame personale avverso l’ordinanza emessa in data 23/11/2020 con la quale il GIP del Tribunale di Trento applicava nei confronti di M.L.E., in esito all’udienza di convalida dell’arresto, la misura cautelare in carcere per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990art. 73.

  2. Ricorre la M., a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173disp. att. c.p.p., comma 1.

Con un primo motivo lamenta inosservanza di norme processuali a pena di nullità con riguardo all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e all’omesso annullamento, da parte del tribunale del riesame, dell’ordinanza genetica, che non poteva essere integrata, come avvenuto, sia in punto di gravi indizi di colpevolezza sia in punto delle esigenze cautelari.

Ci si duole che il tribunale distrettuale abbia ignorato il motivo di gravame con cui si era sostenuta la violazione, ad opera del GIP, del disposto di cui all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), il quale, da un lato, prescrive l’obbligo di esporre e valutare autonomamente gli indizi a carico dell’individuo colpito dalla misura, nonchè di indicare gli elementi di fatto da cui gli stessi sono desunti e i motivi per i quali assumono rilevanza, e, dall’altro, impone analoga argomentazione circa le ragioni per le quali si ritenga sussistente taluna delle esigenze cautelari di cui all’art. 274.

Si ribadisce che, dalla lettura del provvedimento genetico e in merito, anzitutto, al profilo indiziario, emergerebbe null’altro che un semplice indefinito richiamo, rispettivamente, al verbale di arresto e di sequestro nonchè alle dichiarazioni “francamente” ammissive dell’indagata, senza alcuna esplicitazione delle ragioni per le quali il giudice della cautela ne abbia fatto propri i relativi contenuti o, comunque, li abbia considerati coerenti rispetto alla misura disposta. Nè potrebbe soccorrere, a tale carenza, l’inciso riportato subito dopo la suddetta elencazione delle fonti investigative e difensive (“ritenuto che detti elementi implichino gravità indiziaria”) che altro non è che una clausola di stile, idealmente riferibile a qualsiasi ipotesi indiziaria astratta, che nulla aggiunge al lacunoso percorso motivazionale del provvedimento afflittivo.

L’ordinanza genetica sarebbe, altresì, priva dell’indicazione delle ragioni alla base della ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva da parte dell’indagata nonchè, ancor di più, di una loro autonoma valutazione.

L’omessa individuazione dei fattori indizianti che si possono desumere, rispettivamente, dal verbale di arresto e di sequestro e dalle dichiarazioni della prevenuta, nonchè la mancata esposizione dei motivi della loro rilevanza ai fini di un giudizio di probabile reità e, ancora, dei criteri di valutazione e delle massime di esperienza applicate per pervenire al risultato afflittivo, rendevano quindi nullo il provvedimento pronunciato, nei confronti della M. (sul punto si richiamano i precedenti di questa Corte costituiti da Sez. 5 n. 643/2018 e Sez. 2 n. 25513/2012).

Del pari, il provvedimento coercitivo sarebbe carente sia di autonoma valutazione dell’esigenza cautelare ritenuta nei confronti dell’od, vale a dire delle ragioni fondanti la limitazione della libertà personale nonchè della rilevanza, pertinenza e concludenza degli elementi posti alla base del giudizio sul periculum libertatis, sia dell’enunciazione dei criteri di scelta della misura applicata.

Si lamenta che il tribunale del riesame, adito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., trovandosi a vagliare un provvedimento de libertate totalmente privo di motivazione (o, quantomeno, dotato di motivazione soltanto apparente), poichè mancante dell’esposizione e dell’autonoma valutazione degli indizi di colpevolezza e della specifica esigenza cautelare individuata a carico della, avrebbe dovuto, come richiesto e contrariamente a quanto fatto, annullare il titolo impugnato: ciò perchè affetto da un vizio genetico, in alcun modo emendabile dal giudice della cautela mediante integrazione (il richiamo è a Sez. 1 n. 5787/2016 nonchè a Sez. 5 n. 6230/2016 e a Sez. 5, n. 36391/2019).

Il giudice del gravame cautelare, invece, con affermazione priva di valenza giuridica, avrebbe giustificato l’operato del GUP tridentino affermando che la sinteticità delle argomentazioni da questi spese in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari fossero proporzionate all’evidenza della prova palesatasi in sede di convalida dell’arresto. Senonchè, dal testo del provvedimento genetico emergerebbe, invece, per il ricorrente, la mancata dimostrazione del fatto che il giudice della convalida abbia acquisito conoscenza del contenuto sostanziale e delle ragioni poste alla base degli atti di riferimento, che ne abbia meditato la portata e, poi, li abbia ritenuti coerenti con (e corrispondenti al) la decisione assunta nel caso di specie.

