ARRESTO BOLOGNA MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

ARRESTO BOLOGNA MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

PER APPUNTAMENTI 051 6447838

È noto che il nostro sistema processuale – in ordine ai criteri da seguire nella valutazione delle dichiarazioni testimoniali – ha sempre rinunciato ad adottare una soluzione presuntiva, che comportasse la prevalenza automatica di una dichiarazione sull’altra, o la neutralizzazione delle opposte dichiarazioni, sicché la prova dei reato ben può essere desunta anche da una sola testimonianza. Per costante giurisprudenza le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (così da ultima Sez. 5, Sentenza n. 1666 del 08/07/2014).

La Suprema Corte a Sez. U. (Sentenza n. 41461 del 19/07/2012) ribadendo che le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile (e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell’imputato) può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, imponendo ai giudici di merito di spiegare – tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo – con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all’esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato, siano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili e di dimostrare che trovano univoci e significativi elementi di convergenza negli altri elementi investigativi acquisiti.

Ad esempio, il controllo di attendibilità più rigoroso, fino a valutare l’opportunità di richiedere i riscontri esterni, è stato richiesto per le motivazioni economiche che potevano muovere la parte civile, o quando la persona offesa, in quanto vittima di una serie di prevaricazioni e discriminazioni da parte degli imputati, nutriva nei loro confronti forti risentimenti (Sez. 6, Sentenza n. 33162 del 03/06/2004).

In primo luogo è necessario, innanzitutto, procedere al giudizio di credibilità soggettiva (anche alla luce dei successivi elementi di fatto, non conosciuti al momento del rinvio a giudizio ed emersi in dibattimento); successivamente, verificare l’intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del dichiarante.

L’esame va compiuto in questo ordine non per applicare meccanicamente alla persona offesa la giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione della chiamata in correità, ma perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della testimonianza della persona offesa e degli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla testimonianza in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa.

La credibilità della persona offesa secondo la giurisprudenza va verificata in relazione, tra l’altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, ai suo passato, ai rapporti con l’imputato ed alla genesi remota e prossima della sua denuncia.

In primo luogo occorre considerare che il racconto della persona offesa, che non si è costituita parte civile, è stato lineare e scevro da giudizi che facciano trasparire una particolare acredine della stessa. In secondo luogo, come si è detto, si deve verificare l’intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del testimone, alla luce di criteri individuati dalla giurisprudenza quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; solo al termine di questa verifica il giudice deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni.

Nel caso di specie, non vi sono subbi in ordine all’attendibilità intrinseca della denunciante che ha reso dichiarazioni precise e prive di contraddizioni o incongruenze.

Si tenga, peraltro conto, che la stessa persona offesa ha riferito l’accaduto anche alla dottoressa del centro antiviolenza e ai genitori, i quali hanno potuto,non solo raccogliere le sue confidenze, ma riscontrare i segni di violenza sulla sua persona e per quanto attiene ai genitori assistere anche a qualche fatto. Vi sono inoltre i certificati medici in atti e il verbale di arresto.

In conclusione, per tutti gli elementi esposti, non vi sono dubbi in ordine all’attendibilità della persona offesa, nonostante le sue dichiarazioni non siano state rese nel contraddittorio delle parti.

LA RESPONSABILITA’ DELL’IMPUTATO PER IL REATO DI CUI AL CAPO A)

In ordine al capo a) occorre osservare che la fattispecie di cui all’art. 572 c.p. richiede, com’è noto, una condotta di violenza e di abuso fisico e/o di vessazioni e soprusi anche di carattere morale che venga reiterata per un tempo sufficientemente prolungato.

I maltrattamenti fisici devono consistere in atti di violenza non necessariamente produttivi di lesioni, bastando anche condotte di mere percosse.

Quanto alle vessazioni di carattere morale, è stato sottolineato in giurisprudenza che il reato non richiede il compimento di una serie di atti che, considerati singolarmente, costituiscano di per sé reato; la condotta, infatti, può consistere anche in una pluralità di comportamenti che solo valutati nella loro unitarietà e complessità determinino la lesione dei bene giuridico tutelato.