  • Così facendo – prosegue il ricorso- il tribunale del riesame avrebbe omesso di considerare la mancanza di una qualsiasi considerazione valutativa, da parte del GIP, circa il compendio investigativo e cautelare dal medesimo posto alla base dell’ordinanza coercitiva, rendendo impossibile l’instaurazione, proprio dinnanzi al Giudice distrettuale, di un effettivo contraddittorio avente ad oggetto la sussistenza dei presupposti fondanti la misura applicata.
  • Con un secondo motivo il difensore della ricorrente lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riguardo all’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) bis e art. 275 c.p.p., comma 3, primo periodo (circa l’avvenuta “esposizione e autonoma valutazione”, da parte del giudice delle concrete e specifiche ragioni per le quali l’esigenza cautelare non avrebbe potuto essere soddisfatta con altre misure) e conseguente erroneo esercizio del potere integrativo da parte del tribunale del riesame rispetto alla carenza genetica del provvedimento afflittivo.
  • Il ricorrente rileva come l’ordinanza genetica fosse totalmente silente circa l’esposizione e l’autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per le quali il pericolo di recidiva non avrebbe potuto essere fronteggiato mediante l’applicazione, anche cumulativa, di misure diverse dalla massima, ciò sebbene gli allora difensori di fiducia dell’indagata avessero chiesto applicarsi il divieto di dimora in Trentino Alto Adige o gli arresti domiciliari presso i genitori con disponibilità della madre e, ancora, la M. avesse indicato la propria residenza anagrafica in (OMISSIS) -, luogo questo sicuramente idoneo, in difetto di prova contraria, all’applicazione degli arresti domiciliari.
  • Il G.i.P. di Trento quindi, dopo essere rimasto insensibile a dette richieste difensive, applicava la custodia carceraria senza specificare o esporre alcunchè circa le ragioni dell’incapacità, da parte di misure diverse e più gradate, anche applicate cumulativamente, di scongiurare il pericolo di recidiva riconosciuto a carico della donna e il giudice del gravame cautelare, pur riconoscendo la totale fondatezza di quanto dedotto per iscritto dalla difesa, riteneva tuttavia di poter fare le veci del GIP tridentino e integrava (rectius redigeva) la motivazione, sul punto assolutamente inesistente.

Il tribunale adito, cioè, si asteneva dal pronunciare il doveroso annullamento dell’ordinanza impugnata e, anzi, si arrogava un potere certamente non proprio.

Con un terzo motivo il difensore della ricorrente lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità con riguardo all’art. 125, comma 3, letto in relazione all’art. 275 c.p.p., comma 3, primo periodo, bis e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) bis, in ragione dell’apparente esplicitazione, da parte dell’ordinanza impugnata, delle ragioni alla base della ritenuta inadeguatezza/inidoneità degli arresti domiciliari e delle altre misure coercitive/interdittive, ancorchè applicate cumulativamente, oltre che per la mancata “esposizione e autonoma valutazione” delle concrete e specifiche ragioni per le quali la ritenuta esigenza cautelare non avrebbe potuto essere soddisfatta con misure diverse dalla massima.

Si denuncia, altresì, contraddittorietà della motivazione in punto di mancata applicazione di una misura cautelare non custodiale o degli arresti domiciliari -. Il difensore della ricorrente si duole, in ogni caso, che anche il tribunale del riesame abbia fornito una motivazione soltanto apparente circa la propria scelta di confermare la misura carceraria, così omettendo di colmare tutti i “buchi” espositivi lasciati dal GIP all’interno dell’ordinanza del 23.11.2020, assolutamente silente in merito all’impossibilità di soddisfare ugualmente l’esigenza cautelare mediante l’applicazione di misure meno gravi.

Il tribunale avrebbe dovuto spiegare – e si sostiene che non l’abbia fatto – l’avvenuto rispetto del principio di adeguatezza, di cui al già sopra richiamato art. 275, comma 1 e 3, per poi soffermarsi, come previsto dal comma 3 bis del medesimo articolo, sulle ragioni per le quali riteneva inidonea la misura degli arresti domiciliari e, da ultimo e per completezza, ai sensi dell’art. 292, comma 2, lett. e bis, avrebbe dovuto esporre e valutare, in totale autonomia, i motivi per i quali le esigenze cautelari addossate alla M. non avrebbero potuto essere soddisfatte con misure diverse dalla massima.

Ebbene, si sostiene che la motivazione circa l’adeguatezza, nel caso di specie, della sola custodia carceraria non emerga, in alcun modo, nè dalla lettura delle ragioni con le quali il tribunale distrettuale rigettava la richiesta difensiva di applicare, nei confronti della prevenuta, misure meno afflittive, nè dal provvedimento complessivamente considerato. Senz’altro apparente e contraddittoria, sarebbe anzitutto, l’affermazione “(…) come già esposto, nessuna misura cautelare non custodiate è idonea a prevenire il pericolo di recidiva che riguarda non certo il classico spaccio da strada ma condotte organizzate di caratura infraregionale”. Tale inciso invero, oltre ad essere meramente assertivo/apodittico, poichè non fornirebbe alcuna reale motivazione circa quanto osta all’applicazione di misure non custodiali al fine di scongiurare il pericolo che la M. ripeta le condotte incriminate, localizzerebbe l’attività antigiuridica nel territorio di più regioni (così come, poi, sembrerebbe trasparire anche dalla affermazione “(…) il contesto di riferimento della ricorrente non è certo limitato a quello locale (…)”e, pertanto, decisamente in contrasto con quanto emerge dal provvedimento visto nel suo complesso, oltre che con ciò che risulta dagli atti investigativi/difensivi a sostegno della misura, secondo cui le cessioni di stupefacente sono avvenute esclusivamente presso l’abitazione dell’indagata, sita in (OMISSIS), in provincia di Trento, così come gli approvvigionamenti dello stesso. Lo stesso è a dirsi con riguardo a quanto affiora, in ordine ai traffici illeciti addebitati alla donna, dagli atti investigativi/difensivi a sostegno della misura applicatale, visto che dalla lettura dei verbali di perquisizione e di arresto emergono esclusivi riferimenti alla Regione del (OMISSIS).

L’ordinanza, infatti, nulla spiegherebbe – ci si duole- in ordine all’incapacità dell’obbligo di presentazione alla p.g., con eventuale cadenza giornaliera (e semmai congiunto all’obbligo di dimora nel Comune di (OMISSIS) (in provincia di Taranto) o, ancora, al divieto di dimora nella Regione (OMISSIS)), di fronteggiare il pericolo di recidiva e di interrompere i contatti fra la M. e la “rete” criminale di riferimento, chiaramente stanziata nelle sole Province di Trento e Bolzano.

Certamente viziata – conclude il ricorso- sarebbe, infine, la spiegazione dei motivi per i quali l’esecuzione, nei confronti della donna, degli arresti domiciliari presso l’abitazione tarantina della madre è stata ritenuta inadeguata al “contenimento del pericolo di recidiva e alla recisione dei legami con il traffico di stupefacenti”.

Chiede pertanto che questa Corte annulli l’ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.

  1. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137art. 23, comma 8), il P.G., che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, e il difensore della ricorrente, Avv. Valentina Rao, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

  1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato.

  2. In premessa, va ricordato come questa Corte di legittimità abbia più volte evidenziato come, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, successivamente all’introduzione delle modifiche apportate dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, la previsione dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non abbia carattere innovativo, nè miri ad introdurre un vacuo formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante. Ciò che occorre è che dall’ordinanza emerga l’effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante. L’aggettivo autonoma è, infatti, riferito specificamente alla valutazione e non all’esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicchè, rispetto a quest’ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio – “per relationem” o per incorporazione – alla richiesta del pubblico ministero, mentre dall’atto dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l’applicazione della misura (cfr. ex multis Sez.1, n. 8323 del 15/12/2015 dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951).

In altri termini, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente è compatibile con un rinvio “per relationem” o per incorporazione della richiesta del pubblico ministero, che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell’imprescindibile rielaborazione critica (cfr. anche Sez. 5, n. 36917 del 20/6/2017, C., Rv. 271307; Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015 dep. 2016, Astolfi ed altri, Rv. 265807; Sez. 4, n. 31646 del 27/3/2018, Nuhaj ed altro, Rv. 273429).

Tale esigenza risulta soddisfatta anche quando il giudice ripercorra, motivando per relationem, gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, purchè dia conto del proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui li ritenga idonei a supportare l’applicazione della misura (Sez. 3, n. 35296 del 14/4/2016, Elezi, Rv. 268113).

In altri termini, in tema di misure cautelari personali, ricorre un’autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) bis, – anche in sede di gravame – quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione “per incorporazione”, con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poichè valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, semprechè emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure (Sez. 5, n. 70 del 24/9/2018 dep. 2019, Pedato, Rv. 274403).

E’ stato anche precisato che, in tema di motivazione delle misure cautelari, il difetto di originalità linguistica o espositiva del contenuto del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta del pubblico ministero non implica automaticamente la violazione dell’obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ma rileva soltanto come uno degli elementi da cui desumere l’insussistenza di un effettivo vaglio da parte del giudice (Sez. 3, n. 35720 del 6/10/2020, Cordioli, Rv. 280581).

Ed è stato anche chiarito che l’ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall’art. 292 c.p.p., comma 2, con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura “inaudita altera parte”, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (così Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019 dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122 che ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall’ordinanza genetica ex art. 292 c.p.p., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente; conf. Sez. 1, n. 8518/2021 e Sez. 5, n. 36391/2019).

  1. Nel solco dei ricordati principi, emerge con palmare evidenza l’infondatezza del primo motivo di ricorso, atteso che il criterio della valutazione della gravità indiziaria assume una valenza particolare e richieda un diverso onere motivazionale a fronte di un arresto in flagranza di reato.

In casi come quello in esame legittimamente il giudice della misura fonda le sue valutazioni di gravità indiziaria sulle risultanze del verbale di arresto e di perquisizione, ai fini della descrizione degli elementi di fatto e delle prove raccolte, e delle dichiarazioni raccolte in sede di udienza di convalida criticamente valutando tali dati fattuali riportati e dando conto esaustivamente delle ragioni di fondatezza della ricostruzione accusatoria, ma evidentemente in maniera che sarà tanto più sintetica quanto più sia evidente la flagranza dell’azione delittuosa in essere al momento dell’intervento delle forze dell’ordine.