Nella valutazione di tali condotte il giudice dovrà verificare se l’agente abbia, o meno, tenuto nei confronti della persona offesa un atteggiamento di prevaricazione, di prepotenza e di disprezzo, così contravvenendo anche al minimo dovere di mutuo rispetto che caratterizza i rapporti familiari.

La abitualità, come già anticipato, deve valutarsi in rapporto alla reiterazione delle suddette condotte per un minimum sufficiente, da valutarsi anche in rapporto alla durata del rapporto che ha legato l’autore del reato e la persona offesa, e tale che il reato possa considerarsi consumato solo se la condotta si sia protratta per un tempo che il giudice ritenga sufficientemente congruo ai fini della verificazione della offesa tipizzata.

L’elemento psicologico del reato è costituito dal dolo generico, non richiedendosi che l’autore della condotta abbia come fine intenzionale quello di maltrattare e umiliare la persona offesa. È sufficiente, cioè, che egli abbia la consapevolezza e la volontà dei singoli atti di maltrattamento e della loro reiterazione. Il dolo di cui all’art. 572 c.p. è cioè coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale e continuativo.

L’elemento unificatore dei vari episodi è costituito da un dolo unitario che abbraccia le diverse azioni e che consiste nella inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che si va via via realizzando e confermando di modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita posta in essere già altre volte.

Si ricorda che, secondo la Cassazione, l’oggetto giuridico del delitto di maltrattamenti non è costituito solo dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell’incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari; tuttavia, deve escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l’incolumità personale, la libertà o l’onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (Sez. 6, Sentenza n. 15680 del 28/03/2012 Sez. 6, Sentenza n. 27048 del 18/03/2008 Cass. Sez. 6, Sentenza n. 37019 del 27/05/2003: in motivazione, la Corte ha precisato che fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona).

Il delitto di cui all’art. 572 c.p. costituisce un’ipotesi paradigmatica di reato abituale, per il cui perfezionamento non sono sufficienti singoli, sporadici episodi di percosse o lesioni, slegati tra loro, occorrendo, invece, una reiterazione di condotte vessatorie, lesive dell’integrità fisica, della libertà o della dignità della persona, tali da determinare, nella vittima, uno stato prostrazione permanente, caratterizzato da sofferenze, umiliazioni e privazioni continue ed ininterrotte (cfr., tra le altre, Casso pen., sez. IV, 4.12.2003, n. 7192).

Nel caso di specie, le condotte poste in essere dall’imputato, come già anticipato, sono consistite sia in offese verbali, sia in percosse e lesioni che, reiterate nel tempo per quasi tre anni, hanno determinato nella persona offesa uno stato di prostrazione e paura.

La persona offesa nel caso di specie ha subito svariate offese sia verbali che fisiche che si sono intensificate nel tempo fino al cessare della convivenza ed è vissuta in un costante stato di ansia che l’ha costretta ad abbandonare l’abitazione da lei affittata unitamente alle bimbe, per recarsi dai genitori.

Questa costante paura per le reazioni che l’imputato poteva avere nei confronti della sig.ra M. è stata descritta anche dalla madre della persona offesa che è più volte intervenuta in difesa della figlia e dal padre, che ha preferito accompagnare la figlia a casa, per non lasciarla andare da sola (v. episodio descritto da M.G.).

Dalla reiterazione delle condotte cosìs descritte e dal loro protrarsi per un ampio lasso temporale risulta integrato senza dubbio il dolo del reato contestato nell’accezione supra illustrata.

LA RESPONSABILITA’ DELL’IMPUTATO PER IL REATO DI CUI AL CAPO B)

Risultano integrati anche tutti gli elementi costitutivi del capo b).

Innanzitutto vi è la privazione della libertà personale della persona offesa, che è stata chiusa nella terrazza della sua abitazione con impossibilità a farvi rientro.

Quanto alla durata della compromissione della libertà, la stessa è stata pari a 15 – 20 minuti, pertanto per un tempo apprezzabile e in ogni caso finchè sono intervenute le Forze dell’ordine, in quanto l’imputato si è rifiutato di far accedere in casa la sig.ra M..