Ebbene, nel caso che ci occupa il giudice della cautela appare avere assolto al suo onere motivazionale Davvero non si comprende quale autonoma valutazione sia mancata a fronte di un’indagata che, sottoposta a controllo, consegnava spontaneamente ai carabinieri operanti un involucro contenente 15 grammi di marijuana che deteneva in tasca e che successivamente, sottoposta a perquisizione personale, risultava occultare all’interno del reggiseno un altro involucro contenente ben 50 grammi lordi di cocaina e all’interno del pantalone un ennesimo involucro in cellophane contenente 0,5 grammi lordi di una sostanza sintetica solida in soluzione cristallina. E nel cui appartamento, all’esito della disposta perquisizione, venivano trovati in camera da letto, occultati in una scatola di legno chiusa a chiave due bilancini di precisione.

La stessa odierna ricorrente, peraltro, sia all’atto dell’arresto che in sede di convalida, affermava che lo stupefacente in questione era destinato a terzi, avendola acquistata a suo dire da un non meglio identificato “soggetto di colore” nei pressi dell’Ospedale di Bolzano per conto di un altro soggetto della Val di Fassa, di cui riferiva di non voler dire il nome per timore di ritorsioni, che avrebbe poi provveduto a pagarla.

Ebbene, a fronte di un quadro siffatto l’onere motivazionale da parte del giudice della cautela in punto di gravità indiziaria, ben può essere assolto richiamando i fatti, che nella loro evidenza parlano da soli.

Il GIP e poi il tribunale del riesame evidenziano che dalla lettura della C.N.R. dei c.c. di Cavalese del 21.11.2020 presente in atti con gli allegati, in particolare il verbale di arresto e il verbale di perquisizione e sequestro a carico della prevenuta, il verbale di perquisizione con esito negativo a carico di M.L.G., padre della prevenuta, il verbale di esame con narcotest della sostanza stupefacente sequestrata, emerge una ricostruzione dei fatti chiaramente e gravemente indiziante in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990art. 73, comma 1.

Dagli atti, come già sinteticamente anticipato, si evince che alle 18.30 del 20.11.2020, nell’ambito di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di stupefacenti sulla direttrice che collega le due Province di Bolzano e Trento, era stata fermata un’auto con a bordo M.L.G. alla guida e, al lato passeggero, M.L.E.. Considerato sospetto l’atteggiamento degli occupanti, gli operanti avevano proceduto a un controllo presso la Stazione di (OMISSIS), in quella sede la M. consegnava spontaneamente un involucro contenente 15 grammi di marjuana. All’esito della successiva perquisizione personale, sulla donna veniva rinvenuto un altro involucro in cellophane contenente 50 grammi di cocaina in stato solido e nella tasca dei pantaloni un involucro di cellophane contenente cristalli del peso di 0,5 grammi lordi. Le operazioni di ricerca si estendevano così presso l’appartamento nella disponibilità della M. in (OMISSIS), lì venivano ritrovati e sequestrati due bilancini di precisione.

In sede di convalida dell’arresto la M. ha dichiarato che la sua permanenza in Trentino doveva essere temporanea, acquistando droga aveva contratto un debito e, sotto minaccia, per saldano si era prestata al trasporto di droga, il referente era un ragazzo di colore di cui non ha rilevato l’identità perchè ne teme le reazioni, il suo progetto era quello di saldare il debito con il trasporto di droga e poi tornare a casa. Ha chiarito che il padre con lei in auto era del tutto estraneo al proposito criminoso.

Il GIP, in sede di applicazione della misura cautelare, ha valorizzato gli elementi emersi negli atti allegati alla C.N. R., soprattutto alla luce delle dichiarazioni chiaramente ammissive dell’addebito rese in interrogatorio, per affermare la sussistenza del quadro indiziario, ha poi sottolineato che i contatti dichiarati dalla donna con l’organizzazione dello spaccio di droga per la quale ha ammesso di trasportare la sostanza sequestrata provano un attuale e concreto pericolo di reiterazione del reato e ha applicato alla M. la custodia cautelare in carcere.

E nel confutare la doglianza difensiva con cui si chiedeva l’annullamento dell’ordinanza per mancanza di motivazione sulla gravità indiziaria e sulla sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice del gravame cautelare -con una motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto e che pertanto si sottrae alle proposte censure di legittimità- ha evidenziato che la motivazione del GIP, seppur stringata, non può certo dirsi nè inesistente nè apparente, e quindi come non si ponesse il tema dell’annullamento dell’atto impugnato automatico e doveroso, ex art. 309 c.p.p., comma 9, ultimo inciso per mancanza di autonoma valutazione, derivandone che il tribunale poteva legittimamente esercitare il proprio potere integrativo dell’ordinanza genetica.