Dal comportamento dell’imputato, anche attesa il rifiuto di aprire la porta che dava sulla terrazza, deriva la coscienza e la volontà di porre in essere la condotta descritta.

LA DETERMINAZIONE DELLA PENA

Non sono emersi elementi per riconoscere all’imputato le circostanze attenuanti generiche.

Al contrario, il contegno dell’imputato anche in occasione dell’arresto e il protrarsi delle condotte anche dopo lo stesso giustificano una pena base per il reato di cui al capo a) pari a 2 anni e 6 mesi di reclusione, aumentata per la continuazione con il capo b) a 2 anni e 7 mesi di reclusione.

ASSISTENZA FAMILIARE (VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI)

Cass. pen. Sez. VI Sent., 15/01/2020, n. 8144 rv. 278357-01

… (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio civile di disconoscimento della paternità non è pregiudiziale rispetto a quello penale, producendo effetti in tale ambito solo “ex nunc” e non “ex tunc”, in quanto l’obbligazione cui fa riferimento l’ art. 572 cod. …

Corte d’Appello Napoli Sez. III Sent., 10/01/2020

… In tema di reati contro la famiglia, il malmenare con schiaffi e calci ed il lancio di sigarette accese addosso, accompagnati dal ricorso ad ingiurie, minacce e prevaricazioni, che determinano nella persona offesa mortificazioni e sofferenze psicofisiche tali da lederne il decoro e la dignità personale, non possono considerarsi come una normale manifestazione di contrasti tra coniugi, ma piuttosto come una serie abituale di atti vessatori, la cui protrazione in un arco temporale di diversi anni colora di abitualità la condotta stessa, secondo il paradigma normativo dell’ art. 572 c.p.. …

Massima | 2019

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

REATO IN GENERE

Corte d’Appello Lecce Taranto Sent., 03/10/2019

… In merito alla configurabilità del reato p. e p. dall’ art. 572 c.p. anche la convivenza pregressa, nell’ipotesi di coniugi separati, è condizione idonea a giustificare l’accertamento del reato, per la persistenza dei vincoli di solidarietà che ne conseguono. …

Massima | 2019

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Corte d’Appello Ancona Sent., 27/09/2019

… Il reato di cui all’ art. 572 c.p. è costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegato da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un’unica intenzione criminosa, quella di ledere l’integrità fisica o il patrimonio morale della vittima, ossia di infliggere abitualmente tali sofferenze. …

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Tribunale Frosinone Sent., 23/09/2019

… Il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all’ art. 572 c.p. costituisce reato abituale che si manifesta in una pluralità di atti che si estrinsecano in sofferenze fisiche e morali arrecate alla vittima, collegati da un nesso di abitualità ed avvinti nel loro svolgimento da un’unica intenzione criminosa di ledere l’integrità fisica o morale del soggetto passivo, infliggendogli abitualmente tali sofferenze. …

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

REATO IN GENERE

Corte d’Appello Lecce Sent., 20/09/2019

… L’elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia, p. e p. dall’ art. 572 c.p., è il dolo generico, non richiedendosi che l’agente sia animato da alcun fine di maltrattare la vittima, bastando la coscienza e la volontà di sottoporre la stessa alla propria condotta abitualmente offensiva. …

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Tribunale Genova Sez. I Sent., 01/07/2019

… Il reato di cui all’ art. 572 c.p. integra un reato abituale che richiede, sotto il profilo oggettivo, il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinino sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi. …

Sentenza di riferimento: Tribunale Genova Sez. I, Sent., 01/07/2019

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Cass. pen. Sez. VI, 25/06/2019, n. 37628

… L’assenza di una anche solo iniziale materiale convivenza, non esclude che la situazione di condivisa genitorialità derivante dalla filiazione possa produrre le condizioni per l’applicabilità dell’ art. 572 c.p., se la filiazione non è stata un esito occasionale dei rapporti sessuali ma – almeno nella fase iniziale del rapporto – si è instaurata una significativa relazione di carattere sentimentale, tale da ingenerare l’aspettativa di un vincolo di solidarietà personale autonoma rispetto ai vincoli giuridici derivanti dalla filiazione. …