Corretto è il rilievo che la sinteticità delle argomentazioni sui presupposti della misura è proporzionale all’evidenza della prova palesatasi al GIP in sede di convalida, laddove l’arresto effettuato nella fragranza della condotta di detenzione di diverse sostanze stupefacenti, unitamente ai bilancini di precisione ritrovati nella sua abitazione, e corroborato dalle dichiarazioni confessorie della M. in interrogatorio che ha ammesso di detenere la sostanza destinata allo spaccio avendo assunto consapevolmente il ruolo di trasportatore della stessa, non lasciano dubbi sulla sussistenza di un quadro indiziario evidente.

Peraltro, il riferimento alla “rete” di spaccio alla quale l’odierna ricorrente stessa ha ammesso essersi prestata per trasportare la sostanza è più che sufficiente – secondo il logico argomentare del giudice del gravame della cautela- a giustificare l’esistenza di un pericolo concreto e attuale di recidiva.

Nel provvedimento impugnato viene anche giustamente sottolineato il grado di purezza delle diverse sostanze stupefacenti sequestrate ritrovate addosso alla M. (cocaina per una stima di 249 dosi ricavabili e cannabis per 96 dosi ricavabili, come evidenziato dalle analisi di laboratorio effettuate e agli atti) e come una qualità di sostanza simile non poteva che essere destinata al taglio e confezionamento successivo. Ulteriore dato, a estremo riscontro della contestazione mossa alla M., viene individuato nelle dichiarazioni rese da L.M. nell’ambito del diverso procedimento a suo carico per il D.P.R. n. 309 del 1990art. 73, comma 1 (R.G.N. R. 3589/2020). L’uomo in data 19.9.2020, dopo la perquisizione personale e domiciliare che ha dato esito positivo per la cocaina, ha dichiarato chè la sostanza rinvenuta gli era stata ceduta poco prima dalla M. di Taranto che lavora presso il Pub (OMISSIS) di (OMISSIS) dalla quale l’aveva acquistata recandosi nella sua abitazione di (OMISSIS) e pagandola 300 Euro.

  1. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale ci si duole che la motivazione autonoma in punto di inadeguatezza di misure alternative a quella carceraria poi adottata sarebbe stata assente nell’ordinanza generica della misura, di talchè il giudice del gravame cautelare avrebbe illegittimamente integrato quest’ultima.

Nel confutare argomentatamente quello che anche in quella sede era stato il secondo motivo di ricorso, il tribunale del riesame trentino sottolinea correttamente che non si versa in un caso di ordinanza annullabile ex art. 309 c.p.p., comma 9, nonostante la mancanza – su questo punto completa – di motivazione in relazione all’adeguatezza e alla proporzionalità della misura carceraria adottata. Tale omissione, infatti, non rientra nei casi richiamati dalla specifica previsione di censura, che parla esclusivamente della mancanza di autonoma valutazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari. In questo caso – si legge nel provvedimento impugnato- è vero che il GIP ha completamente omesso di argomentare sulla scelta della misura cautelare, tuttavia, non prevedendo anche in questo caso la censura dell’annullamento dell’ordinanza, correttamente il tribunale del riesame ha ritenuto di avere pieni poteri di integrazione della stessa.

Diversamente da quanto si sostiene in ricorso, l’ordinanza impugnata si colloca nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità – che va qui ribadito – secondo cui, anche a seguito delle modifiche apportate dalla L. 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309 c.p.p., sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa “per relationem” in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell’organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti (cfr. Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo ed altri, Rv. 272596; conf. Sez. 5, n. 643 del 6/12/2017 dep. 2018, Pohl ed altri, Rv. 271925).

Più specificamente quanto alla situazione che propone l’odierno thema decidendi, è stato chiarito che il tribunale del riesame ha il potere-dovere di integrare le insufficienze motivazionali dell’ordinanza di custodia cautelare relative alla valutazione di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con l’uso del braccialetto elettronico atteso che l’art. 309 c.p.p., comma 9 non prevede quale causa di annullamento dell’ordinanza cautelare la mancanza di indicazioni sull’adeguatezza della misura (così Sez. 2, n. 10150 del 24/2/2016, Clopotaru, Rv. 266190 relativa ad un caso in cui il GIP si era limitato a valutare l’inadeguatezza delle altre misure coercitive facendo riferimento all’assenza di una fissa dimora dell’indagato).

Nello stesso senso, in altra pronuncia, si è affermato che l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere che non specifichi le ragioni di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico, può essere integrata dall’ordinanza che decide sulla richiesta di riesame, sia perchè l’indicazione di tali ragioni non è prevista tra i requisiti essenziali dell’ordinanza indicati, a pena di nullità, dall’art. 292 c.p.p., sia perchè l’art. 275 c.p.p., nel prevedere l’onere motivazionale aggiuntivo, non indica alcuna sanzione in caso di inosservanza (così Sez. 2, n. 42557 del 4/7/2017, Micillo, Rv. 270773, in un caso in cui l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere si era limitata a motivare le ragioni per le quali le esigenze cautelari non potevano essere soddisfatte con altre misure).

Il principio, dunque, è che, in tema di riesame delle ordinanze cautelari personali, le ipotesi di insufficienza di motivazione non incidente sull'”an” ma solo sulla scelta della misura, non rientrano nel divieto di cui all’art. 309 c.p.p., comma 9, (così Sez. 3, n. 19700 del 6/2/2018, C., Rv. 272875 che ha ritenuto che il tribunale può integrare il provvedimento genetico privo di motivazione in ordine alle esigenze cautelari di particolare rilevanza di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4).

  1. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura in ogni caso il provvedimento impugnato nella motivazione con cui ha escluso l’adeguatezza, ai fini delle esigenze cautelari che ci occupano, delle meno afflittive misure proposte dalla difesa (obbligo di presentazione alla P.G., divieto di dimora in (OMISSIS) o arresti domiciliari in Puglia).

In punto di adeguatezza della misura, va ricordato che la consolidata giurisprudenza di legittimità valorizza l’importanza dei principi generali di proporzionalità e adeguatezza delle misure coercitive (art. 275 c.p.p., comma 1), che impongono di prescegliere la misura più adatta a soddisfare le esigenze di cautela e, nel contempo, meno inutilmente invasiva della persona dell’indagato. Vale infatti la regola secondo cui, in materia di misure cautelari, a fronte della tipizzazione da parte del legislatore di un “ventaglio” di misure di gravità crescente, il criterio di “adeguatezza” di cui all’art. 275 c.p.p., comma 1, dando corpo al principio del “minore sacrificio necessario” (anche ribadito dalla Corte costituzionale, nella sentenza 22 luglio 2011 n. 231), impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie (cfr. Sez. Sez. Un., n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650). Pertanto, nel provvedimento restrittivo è necessario indicare non soltanto gli elementi di fatto dai quali le esigenze cautelari sono desunte, ma anche le concrete e specifiche ragioni per le quali tali esigenze non possono essere soddisfatte con misure diverse dal carcere; prescrizione quest’ultima che assume particolare rilevanza ove coordinata con il disposto dell’art. 275 c.p.p., comma 3, primo periodo, che sottolinea la funzione residuale e “quasi eccezionale” della misura cautelare della custodia in carcere (così le citate SS.UU. Lovisi).

Il giudice si deve soffermare quindi sul profilo dell'”adeguatezza” della misura cautelare in concreto prescelta, anche se, ovviamente, qualora venisse applicata, perchè ritenuta “adeguata”, la misura della custodia in carcere, non è necessaria un’analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati, nonchè dalla personalità dell’indagato, gli elementi specifici che, nella singola fattispecie, fanno ragionevolmente ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata ad impedire la prosecuzione dell’attività criminosa, rimanendo in tal modo superata ed assorbita l’ulteriore dimostrazione dell’inidoneità Ciò risulta in continuità con quanto pacificamente affermato anche in precedenza dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte che in tema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento di custodia in carcere, non è necessaria un’analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonchè dalla personalità dell’indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell’attività criminosa, rimanendo in tal modo assorbita l’ulteriore dimostrazione dell’inidoneità delle altre misure coercitive (Sez. 6, n. 17313 del 20/4/2011, Cardoni, Rv. 250060; conf. Sez. 1, n. 45011 del 26/9/2003, Villani, Rv. 227304).

In altra pronuncia era stato condivisibilmente sottolineato che in tema di criteri di scelta delle misure cautelari, è immune da censure la decisione con cui il giudice di merito rigetti l’istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, sulla base di elementi specifici inerenti al fatto, alle sue motivazioni ed alla personalità del soggetto che indichino quest’ultimo come propenso all’inosservanza dell’obbligo di non allontanarsi dal domicilio, in violazione delle cautele impostegli, trattandosi di soggetto violento e proclive a reati commessi mediante l’uso di violenza personale; e questo ancorchè la previsione di cui all’art. 275 c.p.p. non ponga a carico del giudice l’obbligo di una motivazione analitica sull’inadeguatezza di ogni altra misura cautelare (nella specie arresti domiciliari), essendo a tal fine sufficiente e necessario che egli dimostri che l’unica misura adeguata ad impedire la prosecuzione dell’attività criminosa è la permanenza in carcere (Sez. 5, n. 9494 del 19/10/2005 dep. il 2006, Pannone, Rv. 233884).

Ebbene, se questi sono i principi giuridici di riferimento, va osservato che nel caso che ci occupa, il tribunale del riesame dà atto nel provvedimento impugnato che la misura carceraria si è resa necessaria proprio alla luce delle dichiarazioni della M. che ha ammesso di essere parte di una organizzazione di soggetti per i quali ha assunto il ruolo di trasportatore di stupefacente e perciò di intermediario, evidentemente godendo della loro fiducia vista la responsabilità che implica il compito assegnatole.

La sua collocazione in un ambiente di spaccio organizzato, ad ampio raggio considerando che il viaggio durante il quale è stata fermata coinvolgeva almeno due province, è riscontrata -secondo la logica motivazione del provvedimento impugnato- oltre che dalle evidenze agli atti e dalle dichiarazioni confessorie, dalle informazioni rese dal L., risultando così necessario recidere ogni possibilità di contatto della M. con il crimine organizzato nella quale è inquadrata e tale fine di tutta evidenza non può essere raggiunto con’ una misura cautelare non detentiva.