Sentenza di riferimento: Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25/06/2019) 11/09/2019, n. 37628

5 Conformi 4 Collegate

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Massima | 2019

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Corte d’Appello Ancona Sent., 17/06/2019

… Con la previsione di cui all’ art. 572 c.p., il legislatore ha attribuito particolare disvalore soltanto alla reiterata aggressione all’altrui personalità, assegnando autonomo rilievo penale all’imposizione di un sistema di vita oggettivamente caratterizzato da sofferenze, afflizioni, lesioni dell’integrità fisica o psichica, le quali incidono negativamente sulla personalità della vittima e su valori fondamentali propri della dignità e della condizione umana; …

Sentenza di riferimento: Corte d’Appello Ancona Sent., 17/06/2019

Massima | 2019

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Corte d’Appello Palermo Sez. IV Sent., 14/06/2019

… La materialità del delitto di cui all’ art. 572 c.p. si concreta in una serie di atti lesivi dell’integrità fisica o della libertà o del decoro del soggetto passivo nei confronti del quale viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa la stessa convivenza. …

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Cass. pen. Sez. III, 12/06/2019, n. 43701

… Ai fini della sussistenza del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi ( art. 572 , c.p.) è sufficiente che fra i soggetti, attivo e passivo, del reato si sia instaurata una relazione caratterizzata, al di là di un effettivo vincolo parentale, da un rapporto di comunità familiare che il legislatore ha ritenuto di dover tutelare atteso che il richiamo contenuto nell’ art. 572 c.p., al concetto di “famiglia” deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, anche in assenza di una stabile convivenza. …

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

REATO IN GENERE

Cass. pen. Sez. VI, 11/06/2019, n. 32781

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… Anche comportamenti fisicamente non violenti, che si arrestano alla soglia della minaccia, raggiungono la soglia della rilevanza penale ai fini del reato di cui all’ art. 572 c.p. quando si collochino in una più ampia e unitaria condotta abituale idonea ad imporre alla vittima un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile. … E’, dunque, essenziale, ai fini della ricostruzione del reato di maltrattamenti di cui all’ art. 572 c.p., l’accertamento dell’abitualità e ripetitività della condotta lungo un ambito temporale rilevante senza che la valutazione di offensività possa arrestarsi a fronte di condotte che non culminino in veri e propri atti di aggressione fisica. …

Sentenza di riferimento: Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11/06/2019) 22/07/2019, n. 32781

Massima | 2019

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Tribunale Pescara Sent., 28/05/2019

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… Integra gli estremi del reato p. e p. dall’ art. 572 c.p. la sottoposizione dei familiari ad atti di vessazione continui e tali da cagionare agli stessi sofferenze, privazioni, umiliazioni che costituiscono fonte di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di esistenza. …

Sentenza di riferimento: Tribunale Pescara Sent., 28/05/2019

Massima | 2019

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Tribunale Napoli Sez. V Sent., 17/05/2019

… Il reato di cui all’ art. 572 c.p. richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che avviliscono la personalità della vittima. …

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Cass. pen. Sez. VI Sent., 16/05/2019, n. 4121 rv. 278194-02

… In tema di maltrattamenti in famiglia seguiti da lesioni o morte della vittima, l’espressione “derivare” di cui all’ art. 572 , comma terzo, cod. pen. deve essere interpretata in relazione ai principi posti dall’ art. 41 cod. …

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

REATO IN GENERE

Tribunale Vicenza Sent., 05/04/2019

… L’elemento psicologico del reato p. e p. dall’ art. 572 c.p. è costituito dal dolo generico, non richiedendosi che l’autore della condotta abbia come fine intenzionale quello di maltrattare e umiliare la persona offesa. …

Sentenza di riferimento: Tribunale Vicenza Sent., 05/04/2019

Originally posted 2021-09-25 16:19:49.