Il tribunale trentino precisa che nessuna misura cautelare non custodiale è idonea a prevenire un pericolo di recidiva che riguarda non certo il classico spaccio da strada ma condotte organizzate di caratura infraregionale. E dà conto di avere ritenuto che la pericolosità e la spregiudicatezza della ricorrente nel prestarsi con una certa disinvoltura al traffico di stupefacenti, in relazione alla gravità delle condotte provate in atti, è tale da far superare anche la sua formale incensuratezza, e la misura custodiale meno afflittiva degli arresti domiciliari a casa della madre in provincia di Taranto non appare altresì adeguata al contenimento della recidiva e alla recisione dei legami con il traffico di stupefacenti perchè si è constatato da una parte che il contesto di riferimento della ricorrente non è certo limitato a quello locale, dall’altra che la M. ha una storia di legami con il mondo degli stupefacenti anche nella sua terra d’origine, ciò essendo provato dalla segnalazione del 24/8/2015 della Guardia di Finanza di Taranto ex art. 75 D.P.R. n. 309 del 1990 per possesso di cocaina.

Il provvedimento impugnato dà dunque conto di avere valutato in maniera congrua e logica la natura del reato per cui si procede, le circostanze concrete della sua realizzazione e la personalità dell’indagata, ed all’esito di avere ritenuto che l’unica misura idonea fosse quella della custodia cautelare in carcere.

  1. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Vanno dati gli avvisi di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

CODICE DI PROCEDURA PENALE

PARTE SECONDA

LIBRO QUINTO

INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

TITOLO VI

Arresto in flagranza e fermo

Art. 379.

Determinazione della pena.

  1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è determinata a norma dell’articolo 278.

Art. 380.

Arresto obbligatorio in flagranza.

  1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

  2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

  3. a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

a bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall’articolo 338 del codice penale; (12

  1. b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’articolo 419 del codice penale;

  2. c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

  3. d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, (1) e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-quinquies del codice penale;

d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall’articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale; (11)

d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale; (2)

d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale; (13)

  1. e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis) del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; (3)

e-bis) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; (4)

  1. f) delitto di rapina previsto dall’articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall’articolo 629 del codice penale;

    f-bis) delitto di ricettazione, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale; (6)

  2. g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

  3. h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell’articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; (7)

  4. i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

  5. l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall’articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , delle associazioni di carattere militare previste dall’articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’articolo 416-bis del codice penale;

l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall’articolo 572 e dall’articolo 612-bis del codice penale; (5)

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall’articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l’associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma;

m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall’articolo 497-bis del codice penale;(8)

m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni (9).

m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall’articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale. (10)

m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall’articolo 1100 del codice della navigazione (14).

  1. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.

(1) Le parole: “anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1”, sono state inserite dall’art. 12, comma 1, della L. 6 febbraio 2006, n. 38.
(2) Lettera inserita dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009, n. 38
(3) Lettera sostituita dall’art. 3, comma 25, lett. a) della L. 15 luglio 2009, n. 94. Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall’art. 8, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
(4) Lettera aggiunta dall’art. 10, comma 2, della L. 26 marzo 2001, n. 128
(5) Lettera inserita dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, a decorrere dal 16 ottobre 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 4 del suddetto D.L. 93/2013.
(6) Lettera inserita dall’art. 8, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.
(7) Lettera così modificata dall’art. 2, comma 1, lett. h), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.
(8) Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 1-ter, lett. a), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
(9) Lettera aggiunta dall’art. 3-bis, comma 2, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
(10) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 5, lett. a), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.
(11) Lettera inserita dall’art. 4, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199, a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 1 della suddetta L. 199/2016.
(12) Lettera inserita dall’art. 2, comma 1, L. 3 luglio 2017, n. 105, a decorrere dal 22 luglio 2017.
(13) Lettera aggiunta dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 5, L. 1° ottobre 2012, n. 172.
(14)  Lettera aggiunta dall’art. 3-bis, comma 1, D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019.

Per approfondimenti vedi la guida sull’arresto in flagranza e il fermo

Art. 381.

Arresto facoltativo in flagranza.

  1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

  2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

  3. a) peculato mediante profitto dell’errore altrui previsto dall’articolo 316 del codice penale;

  4. b) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;

  5. c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336 comma 2 del codice penale;

  6. d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

  7. e) corruzione di minorenni prevista dall’articolo 530 del codice penale;

  8. f) lesione personale prevista dall’articolo 582 del codice penale;

f-bis) violazione di domicilio prevista dall’art. 614, primo e secondo comma, del codice penale; (1)

  1. g) furto previsto dall’articolo 624 del codice penale;

  2. h) danneggiamento aggravato a norma dell’articolo 635 comma 2 del codice penale;

  3. i) truffa prevista dall’articolo 640 del codice penale;

  4. l) appropriazione indebita prevista dall’articolo 646 del codice penale;

l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice; (2)

  1. m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

m-bis)  (3)

m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall’articolo 495 del codice penale; (4)

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali, previste dall’articolo 495-ter del codice penale. (4)

m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall’articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale. (5)

  1. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà.

  2. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

4-bis. Non è consentito l’arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

(1) Lettera inserita dall’art. 3, comma 25, lett. b) della L. 15 luglio 2009, n. 94
(2) Lettera inserita dall’art. 12, comma 2, della L. 6 febbraio 2006, n. 38.
(3) Lettera abrogata dall’art. 2, comma 1-ter, lett, b), D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
(4) Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 1, lett. b-bis), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125.
(5) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 5, lett. b), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

Art. 382.

Stato di flagranza.

  1. E’ in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

  2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.

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Giurisprudenza 

Art. 383.

Facoltà di arresto da parte dei privati.

  1. Nei casi previsti dall’articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all’arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.

  2. La persona che ha eseguito l’arresto deve senza ritardo consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

Art. 384.

Fermo di indiziato di delitto.

  1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato, (1) fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico. (2)

  2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa.

  3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga (3) e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.

(1) Le parole: “anche in relazione alla impossibilità di identificare l’indiziato” sono state inserite dall’art. 11 della L. 26 marzo 2001, n.128
(2) Le parole: “ o di un delitto commesso… “ fino alla fine del comma sono state aggiunte dall’art. 13, comma 3, lett. a) del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 155
(3) Le parole: “specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga” sono state così sostituite alle precedenti parole dall’art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 155

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Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 29 luglio 2009, n. 31296 in Altalex Massimario.

Per approfondimenti vedi la guida sull’arresto in flagranza e il fermo

Art. 384-bis

(Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare) (1)

  1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all’adempimento degli obblighi di informazione previsti dall’articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

    2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

(1) Articolo inserito dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.L. 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

Art. 385.

Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze.

  1. L’arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità.

Art. 386.

Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo.

  1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l’arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l’arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all’arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:

    a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

    b) del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa;

    c) del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

    d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;

    e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l’arresto o il fermo;

    f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;

    g) del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza;

    h) del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall’avvenuto arresto o fermo;

    i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del fermo. (3)

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all’arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l’obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all’arrestato o al fermato.(4)

  1. Dell’avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell’articolo 97.

  2. Qualora non ricorra l’ipotesi prevista dall’articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall’arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l’eventuale nomina del difensore di fiducia, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito e l’enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonché la menzione dell’avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell’informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis. (2)

  3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall’articolo 558. (1)

  4. Il pubblico ministero può disporre che l’arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.

  5. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.

  6. L’arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.

(1) Le parole: “salvo quanto previsto dall’articolo 558” sono state aggiunte dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con L. 17 febbraio 2012, n. 9.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a-bis), D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 94 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 3), D.Lgs. 1° luglio 2014, n. 101, a decorrere dal 16 agosto 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 101/2014.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 1° luglio 2014, n. 101, a decorrere dal 16 agosto 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 101/2014.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 1° luglio 2014, n. 101, a decorrere dal 16 agosto 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 101/2014.

Art. 387.

Avviso dell’arresto o del fermo ai familiari.

  1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell’arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell’avvenuto arresto o fermo.

Art. 387-bis.

Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età (1).

  1. Nell’ipotesi di arresto o di fermo di madre con prole di minore età, la polizia giudiziaria che lo ha eseguito, senza ritardo, ne dà notizia al pubblico ministero territorialmente competente, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell’arresto o del fermo.

(1) Articolo inserito dall’art. 15-bis, comma 2, lett. a), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132, a decorrere dal 4 dicembre 2018.

Art. 388.

Interrogatorio dell’arrestato o del fermato.

  1. Il pubblico ministero può procedere all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.

  2. Durante l’interrogatorio, osservate le forme previste dall’articolo 64, il pubblico ministero informa l’arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

Art. 389.

Casi di immediata liberazione dell’arrestato o del fermato.

  1. Se risulta evidente che l’arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell’arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli articoli 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà.

  2. La liberazione è altresì disposta prima dell’intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito.

Art. 390.

Richiesta di convalida dell’arresto o del fermo.

  1. Entro quarantotto ore dall’arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato , richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito.

  2. Il giudice fissa l’udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.

  3. L’arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.

3-bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l’udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano.

Art. 391.

Udienza di convalida.

  1. L’udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell’arrestato o del fermato.

  2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell’articolo 97 comma 4. Il giudice altresì, anche d’ufficio, verifica che all’arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all’articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l’informazione ivi indicate.(1)

  3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell’arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.

  4. Quando risulta che l’arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l’ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l’arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.

  5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall’articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall’articolo 274, il giudice dispone l’applicazione di una misura coercitiva a norma dell’articolo 291. Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell’articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l’applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.

  6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell’arrestato o del fermato.

  7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all’arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l’impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L’arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l’ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata anche quarantotto ore successive al momento in cui l’arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice.

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 1° luglio 2014, n. 101, a decorrere dal 16 agosto 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. 101/2014.

Originally posted 2021-08-17 15:03:09.